§ 5.2.73 - L.R. 27 marzo 2000, n. 18.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/03/2000
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Modifica all'articolo 15 della L.R. 7/2000).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.73 - L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.

(B.U. 30 marzo 2000, n. 13 - 1 suppl.ord.).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") è apportata la seguente modifica:

     a) (Omissis). [1]

     2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [2]

     b) [3]

     c) [4]

     3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [5]

     b) [6]

     c) [7]

     d) [8]

     e) [9]

     f) [10]

     g) [11]

     h) [12]

     i) [13]

     l) [14]

     m) [15]

     n) [16]

     o) [17]

     p) [18]

     q) [19]

     r) [20]

     s) [21]

     t) [22]

     4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, una specifica proposta contenente gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e le modalità per la partecipazione di Finlombarda s.p.a. ai fondi mobiliari previsti dall'articolo 8 bis della L.R. 35/1996, di cui al comma 3 lettera s).

     5. La legge regionale 10 maggio 1990 n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori) è abrogata.

     6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali i enti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato).

     7. Gli effetti abrogativi di cui ai commi 5 e 6 decorrono dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 35/1996, di aggiornamento della deliberazione del Consiglio regionale 1 ottobre 1997 n. VI/697, fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 6 della L.R. 41/1990 i cui effetti abrogativi decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

     8. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) sono apportate e seguenti modifiche:

     a) [23]

     9. [Gli esercizi di vicinato territorialmente interessati ai mercati effettuabili nelle giornate domenicali o festive, possono essere autorizzati dai sindaci all'apertura nei giorni e negli orari di svolgimento dei predetti mercati] [24].

     10. [Alla legge regionale 14 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [25]

     b) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 è abrogata;

     c) [26]

     d) [27]

     e) [28]

     f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 è abrogata;

     g) [29]

     h) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 è abrogata;

     i) [30]

     l) [31]

     m) [32]

     n) [33]

     o) [34]

     p) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 è abrogata;

     q) la lettera e) del comma 4 dell'articolo 4 è abrogata;

     r) [35]] [36].

     11. [Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [37]

     b) [38]

     c) [39]] [40].

     12. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione alle associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [41]

     b) [42]

     c) l'articolo 3 è abrogato;

     d) [43]

     e) l'articolo 9 è abrogato.

     13. [Alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive) sono apportate le seguenti modifiche [44]:

     a) [45]

     b) [46]

     c) [47]

     d) [48] ]

     14. [Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [49]

     b) [50]] [51]

     15. [Alla legge regionale 11 febbraio 1999 n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [52]

     b) [53]

     c) [54]

     d) [55]

     e) [56]] [57].

     16. Alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/1982. Funzioni della Regione e delle Province) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [58]

     b) [59]

     17. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [60]

     b) [61]

     c) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato;

     d) [62]

     e) [63]

     f) [64]

     18. [65]

     19. [66]

     20. [67]

     21. [68]

     22. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [69]

     b) [70]

     c) [71]

     d) [72]

     e) [73]

     f) [74]

     g) [75]

     h) [76]

     i) [77]

     l) [78]

     m) [79]

     n) [80]

     o) [81]

     p) [82]] [83]

     23. [Il comune di Milano entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, provvede con apposito atto amministrativo a stabilire la decorrenza delle titolarità delle licenze di cui all'articolo 31, comma 18 bis della L.R. 22/1998 così come inserito dal comma 22, lettera o) ] [84].

     24. [I Comuni di Milano, Peschiera Borromeo, Segrate, Vergiate, Sesto Calende, Golasecca e Arsago Seprio i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs, 19 novembre 1997, n. 422, hanno consentito l'esercizio del servizio taxi presso gli aeroporti di Linate e Malpensa ai titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sono autorizzati a convertire, con apposito atto amministrativo, tali autorizzazioni in licenze taxi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente; le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate dai Comuni previo parere della Commissione Consultiva regionale di cui all'art. 4, comma 4 della legge n. 21/1992] [85].

     25. [86]

     26. Si riconoscono i sistemi tangenziali di Varese e di Corno quali obiettivi prioritari e strategici nell'ambito delle previsioni del Piano Regionale di Sviluppo. I suddetti sistemi tangenziali, già ricompresi nel progetto strategico 8.4.2 nell'ambito dell'intero sistema viabilistico pedemontano, rivestono carattere di assoluta urgenza e priorità anche in relazione al loro grado di fattibilità e alle risorse già rese disponibili dallo Stato.

     27. [87]

     28. [88]

     29. [89]

     30. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 34/1998, come sostituito dal comma 29, si applicano alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della medesima L.R. n. 34/1998.

     31. [90]

     32. I soggetti gestori delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006 devono presentare, entro novanta giorni dal termine degli interventi finanziati ovvero per la liquidazione dei pagamenti intermedi relativi agli anticipi successivi al primo, certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 o dal D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88). Detta certificazione deve attestare: la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari approvati dall'amministrazione, la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria dei titoli originali di costo e/o di spesa e, nel caso di richieste di pagamenti intermedi, l'entità della spesa effettivamente realizzata nell'esercizio delle attività svolte. Contestualmente alla presentazione della certificazione finale devono essere restituite le somme non utilizzate e le eventuali somme relative alle attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse l'amministrazione procede d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori. In ogni caso la documentazione contabile, costituita da titoli di costo e/o di spesa, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e l'amministrazione si riserva di effettuare controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. [91]

     33. In seguito all'avvenuta presentazione della certificazione finale o intermedia di cui al comma 32, i soggetti competenti all'erogazione dei finanziamenti in questione provvedono a disporre i pagamenti in questione ai soggetti che ne abbiano diritto. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento del soggetto gestore. Ai sensi dei commi 32 e 33 per amministrazione si intende la competente struttura della Giunta regionale, ovvero l'ente delegato all'esercizio delle attività secondo quanto indicato dalla normativa vigente. [92]

     34. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la società finanziaria regionale e/o con il sistema bancario una convenzione per la gestione di un fondo finalizzato ad accelerare le procedure di spesa delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006. I costi di gestione del fondo di cui al presente comma costituiscono spesa elegibile. [93]

     35. [94]

     36. [95]

     37. [96]

     38. Alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [97]

     b) [98]

     c) [99]

     d) [100]

     e) [101]

     f) [102]

     39. [103]

     40. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [il comma 46 dell'articolo 2 è abrogato] [104];

     b) [105]

     c) [106]

     d) [107]

     e) [108]

     f) [109]

     g) [110]

     h) [111]

     i) [112]

     41. [113]

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 15 della L.R. 7/2000). [114]

     [All'articolo 15 della L.R. 7 febbraio 2000 n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;

     b) il comma 2 è abrogato.]

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21. Aggiungeva il comma 2 bis, dopo il comma 2, dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 16.

[2] Aggiunge la lettera d), dopo la lettera c), del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 34.

[3] Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 34.

[4] Aggiunge il comma 6 bis, dopo il comma 6, dell'art. 6 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 34.

[5] Aggiunge il comma 1 bis, dopo il comma 1, dell'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

[6] Sostituisce la lettera e) del comma 1, dell'art. 2 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[7] Aggiunge la lettera f bis) dopo la lettera f) dell'art. 2 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[8] Aggiunge il comma 3 bis, dopo il comma 3, dell'art. 3 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[9] Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[10] Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[11] Sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 6 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[12] Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), dopo la lettera d), del comma 1 dell'art. 6 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[13] Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[14] Aggiunge i commi 4 bis e 4 ter, dopo il comma 4, dell'art. 6 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[15] Sostituisce il comma 6 dell'art. 6 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[16] Sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 7 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[17] Sostituisce la lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[18] Aggiunge il comma 3 bis, dopo il comma 3, dell'art. 7 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[19] Aggiunge la lettera c bis), dopo la lettera c), del comma 2 dell'art. 8 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[20] Sostituisce il comma 3 dell'art. 8 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[21] Aggiunge l'art. 8 bis, dopo l'art. 8 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[22] Inserisce l'art. 12 bis, dopo l'art. 12 della L.R 16 dicembre 1996, n. 35.

[23] Aggiunge il comma 2 bis, dopo il comma 2 dell'art. 21 della L.R. 29 aprile 1980, n. 45.

[24] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Sostituisce la lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[26] Aggiunge le lettere u bis), u ter), u quater), u quinquies), u sexies), dopo la lett. u) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[27] Sostituisce la lett. f) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[28] Sostituisce la lett. f) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[29] Aggiunge le lettere h bis), h ter), h quater), dopo la lett. h) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[30] Sostituisce la lett. c) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[31] Sostituisce la lett. d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[32] Sostituisce la lett. e) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[33] Aggiunge le lettere e bis) ed e ter), dopo la lett. e) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[34] Aggiunge il comma 3 bis, dopo il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[35] Aggiunge la lett. b bis), dopo la lett. b) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 14 luglio 1998, n. 11.

[36] Comma abrogato dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[37] Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 8 maggio 1990, n. 33.

[38] Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 8 maggio 1990, n. 33.

[39] Sostituisce il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 8 maggio 1990, n. 33.

[40] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[41] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 12 settembre 1986, n. 50, già modificato dall'art. 4 comma 49 della L.R. 1/1998.

[42] Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 12 settembre 1986, n. 50, già modificato dall'art. 4, comma 49 della L.R. n. 1/1998.

[43] Sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 8 della L.R. 12 settembre 1986, n. 50.

[44] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[45] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.

[46] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.

[47] Sostituisce il terzo comma dell'art. 7 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 9, già modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. 1/1998.

[48] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.

[49] Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 25 novembre 1994, n. 33.

[50] Sostituisce il comma 3 dell'art. 41 della L.R. 25 novembre 1994, n. 33.

[51] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[52] Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8.

[53] Sostituisce la lett. b) del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8.

[54] Sostituisce il comma 6 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8.

[55] Sostituisce il comma 7 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8.

[56] Sostituisce il comma 8 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8.

[57] Comma abrogato dall'art. 32, comma 2 ter, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21.

[59] Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21.

[60] Sostituisce il punto 3) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 33.

[61] Aggiunge il comma 2 bis, dopo il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 33.

[62] Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 33.

[63] Sostituisce il comma 5 dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 33.

[64] Sostituisce il comma 8 dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 33.

[65] Sostituisce il comma 14 dell'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[66] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25. Sostituisce il titolo e il comma 1 dell'art. 7, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 2/1999, della L.R. 6 agosto 1984, n. 39.

[67] Sostituisce l'art. 6, già modificato dalla L.R. 15/1999, della L.R. 30 novembre 1982, n. 66.

[68] Sostituisce gli artt. 1 e 2, i commi 1 e 2 dell'art. 8, aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 3 e il comma 1 bis all'art. 8 della L.R. 27 novembre 1989, n. 65.

[69] Aggiunge la lett. k bis), dopo la lettera k) del comma 1, dell'art. 3 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[70] Sostituisce la lett. i) del comma 2, dell'art. 3 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[71] Aggiunge la lett. l bis), dopo la lettera l) del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[72] Aggiunge la lett. b bis), dopo la lettera b) del comma 3, dell'art. 4 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[73] Aggiunge la lett. j bis), dopo la lettera j) del comma 3, dell'art. 8 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[74] Sostituisce la lett. i) del comma 4, dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[75] Sostituisce il comma 6 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[76] Sostituisce il comma 7 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[77] Sostituisce il comma 4 dell'art. 19 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[78] Aggiunge il comma 4 bis, dopo il comma 4, dell'art. 19 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[79] Aggiunge il comma 2 bis, dopo il comma 2, dell'art. 24 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[80] Sostituisce il comma 2 dell'art. 25 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[81] Aggiunge il comma 18 bis, dopo il comma 18, dell'art. 31 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[82] Aggiunge il comma 19 bis, dopo il comma 19, dell'art. 31 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[83] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[84] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[85] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[86] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11. Sostituisce la lett. c) del comma 5 dell'art. 10 della L.R. 15 aprile 1995, n. 20.

[87] Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art. 34 bis della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6.

[88] Sostituisce il comma 3 dell'art. 21 e il comma 2 dell'art. 31 e aggiunge l'art. 24 bis, dopo l'art. 24, della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

[89] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34.

[90] Sostituisce il comma 6 dell'art. 6 della L.R. 29 giugno 1993, n. 20.

[91] Per la sospensione dell’applicazione del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 4 novembre 2005, n. 16.

[92] Per la sospensione dell’applicazione del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 4 novembre 2005, n. 16.

[93] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 2005, n. 16.

[94] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Sostituisce il comma 6 dell'art. 24, già modificato dall'art. 5 comma 1 lettera e) della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e il comma 2 dell'art. 32 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[95] Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 e la lett. d) del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 12 aprile 1999, n. 10.

[96] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27. Aggiunge il comma 1 bis, dopo il comma 1, dell'art. 4 della L.R. 10 giugno 1996, n. 13.

[97] Aggiunge le lettere e bis), e ter) dopo la lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 2.

[98] Aggiunge la lett. d bis), dopo la lett. d) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 2.

[99] Aggiunge le lettere e bis), e ter) dopo la lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 2.

[100] Aggiunge la lett. b bis), dopo la lett. b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 2.

[101] Aggiunge l'art. 5 bis, dopo l'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 2.

[102] Modifica il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 2.

[103] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[104] Lettera abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[105] Sostituisce il comma 55 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[106] Sostituisce il comma 97 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[107] Sostituisce il comma 58 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[108] Aggiunge il comma 58 bis, dopo il comma 58 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[109] Lettera abrogata dall’art. 11 della L.R. 22 maggio 2004, n. 16. Sostituiva la lett. b) del comma 148 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[110] Lettera abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Sostituisce la lett. c) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[111] Lettera abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Aggiunge i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, dopo il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[112] Sostituisce il comma 52 dell'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[113] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27. Aggiunge i commi 14 bis e 14 ter, dopo il comma 14 dell'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[114] Articolo abrogato dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.