Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 08/02/2005 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia istituzionale). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di trasporti, opere pubbliche e ambiente). |
Art. 4. (Interventi sulla rete ferroviaria regionale). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). |
Art. 6. (Disposizioni in materia di servizi alla persona). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
Art. 8. (Entrata in vigore). |
§ 1.7.92 – L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative — Collegato ordinamentale 2005.
(B.U. 10 febbraio 2005, n. 6 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Disposizioni in materia istituzionale).
1. Alla
a) al comma 4 dell’articolo 34, dopo le parole: “Il Bollettino Ufficiale della Regione è un quotidiano e viene distribuito”, sono soppresse le seguenti: “a pagamento”.
2. Alla
a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “della Regione Lombardia” sono aggiunte le seguenti: “e di altri premi della Regione Lombardia”;
b) al comma 2 dell’articolo 6 le parole: “con proprio decreto” sono soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 7 le parole: “che li concede con proprio decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e sono concessi dallo stesso”.
3. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 12 è inserito il seguente:
“1 bis. L’erogazione del contributo è subordinata per i soggetti privati alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale. La disposizione si applica anche per i contributi FRISL già assegnati.”.
4. Alla
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 è soppressa;
b) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“3. E’ consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi di importo massimo pari a centotrentamila euro al netto dell’IVA. Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di cinquantamila euro al netto dell’IVA., e di almeno cinque preventivi qualora l’importo della spesa sia compreso tra cinquantamila e centotrentamila euro al netto dell’IVA.; la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure nel caso di completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di ventimila euro al netto dell’IVA.”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis I titolari della funzione economale designati dai provvedimenti organizzativi dell’amministrazione provvedono all’acquisizione di beni e servizi e al pagamento delle relative spese, nei casi previsti dal regolamento di contabilità entro i limiti di spesa fissati con provvedimento dell’amministrazione stessa.”;
d) i commi 4 e 6 dell’articolo 3 sono abrogati;
e) il comma 5 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla
f) il comma 7 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“7. Le procedure previste dal presente articolo possono essere esperite anche avvalendosi del supporto di strumenti elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.”;
g) dopo il comma 7 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Nel pubblico incanto esperito mediante strumenti elettronici e telematici, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto fino a tredici giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet; nelle procedure ristrette, esperite con le medesime modalità, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione può essere ridotto fino a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet e quello per la ricezione delle offerte fino a tredici giorni dalla data dell’invio degli inviti. La facoltà di riduzione dei termini è ammessa qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la procedura riguardi l’acquisizione di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
b) il bando, il capitolato e ogni altro documento di gara siano pubblicati sul sito internet regionale appositamente dedicato;
c) sia previsto che l’offerta e, nelle procedure ristrette, la domanda di partecipazione e l’invito a presentare offerta, debbano essere trasmesse in via telematica.
7 ter. Nelle procedure esperite con modalità elettronica e telematica, avuto riguardo alla specificità degli strumenti utilizzati, il bando può stabilire che la seduta di gara non si svolga in forma pubblica.
7 quater. Nelle procedure esperite mediante il supporto di strumenti elettronici e telematici, qualora il valore stimato dell’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, l’aggiudicazione può essere preceduta dal rilancio dinamico delle offerte attraverso una o più fasi successive. Il rilancio dinamico può riguardare i prezzi nonché, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, i valori degli altri elementi dell’offerta, a condizione che essi possano essere espressi in cifre o percentuali in modo da essere suscettibili di valutazione automatica.
7 quinquies. Per l’applicazione del comma 7 bis, il sito di cui alla lettera b), fino all’attivazione del sito internet regionale appositamente dedicato, è da intendersi quello dell’ente appaltante.”.
5. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole: “tasso variabile o fisso annuo iniziale” sono sostituite dalle seguenti: “tasso fisso o variabile annuo iniziale”;
b) al comma 10 dell’articolo 1 è soppressa la frase finale del comma 2 ter, dopo le parole “di cui all’art. 2”.
6. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:
“1 bis. In sede di prima applicazione il Comitato, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1016 del 16 luglio 2004, resta in carica fino alla fine dell’ottava legislatura, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.”.
7. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole: “la Giunta regionale è autorizzata” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2004”.
8. [La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati nell’anno 2005 ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell’anno 2005 previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per le finalità di spesa previste dal contratto medesimo, fino ad una percentuale del dodici per cento dell’ammontare complessivo del fondo determinato per l’anno 2004] [1].
9. [La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'adozione degli atti spettanti ai sensi rispettivamente della
a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni;
b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l'adeguato supporto all'azione dell'intera struttura regionale;
c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali] [2].
10. [Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale, nei limiti della dotazione organica] [3].
11. [Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale degli enti strumentali della Regione sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione] [4].
12. [Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle aziende sanitarie sono effettuate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale effettivo di personale, secondo i criteri e le modalità stabilite dall' articolo 4, comma 3, della
13. [L'Agenzia regionale per il lavoro gestisce gli elenchi di cui all'articolo 34 del
14. [Le assunzioni di cui ai commi 10, 11 e 12 devono comunque assicurare il contenimento delle spese per il personale e la tendenziale riduzione degli organici, ai fini del concorso della Regione Lombardia agli obiettivi di finanza pubblica] [7].
15. [Ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel triennio 2005/2007, il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato a riposo d’ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, se in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia] [8].
16. [E’ esclusa nel suddetto periodo l’applicazione dell’articolo 16, comma 1, primo periodo, del
17. [La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età di cui al comma 15 fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima data utile alla decorrenza dell'assegno di pensione] [10].
18. In deroga alle procedure di cui alla
19. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2, comma 4, della
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
1. Alla
a) [il titolo della legge è sostituito dal seguente:
“(Norme in materia di commercio in attuazione del
b) [al comma 10 dell’articolo 5, la parola “indizione” è sostituita dalla seguente “effettuazione” ] [12].
2. Alla
a) [al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “e secondo gli indirizzi di programmazione regionale e locale” sono soppresse] [13];
b) [la lettera a) del comma 6 dell’articolo 5 è soppressa] [14];
c) [la lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:
“b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;” ] [15];
d) [il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta, corredata da una relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento e gli obiettivi della manifestazione fieristica, alla direzione generale competente, secondo le norme del regolamento di cui all’articolo 13 e nei termini stabiliti nel bando.” ] [16];
e) [dopo il comma 1 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per il solo bando relativo all’anno 2005, sono valutate ai fini del contributo regionale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), anche le richieste relative a manifestazioni fieristiche svoltesi tra il 1 settembre 2004 ed il 31 dicembre 2004.” ] [17].
3. [Alla
a) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 è abrogata;
b) al comma 7 dell’articolo 13 le parole: “regolamento di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui all’articolo 4”] [18].
4. [Alla
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente :
“Art. 5. (Organizzazioni di produttori).
1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca.
2. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della
3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. La Regione può altresì concedere, previa verifica di conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:
a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda;
b) la riduzione dei costi di produzione;
c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.”;
b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6. (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura).
1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l’avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi appositamente dedicati, comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'articolo 17 del reg. (CE) 1257/1999.
3. Per facilitare l’accesso ai programmi di cui al comma 1, la Regione promuove l’applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.”;
c) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:
“b) l’introduzione di sistemi di qualità, di tracciabilità e di gestione ambientale;”;
d) il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:
a) si individuano i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;
b) si delimitano, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;
c) si valuta l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
d) si definiscono le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;
e) si determinano la misura e l'intensità degli aiuti erogabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;
f) si stabiliscono condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, con privilegio per le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
g) si definiscono le condizioni generali regolanti gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura, nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;
h) si stabilisce un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;
i) si identificano le cause di difficoltà e si definiscono gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.”;
e) dopo il comma 2 dell’articolo16 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.”;
f) il punto 4 dell’allegato A “Definizioni” è sostituito dal seguente:
“4. Imprenditore agricolo professionale.
Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all’articolo 1, commi 1 e 3 del
g) il punto 9 dell’allegato A “Definizioni” è sostituito dal seguente:
“9. Organizzazioni di produttori agricoli.
Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste al comma 2 dell’articolo 26 del
5. [Alla
a) dopo il comma 6 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 5, la Regione procede alla riscossione delle tariffe previste dall’articolo 13 quinquies della
6. [Alla
a) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;”;
b) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 è inserita la seguente:
“c bis) l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;”;
c) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, le parole “di imprenditore agricolo a titolo principale” sono soppresse] [21].
7. [Alla
a) al comma 1 dell’articolo 9 dopo le parole: “consorzio di bonifica” sono inserite le seguenti: “che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell’intero comprensorio” ] [22].
8. [Alla
a) dopo il Titolo III è inserito il seguente:
“TITOLO III BIS
PESCA - TURISMO
Art. 16 bis. (Attività di pesca–turismo).
1. Per pesca-turismo s’intende l’attività dell’imprenditore ittico che imbarca su un’unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall’equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L’attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all’articolo 2 del
2. La licenza di pesca professionale dell’imprenditore ittico assolve l’obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.
3. L’imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’attività di pesca-turismo.” ] [23].
9. [Alla
a) al comma 4 dell’articolo 6 le parole: “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quattro anni”] [24].
10. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, individuati dalla Regione in applicazione della normativa statale e regionale in materia di orari, nel periodo di maggiore afflusso turistico, i giorni di apertura degli esercizi commerciali devono essere fruiti in modo continuativo e in non più di tre periodi all’anno.
[11. Alla
a) dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 10, è aggiunta la seguente:
“f bis) sostegno per l’avvio di nuove attività professionali femminili.”;
b) dopo il comma 9 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f bis), la Regione definisce interventi volti a promuovere ed incentivare l’avvio di nuove attività, attraverso la concessione di contributi per il sostegno alle spese relative allo start up, alla formazione e all’innovazione tecnologica.”;] [25]
Art. 3. (Disposizioni in materia di trasporti, opere pubbliche e ambiente).
1. [Alla
a) il comma 3 sexies dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“3 sexies. L’approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la competenza all'adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.” ] [26].
2. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“2. I soggetti di cui al comma 1 debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di cinque anni.”.
3. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “inferiore al 25 per cento del limite massimo” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo”.
4. Ai fini dell’attuazione della normativa europea in materia di tutela della qualità dell’aria, e in particolare della
5. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nell’ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19.”.
6. [Alla
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole “alla
b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole “della legge n. 142/90” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo n. 267/2000”;
c) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. La durata degli organi consortili di cui al comma 1 e del direttore è di cinque anni.”;
d) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 è soppressa;
e) al comma 1 dell’articolo 7 le parole “su designazione rispettivamente dell’assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco” sono sostituite dalle seguenti: “su designazione, rispettivamente, due dell’assemblea stessa ed uno della giunta regionale.”;
f) il comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 e al revisore di cui al comma 2 spettano i compensi determinati ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.”;
g) il comma 4 dell’articolo 7 è soppresso;
h) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 le parole “, se delegato dal presidente” sono soppresse;
i) al comma 3 dell’articolo 8 la parola “quadriennale” è sostituita dalla parola “quinquennale”] [27].
7. [I consorzi per la gestione della aree protette regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della
8. Alla
a) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis. (Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nei parchi naturali).
1. I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi. L’ente può corrispondere altresì incentivi per interventi di prevenzione dei danni.
2. L’ente gestore del parco è competente per la gestione dei contributi di cui al comma 1 e definisce mediante apposito regolamento:
a) le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
b) le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
c) le condizioni per la concessione degli indennizzi;
d) le modalità per la prevenzione dei danni.
3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione può emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l’erogazione degli indennizzi.
4. Gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo o incentivazione, vengono stabiliti al termine dell’anno di riferimento con piano di riparto della direzione generale competente con proprio atto amministrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’atto in questione determina altresì l’ammontare delle risorse trasferibili ai singoli enti gestori.”.
Art. 4. (Interventi sulla rete ferroviaria regionale).
1. La Regione, per assicurare un’adeguata gestione e manutenzione della rete ferroviaria in concessione, può integrare le risorse allo scopo trasferite dallo Stato in attuazione del
2. La Regione, per assicurare gli interventi continuativi di miglioramento, sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria regionale in concessione, può integrare i finanziamenti statali di cui al
3. Usufruiscono del finanziamento di cui al comma 2 gli interventi finalizzati a:
a) supportare lo sviluppo nel servizio ferroviario regionale e la qualità offerta;
b) potenziare gli impianti di stazione adeguandoli agli standard;
c) potenziare i nodi di interscambio modale;
d) incrementare la tecnologia impiantistica di linea per ottenere la massima potenzialità di traffico e ottimizzare la flessibilità di impiego;
e) potenziare gli impianti destinati alla verifica e manutenzione del materiale rotabile;
f) assicurare la formazione di un sistema unitario e integrato di trasporto, con particolare riferimento all’integrazione dei servizi ferroviari.
Art. 5. (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). [29]
[1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni ed altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.
2. L’ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.
3. La Regione può ritirare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse. La Regione provvede in ogni caso al ritiro, per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.
4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:
a) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sui siti informatici della Regione.
5. Nei procedimenti di espropriazione per l’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non espressamente attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22 bis, comma 2, del
a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) realizzazione di opere afferenti impianti e servizi a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.]
Art. 6. (Disposizioni in materia di servizi alla persona).
1. [Alla
a) il comma 7 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“7. Le A.S.L. esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività istituzionali-amministrative e gestionali delle unità di offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate. Alle A.S.L. sono altresì attribuite le attività di vigilanza finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti per l’iscrizione ai registri regionali e provinciali e dell’effettivo svolgimento delle attività istituzionali delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato, delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni di solidarietà familiare di cui rispettivamente alla
b) al comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole: “gli IRCCS di diritto pubblico” sono aggiunte le seguenti parole: “e gli IRCCS non trasformati in fondazioni ai sensi del
c) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis. (Sviluppo professionale continuo del personale del SSR).
1. Con provvedimenti della Giunta regionale vengono definite le modalità operative per l’attivazione del programma di educazione continua in medicina (ECM) in Lombardia. Tale attivazione, che rappresenta l’avvio di un processo di sviluppo professionale continuo, costituisce per ogni professionista del sistema socio-sanitario lombardo una necessità la cui soddisfazione volontaria è incentivata dal sistema stesso.”.
d) dopo il comma 7 quinquies dell’articolo 14, è aggiunto il seguente:
“7 sexies. In attuazione dell’articolo 1, comma 173, lettera f), della
2. Alla
a) il comma 33 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall’ASL o dalla provincia in cui l’ente ha la sede legale. I consigli di rappresentanza dei sindaci di cui all’articolo 6, comma 8, della
3. A far tempo dall’effettivo conferimento delle funzioni di cui al comma 7 dell’articolo 2 della
a) al comma 60 dell’articolo 4 della
b) è abrogato l’articolo 10 del
4. [Alla
a) al comma 7 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: “e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.”;
b) dopo il comma 7 bis dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
“7 ter. Alla trasformazione in fondazione da parte dell’Asl di proprie strutture residenziali e semi residenziali dell’area socio-sanitaria si applicano le procedure di cui all’articolo 9 bis del
7 quater. L’Asl può partecipare a fondazioni, fondazioni di partecipazione, ad esclusione di quelle ospedaliere, ed associazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale. La partecipazione è limitata all’organo di indirizzo o assembleare.” ] [31].
5. Alla
a) al comma 9 dell’articolo 3 le parole da “finalizzati ad abbattere” fino a “nuclei familiari con almeno tre figli” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l’entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l’importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli.”;
b) al comma 10 dell’articolo 3 le parole: “ In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l’erogazione del contributo residuo” sono soppresse;
c) il terzo periodo del comma 10 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:“Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.”;
d) alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 3 le parole: “bandi emessi in attuazione della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimenti di attuazione delle agevolazioni”;
e) la lettera c) del comma 11 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d.lgs.109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.”;
f) la lettera b) del comma 12 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“b) avere un valore, come risultante dall’atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 200.000;”;
g) dopo la lettera b) del comma 12 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti:
“c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 200.000;”;
h) il comma 13 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per “giovane coppia” si intende:
a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
b) i componenti la “giovane coppia” non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell’agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.”;
i) il comma 14 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“14. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell’agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:
a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
c) alloggi autocostruiti;
d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.”;
l) i commi 15 e 16 dell’articolo 3 sono abrogati.
6. [Alla
a) al comma 4 dell’articolo 3 le parole: “struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “struttura socio-sanitaria”;
b) al comma 4 dell’articolo 4 le parole da ”In caso di trasporto” fino alle parole ”il cadavere è riposto” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l’espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta”;
c) il periodo iniziale del comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigienicità, per:”;
d) al comma 6 dell’articolo 4 le parole: “gestite da privati” sono sostituite dalle seguenti: “gestite da operatori pubblici e privati”;
e) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “all’ufficiale di stato civile” sono sostituite dalle seguenti: “al comune”;
f) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 dopo la parola “anatomiche” è inserita la seguente “riconoscibili”;
g) alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 9 la parola “tumulazione” è sostituita dalla seguente “sepoltura”;
h) al comma 8 dell’articolo 9 le parole “previo parere dell’ASL e dell’ARPA secondo le rispettive competenze” sono soppresse;
i) dopo il comma 8 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell’ASL e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze.”;
l) dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis. (Sanzioni amministrative).
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da € 500 a € 1000 per le violazioni all’articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;
b) da € 2000 a € 5000 per le violazioni all’articolo 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;
c) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 4, comma 8;
d) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 6 e alle relative norme regolamentari;
e) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;
f) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell’erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri di parte corrente di euro 1.700.000 e di parte capitale di euro 2.300.000 di cui all’articolo 1, comma 19, della presente legge, si provvede mediante riduzione per pari importi della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, rispettivamente delle U.P.B 5.0.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” e 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese di investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.
2. Per il sostegno di nuove attività professionali femminili di cui all’articolo 2, comma 11, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 500.000.
3. All’onere di euro 500.000 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.
4. Per le spese per la elaborazione del piano regionale della qualità dell’aria e delle altre attività volte al controllo delle emissioni climalteranti, di cui all’articolo 3, comma 4, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 40.000.
5. Agli oneri relativi al contributo di cui al comma 4 si provvede con le somme stanziate per l’anno 2005 all’U.P.B. 4.9.7.1.2.161 “Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico”.
6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di legge.
7. In relazione alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
Alla funzione obiettivo 3.6.10 “Cooperazione internazionale”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 3.6.10.1.2.90 “Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;
Alla funzione obiettivo 3.6.10 “Cooperazione internazionale”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 3.6.10.1.3.322 “Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;
Alla funzione obiettivo 2.5.3 “Politiche del lavoro”, spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 2.5.3.1.3.81 “Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego è incrementata, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 500.000;
Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;
Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese d’investimento” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;
Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 500.000.
Art. 8. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma abrogato dall'art. 103 della
[2] Comma abrogato dall'art. 103 della
[3] Comma abrogato dall'art. 103 della
[4] Comma abrogato dall'art. 103 della
[5] Comma abrogato dall'art. 103 della
[6] Comma abrogato dall'art. 103 della
[7] Comma abrogato dall'art. 103 della
[8] Comma abrogato dall'art. 103 della
[9] Comma abrogato dall'art. 103 della
[10] Comma modificato dall'art. 1 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[12] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[14] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[15] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[16] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[17] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[18] Comma abrogato dall'art. 17 della
[19] Comma abrogato dall'art. 176 della
[20] Comma abrogato dall'art. 176 della
[21] Comma abrogato dall'art. 176 della
[22] Comma abrogato dall'art. 176 della
[23] Comma abrogato dall'art. 176 della
[24] Comma abrogato dall'art. 100 della
[25] Comma abrogato dall’art. 34 della
[26] Comma abrogato dall'art. 143 della
[27] Comma abrogato dall'art. 10 della
[28] Comma abrogato dall'art. 10 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[30] Comma abrogato dall'art. 133 della
[31] Comma abrogato dall'art. 133 della
[32] Comma abrogato dall'art. 133 della