§ 1.8.13 - R.R. 2 aprile 2001, n. 2.
Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:02/04/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Istituzione del registro.
Art. 2.  Contenuto del registro.
Art. 3.  Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.
Art. 4.  Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.
Art. 5.  Altre iscrizioni.
Art. 6.  IPAB depubblicizzate.
Art. 7.  Modalità di gestione del Registro.
Art. 8.  Pubblicità del Registro e certificazione.
Art. 9.  Estinzione della persona giuridica.
Art. 10.  Attività di controllo e vigilanza sulle fondazioni.
Art. 11.  Norme transitorie.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 1.8.13 - R.R. 2 aprile 2001, n. 2.

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

(B.U. 6 aprile 2001, n. 14 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione del registro.

     1. E' istituito il Registro regionale informatico delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000.

     2. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro.

 

     Art. 2. Contenuto del registro.

     1. Nel Registro devono essere indicati:

     a) la data dell'atto costitutivo;

     b) la denominazione;

     c) lo scopo sociale;

     d) il patrimonio;

     e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo);

     f) la sede della persona giuridica;

     g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

     2. Nel Registro devono altresì essere iscritte:

     a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;

     c) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

     d) le deliberazioni di scioglimento;

     e) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;

     f) cognome e nome dei liquidatori;

     g) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione sia espressamente prevista da norme di legge o regolamento.

 

     Art. 3. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.

     1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata al Presidente della Giunta regionale.

     2. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere presentate per via telematica ovvero su supporto informatico.

     3. L'ufficio ricevente rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

     4. L'istruttoria viene svolta dai competenti uffici della Giunta regionale.

     5. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

     6. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

     7. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel Registro.

     8. Qualora l'ufficio regionale competente ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. In tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     9. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta regionale non provvede all'iscrizione ovvero non comunica ai richiedenti il motivato diniego, l'iscrizione si intende negata.

     10. Il riconoscimento delle fondazioni istituite con disposizione testamentaria può essere concesso d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale in caso d'ingiustificata inerzia del soggetto obbligato alla presentazione della domanda.

 

     Art. 4. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

     1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 3, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.

     2. Il decreto del Presidente che approva le modifiche è adottato in seguito ad istruttoria della Direzione Generale competente in relazione allo scopo della persona giuridica.

     3. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti relativi alle deliberazioni dell'assemblea previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

     4. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

 

     Art. 5. Altre iscrizioni.

     Le iscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, esclusa quella di cui alla lettera a), avvengono in tempo reale ad opera dell'ufficio competente.

 

     Art. 6. IPAB depubblicizzate.

     L'iscrizione delle Ipab che abbiano presentato istanza di riconduzione a enti morali di diritto privato, ai sensi della l.r. 27 marzo 1990, n. 21

- "Norme per la depubblicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficienza (IPAB)", avviene d'ufficio, sulla base del provvedimento di

accoglimento dell'istanza emanato ai sensi della stessa legge.

 

     Art. 7. Modalità di gestione del Registro.

     Le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento del Registro saranno determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.

     In fase di prima attuazione la gestione delle attività di sportello del Registro, ivi compresa l'emissione di certificati, è affidata alle Camere di Commercio.

     Le modalità operative e finanziarie della gestione del Registro da parte delle Camere di Commercio saranno regolate, d'intesa con le stesse, tramite convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Pubblicità del Registro e certificazione.

     1. Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta, salvo quanto stabilito dalla normativa a tutela della privacy.

     2. La certificazione relativa alle persone iscritte nei Registri già tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali avviene sulla base delle copie estratte autenticate dei registri, così come trasferite dalle Cancellerie alla Regione, e con l'esplicito riferimento alla fonte utilizzata.

 

     Art. 9. Estinzione della persona giuridica.

     1. Il Presidente, con proprio decreto, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e provvede che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel registro e comunicata agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

     2. Il Presidente del Tribunale, chiusa la procedura di liquidazione, dà immediata comunicazione alla Regione per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche.

     3. I provvedimenti di devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile, sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente.

 

     Art. 10. Attività di controllo e vigilanza sulle fondazioni. [1]

     [1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente.

     2. Le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente saranno individuate con apposito regolamento.]

 

     Art. 11. Norme transitorie.

     1. Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei Registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel Registro regionale con l'indicazione della fonte di provenienza delle informazioni riportate.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si prenderà atto, con contestuale iscrizione, dei provvedimenti di riconoscimento e di approvazione di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo adottati prima dell'istituzione del Registro e non ancora iscritti.

     3. Nella fase di avvio la domanda e la documentazione allegata potranno essere presentate su base cartacea.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.