Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 23/03/2004 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e competenze della Regione). |
Art. 2. (Controlli fitosanitari presso l’aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali) |
Art. 3. (Piano delle attività fitosanitarie). |
Art. 4. (Ispettori fitosanitari). |
Art. 5. (Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario). |
Art. 6. (Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario). |
Art. 7. (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie). |
Art. 8. (Sanzioni amministrative). |
Art. 9. (Disposizioni finali e transitorie). |
Art. 10. (Norma finanziaria). |
§ 3.1.125 – L.R. 23 marzo 2004, n. 4. [1]
Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali.
(B.U. 26 marzo 2004, n. 13).
Art. 1. (Finalità e competenze della Regione).
1. La presente legge disciplina le attività di controllo sul territorio, nonché la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale o sedi secondarie o centri d’attività comunque denominati in Lombardia.
2. La Regione individua, all’interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale. Ai sensi dell’articolo 1 della
a) sono specificate le attività e i servizi il cui svolgimento è affidato ad ERSAF e determinata la data di decorrenza;
b) sono definiti gli obblighi reciproci e le modalità di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attività e dei servizi esercitati da ERSAF;
c) sono individuate le modalità di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007 svolgeva prevalentemente i compiti inerenti le attività e i servizi di cui alla lettera a), trasferite ad ERSAF [2].
3. La Regione, attraverso tali strutture svolge i seguenti compiti:
a) il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali e relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
b) i controlli e le certificazioni per l’importazione, l’esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali;
c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli ed alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate all’esportazione verso paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario ed il rilascio del nulla osta per il materiale sementiero proveniente da paesi terzi;
e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all’ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante CE;
f) l’accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive ed ornamentali, nonché l’accreditamento ed il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;
g) il rilascio delle autorizzazioni regionali al vivaismo;
h) la diagnostica fitopatologica per l’individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l’adozione, con deliberazione della Giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l’applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria;
j) l’aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonché la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata ed integrata;
k) la predisposizione del piano triennale delle attività fitosanitarie e dei piani annuali di cui all’articolo 3;
l) l’adozione di misure ufficiali, quali l’imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti antiparassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l’agricoltura, con la possibilità di eseguire direttamente, o a mezzo di soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti, ai quali sono addebitate le spese di tali interventi;
m) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla
n) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti;
o) l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle normative fitosanitarie comunitarie e nazionali.
3-bis. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte da ERSAF [3].
4. La Regione, nell’attività di ricerca, sperimentazione ed indagine, può avvalersi, anche in regime di convenzione, dell’Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, della fondazione Centro lombardo per l’incremento della floro-orto frutticoltura - Scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, università, laboratori diagnostici ed istituti di ricerca.
Art. 2. (Controlli fitosanitari presso l’aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali)
1. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1, comma 3 rientrano i controlli fitosanitari presso l’aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti sul territorio regionale riguardanti l’importazione ed esportazione di prodotti vegetali freschi quali i fiori, l’ortofrutta e gli altri prodotti previsti dalla normativa vigente.
2. L’attività si svolge nel rispetto delle direttive tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali allo scopo di evitare l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali all’interno del territorio comunitario. I controlli sono integrati, se del caso, da indagini di laboratorio e sono intensificati in presenza di rischio imminente di introduzione di organismi nocivi.
3. Le modalità tecnico amministrative di rilascio delle certificazioni sono definite con decreto del direttore generale competente utilizzando le procedure, anche informatiche, più idonee ad assicurare, in coordinamento con gli altri uffici pubblici e nel rispetto delle normative vigenti, la massima tempestività al fine di contemperare le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni di controllo e quelle di celere svolgimento delle transazioni economiche tra gli operatori del settore.
Art. 3. (Piano delle attività fitosanitarie).
1. La Giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie, con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione e di lotta obbligatoria, le priorità d’intervento, nonché le relative previsioni finanziarie. Annualmente sono approvati, con decreto del direttore generale, i relativi piani attuativi.
Art. 4. (Ispettori fitosanitari).
1. E’ istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari, tenuto dalla competente struttura organizzativa regionale. Nel registro sono iscritti i soggetti in possesso della qualifica di ispettori fitosanitari operanti alle dipendenze o su incarico della struttura organizzativa regionale competente. La conclusione del rapporto di lavoro o dell’incarico comporta la perdita della qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica è attribuita con decreto del dirigente competente, adottato previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea breve in materia di protezione delle piante o diploma di perito agrario o agrotecnico;
b) attestato di frequenza di specifici corsi di addestramento promossi direttamente dalla struttura regionale competente oppure organizzati da altri soggetti pubblici;
c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.
2. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 1, comma 3, la Regione si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di cui al comma 1, nel quale è indicato anche il numero di tessera attribuito a ciascuno. Gli ispettori fitosanitari sono inoltre iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del
3. Gli ispettori fitosanitari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono agenti accertatori ai sensi dell’articolo 4 della
4. Nel caso in cui vi sia rischio imminente di diffusione di organismi nocivi, nelle more dell’esecuzione di accertamenti, ovvero dell’emanazione di provvedimenti regionali, gli ispettori fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell’ambito e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 9, comma 5.
5. La Regione, a supporto delle attività della competente struttura regionale, può avvalersi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore ed in regime di convenzione, di personale tecnico dipendente dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, riconosciuto idoneo allo svolgimento di tali attività. Il riconoscimento dell’idoneità è effettuato con decreto del direttore generale. Il personale incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 ed opera sotto il diretto controllo e responsabilità della struttura regionale competente, che ne cura l’aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause ostative all’assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l’indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni, sono previsti dal regolamento di cui all’articolo 9, comma 5.
Art. 5. (Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario).
1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un’unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l’espletamento dell’attività sotto il profilo fitosanitario, ed in particolare:
a) l’autorizzazione al vivaismo;
b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;
c) l’autorizzazione alla produzione e vendita di materiale di propagazione forestale;
d) l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante CE;
e) la produzione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite;
f) la produzione e la vendita di piante micorrizate artificialmente;
g) gli accreditamenti come fornitore e l’autorizzazione all’impiego del documento di commercializzazione per i materiali di moltiplicazione di qualità.
2. Sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione regionale i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi già confezionate da altri produttori e destinate ad utilizzazioni non professionali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.
3. L'autorizzazione regionale, quando connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al
4. E’ subordinato alla denuncia di inizio attività l’esercizio:
a) dell’importazione da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, sezione I e nell’allegato V, parte B della
b) della commercializzazione all’ingrosso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti contemplati nell’allegato IV, parte A, sezione II e nell’allegato V, parte A della
c) della produzione e vendita di ammendanti, composti, terreni e terricci di coltura ottenuti, anche parzialmente da vegetali, prodotti vegetali o sottoprodotti vegetali.
5. E’ istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, il sistema informativo agricolo della Regione Lombardia; il registro si compone di due sezioni nelle quali sono, rispettivamente, indicati i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai sensi del comma 1 ed i soggetti che abbiano denunciato l’inizio attività, ai sensi del comma 4. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 6, del
6. Con il regolamento di cui all’articolo 9, comma 5, si definiscono le procedure per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, le modalità di iscrizione al registro regionale fitosanitario, le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti, le procedure per l’accertamento delle violazioni, la definizione del regime tariffario e le relative modalità di applicazione nonché le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati previa corresponsione di corrispettivi.
7. Alla denuncia di inizio attività si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 5 della
Art. 6. (Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario).
1. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario di cui all’articolo 5 devono:
a) consentire agli ispettori fitosanitari il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione e vendita, ai magazzini di vegetali e prodotti vegetali;
b) monitorare lo stato fitosanitario delle colture o delle merci e segnalare immediatamente la comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, secondo le indicazioni tecniche della competente struttura organizzativa regionale;
c) sospendere la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in caso di infestazioni attribuibili ad organismi nocivi di quarantena e di organismi nocivi alla qualità, secondo le disposizioni della competente struttura organizzativa regionale;
d) conformarsi alle misure ufficiali disposte dalla competente struttura organizzativa regionale;
e) rilasciare il passaporto delle piante CE ed il documento di commercializzazione; tenere le registrazioni secondo quanto prescritto in sede di autorizzazione e iscrizione al registro regionale fitosanitario;
f) conservare per un anno e mettere a disposizione per i controlli la documentazione fitosanitaria e fiscale relativa ad acquisti e cessioni di vegetali e prodotti vegetali;
g) comunicare alla competente struttura organizzativa regionale, la cessazione dell’attività e le variazioni intervenute relative al titolare, al rappresentante legale, alla sede legale o operativa, alle specie vegetali e alle superfici coltivate, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali autorizzati all’uso del passaporto delle piante CE garantiscono, l’identificazione delle coltivazioni attraverso una mappa aziendale aggiornata delle superfici e delle strutture; i soggetti, titolari dell’autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione, trasmettono alla competente struttura organizzativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva dei propri processi di produzione.
Art. 7. (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie).
1. La Regione, nell’ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria, può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, e di controllo delle malattie.
Art. 8. (Sanzioni amministrative).
1. Chiunque effettui l’attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, contemplati dalla presente legge, in assenza dell’autorizzazione regionale o dell’iscrizione nel registro regionale fitosanitario, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00.
2. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
3. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;
4. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall’articolo 6, comma 1 e comma 2, lettera g), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.
5. Chiunque non rispetti le disposizioni regionali attuative dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria emanati ai sensi della
6. Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.
7. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della l.r 90/1983. L’attività di vigilanza e l’accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 4, comma 1.
Art. 9. (Disposizioni finali e transitorie).
1. La competente struttura regionale procede d’ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a iscrivere al registro regionale fitosanitario i soggetti già iscritti nel registro ufficiale dei produttori e nei registri ufficiali dei fornitori, rilasciando l'autorizzazione di cui all'articolo 5 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Regione.
2. Le autorizzazioni di cui all’articolo 1 della
3. Le domande di autorizzazione al vivaismo o di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, per le quali, all’entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il provvedimento finale, vengono definite con le disposizioni dell’articolo 5.
4. Sono iscritti di diritto al registro regionale degli ispettori fitosanitari i funzionari regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di ispettore fitosanitario.
5. La Regione definisce con regolamento:
a) le procedure per il rilascio dell’ autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1;
b) le modalità per l’iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all’articolo 5;
c) le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti;
d) la definizione del regime tariffario previsto dalla
e) le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all’articolo 1, comma 3, lettera n) e la definizione dei corrispettivi;
f) le condizioni, le modalità, i termini nonché le procedure per l’applicazione dell’articolo 4, comma 4 per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi;
g) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l’indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 5.
6. La Regione attraverso le strutture organizzative cui sono attribuiti i compiti assegnati al servizio fitosanitario regionale, autorizza, nelle more dell’approvazione di una disciplina nazionale, l’uso del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi in legno prodotti sul territorio regionale, verificando la conformità dei processi di trattamento fitosanitario allo standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO, n. 15.
6 bis. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 5, la Regione procede alla riscossione delle tariffe previste dall’articolo 13 quinquies della
6-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all’articolo 1, comma 2 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al comma 2 laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte di ERSAF [5].
Art. 10. (Norma finanziaria).
1. I proventi derivanti dalla corresponsione delle tariffe per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera m) e i corrispettivi per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera n), sono introitati all’UPB 3.3.9 “Proventi derivanti da servizi regionali” dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.
2. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 3, lettera o) e all’articolo 8, sono introitate all’UPB 3.4.10 “Introiti diversi” dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.
3. Alle spese per la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera i) e comma 4 e per formazione e divulgazione, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera j), si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale”.
4. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.
[1] Abrogata dall'art. 176 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della
[3] Comma inserito dall'art. 5 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 2 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della