§ 5.1.29 - L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:17/12/2001
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia tributaria).
Art. 2.  (Modifiche a leggi regionali).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di enti fieristici).
Art. 4.  (Disposizioni in materia sanitaria).
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 ‘Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi [...]
Art. 6.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.29 - L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale.

(B.U. 19 dicembre 2001, n. 51 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia tributaria).

     1. Alla legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica del Capo II del Titolo I è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica) è apportata la seguente modifica:

     a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del

demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in

materia di tributi regionali), come modificata dall'articolo 1, comma 29, lettera a) della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a

supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Gli istituti senza scopo di lucro, emanazione di organismi comunitari, operanti nell'ambito di servizi per la pubblica amministrazione sono esenti dal pagamento nonché dagli adempimenti previsti in materia di tributi regionali.

 

     Art. 2. (Modifiche a leggi regionali).

     1. Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenziali della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) [dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 bis è aggiunta la seguente lettera c):

     (Omissis)] [1].

     2. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 2 bis dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

3. Alla legge regionale 27 novembre 1998, n. 25 (Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 ed al bilancio pluriennale 1998/2000 — V provvedimento) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 14 dell’articolo 2, così come modificato dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 25/2000, le parole “attivati nel sessennio [1994-1999], ma non ancora conclusi e che in quanto tali non possono trovare copertura finanziaria nel periodo 2000-2006” sono sostituite con le parole:

     (Omissis).

     4. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 8 dell’articolo 49 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. [Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) è apportata le seguente modifica:

     a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle parole

     (Omissis)] [2].

     6. [Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 12 dell’art. 27 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 12 è inserito il seguente comma 12 bis:

     (Omissis)] [3].

     7. [Alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 2 dell’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [4].

     8. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l’art. 7 ter è aggiunto il seguente articolo 7 quater:

     (Omissis) ] [5].

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di enti fieristici).

     1. Gli enti fieristici con sede in Lombardia, proprietari o aventi la disponibilità, a qualunque titolo, di quartieri fieristici e costituiti in forma di fondazione, sono enti privati, possono svolgere attività di impresa in regime di separazione contabile e amministrativa e non sono comunque assoggettati alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

     2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità e concorrenza, per la scelta dei propri contraenti a titolo oneroso, nei settori indicati al comma 1 e qualora il valore complessivo stimato dell'appalto risulti pari o superiore a 750 mila euro, IVA esclusa, gli enti procedono a trattative dirette previa pubblicazione di un bando, secondo modalità stabilite con apposite deliberazioni.

     3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti procedono a previa pubblicazione di un bando, rendendo noto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, con un avviso indicativo, il volume globale degli appalti che ogni ente intende affidare nei dodici mesi successivi, per ciascuno dei settori di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia sanitaria). [6]

     [1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) all'articolo 14, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies:

     (Omissis);

     c) all’articolo 14, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma 11 bis:

     (Omissis).

     d) all’articolo 15, dopo il comma 15 bis, è aggiunto il seguente comma 15 ter:

     (Omissis).

     2. L'erogazione dei livelli di assistenza in materia di servizi socio-sanitari integrati è assicurata, per il triennio 2002-2004, mediante le risorse finanziarie complessivamente disponibili a livello regionale quantificate sulla base dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.

     3. Le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, da parte delle aziende sanitarie pubbliche, sono subordinate all’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un piano annuale presentato dall’azienda. Ai fini dell’approvazione la Giunta regionale tiene conto del fabbisogno complessivo e dei processi riorganizzativi delle aziende interessate, nonché dei vincoli di bilancio [7].]

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 ‘Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)’).

     1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [il comma 22 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [8];

     b) [dopo il comma 23 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 23 bis:

     (Omissis) ] [9];

     c) [il comma 27 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [10];

     d) [dopo il comma 27 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 27 bis:

     (Omissis) ] [11];

     e) [dopo il comma 52 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 52 bis:

     (Omissis)] [12].

 

     Art. 6. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[7] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 16 febbraio 2004, n. 2.

[8] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 22, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 13, L.R. 22/2009, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[9] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 22, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 13, L.R. 22/2009, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[10] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 22, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 13, L.R. 22/2009, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[11] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 22, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 13, L.R. 22/2009, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[12] Lettera abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.