Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 tributi regionali |
Data: | 17/12/2001 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia tributaria). |
Art. 2. (Modifiche a leggi regionali). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di enti fieristici). |
Art. 4. (Disposizioni in materia sanitaria). |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 ‘Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi [...] |
Art. 6. (Entrata in vigore). |
§ 5.1.29 - L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale.
(B.U. 19 dicembre 2001, n. 51 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Disposizioni in materia tributaria).
1. Alla
a) la rubrica del Capo II del Titolo I è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Alla
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Alla
demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in
materia di tributi regionali), come modificata dall'articolo 1, comma 29, lettera a) della
supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4. Gli istituti senza scopo di lucro, emanazione di organismi comunitari, operanti nell'ambito di servizi per la pubblica amministrazione sono esenti dal pagamento nonché dagli adempimenti previsti in materia di tributi regionali.
Art. 2. (Modifiche a leggi regionali).
1. Alla
a) [dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 bis è aggiunta la seguente lettera c):
(Omissis)] [1].
2. Alla
a) il comma 2 bis dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Alla
a) al comma 14 dell’articolo 2, così come modificato dall’articolo 7, comma 2, della
(Omissis).
4. Alla
a) il comma 8 dell’articolo 49 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. [Alla
a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle parole
(Omissis)] [2].
6. [Alla
a) il comma 12 dell’art. 27 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente comma 12 bis:
(Omissis)] [3].
7. [Alla
a) il comma 2 dell’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
(Omissis) ] [4].
8. [Alla
a) dopo l’art. 7 ter è aggiunto il seguente articolo 7 quater:
(Omissis) ] [5].
Art. 3. (Disposizioni in materia di enti fieristici).
1. Gli enti fieristici con sede in Lombardia, proprietari o aventi la disponibilità, a qualunque titolo, di quartieri fieristici e costituiti in forma di fondazione, sono enti privati, possono svolgere attività di impresa in regime di separazione contabile e amministrativa e non sono comunque assoggettati alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità e concorrenza, per la scelta dei propri contraenti a titolo oneroso, nei settori indicati al comma 1 e qualora il valore complessivo stimato dell'appalto risulti pari o superiore a 750 mila euro, IVA esclusa, gli enti procedono a trattative dirette previa pubblicazione di un bando, secondo modalità stabilite con apposite deliberazioni.
3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti procedono a previa pubblicazione di un bando, rendendo noto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, con un avviso indicativo, il volume globale degli appalti che ogni ente intende affidare nei dodici mesi successivi, per ciascuno dei settori di cui al comma 1.
Art. 4. (Disposizioni in materia sanitaria). [6]
[1. Alla
a) il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) all'articolo 14, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies:
(Omissis);
c) all’articolo 14, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma 11 bis:
(Omissis).
d) all’articolo 15, dopo il comma 15 bis, è aggiunto il seguente comma 15 ter:
(Omissis).
2. L'erogazione dei livelli di assistenza in materia di servizi socio-sanitari integrati è assicurata, per il triennio 2002-2004, mediante le risorse finanziarie complessivamente disponibili a livello regionale quantificate sulla base dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
3. Le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, da parte delle aziende sanitarie pubbliche, sono subordinate all’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un piano annuale presentato dall’azienda. Ai fini dell’approvazione la Giunta regionale tiene conto del fabbisogno complessivo e dei processi riorganizzativi delle aziende interessate, nonché dei vincoli di bilancio [7].]
Art. 5. (Modifiche alla
1. Alla
a) [il comma 22 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis) ] [8];
b) [dopo il comma 23 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 23 bis:
(Omissis) ] [9];
c) [il comma 27 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis) ] [10];
d) [dopo il comma 27 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 27 bis:
(Omissis) ] [11];
e) [dopo il comma 52 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 52 bis:
(Omissis)] [12].
Art. 6. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera abrogata dall'art. 28 della
[2] Comma abrogato dall'art. 86 della
[3] Comma abrogato dall'art. 103 della
[4] Comma abrogato dall'art. 23 della
[5] Comma abrogato dall'art. 23 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 133 della
[7] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 13 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 13 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 13 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 13 della
[12] Lettera abrogata dall'art. 51 della