§ 3.9.25 - L.R. 21 dicembre 2004, n. 39.
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:21/12/2004
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Obiettivi).
Art. 4 . (Miglioramento termico degli edifici).
Art. 5.  (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili).
Art. 6.  (Catasto degli impianti di riscaldamento).
Art. 7 . (Diagnosi energetiche).
Art. 8.  (Personale abilitato agli interventi di diagnosi).
Art. 9 . (Termoregolazione e contabilizzazione del calore).
Art. l0.  (Accesso facilitato al credito).
Art. 11.  (Concessione di contributi).
Art. 12.  (Integrazione e abrogazione di norme).
Art. 13.  (Norma finanziaria).


§ 3.9.25 - L.R. 21 dicembre 2004, n. 39.

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

(B.U. 24 dicembre 2004, n. 52 – 2 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore civile, l'uso razionale dell'energia lo sviluppo delle fonti rinnovabili e ridurre contestualmente l’emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

     2. La presente legge si applica alle nuove costruzioni e agli interventi edilizi o impiantistici su qualsiasi tipo di costruzione esistente, comprese le manutenzioni straordinarie, con esclusione delle manutenzioni ordinarie.

     3. Le disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali e trovano recepimento nei regolamenti comunali stessi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Restano invariate le norme sulle distanze minime tra gli edifici.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della politica energetica regionale, sono finalizzate a:

     a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici;

     b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;

     c) migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia;

     d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

 

     Art. 3. (Obiettivi).

     1. Sono obiettivi della presente legge:

     a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore;

     b) migliorare l'efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione, distribuzione. emissione e regolazione del calore;

     c) valorizzare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di acqua calda ad uso domestico e sanitario;

     d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli impianti di riscaldamento e delle volumetrie riscaldate asservite agli impianti stessi;

     e) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto;

     f) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del calore;

     g) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di recupero energetico negli edifici.

 

     Art. 4. (Miglioramento termico degli edifici).

     1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, i regolamenti comunali stabiliscono che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento. dell'impianto di riscaldamento e sull'impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva.

     2. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni totali degli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici) [1].

     3. E’ facoltà dei comuni, nell'ambito delle proprie prerogative e in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione della presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando eventualmente tali limiti secondo le diverse, tipologie edilizie e destinazioni d'uso.

     4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare o la funzione di spazio intermedio.

     5. I sistemi perla captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici.

 

     Art. 5. (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili).

     1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro destinazione d'uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l'opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.

     2. Per i nuovi edifici ad uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo, nella progettazione del sistema di produzione dell'acqua calda ad uso sanitario è privilegiata l'installazione di impianti solari termici.

     3. Gli impianti con collettori solari termici sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 50 per cento.

 

     Art. 6. (Catasto degli impianti di riscaldamento).

     1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio provvedono alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.). I catasti riportano inoltre le volumetrie riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi consumi di combustibile su base annuale.

     2. La Regione, nell'ambito delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 16 del d.P.R. 551/1999, assicura che i catasti di cui al comma 1 siano congruenti e omogenei tra loro e che i relativi dati di sintesi siano trasmessi ogni due anni agli uffici regionali competenti.

     3. Le province, per i comuni inferiori ai 40.000. abitanti, assicurano che i dati e le informazioni inserite nei catasti, siano resi disponibili ai comuni stessi.

     4. Le clausole, contenute nei contratti di gestione calore o di gestione energia, che impediscano l'accesso ai dati relativi ai consumi annuali di combustibile negli edifici di qualsiasi tipo, sono nulle.

 

     Art. 7. (Diagnosi energetiche).

     1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio, sulla base delle risultanze dei catasti di cui all'articolo 6, provvedono alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati del rapporto tra il consumo e la volumetria riscaldata.

     2. Le diagnosi energetiche contengono proposte di interventi di miglioramento edilizio e impiantistico con la specificazione di costi, risparmi possibili e tempi di ritorno degli investimenti.

     3. Le diagnosi energetiche di cui al comma 2 tengono inoltre conto:

     a) della scelta delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori pratiche di intervento in fase di progettazione tecnica;

     b) delle modalità e dei parametri per la verifica dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi.

     4. I soggetti titolari dei contratti servizio energia, definiti dall'articolo l, comma 1, lett. p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10) così come modificato dal d.P.R. 551/1999, trasmettono ai comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per il restante territorio, le risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi per unità di volumetria riscaldata.

 

     Art. 8. (Personale abilitato agli interventi di diagnosi).

     1. La Giunta regionale promuove appositi corsi di qualificazione per tecnici abilitati all'esercizio delle diagnosi energetiche, comprese le diagnosi effettuate ai fini della contabilizzazione energetica ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) e definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento degli stessi, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali.

 

     Art. 9. (Termoregolazione e contabilizzazione del calore).

     1. L'articolo 5 del d.P.R. 551/1999 si applica anche agli edifici esistenti dotati di impianti centralizzati, in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento che comporti un intervento su tutto il sistema di distribuzione del calore. Sono esclusi dall'obbligo gli interventi per l'esclusiva sostituzione o rifacimento della caldaia.

 

     Art. l0. (Accesso facilitato al credito).

     1. Al fondo di rotazione per il finanziamento regionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), possono accedere anche le imprese lombarde che stipulino contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della regione Lombardia.

 

     Art. 11. (Concessione di contributi).

     1. Ai comuni e alle province che abbiano predisposto programmi di diagnosi energetica, ai sensi dell'articolo 7, sono riconosciuti contributi sulla base dei programmi stessi, con modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. (Integrazione e abrogazione di norme).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è aggiunto il comma 1 bis:

«1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.».

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) è abrogato.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     l. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli sì provvede con successiva legge regionale.


[1] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.