Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/11/2003 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto. |
Art. 2. Funerali civili. |
Art. 3. Adempimenti conseguenti al decesso. |
Art. 4. Osservazione e trattamenti sul cadavere. |
Art. 5. Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio. |
Art. 6. Trasporto funebre. |
Art. 7. Cremazione. |
Art. 8. Attività funebre. |
Art. 9. Cimiteri. |
Art. 10. Provvedimenti regionali. |
Art. 10 bis. (Sanzioni amministrative). |
§ 2.1.234 - L.R. 18 novembre 2003, n. 22. [1]
Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
(B.U. 21 novembre 2003, n. 47 - 1 suppl. ord.)
Art. 1. Finalità ed oggetto.
1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.
Art. 2. Funerali civili.
1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
Art. 3. Adempimenti conseguenti al decesso.
1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del
2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica ed il flusso informativo previsti dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.
3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) delle funzioni di necroscopo.
4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato [2].
Art. 4. Osservazione e trattamenti sul cadavere.
1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l’espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso [3].
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigienicità, per [4]:
a) il periodo di osservazione di cui al comma l;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato [5].
7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 5. Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio.
1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente [6].
Art. 6. Trasporto funebre.
1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
Art. 7. Cremazione.
1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della
3. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.
Art. 8. Attività funebre.
1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.
5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.
6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
7. Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.
8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società e altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.
Art. 9. Cimiteri.
1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale [7];
e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.
3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. La Regione, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
d) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).
6. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
7. Il Comune può altresì autorizzare:
a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) [8];
b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
8. I Comuni, definiscono [9]:
a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).
8 bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell’ASL e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze [10].
9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal Comune, previo parere vincolante da parte dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.
Art. 10. Provvedimenti regionali.
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:
a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la gestione di sale del commiato;
b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i Comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.
2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale si definiscono:
a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.
Art. 10 bis. (Sanzioni amministrative). [11]
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da € 500 a € 1000 per le violazioni all’articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;
b) da € 2000 a € 5000 per le violazioni all’articolo 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;
c) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 4, comma 8;
d) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 6 e alle relative norme regolamentari;
e) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;
f) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell’erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
[1] Abrogata dall'art. 133 della
[2] Comma così modificato dall’art. 6 della
[3] Comma così modificato dall’art. 6 della
[4] Alinea così sostituito dall’art. 6 della
[5] Comma così modificato dall’art. 6 della
[6] Comma così modificato dall’art. 6 della
[7] Lettera così modificata dall’art. 6 della
[8] Lettera così modificata dall’art. 6 della
[9] Alinea così modificato dall’art. 6 della
[10] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[11] Articolo aggiunto dall’art. 6 della