§ 6.3.107 - L.R. 28 agosto 2000, n. 14.
Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/08/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater.      1. Alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni
Art. 2.      1. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000
Art. 4.      1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è [...]
Art. 4 bis.      1. All'art. 11, comma 1, della legge regionale 30.8. 1996, n. 27, le parole: "tre, e fra questi il Presidente, in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza, nel [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la [...]
Art. 6.      1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di [...]
Art. 7.      1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in [...]
Art. 7 bis.      1. In analogia a quanto stabilito per il periodo 1987-1996 dall'art. 5, comma 6, della legge 17 ottobre 1997, n. 12, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto [...]
Art. 7 ter.      1. La Regione Calabria promuove la propension
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la [...]
Art. 9.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000
Art. 10.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi" e successive [...]
Art. 17.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 20 bis.      1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo motivato, può autorizzare le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Locali ad iscrivere, in via di anticipazione, nei propri bilanci di previsione [...]
Art. 21.      1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000
Art. 22.      1. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 23.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per [...]
Art. 26.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata [...]
Art. 27.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed [...]
Art. 28.      1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 [...]
Art. 29.      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire [...]
Art. 31.      1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per [...]
Art. 31 bis.      1. La Regione, anche in collaborazione con le Camere di Commercio, le Province, i Comuni e le associazioni di categoria, assicura gli sportelli unici, per le attività produttive, di cui all'art. [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000
Art. 34.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...]
Art. 35.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata [...]
Art. 36.      1. Al fine di evitare disagi alle imprese interessate e, nello stesso tempo, consentire il completo utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate all'attuazione delle sovvenzioni [...]
Art. 36 bis.      1. In attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e fino alla sua promulgazione, le competenze in materia di conduzione e manutenzione del "SIL [...]
Art. 36 ter.      1. Non si procede al recupero di somme inferiori a lire 20.000 (ventimila) dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni e [...]
Art. 37.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 - 2141201 - 2211103 - [...]
Art. 37 bis.      1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono abrogate le seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni
Art. 38.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 39.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 40.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 41.      1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed [...]
Art. 42.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 787.407.478.760 nel triennio 2000/2002, di cui lire 730.228.103.860 a carico del [...]
Art. 43.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.107 - L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(B.U. 4 settembre 2000, n. 78).

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

     ha disposto il c.d. "rinvio limitato" autorizzando la Regione alla promulgazione e pubblicazione della presente legge ad eccezione delle seguenti disposizioni: art. 1, comma 10; art. 4 bis, commi 2, 3 e 4; art. 6, comma 13; art. 7 bis, comma 2.

 

Rubrica 1^

Servizi Generali

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 "Istituzione e funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     5. Il personale dipendente della Giunta Regionale che presta servizio nelle strutture ausiliarie dei Dipartimenti - previste dall'art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - è equiparato al personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8 limitatamente alle prestazioni di lavoro straordinario e all'indennità forfettizzata. Limitatamente ad una sola unità ciascun Dipartimento può avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni.

     6. [1].

     7. [2].

     8. [3].

     9. [4].

     10. (Omissis).

     11. [5].

     12. Il comma 12 dell'art. 37 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, si interpreta nel senso che l'indennità spetta ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

     13. L'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, si interpreta nel senso che l'indennità di carica dei consiglieri di amministrazione dell'A.Fo.R. deve intendersi rapportata alle indennità fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

     [14. Al Presidente dell'EDIS Calabria spetta una indennità di carica annua lorda rapportata fino ad un massimo del 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n 3.] [6]

     15. [7].

     16. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dirigenti generali del ruolo del Consiglio regionale. E' abrogato il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

     17. Nel rispetto dell'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attesa dell'attuazione del comma 3 dello stesso art. 40, nonché nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - a pena di responsabilità per danno - il personale comandato alla Regione Calabria dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 2000, cessa da tale posizione e viene restituito all'Ente di provenienza a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di comando.

     18. Per il personale trasferito alla Regione per mobilità nel periodo di cui al precedente comma, la Giunta regionale procede alla revisione degli atti di trasferimento ed ove dovessero risultare illegittimi li annulla disponendo il rientro del personale interessato all'Ente di provenienza.

     19. I titolari di strutture speciali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 maggio 1997, n. 8, anche nel caso di rinuncia all'autovettura in dotazione hanno diritto all'assegnazione dell'autista proveniente da personale in servizio presso gli autoparchi regionali o distaccato da altra pubblica amministrazione o estraneo ad essa [8].

     20. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi dal 5 al 19 si fa fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 1 bis. [9]

 

     Art. 1 ter. [10]

     1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall’articolo 1, lettera b) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 [11].

     2. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dalla propria residenza alla sede della Giunta regionale, comprensive del costo del biglietto di viaggio in aereo o treno in prima classe nonché del costo medio della stanza singola degli alberghi di prima categoria nella città di Catanzaro.

     3. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è estesa, per tutto il periodo in cui ricoprono la carica, la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali.

     4. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.

     5. Ai componenti di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni delle leggi dello Stato e delle leggi della Regione inerenti all'aspettativa per l'espletamento delle cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     7. I componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali [12].

 

     Art. 1 quater.

     1. Alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - (Omissis) [13];

     - (Omissis) [14];

     - (Omissis) [15];

     - (Omissis) [16];

     - (Omissis) [17];

     - (Omissis) [18];

     - (Omissis) [19].

     2. La normativa di cui alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come modificata ed integrata dal precedente comma 1, si applica anche ai Consiglieri già in carica nel corso della VI legislatura e non rieletti.

     3. [20].

     4. [21].

     - [22].

     5. Il contingente di personale assegnato a ciascun gruppo consiliare, previsto dalla tabella di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, è aumentato di una unità di personale appartenente alla categoria D.

     6. [23].

     7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 2.

     1. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13, impiegato nella gestione medesima, è prevista, per l'anno 2000, salvo variazioni, in lire 9.500.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

     2. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico- pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 28.400.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     3. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziali di pignoramento per gli anni 1998 e 1999, di cui ai residui attivi accertati nei capitoli 6104156 e 6104157 dell'entrata - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 15.000.000.000, con accantonamento nell'apposito Fondo di riserva di cui al capitolo 7002104, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni a mano a mano che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

     5. Alla copertura della spesa inerente al servizio sanitario regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento per gli anni 1998 e 1999 si provvede con la quota parte del mutuo di lire 120.000.000.000 in corso di regolarizzazione con l'istituto di credito San Paolo IMI, a seguito della gara indetta con deliberazione della Giunta regionale n. 3223 del 4.10.1999, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 157/95.

     6. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 "Progetto Giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 1013107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     7. Il comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è abrogato.

 

Rubrica 2^

Territorio

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000.

     4. Per le attività di pulizia delle spiagge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, secondo le modalità e le procedure indicate all'art. 3, comma 4, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

     5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 4.

     1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Art. 12 Legge 14 febbraio 1992, n. 225)", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 "Costituzione dell'Autorità di Bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     4. [24].

     5. [25].

     6. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     7. La dotazione del fondo di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, è stabilita per l'anno 2000 in lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2112203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000.

 

          Art. 4 bis.

     1. All'art. 11, comma 1, della legge regionale 30.8. 1996, n. 27, le parole: "tre, e fra questi il Presidente, in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza, nel rispetto della legge regionale n. 39/1995" sono sostituite dalle parole: "uno con le funzioni di Presidente".

     2. (Omissis).

     3. (Omissis).

     4. (Omissis).

     5. All'art. 14, comma 1, dopo le parole " è scelto" sono aggiunte le seguenti parole "con rapporto di natura fiduciaria".

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.

     3. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private per l'anno 2000 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno.

     4. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000.

     5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.000.000.000.

     6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - A.R.P.A.CAL." è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000.

     8. Il comma 2 dell'art. 7, il comma 7 dell'art. 11 ed il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, sono abrogati. La Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato all'Ambiente ed ai Beni Ambientali, provvede alla organica costituzione dell'Autorità Regionale Ambientale (ARA), previa revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2862 del 16 giugno 1997.

     9. Per le finalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 "Norme per il trasporto pubblico locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2222115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     10. Al fine di concorrere al finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica - in aggiunta al concorso quindicennale dello stato per gli anni 1998 e 1999, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 il limite di impegno di lire 600.000.000 per la contrazione di mutui quindicennali, con allocazione al capitolo 2321214 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     2. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento e mantenimento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui all'art. 50 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

     3. Per le finalità di cui all'art. 55 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 inerente al Fondo regionale per la Montagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 della spesa del bilancio 2000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.300.000.000.

     6. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 14.500.000.000 per la realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 2000.

     7. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 sono destinati con deliberazione della Giunta Regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno 1999, definito in lire 10.500.000.000, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.

     8. Per il cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dei costi inerenti alla realizzazione degli studi di fattibilità di interesse regionale approvati con delibera CIPE n. 106 del 30 giugno 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.221.000.000, con allocazione al capitolo 2283203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5, la somma di lire 1.300.000.000 è destinata all'Arcidiocesi di Reggio Calabria per la ristrutturazione ed ammodernamento del Seminario Pio XI di Reggio Calabria.

     10. Per le finalità di cui al titolo II della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2323218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     11. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge n. 381/91" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     12. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e del relativo regolamento è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 - quale integrazione della quota di risorse assegnata dallo Stato- la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     13. (Omissis).

     14. La dotazione regionale del fondo di cui al precedente comma è stabilita per l'esercizio finanziario 2000 in lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2233109 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Belvedere Marittimo un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il cofinanziamento di attività realizzate dal comune medesimo che prevedano l'impiego dei 42 lavoratori ex-Confitalia srl, con allocazione al capitolo 2323202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere - entro il limite massimo dello stanziamento di bilancio - un contributo "una tantum" ai comuni che utilizzano lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997,n. 468.

     17. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2323222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     18. Per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Regionale sul fenomeno dello sfruttamento minorile è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 2233111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     19. Per il finanziamento degli interventi per opere del culto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2323205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 7.

     1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 2000, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 2000.

     2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.000.

     3. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 2000, per un ammontare complessivo di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Scido un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la realizzazione della statua in bronzo di San Benedetto da ubicare nella località di Zervò, nonché per la realizzazione di una torre con faro e campane da ubicare nella stessa località, con allocazione al capitolo 2323229 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     6. Al fine di concorrere - secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione", sottoscritto in data 19/10/1999 fra Governo nazionale e Regione Calabria - alla copertura della maggiore spesa, nella misura del 30 per cento, relativa al fabbisogno scoperto e all'acquisto di materiali e noli, è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 69.382.000.000, di cui lire 30.821.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 7002201, istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione al capitolo di bilancio 2281208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, al momento in cui si verificheranno le condizioni previste dall'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione".

     8. Per l'attuazione dell'intervento n. 3 "Piano di riordino gestionale e amministrativo" inerente all'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione" sottoscritto in data 19/10/1999 tra Governo nazionale e Regione Calabria, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 700.000.000, di cui lire 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con allocazione al capitolo 2281204 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     9. Per l'attuazione dell'intervento n. 7 "Analisi, studi di fattibilità e piani di settore" inerente all'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione" sottoscritto in data 19/10/1999 tra Governo nazionale e Regione Calabria, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 800.000.000, di cui lire 400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con allocazione al capitolo 2281205 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Acri un contributo di lire 1.300.000.000 per il ripristino e sistemazione di "Piazza Sprovieri", con allocazione al capitolo 2323232 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Mileto un contributo di lire 1.000.000.000 per la costruzione della Chiesa "Cuore Immacolato di Maria", con allocazione al capitolo 2323231 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Sinopoli un contributo di lire 300.000.000 per il completamento della strada comunale "Piani d'Aspromonte", con allocazione al capitolo 2221222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Scilla un contributo straordinario di lire 1.100.000.000 per il completamento dell'Ostello della Gioventù, con allocazione al capitolo 2323233 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Castrolibero un contributo di lire 100.000.000 per il consolidamento del centro storico, con allocazione al capitolo 2323234 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Gerace un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di consolidamento strutturale delle abitazioni civili e delle storiche arcate di cinta di "Via dei Cinque martiri di Gerace", con allocazione al capitolo 2323235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 7 bis.

     1. In analogia a quanto stabilito per il periodo 1987-1996 dall'art. 5, comma 6, della legge 17 ottobre 1997, n. 12, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, contributi per la copertura dei disavanzi effettivi non ripianati relativi all'anno 1997. A completamento del processo di risanamento del sistema dei trasporti pubblici locali della Calabria, la eventuale quota di disponibilità di bilancio eccedente il ripianamento dei deficit effettivi, nei limiti stabiliti dalla normativa statale relativa al periodo 1987-1997, può essere utilizzata per il ripianamento dei deficit effettivi relativi al periodo 1998-1999, entro gli stessi limiti previsti per l'anno 1997 dalla citata legge n. 472/99. Restano salvi gli eventuali successivi interventi legislativi dello Stato.

     2. (Omissis).

     3. Per il ripianamento dei disavanzi accertati, inerenti al periodo 1987-1997, sono utilizzati prioritariamente in capitale i contributi già assegnati anno per anno alla regione Calabria ai sensi del decreto legge n. 485/92, convertito dalla legge n. 32/93 e del decreto legge n. 98/93, convertito dalla legge n. 204/95, dell'art. 2, comma 1, della legge n. 194/98 e dell'art. 12 della legge n. 472/99. Successivamente, sulla base dei disavanzi accertati e definiti, si provvede all'accensione di eventuali mutui ai sensi delle stesse leggi, nei limiti delle differenze dovute e delle disponibilità finanziarie autorizzate dalla legge di bilancio regionale. Conseguentemente ed automaticamente si spostano in avanti le decorrenze e le scadenze delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

     4. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio regionale - ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 - la Giunta regionale è autorizzata ad erogare eventuali anticipazioni, entro il limite degli stanziamenti di bilancio.

     5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare processi di razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti in coerenza e nel rispetto degli obiettivi previsti dalla succitata legge regionale 7 agosto 1999, n. 23.

     6. A decorrere dal 1 gennaio 2000 la legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 è abrogata.

     7. Qualora nel periodo 1987-1999 sono stati comunque erogati alle aziende di trasporto pubblico locale interessate contributi , in anticipazione o in acconto o a ripianamento, superiori a quelli dovuti sulla base dei disavanzi effettivi regolarmente accertati, anche se successivamente agli anni di riferimento, la Giunta regionale è tenuta a provvedere al recupero delle eventuali maggiori somme erogate, anche a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle stesse aziende di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 7 ter.

     1. La Regione Calabria promuove la propensione

all'autoimprenditorialità quale risposta alla domanda di nuove opportunità occupazionali e di sviluppo locale.

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone e realizza un Progetto denominato "Opportunità Giovani" destinato a giovani disoccupati e/o inoccupati, residenti in Calabria, che si riuniscono in forma associativa, da configurarsi in PMI, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

     3. Il Progetto è finalizzato a finanziare interventi, nei limiti del "de minimis", per accrescere il numero delle imprese prevalentemente formate da giovani disoccupati e/o inoccupati fra i 18 ed i 35 anni di età.

     4. I settori di intervento riguardano prioritariamente la produzione di servizi turistici, la tutela ambientale e delle risorse naturali, la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, il recupero degli antichi mestieri e i servizi alle imprese. I criteri e le modalità di valutazione degli interventi e la erogazione dei contributi relativi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale, fermo restando il rispetto della regola del "de minimis" per singola impresa.

     5. Le risorse, per complessive lire 30 miliardi, allocate per il triennio 1999-2001 al capitolo 2233105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui descrizione viene opportunamente modificata, sono destinate al finanziamento del progetto di cui al precedente comma 2.

     6. L'art. 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è abrogato.

 

Rubrica 3^

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000.

     3. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.400.000.000.

     5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 10.000.000.

     7. A valere sul finanziamento, di cui al precedente comma 4 la somma di lire 100.000.000 è destinata al Liceo Linguistico "Nuova Europa" di Reggio Calabria per lo svolgimento della manifestazione "Parlamento Europeo Giovani".

 

     Art. 9.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, da trasferire al bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge 26 gennaio 1987, n. 4.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 60.000.000.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 15.000.000.

     6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 110.000.000.

     7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 60.000.000.

     8. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     9. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria

- Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa

di lire 200.000.000.

     10. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l 'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

     12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 450.000.000.

     13. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 130.000.000.

     14. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

     15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 25.000.000.

     16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Juli" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     17. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 , n. 30 "Contributo all'Associazione culturale AM Internazionale Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 25.000.000.

     18. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     19. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 35.000.000.

     20. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     21. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1999, n. 15 "Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.

     23. Per le finalità di cui alla legge regionale 20 aprile 1999, n. 11 "Riconoscimento dell'associazione «Città Futura» - laboratorio politico- culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     24. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 800.000.000 alla provincia di Reggio Calabria per la realizzazione dello spettacolo "Millenium" di fine d'anno, con allocazione al capitolo 3132165 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     25. Per l'attuazione del programma di formazione teatrale in Calabria relativo al biennio 2000-2001, da realizzarsi in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano, in attuazione del relativo decreto del Ministro della Cultura e dei Beni Culturali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 3132143 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     26. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro un contributo di lire 800.000.000 - con allocazione al capitolo 3132166 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 - per il finanziamento delle iniziative culturali ed artistiche da realizzare in occasione dell'inaugurazione dell'area polifunzionale per spettacoli di Catanzaro Lido, al fine di esaltare la fruibilità del parco archeologico della Roccelletta e le potenzialità turistiche del territorio.

 

     Art. 10.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 34.900.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

     4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.

     5. Al fine di concorrere - secondo quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria - al cofinanziamento delle misure inerenti al Fondo Sociale Europeo, è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 26.852.501.760, di cui lire 8.734.126.860 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 7002202, istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei relativi capitoli di bilancio.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.000.000.000.

     2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza, con allocazione al capitolo 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.

     2. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare - ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - con le Università Statali aventi sede nella Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3313119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     3. Ai comuni di Santa Severina, Pizzo, Scilla, Corigliano Calabro e Cirò Superiore e Motta San Giovanni è concesso un contributo annuo al fine di garantire una adeguata ed efficiente gestione dei castelli storici ubicati nei comuni stessi, nonché per promuovere la valorizzazione dei castelli medesimi. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale provvederà, con proprio atto deliberativo, alla ripartizione del fondo assegnato sulla base di uno specifico programma di attività [26].

     4. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3131208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'associazione U.S. "Porto S. Venere", gemellata Parma A.c., di Vibo Valentia, quale contributo per lo svolgimento del 5° torneo internazionale scuola calcio Parma, al fine della diffusione dello sport fra i giovani calabresi.

     6. [27].

     7. [28].

 

Rubrica 4^

Sicurezza sociale

 

     Art. 14.

     1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     2. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 900.000.000, di cui lire 600.000.000 da destinare al pagamento di annualità pregresse inerenti agli anni 1997 e 1998.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 200.000.000 - con allocazione al capitolo 4231122 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 - all'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, al fine di valorizzare e sviluppare le attività di ricerca del Centro Unico Regionale Trapianti Midollo Osseo "Alberto Neri". Le attività di ricerca da realizzare nonché i rapporti giuridico-finanziari tra la Regione e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria sono disciplinati da apposita convenzione.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi" e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.

     2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 17.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 400.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 57.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali, di cui lire 4.500.000.000 vincolate al pagamento di competenze arretrate inerenti all'anno 1999.

     3. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 2, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite. In attesa del piano regionale dei servizi socio-assistenziali ed al fine di garantire comunque un efficace coordinamento ed una adeguata integrazione con gli interventi e servizi sanitari, la Giunta regionale è tenuta a predisporre - anche in deroga a quanto stabilito dal titolo III della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5

- un piano regionale annuale da approvarsi esclusivamente con delibera

della Giunta regionale medesima.

     4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000, di cui al comma 2, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale.

     6. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2000 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.

     2. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 "Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega Italiana contro i Tumori della Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 cessano i trasferimenti in favore delle AA.SS.LL. (Aziende Sanitarie Locali) interessate, delle somme corrispondenti alla spesa storica al 1/1/1989, quale contributo per il trattamento economico del personale da esse dipendente ed assunto ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 646.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

 

     Art. 20 bis.

     1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo motivato, può autorizzare le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Locali ad iscrivere, in via di anticipazione, nei propri bilanci di previsione le somme loro spettanti per la copertura dei disavanzi, regolarmente certificati, non ancora ripianati e relativi ai periodi 1994 e anni precedenti e 1995/1997, da porre a carico, con apposita legge nazionale, del fondo speciale (accantonamento positivo) indicato nella tabella A, per regolazione debitoria del comparto sanità, di cui all'art. 70 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. A tal fine, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, sono iscritte le somme di lire 80 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente ai capitoli 1202106 e 1202107 dell'entrata ed ai corrispondenti capitoli 4211166 e 4211167 della spesa, prevedibili quali limiti massimi di impegnabilità risultanti dalle determinazioni assunte dai competenti organi. Le relative erogazioni di cassa saranno autorizzate compatibilmente con i principi e la normativa di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

Rubrica 5^

Agricoltura

 

     Art. 21.

     1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. Al fine di garantire l'erogazione dell'indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 23.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 "Istituzione fondo regionale per le calamità naturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.000.000.000, con allocazione al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 64.500.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 2000, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1999.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 "Risarcimento dei danni causati da specie animali in via di estinzione" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 480.000.000, con allocazione al capitolo 5123105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     3. La disponibilità complessiva di lire 3.412.136.058 - accertata per lire 750.000.000, 42.381.500, 903.730.500, 204.450.000, 901.001.558, 500.000.000 e 110.572.500 sui corrispondenti impegni contabili assunti rispettivamente con le delibere della Giunta regionale n. 5567/89, 7026/90, 2796/92, 5478/92, 4535/93, 6285/93 e 6286/93, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 - è destinata agli interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca le cui domande di contributo sono state presentate entro il 31/12/1999 e liquidate con delibera della Giunta regionale n. 99 del 28 gennaio 1999, ai sensi della medesima legge regionale 25 maggio 1987, n. 16.

 

     Art. 26.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 27.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.

     2. Per le attività previste all'art. 27, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 28.

     1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire

8.000.000.000.

     3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 29.

     1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.050.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.400.000.000, con allocazione al capitolo 5132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     3. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.600.000.000, con allocazione al capitolo 5132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

Rubrica 6^

Attività produttive extragricole

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 800.000.000, di cui lire 400.000.000 da destinare al rifacimento dei padiglioni espositivi e ad iniziative promozionali.

     2. Al fine di completare gli interventi previsti dal piano di rilancio della società "Terme Sibarite S.p.A" di proprietà della Regione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3493 del 23 giugno 1997, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6121209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     3. All'articolo 31, comma 6, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, le parole "Reggio Calabria", sono sostituite con le parole "provincia di Reggio Calabria".

     4. Al fine di aiutare le imprese commerciali che nel corso dell'anno 1999 hanno subito danni per effetto di incendi non dolosi o altre calamità non coperti da relative polizze assicurative, la Giunta regionale può concedere alle stesse imprese commerciali un contributo straordinario a fondo perduto non superiore al 10 per cento al danno subito, certificato dal Comune e dalle altre autorità competenti. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione dei relativi criteri da parte della Giunta regionale, nonché all'emanazione di un bando per manifestazione di interesse per l'individuazione dei potenziali beneficiari.

     5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 6122221 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 

     Art. 31.

     1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. Per il finanziamento del progetto di tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, da realizzare per il tramite del COSER SCRL, organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali dell'artigianato calabrese, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 6122110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. I rapporti giuridico-finanziari tra Regione e COSER SCRL sono disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con delibera della Giunta regionale.

     4. Per le iniziative di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     5. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 8 "Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 6121210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     6. A partire dal 1 gennaio 2000, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del DPR n. 447/98, sono considerati "impianti a struttura semplice" gli impianti produttivi di beni e di servizi per i quali è ammesso il procedimento mediante autocertificazione nei seguenti casi:

     a) per la cessazione e riattivazione degli impianti produttivi di beni e di servizi;

     b) per la realizzazione, ristrutturazione, riconversione e ampliamento di impianti produttivi di beni e di servizi quando non è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici ed idrogeologici;

     c) per impianti con registrazione EMAS, di cui al regolamento comunitario n. 1836/93.

     7. La Regione Calabria promuove con apposita legge regionale la costituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle P.M.I., concentrando in essa le partecipazioni possedute in Fincalabra Spa e in BIC-Calabria Scpa.

 

     Art. 31 bis.

     1. La Regione, anche in collaborazione con le Camere di Commercio, le Province, i Comuni e le associazioni di categoria, assicura gli sportelli unici, per le attività produttive, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 112/1998, la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.

     2. Per contribuire all'attività degli sportelli unici, la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto.

     3. Per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati - anche in relazione agli strumenti della programmazione negoziata - la Regione promuove le opportune intese tra i Comuni, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi Comuni e le Camere di Commercio.

     4. Per promuovere l'avvio dello sportello unico, da gestire in forma associata, quale progetto pilota nell'ambito del patto territoriale della Locride, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 6131105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     5. Agli oneri derivanti dal precedente comma 2 si provvede con le disponibilità previste dalla misura 3.10 del POR (Programma Operativo Regionale) 2000/2006 della Calabria.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.

     2. [29].

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.900.000.000.

     3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.100.000.000.

     4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.

     5. Al fine di provvedere, in via eccezionale, al finanziamento per scorrimento della graduatoria definitiva della provincia di Reggio Calabria allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6982 del 29 dicembre 1997, pubblicata sul BURC n. 7 - edizione straordinaria - del 30/1/1998, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 6124206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     6. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di lire 100.000.000 è destinata al pagamento delle spese pregresse di funzionamento relative all'APT di Cosenza.

     7. [30].

     8. A valere sul finanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 100.000.000 è destinata al comune di Palmi per l'organizzazione della Festa della Varia.

     9. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 500.000.000 è destinata alla definizione della vertenza relativa alle attività promozionali realizzate negli anni 1996 e 1997 con la sponsorizzazione della gara internazionale di motonautica d'altura "Venezia-Montecarlo offshore". La Giunta regionale è autorizzata a liquidare l'eventuale debito riconosciuto, comunque nei limiti della somma massima di lire 500.000.000, previo accertamento degli effettivi benefici conseguiti dalla Regione a seguito delle stesse attività promozionali e previa rinuncia da parte degli interessati di ogni ulteriore pretesa e/o ragione.

     10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 200.000.000 è destinata alla definizione della vertenza inerente alle attività promozionali realizzate nell'anno 1997 con la manifestazione "vivere il mare" svoltasi in Calabria. La Giunta regionale è autorizzata a liquidare l'eventuale debito riconosciuto, comunque nei limiti della somma massima di lire 200.000.000, previo accertamento degli effettivi benefici conseguiti dalla Regione a seguito delle stesse attività promozionali e previa rinuncia da parte degli interessati ad ogni ulteriore pretesa e/o ragione.

     11. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 2 la somma di lire 1.100.000.000 è destinata ai seguenti interventi:

     - quanto a lire 800.000.000 per attività promozionali attraverso la società di pallacanestro maschile "Viola basket" di Reggio Calabria;

     - quanto a lire 300.000.000 per attività promozionali attraverso la società di pallavolo femminile "Medinex" di Reggio Calabria.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

     2. [31].

     3. [32].

     4. La legge regionale 2 febbraio 1998, n. 2 è abrogata.

 

     Art. 35.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000.

     2. [33].

 

     Art. 36.

     1. Al fine di evitare disagi alle imprese interessate e, nello stesso tempo, consentire il completo utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate all'attuazione delle sovvenzioni globali per l'area di crisi di Crotone e Gioia Tauro - di cui alle rispettive decisioni della Commissione delle Comunità Europee n. C [96] 889 del 30 aprile 1996 e n. C [98] 1566 del 17 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni - la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare ai relativi organismi intermediari la quota di saldo finale del contributo comunitario e nazionale inerente al cofinanziamento di progetti realizzati a carico delle misure che prevedono regimi di aiuto alle imprese, previa specifica e documentata istanza, da parte di detti organismi intermediari, accompagnata da apposita garanzia fidejussoria bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con oneri a totale carico degli stessi organismi intermediari.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 31.330.756.000, di cui lire 9.382.000.000 con allocazione al capitolo 6114202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Le somme anticipate - da recuperare sugli accrediti che saranno disposti a favore della Regione dallo Stato e dalla Commissione Europea al medesimo titolo di saldo finale sulle spese effettivamente sostenute dagli organismi intermediari delle sovvenzioni globali - sono previste, accertate e riscosse al corrispondente capitolo 2316205 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002.

     3. Al fine di favorire l'acquisizione dei requisiti patrimoniali delle Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13/8/1996 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 6122109 della spesa del bilancio 2000.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle fondazioni costituite o in via di costituzione di cui al precedente comma, tenendo conto delle norme statutarie e dei requisiti patrimoniali, di onorabilità e di professionalità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996.

     5. Per il cofinanziamento del programma attuativo presentato dalla Regione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - nell'ambito dei progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e delle relative direttive di cui alla deliberazione CIPE 5 agosto 1998 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.265.000.000, con allocazione al capitolo 6211208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     6. Per la completa sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società CO.M.A.C. (Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria) srl, di cui al verbale di assemblea straordinaria dell'11 agosto 1999, nella misura massima di partecipazione del 49,06 per cento - ai sensi della legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.210.977.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma.

     8. [34].

     9. [35].

 

     Art. 36 bis.

     1. In attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e fino alla sua promulgazione, le competenze in materia di conduzione e manutenzione del "SIL (Sistema Informativo Lavoro)" sono attribuite al Presidente della Giunta regionale che le esercita d'intesa con l'organismo tecnico di coordinamento di cui al successivo comma 2.

     2. E' costituito un organismo tecnico di coordinamento (OTC). L'OTC, che svolge le proprie attività presso l'attuale sede regionale, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante dell'Assessorato Regionale al Lavoro e da un rappresentante per ciascuno degli Assessorati provinciali al Lavoro.

     3. In relazione all'attività svolta dalle strutture per l'impiego operanti sul territorio ed alle esigenze di collegamento e raccordo tra Regione e Ministero del Lavoro, l'OTC ha il compito di individuare ed assicurare modalità tecnico-organizzative atte a garantire la continuità dei servizi informativi nonché l'omogeneità logica e tecnologica dei sistemi a tal fine utilizzati.

     4. Le deliberazioni assunte dall'OTC sono rese esecutive con Decreto del Presidente della Giunta regionale e vincolano le Amministrazioni aventi competenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi territoriali per l'impiego.

 

     Art. 36 ter.

     1. Non si procede al recupero di somme inferiori a lire 20.000 (ventimila) dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni e interessi, derivanti da violazioni di leggi tributarie. Se gli importi superano lire 20.000 (ventimila) sono dovuti per l'intero ammontare. Allo stesso modo non si fa luogo ai rimborsi per importi inferiori a lire 20.000 (ventimila), comprensivi di eventuali oneri accessori. Se gli importi superano lire 20.000 (ventimila) sono rimborsabili per l'intero ammontare.

     2. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza di dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'importo minimo previsto dalla vigente normativa, a titolo di tassa automobilistica regionale. Qualora gli stessi soggetti non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l'anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento minimo previsto di lire 37.000 (trentasettemila), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Disposizioni varie

 

     Art. 37.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 - 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313102 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.

     4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12.

     5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 37 bis.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono abrogate le seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni:

     - L.R. 17 settembre 1974, n. 12 "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana";

     - L.R. 17 settembre 1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue";

     - L.R. 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della Cooperazione agricola";

     - L.R. 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura";

     - L.R. 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura. Credito agrario e di esercizio";

     - L.R. 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice";

     - L.R. 22 maggio 1981, n. 8 "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani";

     - L.R. 3 settembre 1984, n. 29 "Norme per lo sviluppo

dell'apicoltura";

     - L.R. 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983" - Titolo IV e VII;

     - L.R. 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico";

     - L.R. 11 agosto 1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite";

     - L.R. 26 gennaio 1987, n. 2 "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308";

     - L.R. 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette";

     - L.R. 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca";

     - L.R. 25 agosto 1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento attraverso anche l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli Enti locali";

     - L.R. 24 febbraio 1988, n. 2 "Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione";

     - L.R. 7 settembre 1988, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria ";

     - L.R. 7 settembre 1988, n. 23 "Disposizioni, criteri e modalità per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie";

     - L.R. 9 novembre 1989, n. 4 "Contributi sugli interessi per mutui agevolati a favore di cooperative, associazioni e società";

     - [36];

     - L.R. 22 dicembre 1989, n. 13 "Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l'incremento della coltura del cedro (citrus medica)";

     - L.R. 5 maggio 1990, n. 39 "Provvidenze per favorire il turismo montano";

     - L.R. 15 aprile 1996, n. 5 "Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94";

     - L.R. 2 febbraio 1998, n. 4 "Cessazione effetti articolo unico legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996. Modifica legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996";

     - L.R. 3 agosto 1999, n. 21 "Recupero del patrimonio olivicolo nell'areale tirrenico-reggino";

     - L.R. 3 marzo 2000, n. 7 "Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della provincia di Crotone".

     2. Restano ferme le obbligazioni di carattere pluriennale, eventualmente assunte ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, per mutui o limiti di impegno già autorizzati e regolarizzati al 31/12/1999, fino alla loro completa estinzione.

     3. Sono salvi i contributi eventualmente già concessi ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, purché siano stati assunti al 31/12/1999 impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti beneficiari e sia stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto a finalità regionale, vigente per il periodo di programmazione 1994-1999.

     4. Al fine di evitare la interruzione di attività amministrative, le procedure e gli istituti previsti dalla normativa di cui al precedente comma 1, con esclusione di regimi di aiuto a finalità regionale, possono essere utilizzati, se e in quanto applicabili, con motivato atto della Giunta regionale e limitatamente al periodo necessario per l'emanazione della nuova normativa regionale di settore. La presente disposizione cessa di avere efficacia automaticamente con l'entrata in vigore delle relative leggi regionali di settore.

 

     Art. 38.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2000, restano determinati in complessive lire 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali e in complessive lire 6.000.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001202) destinato alle spese di investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

     2. Il fondo globale di cui al capitolo 7001202 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi inerenti al settore agricolo che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio.

 

     Art. 39.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo Art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 40.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 41.

     1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 42.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 787.407.478.760 nel triennio 2000/2002, di cui lire 730.228.103.860 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2000/2002, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

     2. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 43.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegato A

     Prospetto dimostrativo degli oneri derivanti dalla legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)" a seconda della loro distribuzione nel bilancio pluriennale 2000-2002 in rapporto ai diversi canali di finanziamento.

     (Omissis)

 


[1] Modifica il comma 3, art. 8 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

[2] Modifica il comma 1, art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

[3] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 26 maggio 1997, n. 8.

[4] Modifica il comma 1, art. unico della L.R. 8 febbraio 1999, n. 3.

[5] Aggiunge il comma 12 bis all'art. 37 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[6] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[7] Sostituisce il comma 7, art. 25 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

[9] Modifica i commi 1 e 2, art. 2 e il comma 1, art. 4 della L.R. 20 agosto 1973, n. 10.

[10] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2001, n. 21.

[13] Aggiunge il comma 4 all'art. 14 della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

[14] Interlinea modificato dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2001, n. 22. Sostituisce il comma 3, art. 19 della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3. Interlinea modificato dall’art. 1 della L.R. 15 marzo 2002, n. 16.

[15] Sostituisce il comma 3, art. 29 della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

[16] Alinea aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Modifica il primo comma, art. 4 della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

[17] Alinea aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Modifica il comma 3, art. 29 della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

[18] Alinea aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Modifica il comma secondo, art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

[19] Alinea aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Modifica il comma terzo, art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

[20] Aggiunge il comma 2 all'art. 3 della L.R. 2 maggio 1991, n. 5.

[21] Modifica il comma 3 e aggiunge i commi 9 e 10 all'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

[22] Alinea aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Modifica il comma 4, art. 27 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

[23] Modifica le lettere a) e b), comma 1, art. 3 della L.R. 15 aprile 1985, n. 15.

[24] Modifica il comma 5, art. 3 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[25] Modifica il comma 1, art. 10 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[26] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[27] Aggiunge i commi 2 e 3 all'art. 7 della L.R. 26 gennaio 1987, n. 4.

[28] Sostituisce il comma 4, art. 6 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 2.

[29] Modifica il comma 3, art. 8 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[30] Aggiunge la lettera d) al comma 1, art. 8 della L.R. 7 marzo 1995, n. 5.

[31] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 settembre 2012, n. 38. Aggiunge il comma 2 all'art. 5 della L.R. 3 settembre 1984, n. 26.

[32] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 10 aprile 1995, n. 14.

[33] Aggiunge la lettera i) al comma 3, art. 65 della L.R. 28 marzo 1985, n. 13.

[34] Sostituisce il comma 4, art. 17 della L.R. 11 giugno 1999, n. 17.

[35] Modifica gli articoli 7 e 8 della L.R. 11 giugno 1999, n. 17.

[36] Alinea abrogata dall'art. 31 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.