§ 5.2.8 - L.R. 30 agosto 1996, n. 28.
Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle Province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:30/08/1996
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. E' concesso alle Amministrazioni Provinciali, quale concorso della Regione nella manutenzione delle strade classificate provinciali, un contributo chilometrico annuo, sulla base della [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, previsto per il corrente esercizio 1996 in Lire 3.050 milioni, si farà fronte con la pari somma iscritta, nel capitolo [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.8 - L.R. 30 agosto 1996, n. 28.

Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle Province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza.

(B.U. 4 settembre 1996, n. 92).

 

Art. 1.

     1. E' concesso alle Amministrazioni Provinciali, quale concorso della Regione nella manutenzione delle strade classificate provinciali, un contributo chilometrico annuo, sulla base della estensione della rete viaria gestita da ciascuna provincia.

     2. Detto contributo viene annualmente determinato dividendo la somma iscritta sull'apposito capitolo di bilancio per il numero di chilometri che compongono la rete viaria provinciale dell'intera Regione, e viene erogato alle singole Amministrazioni Provinciali, in proporzione all'estensione della rete viaria gestita da ciascuna di esse.

     3. Il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto, annualmente entro il mese di giugno, con provvedimento della Giunta regionale sulla base di un attestato rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Provinciale competente, dal quale risulti l'estensione della rete viaria da ammettere a finanziamento, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     4. Con le modalità previste nei precedenti commi potranno essere erogate in favore delle Province, per le finalità di cui alla presente legge, eventuali somme all'uopo iscritte in bilancio per compensare la mancata erogazione del contributo chilometrico di manutenzione della viabilità in esercizi precedenti.

     5. Il contributo chilometrico di cui al presente articolo sostituisce quello a suo tempo previsto dall'articolo 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e successive disposizioni in materia.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, previsto per il corrente esercizio 1996 in Lire 3.050 milioni, si farà fronte con la pari somma iscritta, nel capitolo 2221101 del bilancio regionale per l'anno 1996; per i successivi esercizi si farà fronte con le somme che all'uopo saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.