§ 1.6.7 - L.R. 19 aprile 1995, n. 19.
Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:19/04/1995
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria, in applicazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, aderisce all'Istituto della Biblioteca Calabrese, con sede in Soriano Calabro, istituito dalla Comunità Montana [...]
Art. 2.      Alla Regione Calabria sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltà previsti per gli Enti fondatori dell'Istituto della Biblioteca Calabrese.
Art. 3.      La Regione Calabria concede all'Istituto della Biblioteca Calabrese un contributo annuo di Lire 150 milioni.
Art. 4.      All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'anno 1995 mediante prelievo dallo stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio per le biblioteche - articolo 8 legge [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.6.7 - L.R. 19 aprile 1995, n. 19.

Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese.

(B.U. n. 46 del 26 aprile 1995).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria, in applicazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, aderisce all'Istituto della Biblioteca Calabrese, con sede in Soriano Calabro, istituito dalla Comunità Montana dell'Alto Mesima, allo scopo di raccogliere, conservare e rendere fruibili i segni della cultura calabrese.

 

     Art. 2.

     Alla Regione Calabria sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltà previsti per gli Enti fondatori dell'Istituto della Biblioteca Calabrese.

     Lo Statuto dell'Istituto della Biblioteca Calabrese è approvato, per la Regione Calabria, in quanto Ente fondatore, dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     La Regione Calabria concede all'Istituto della Biblioteca Calabrese un contributo annuo di Lire 150 milioni.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'anno 1995 mediante prelievo dallo stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio per le biblioteche - articolo 8 legge finanziaria. Per gli anni successivi con apposito capitolo di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.