Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 03/03/2000 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Cooperative sociali - Definizione. |
Art. 3. Soci volontari. |
Art. 4. Albo regionale. |
Art. 5. Requisiti per l'iscrizione all'albo. |
Art. 6. Procedure per l'iscrizione all'albo regionale. |
Art. 7. Adempimenti successivi all'iscrizione. |
Art. 8. Cancellazione. |
Art. 9. Revisione dell'Albo. |
Art. 10. Raccordo e collaborazione con i servizi pubblici. |
Art. 11. Raccordo con i servizi socio-sanitari. |
Art. 12. Raccordo con le politiche attive del lavoro. |
Art. 13. Raccordo con le attività di formazione professionale. |
Art. 14. Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. |
Art. 15. Criteri di valutazione per la scelta del contraente. |
Art. 16. Convenzioni. |
Art. 17. Contenuti degli schemi di convenzione tipo. |
Art. 18. Durata delle convenzioni. |
Art. 19. Determinazione dei corrispettivi. |
Art. 20. Pagamento dei corrispettivi. |
Art. 21. Forme di controllo e di tutela dell'utenza. |
Art. 22. Tipologie di intervento. |
Art. 23. Soggetti beneficiari e modalità degli interventi. |
Art. 24. Interventi per l'abbattimento dei tassi d'interesse. |
Art. 25. Fondo di investimento e sviluppo. |
Art. 26. Fondo di sperimentazione. |
Art. 27. Regolamento attuativo. |
Art. 28. Presentazione dei progetti. |
Art. 29. Costituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale. |
Art. 30. Competenza della commissione. |
Art. 31. Ufficio per la Cooperazione Sociale. |
Art. 32. Norme finanziarie. |
Art. 33. Fondi Comunitari. |
Art. 34. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.2.35 - L.R. 3 marzo 2000, n. 5. [1]
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge 381/1991.
(B.U. n. 15 dell'11 marzo 2000).
Titolo I
Finalità della legge e istituzione
dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 1. Finalità della legge.
1. La Regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate ed in attuazione della legge 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali" promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione della solidarietà sociale.
2. A tal fine:
a) istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari, educativi, assistenziali, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici;
d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
e) istituisce la Commissione Regionale per la cooperazione sociale.
Art. 2. Cooperative sociali - Definizione.
1. Si considerano cooperative sociali quelle che in applicazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/91, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/91.
3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:
a) agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare;
b) industria;
c) artigianato;
d) ambiente e beni culturali;
e) salvaguardia del territorio;
f) commercio;
g) attività integrate di due o più dei settori precedenti;
h) servizi.
4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere le caratteristiche previste dal Codice Civile e dalle leggi di settore e lo status giuridico del socio cooperatore deve corrispondere a quanto stabilito dalle leggi in materia.
5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.
6. Si considerano persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni;
- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 180/78 e successive modifiche;
- i tossicodipendenti di cui alla legge 162/90 e D.P.R. 9/10/90 n. 309 e successive modifiche e integrazioni;
- tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 381/91.
7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
8. La denominazione sociale, comunque formulata deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
9. Le cooperative sociali sono di diritto Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.
Art. 3. Soci volontari.
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materie di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 2, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
6. Il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.
Art. 4. Albo regionale.
1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 2, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede legale nel territorio della Regione. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula di convenzione fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.
2. L'albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperativa la cui base sociale è formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia.
3. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, l'iscrizione nell'albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge 104/92 e della legge 68/99.
4. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 114 del TU approvato con decreto 8/10/1990 n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU.
5. L'iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.
6. La Giunta regionale, redige annualmente, entro il mese di marzo, l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo nell'anno precedente. L'albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5. Requisiti per l'iscrizione all'albo.
1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 4, le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi devono possedere i seguenti requisiti:
a) effettiva autonomia organizzativa ed imprenditoriale risultante dalla consistenza patrimoniale della cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in relazione all'attività da svolgere;
b) avere sede legale nella Regione Calabria;
c) rispetto da parte della cooperativa della normativa nazionale e regionale vigente in materia di organizzazione e di funzionamento di servizi socio-assistenziali ed educativi, con particolare riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia dei servizi agli standard, ai parametri di personale da utilizzare;
d) certificazione di iscrizione nell'apposito registro prefettizio della cooperativa.
2. Le cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, devono possedere i seguenti requisiti:
a) presenza di lavoratori idonea, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/91.
3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai precedenti commi è comunque condizionata alla regolare assunzione e all'applicazione ai lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 e 5, della legge 381/91.
4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.
5. Per l'iscrizione alla sezione C dell'albo regionale di cui all'art. 3, i consorzi di cooperative devono essere costituiti per non meno del 70 per cento da cooperative sociali.
Art. 6. Procedure per l'iscrizione all'albo regionale.
1. La domanda di iscrizione all'albo regionale su carta semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa, è presentata alla Giunta regionale la quale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. La domanda deve indicare la sezione dell'albo alla quale è richiesta l'iscrizione.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e Statuto;
b) elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci sovventori, degli amministratori;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato;
d) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;
e) autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi.
3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizioni alla Sezione A dell'albo regionale oltre quanto previsto dal comma 2 devono allegare:
a) curriculum formativo e lavorativo dei soci lavoratori, del personale utilizzato nei servizi sociosanitari ed educativi, con indicazione dei titoli di studio ed attestati professionali;
b) relazione concernente:
- modalità organizzativa delle attività svolte nell'anno precedente con indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);
- tipologia dell'attività svolta nell'ultimo anno nonché di quella in programma con indicazione di ogni utile elemento per valutare la sussistenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).
4. Per le cooperative ancora inattive, i documenti di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera a) e b) sono sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare. Devono tuttavia essere allegati alla domanda d'iscrizione i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) da parte dei soci.
5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:
a) autocertificazione del rappresentante legale attestante:
1) che il numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro costituisce almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa;
2) il possesso, presso la sede della cooperativa, di certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione, attestante per ogni soggetto inserito, la situazione di svantaggio ed il periodo presunto di durata di tale situazione;
b) relazione concernente:
1) la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità di quanto previsto dai piani di inserimento;
2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 381/91.
6. Ogni cooperativa sociale deve indicare, nell'ambito del settore scelto, le priorità nei servizi che intende realizzare e gestire con specifica relazione alla qualificazione professionale del personale.
7. I consorzi di cooperative devono presentare domanda nelle forme di cui al comma 1. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui alla lettera a, b, d, f, del comma 2, nonché l'autorizzazione del legale rappresentante dalla quale risulti il requisito previsto dall'art. 5 comma 5.
8. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Art. 7. Adempimenti successivi all'iscrizione.
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici regionali, entro 30 giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori. Nello stesso termine le cooperative sono tenute altresì a trasmettere copia del verbale dell'ispezione ordinaria.
2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali la relazione degli amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo, di tali incentivi.
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.
Art. 8. Cancellazione.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale sulla cooperazione sociale di cui all'art. 29 dispone la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 4:
a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottempera agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del
c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'art. 3, comma 3, della legge 381/91;
d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'art. 4 comma 2 della legge 381/91, per un periodo superiore a dodici mesi;
e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento.
2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all'art. 16.
Art. 9. Revisione dell'Albo.
1. Le cooperative sociali ed i consorzi, al fine di consentire la verifica dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo, entro il 30 giugno di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale:
a) dichiarazione a firma del rappresentante legale della cooperativa, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto nonché i dati risultanti dai documenti allegati alla domanda di iscrizione all'Albo di cui all'art. 6 sono invariati oppure si attestano le variazioni intervenute;
b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le cooperative e i consorzi comunicano alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti variazioni dello statuto o modifiche dell'atto costitutivo.
3. Gli Enti pubblici convenzionati con cooperative iscritte all'Albo regionale inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento delle convenzioni. Nel caso di convenzioni con cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo, la relazione deve avere ad oggetto anche i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate o altri soggetti.
4. E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale, tramite gli uffici dell'assessorato al lavoro e cooperazione, di provvedere alla verifica del permanere dei requisiti delle cooperative e dei consorzi di cui è stata disposta l'iscrizione all'albo, avvalendosi, se necessario, del personale del Comune o dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio la cooperativa o il consorzio operano e/o hanno sede.
Art. 10. Raccordo e collaborazione con i servizi pubblici.
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.
2. In particolare i piani e gli interventi programmatori regionali (socio-sanitario, assistenziale, formazione professionale, agricolo, ambientale, artigianale, dei trasporti ecc.) devono definire le previsioni circa le modalità della partecipazione delle cooperative sociali e dei consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della regione, sentita la Commissione di cui all'art. 29.
Art. 11. Raccordo con i servizi socio-sanitari.
1. La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo delle attività socio-sanitarie debbono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali. In particolare devono essere individuati settori di intervento nei quali alle cooperative sociali viene riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione della promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che sono loro proprie.
Art. 12. Raccordo con le politiche attive del lavoro.
1. La regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzato:
a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi;
b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.
Art. 13. Raccordo con le attività di formazione professionale.
1. La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono prevedere interventi atti a favorire:
a) la realizzazione, d'intesa con le cooperative, della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie;
c) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti.
Art. 14. Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio, curando l'applicazione delle leggi in materia di collocamento obbligatorio ed incentivando forme di accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso anche l'istituzione di borse lavoro e di tirocini formativi.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio-lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore delle imprese di cui al comma 1 che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro con:
a) contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di lire 10 milioni per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;
b) contributi fino al 70 per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 29, può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione ai benefici previsti dal presente articolo, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15. Criteri di valutazione per la scelta del contraente.
1. La Regione e gli Enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di cui all'art. 17.
2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti nell'Albo regionale che intendono concorrere all'aggiudicazione dell'incarico presentano specifico progetto.
3. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi quali:
a) la solidità dell'impresa;
b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.
La Giunta regionale indica nel regolamento attuativo della presente legge la documentazione che deve essere richiesta nel bando.
4. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
a) numero dei soggetti svantaggiati;
b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.
5. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento;
b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore.
6. I criteri, gli standard, i requisiti previsti per le cooperative sociali ed i concorsi per la gestione dei servizi di cui alla presente legge valgono anche per tutti gli Enti, associazioni, gruppi cooperative e quanti a diverso titolo, gestiscono o organizzano servizi per conto o su finanziamento della Regione e degli Enti pubblici nei settori sociale, sanitario, assistenziale, educativo e formativo.
Art. 16. Convenzioni.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzioni-tipo, formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:
a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91.
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 4.
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.
Art. 17. Contenuti degli schemi di convenzione tipo.
1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:
a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della legge 381/91;
e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.
2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per gestione dei servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo:
a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire;
c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel
Art. 18. Durata delle convenzioni.
1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, di norma e dove consentito dai bilanci degli Enti locali, durata triennale.
Art. 19. Determinazione dei corrispettivi.
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
- nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi, comprensivi dei costi di gestione, sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio: le tabelle di competenza della Regione vengono emanate dagli Assessorati competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;
- nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.
Art. 20. Pagamento dei corrispettivi.
1. Al fine del pagamento dei corrispettivi, le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza fine di lucro sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici.
Art. 21. Forme di controllo e di tutela dell'utenza.
1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurarne il grado di soddisfazione.
Titolo II
Norme di incentivazione
Art. 22. Tipologie di intervento.
1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso una sinergia di interventi che, coinvolgendo enti pubblici ed enti cooperativi, sia in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su due livelli:
1 - incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore;
2 - incentivi specifici a favore di singole iniziative.
2. Gli interventi di cui al punto 1 del comma precedente si articolano in:
a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate;
b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate tra cooperative;
c) concessione ad enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi degli artt. 4 legge 59/92 e 11 Legge 381/91;
d) iniziative per favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi da parte degli enti pubblici;
e) erogazione ad Enti Locali ed Enti Pubblici di contributi per consentire l'affidamento a cooperative sociali, che con loro stipulano convenzioni sotto forma di concessione, per la gestione dei servizi e delle aziende confiscate ad esponenti della criminalità mafiosa (Legge 575/65 e Decreto Legge 230/89).
3. Gli interventi di cui al punto 2 del comma 1 del presente articolo consistono in:
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o ai loro consorzi;
b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie d'intervento;
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;
d) contributi per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
Art. 23. Soggetti beneficiari e modalità degli interventi.
1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla lettera a) del punto 1 del comma 1 dell'art. 22 le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della legge 381/91, su presentazione di progetti specifici, nonché alle cooperative sociali che presentano congrui progetti formativi rivolti ai propri soci. La Regione interverrà nella misura massima del 60 per cento della spesa documentata.
2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dalla lettera b) del punto 1 del comma 1 dell'art. 22 i consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo. Possono beneficiare degli interventi anche le cooperative che intendono costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attività:
a) nel primo caso la Regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio;
b) nel secondo caso la regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa. Ogni quota non potrà comunque superare la somma di lire 10 milioni.
3. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera c) del punto 1 del comma 1 dell'art. 22, gli enti locali che intendono sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi degli artt. 4 legge 59/92 e 11 Legge 381/91. I contributi possono superare il valore del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato per un massimo di lire 35 milioni.
4. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 22 comma 2 lettera e) gli Enti Locali ed Enti Pubblici che intendono affidare, attraverso la stipula di una convenzione in concessione, a cooperative sociali o loro consorzi, la gestione dei servizi e delle aziende confiscate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui alla legge 575/65 e
5. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera d) del punto 1 del comma 1 dell'art. 22 gli enti pubblici che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. Agli enti pubblici di cui sopra verrà rimborsata una quota massima del 2 per cento dei corrispettivi previsti dalle convenzioni di cui all'art. 5 comma 3 della legge 381/91.
6. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera a) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le cooperative costituite da non oltre 18 mesi rispetto all'entrata in vigore della presente legge. La regione provvede alla erogazione di un contributo, per le spese di avvio e di costituzione di ogni singola cooperativa sociale, di lire 5 milioni.
7. Possono accedere agli stessi finanziamenti di cui al precedente comma 6 le cooperative di nuova costituzione che presentino progetti di sviluppo finalizzati all'attività di avvio e consolidamento della loro struttura operativa. A tal fine la regione è autorizzata a stipulare apposite "convenzioni di sviluppo" nelle quali verranno stabiliti tempi e modalità per il raggiungimento delle finalità del progetto. La Regione interviene nella misura del 40 per cento e per un tetto massimo di 15 milioni, comprensivo del contributo di avvio e costituzione stabilito in lire 5 milioni.
8. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera b) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le cooperative che intendono sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto. La regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il "Fondo di sperimentazione" istituito con l'articolo 26 della presente legge.
9. Possono accedere ai contributi di cui alla lettera c) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le cooperative che dimostrino di svolgere attività documentabili. La regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dal successivo articolo 24.
10. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui alla lettera d) del punto 2 del comma 1 dell'art. 22 le cooperative che presentino programmi destinati al loro sviluppo. La regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 25 della presente legge.
Art. 24. Interventi per l'abbattimento dei tassi d'interesse.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi fidi per la cooperazione, ove essi esistano, o con istituti di credito bancario per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 22 lett. c) punto 2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in c/interessi a cooperative sociali per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti. Le modalità operative verranno previste con specifico decreto amministrativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
Art. 25. Fondo di investimento e sviluppo.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un "Fondo di Rotazione" per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi previsti al punto 10 del precedente art. 23. Le modalità di organizzazione del fondo verranno stabilite con apposito decreto amministrativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
Art. 26. Fondo di sperimentazione.
1. La Regione, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della Giunta regionale, riserva un fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e/o con carattere sperimentale promossi da Enti Locali, cooperative sociali o consorzi, con riguardo anche all'incentivazione dell'occupazione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e limitative della libertà. Vanno altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo quelli riguardanti i tossicodipendenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo per finanziare le iniziative previste al precedente comma.
Art. 27. Regolamento attuativo.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 29, approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore, il regolamento attuativo della presente legge.
Art. 28. Presentazione dei progetti.
1. Le cooperative ed i consorzi che vogliono accedere ai contributi ed ai finanziamenti, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda alla Giunta regionale - Assessorato al Lavoro e Cooperazione - entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dei relativi progetti. Entro i quattro mesi successivi la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e cooperazione e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delibera il piano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
Titolo III
Commissione regionale per la cooperazione sociale
Art. 29. Costituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale.
1. E' istituita, presso l'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione, la commissione consultiva regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l'assessore al Lavoro e cooperazione o suo delegato che la convoca e presiede;
b) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale ai servizi sociali;
c) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale alla sanità;
d) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale alla Formazione Professionale;
e) un dirigente responsabile dell'Assessorato regionale al Lavoro e cooperazione;
f) quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
g) tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
h) un rappresentante dell'Anci regionale.
Alla Commissione possono prendere parte, su specifico invito del Presidente, i dirigenti di altri assessorati regionali che abbiano competenza per materia.
2. I componenti della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere confermati. Ad essi è riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dalla legge regionale n. 19/88 e successive modificazioni per i componenti dei Comitati Regionali di Controllo.
Art. 30. Competenza della commissione.
1. La commissione regionale consultiva per la cooperazione sociale esprime parere:
a) sulle domande di iscrizione all'Albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano regolarmente presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge;
b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative e consorzi che non adempiano agli obblighi previsti dalle leggi ovvero per i quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelli che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione non siano in grado di continuare ad esercitare l'attività;
c) sui criteri relativi alla concessione dei contributi, finanziamenti ed incentivi previsti dalla presente legge;
d) sullo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 17;
e) sui provvedimenti di programmazione regionale nei settori di intervento della cooperazione sociale, proponendo un piano annuale o poliennale di formazione per le cooperative sociali ed i consorzi espressione delle richieste e dei progetti pervenuti dalle cooperative sociali, dai consorzi e dalle organizzazioni del movimento cooperativo. Il piano proposto verrà trasmesso all'assessorato alla formazione professionale.
2. La Giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della Commissione.
Art. 31. Ufficio per la Cooperazione Sociale.
1. Per la gestione dell'albo regionale e per il funzionamento della presente legge è istituito, nell'ambito del settore 67, servizio 178, l'Ufficio per la Cooperazione sociale. L'Ufficio sarà organizzato in mezzi e personale secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'organizzazione degli uffici.
Art. 32. Norme finanziarie.
1. All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 2000 in lire 1.750.000.000, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita norma finanziaria di accompagno nonché all'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione Calabria per l'anno 2000.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 29, determina annualmente il piano di riparto dello stanziamento in bilancio.
3. Per gli anni successivi le leggi di bilancio fisseranno gli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispetti esercizi finanziari.
Art. 33. Fondi Comunitari.
1. Gli incentivi previsti dalla presente legge non sono in contrasto con la normativa dell'Unione Europea. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione potrà impegnare fondi comunitari nell'ambito del Q.C.S. ed utilizzando le misure previste negli specifici sottoprogrammi o convenzionando con l'Unione Europea un sottoprogramma specificamente modulato nell'ambito del P.O.P. e di altri ambiti previsti con riferimento agli orientamenti comunitari in materia di economia sociale.
Art. 34. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
[1] Abrogata dall'art. 36 della