Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 23/03/1988 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Calabria ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, e in attuazione della legge regionale n. 5/87, concorre con attività ed iniziative all'elevazione culturale dei [...] |
Art. 2. 1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 1, promuove e sostiene iniziative per |
Art. 3. 1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti |
Art. 4. 1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attività dei centri polivalenti |
Art. 5. 1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni |
Art. 6. 1. I Comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La [...] |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
§ 3.2.15 - L.R. 23 marzo 1988, n. 8.
Istituzione dei centri polivalenti per i giovani.
1. La Regione Calabria ai sensi dell'art. 49 del
2. A tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile.
3. La Regione favorisce la creazione ed il potenziamento di iniziative di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.
1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 1, promuove e sostiene iniziative per:
a) favorire il dialogo ed il confronto di esperienze e di studi fra i giovani;
b) promuovere la conoscenza della realtà economica sociale e culturale della Calabria.
1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti.
I centri operano per:
1) organizzare attività culturali ricreative e sportive;
2) promuovere e realizzare scambi socio-culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale;
3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;
4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attività teatrali e in genere dello spettacolo;
5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.
1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attività dei centri polivalenti.
2. I programmi di attività socio-culturali formulati come progetti sono presentati alla Giunta regionale, Assessorato alla Cultura, entro il 30 marzo [1].
3. La Giunta regionale approva il piano di interventi entro il 30 novembre di ogni anno su conforme parere della competente Commissione consiliare [2].
1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni:
a) obiettivi, metodologie, tempi di attuazione;
b) servizi da realizzare;
c) soggetti destinatari, modalità e forme della loro partecipazione;
d) tipologia degli impianti e delle attrezzature necessarie;
e) piano finanziario;
f) piano organizzativo.
2. I fondi assegnati dalla Regione debbono essere rendicontati per intero, la mancata presentazione dei rendiconti o il riscontro di irregolarità preclude ulteriori assegnazioni di contributi.
1. I Comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta. Le cooperative o associazioni che assumono la gestione dei centri polivalenti devono essere composte da giovani in possesso di specifiche professionalità idonee a garantire la realizzazione dei progetti sociali e culturali.
2. I Comuni possono presentare alla Regione richiesta di contributo per l'acquisto, l'ammodernamento, la riconversione di immobili da destinare a sede delle attività dei centri polivalenti.
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della
[1] Comma così modificato dall’art. 32 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della