§ 4.6.8 - L.R. 17 agosto 1984, n. 25.
Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:17/08/1984
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ed in armonia con le finalità contenute nell'articolo 56 dello [...]
Art. 2.      I contributi ai consorzi ed alle Società consortili saranno erogati nei limiti dei fondi annualmente stanziati, tenendo conto della dotazione dei «fondi rischi» e del numero delle imprese [...]
Art. 3.      Per ottenere la concessione del contributo regionale di cui al precedente articolo, i legali rappresentanti dei consorzi fidi devono inoltrare la domanda al Presidente della Giunta regionale.
Art. 4.      La concessione del contributo viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5.      Spetta alla Giunta regionale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività dei Consorzi e delle società consortili per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la [...]
Art. 6.      Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 500 milioni.


§ 4.6.8 - L.R. 17 agosto 1984, n. 25.

Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria.

(B.U. n. 68 del 24 agosto 1984).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ed in armonia con le finalità contenute nell'articolo 56 dello Statuto, provvede a fornire assistenza finanziaria, mediante concessione di contributi integrativi del «fondo rischi» ai Consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.

     Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti sopra indicati, operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese industriali e agricole [1].

     Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

     Art. 2.

     I contributi ai consorzi ed alle Società consortili saranno erogati nei limiti dei fondi annualmente stanziati, tenendo conto della dotazione dei «fondi rischi» e del numero delle imprese aderenti a ciascun ente.

 

     Art. 3.

     Per ottenere la concessione del contributo regionale di cui al precedente articolo, i legali rappresentanti dei consorzi fidi devono inoltrare la domanda al Presidente della Giunta regionale.

     La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     - copia notarile dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio;

     - elenco delle imprese aderenti al consorzio con l'indicazione della natura dell'apporto conferito da ciascuna impresa;

     - copia della convenzione stipulata con l'Istituto di Credito presso il quale è stato costituito il «fondo rischi»;

     - attestato rilasciato dall'Istituto di Credito dal quale risulta l'ammontare del «fondo rischi» depositato dal consorzio, nonché l'ammontare complessivo degli affidamenti accompagnato dalla relativa documentazione del conferimento.

 

     Art. 4.

     La concessione del contributo viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

     Con l'accettazione del contributo regionale il consorzio si impegna:

     a) a cooptare nell'organo esecutivo un funzionario regionale nominato dalla Giunta regionale;

     b) a trasmettere alla Giunta regionale entro il mese di marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     c) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio la quota parte delle disponibilità residue derivanti dalla concessione dei contributi regionali ad altri consorzi fidi operanti in Calabria indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

 

     Art. 5.

     Spetta alla Giunta regionale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività dei Consorzi e delle società consortili per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la destinazione di cui al precedente articolo 1.

     In caso di accertata violazione, la Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.

     Analogo provvedimento viene adottato nei confronti del consorzio e società che abbiano rilasciato dichiarazioni non veritiere in sede di presentazione della domanda.

 

     Art. 6.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 500 milioni.

     La predetta spesa graverà sul Capitolo 6122210 del bilancio regionale per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità.

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. unico L.R. 24 aprile 1986, n. 18.