§ 4.8.22 - L.R. 10 aprile 1995, n. 14.
Figura professionale del Direttore d'Albergo. Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 13/85 e n. 20/90.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:10/04/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge regola ad integrazione e modificazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 13 e 12 aprile 1990, n. 20 I'esercizio della professione di Direttore d'Albergo.
Art. 2.      1. La professione di Direttore d'Albergo può essere esercitata nella Regione Calabria dai cittadini in possesso della prescritta abilitazione.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. La composizione della commissione di cui all'art. 39 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, limitatamente agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore [...]
Art. 6.      1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore di Albergo nella Regione Calabria è accordata d'ufficio a coloro che, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con [...]
Art. 7.      1. L'iscrizione nell'Albo regionale è disposta a domanda di coloro i quali vengono abilitati dietro superamento dell'esame bandito dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.
Art. 8.      1. L'abilitazione conseguita all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) senza ulteriori esami.
Art. 9.      1. Sono fatte salve le abilitazioni conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.      1. L'art. 2 e l'art.
Art. 11.      1. E' fatto divieto a qualsiasi unita ricettiva alberghiera di cui all'art. 10 di avvalersi della prestazione professionale di Direttore di Albergo di persona non iscritta nell'elenco degli [...]
Art. 12.      1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dal Comune in cui insiste la struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorità [...]
Art. 13.      1. E' abrogato il III comma dell'art. 38 della legge regionale n. 13/85 che prevedeva l'iscrizione automatica negli Albi regionali per coloro che risultassero aver frequentato con esito positivo [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 1013101 dello stato di [...]


§ 4.8.22 - L.R. 10 aprile 1995, n. 14.

Figura professionale del Direttore d'Albergo. Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 13/85 e n. 20/90.

(B.U. 14 aprile 1995, n. 40).

 

Art. 1.

     1. La presente legge regola ad integrazione e modificazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 13 e 12 aprile 1990, n. 20 I'esercizio della professione di Direttore d'Albergo.

 

     Art. 2.

     1. La professione di Direttore d'Albergo può essere esercitata nella Regione Calabria dai cittadini in possesso della prescritta abilitazione.

     2. L'abilitazione alla professione di Direttore d'Albergo rilasciata dalla Regione Calabria si consegue mediante il superamento degli esami di cui al VII comma dell'art. 40 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13.

 

     Art. 3. [1]

     1. Possono partecipare agli esami i cittadini in possesso dei requisiti di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 che abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere, da accertare mediante prove di esame scritte ed orali.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     1. La composizione della commissione di cui all'art. 39 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, limitatamente agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo è così modificata:

     (Omissis).

     2. Ai componenti la commissione ed al Segretario oltre al trattamento di missione equiparato a quello dei dirigenti regionali per i membri esterni, compete un compenso per ogni giornata - seduta di lire 80.000 lorde.

     3. Analogo trattamento economico compete ai componenti la Commissione, preposta agli esami di abilitazione per le altre professioni turistiche, nella composizione prevista dall'art. 39 della legge regionale n. 13/85, integrata dalla figura del segretario ricoperta da un dipendente regionale assegnato all'area turismo.

 

     Art. 6.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore di Albergo nella Regione Calabria è accordata d'ufficio a coloro che, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con allegata la documentazione comprovante il possesso della idoneità, abbiano conseguito analoga abitazione presso altra Regione o altro Stato membro della C.E.E.

 

     Art. 7.

     1. L'iscrizione nell'Albo regionale è disposta a domanda di coloro i quali vengono abilitati dietro superamento dell'esame bandito dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

     2. Sono altresì iscritti, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con allegata documentazione comprovante il possesso della idoneità, coloro che abbiano conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro stato membro della C.E.E.

 

     Art. 8.

     1. L'abilitazione conseguita all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) senza ulteriori esami.

 

     Art. 9.

     1. Sono fatte salve le abilitazioni conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     1. L'art. 2 e l'art. 3 della legge regionale n. 20 del 12 aprile 1990 sono sostituiti dal seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. E' fatto divieto a qualsiasi unita ricettiva alberghiera di cui all'art. 10 di avvalersi della prestazione professionale di Direttore di Albergo di persona non iscritta nell'elenco degli abilitati, ovvero la cui iscrizione è sospesa.

     2. E' fatto divieto a qualsiasi unità ricettiva alberghiera di cui al predetto art. 10 di rimanere senza direttore abilitato per più di centottanta giorni consecutivi.

 

     Art. 12.

     1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dal Comune in cui insiste la struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorità di P.S.

     2. La Giunta regionale - Assessorato al Turismo - ha facoltà di verificare, anche mediante controlli ispettivi, che sia data attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 13.

     1. E' abrogato il III comma dell'art. 38 della legge regionale n. 13/85 che prevedeva l'iscrizione automatica negli Albi regionali per coloro che risultassero aver frequentato con esito positivo corsi di formazione professionale attinenti professioni turistiche.

 

     Art. 14.

     All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 31 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.