§ 5.4.11 - L.R. 5 maggio 1990, n. 52.
Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:05/05/1990
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Confini della riserva naturale Tarsia.
Art. 3.  Confini della riserva naturale Foce del Crati.
Art. 4.  Piani di intervento territoriale.
Art. 5.  Norme di salvaguardia.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Gestione delle riserve.
Art. 7 bis. 
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 5.4.11 - L.R. 5 maggio 1990, n. 52.

Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza.

(B.U. 14 maggio 1990, n. 45)

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. Sono istituite, in provincia di Cosenza, lungo il corso del fiume Crati verso la sua foce nel Mar Ionio, le seguenti riserve naturali [1]:

     a) una riserva naturale presso il bacino di Tarsia;

     b) una riserva naturale presso la foce del fiume Crati.

     2. Le finalità delle riserve sono:

     a) la conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio e del suo complesso equilibrio ecologico;

     b) l'ammissione della collettività al godimento dei beni conservativi per fini culturali, scientifici, educativi e ricreativi;

     c) la promozione di tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità precedenti, cercando, altresì, di creare nelle suddette riserve naturali una vera e propria oasi di birdwatching.

 

     Art. 2. Confini della riserva naturale Tarsia. [2]

     1. I confini della riserva naturale «Tarsia» comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive.

     2. E' prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come da planimetria (Allegato A) ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1.500 metri, con divieto di caccia.

 

     Art. 3. Confini della riserva naturale Foce del Crati. [3]

     1. I confini della riserva naturale «Foce del Crati» comprendono le aree per come delimitate dall'allegata planimetria (Allegato B), ricadenti nei comuni di Cassano Ionio e Corigliano Calabro.

     2. E' prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma 1 ed una ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2.000 metri dove vige il divieto di caccia.

 

     Art. 4. Piani di intervento territoriale.

     1. I piani di intervento territoriale delle riserve naturali «Tarsia» e «Foce del Crati» dovranno prevedere:

     a) la zonizzazione della riserva in:

     1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

     2) zona di riserva orientata, nella quale è possibile attuare misure di riqualificazione ambientale;

     3) zona di fruizione, nella quale potranno essere realizzate tutte quelle strutture idonee a raccogliere i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, ecc.;

     b) le opere di salvaguardia della riserva;

     c) la possibilità di introdurre specie autoctone sia in relazione alla flora che alla fauna;

     d) la possibilità di sperimentare pratiche di agricoltura biologica e selvicolturale;

     e) l'organizzazione della sorveglianza;

     f) la programmazione del calendario delle visite;

     g) la compilazione di depliant e di altro materiale conoscitivo relativo alla riserva;

     h) il piano annuale e poliennale degli interventi finanziari relativamente alla gestione ordinaria e la predisposizione di progetti straordinari finalizzati al potenziamento e sviluppo della riserva;

     i) la formulazione di un regolamento per i visitatori.

 

     Art. 5. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro delle riserve di cui all'articolo 1, a partire dalla data di approvazione della presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 [4].

     2. Non sono consentite nell'area a protezione integrale della riserva:

     a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere;

     b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti;

     c) il mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale;

     d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati - Sibari;

     e) l'insediamento dei campeggi liberi e organizzati, insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo;

     f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;

     g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;

     h) le attività venatorie ed ittiche;

     i) la circolazione dei veicoli a motore;

     l) la raccolta di chiocciole;

     m) l'accesso e il transito nella riserva naturale;

     n) accendere fuochi all'aperto;

     o) l'abbandono di rifiuti;

     p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;

     q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante, esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle del Crati;

     r) l'apertura di cave miniere;

     s) il pascolo;

     t) l'introduzione di cani;

     u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;

     v) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche non autorizzate [5].

     3. Non sono consentite nell'area a protezione parziale della riserva:

     a) le attività venatorie, l'uccellagione e la caccia;

     b) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;

     c) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza [6].

 

     Art. 6. Sanzioni.

     1. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 5 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.

     2. In particolare saranno puniti con ammende comprese tra lire 30.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i), l), m), n), o), p), t) e z) dell'articolo 5 e con ammende da lire 100.000 a un milione negli altri casi.

     3. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere necessarie alla valorizzazione della riserva.

 

     Art. 7. Gestione delle riserve. [7]

     1. La gestione delle Riserve Naturali è affidata dalla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i, all'Associazione di protezione ambientale "Amici della Terra Italia" riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di gestione predisporrà la proposta di Statuto regolamentare per la gestione delle medesime riserve naturali, che sarà approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni.

3. Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la sede dell'Ente della gestione e dei diversi servizi delle riserve, il coinvolgimento sinergico e consultivo di tutti i Comuni interessati e tutto quanto non previsto dalla presente legge.

4. In caso di inadempienza, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

5. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

6. Lo Statuto è pubblicato sul BURC, ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

7. L'Ente di gestione delle Riserve Naturali predispone, previo parere delle Amministrazioni comunali di Cassano allo Jonio, Corigliano Calabro, Tarsia, Santa Sofia d'Epiro, un Programma di gestione, promuovendo la conservazione e la valorizzazione delle riserve, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità sulla base delle risorse finanziarie annualmente attribuite.

8. Il Programma è adottato dall'Ente di gestione ed è trasmesso al competente Settore in materia di aree protette del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente", per la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse assegnate.

 

     Art. 7 bis. [8]

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 20 milioni, si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 giugno 1996, n. 12.

[2] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 26 agosto 1992, n. 16.

[3] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. n. 16/1992.

[4] Comma così modificato con art. 3 L.R. n. 16/1992.

[5] Comma così sostituito con art. 3 L.R. n. 16/1992.

[6] Comma aggiunto con art. 4 L.R. n. 16/1992.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 giugno 1996, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[8] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.