§ 3.2.17 - L.R. 9 aprile 1990, n. 17.
Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:09/04/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Interventi regionali. Misure ordinarie e straordinarie.
Art. 4.  Piano annuale degli interventi.
Art. 5.  Indirizzi dell'intervento regionale.
Art. 6.  Assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili.
Art. 7.  Formazione e riqualificazione professionale.
Art. 8.  Inserimento scolastico.
Art. 9.  Riscatto di periodi assicurativi.
Art. 10.  Iniziative e attività culturali.
Art. 11.  Attività promozionale nelle località di emigrazione.
Art. 12.  Interventi socio-assistenziali.
Art. 13.  Soggiorni, scambi, turismo sociale.
Art. 14.  Informazione.
Art. 15.  Diploma di benemerenza ad emigrati anziani.
Art. 16.  Associazioni, enti, istituzioni.
Art. 17.  Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 18.  Composizione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 19.  Sezione per i problemi degli emigrati.
Art. 20.  Sezione per i problemi degli stranieri immigrati.
Art. 21.  Costituzione e funzionamento.
Art. 22.  Compiti della Consulta.
Art. 23.  Comitato direttivo della Consulta.
Art. 24.  Norma abrogativa.
Art. 25.  Accertamenti dell'amministrazione regionale.
Art. 26.  Norma transitoria.
Art. 27.      1. Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con
Art. 28.      1. Le entrate previste al precedente articolo 27, lettera b), affluiscono nel bilancio regionale tabella «A» Entrata, in apposito capitolo denominato «Contributi e rimborsi del fondo sociale [...]
Art. 29.      1. All'onere relativo alla presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 4342101 del bilancio di previsione della Regione Calabria per [...]


§ 3.2.17 - L.R. 9 aprile 1990, n. 17. [1]

Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria opera nel quadro della programmazione regionale per rimuovere le cause dell'emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei competenti organi dello Stato, promuove:

     a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie.

     b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra d'origine;

     c) la stipula e il finanziamento di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni universitarie dei paesi interessati. Per le convenzioni e gli accordi già in atto con le università della Calabria si procederà al finanziamento e rifinanziamento degli accordi di scambio di docenti e studenti che saranno giudicati utili per rafforzare le relazioni scientifiche e culturali con le comunità di calabresi all'estero;

     d) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento ed il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali degli emigrati che ritornano e degli stranieri immigrati;

     e) il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:

     a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;

     b) i cittadini che fissino la propria residenza nella regione dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni negli ultimi cinque anni, rientrati in Italia da non più di tre anni.

     2. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico di chi abbia acquisito tale qualifica.

     3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     4. Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorino stabilmente nella regione per motivi di lavoro e siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al lavoro e di ingresso e soggiorno degli stranieri.

 

     Art. 3. Interventi regionali. Misure ordinarie e straordinarie.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione Calabria interviene con misure ordinarie e straordinarie.

     2. Le misure ordinarie si attuano favorendo la fruizione da parte dei lavoratori emigrati, rimpatriati o stranieri immigrati, dei benefici disposti per la generalità dei cittadini della regione.

     3. A tal fine saranno introdotti, se necessario, criteri di priorità e correttivi nelle vigenti leggi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa, diritto allo studio e servizi sociali.

     4. Le leggi regionali di carattere generale che disporranno interventi e provvidenze nelle materie di cui al precedente terzo comma devono determinare criteri particolari per l'ammissione ai benefici previsti da ciascuna di esse degli emigrati che rientrano fissando la propria residenza nella regione, e degli stranieri immigrati.

     5. Le misure straordinarie sono attuate, nelle materie di competenza regionale, nel quadro di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale, per assicurare la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati, rimpatriati, stranieri immigrati e dei loro familiari, che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.

     6. Gli interventi diretti ad attuare le misure straordinarie, coordinati con i programmi locali, nazionali e comunitari, sono realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, singoli o associati, con gli enti, le organizzazioni e le istituzioni che operano a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie e con le associazioni degli emigrati calabresi all'estero.

     7. Le attività da svolgersi all'estero sono promosse d'intesa con il Governo nello spirito di coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 4. Piano annuale degli interventi.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al successivo articolo 17, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano annuale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al quinto e sesto comma dell'articolo precedente.

     2. Il piano annuale può essere articolato nei singoli settori di intervento in progetti specifici.

     3. Con il piano annuale è disposto il riparto della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.

 

     Art. 5. Indirizzi dell'intervento regionale.

     1. Gli interventi straordinari regionali in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro familiari sono volti a:

     a) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi in conto capitale, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorità alle iniziative cooperative;

     b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio regionale, anche mediante la concessione, con priorità alle iniziative cooperative, di contributi per il pagamento di interessi su mutui, o di contributi in conto capitale, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;

     c) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche;

     d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio, l'inserimento dei figli degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari, favorendo in particolare il superamento delle difficoltà linguistiche;

     e) favorire l'accesso alle università della Calabria di studenti, anche se sprovvisti della cittadinanza italiana, figli di emigrati calabresi, prevedendo agevolazioni per la sistemazione logistica e per la tassazione universitaria;

     f) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei requisiti minimi contributi ai fini della acquisizione di un diritto a pensione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante contributi per il riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;

     g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per mantenere e rinsaldare il legame di origine con la propria terra, e degli immigrati per consentire il mantenimento dei valori culturali del paese di origine;

     h) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura d'origine dei giovani figli di emigrati della seconda e terza generazione, nonché degli emigrati anziani promuovendo iniziative di turismo sociale ed organizzando nel territorio della regione soggiorni, vacanze culturali e di studio, ed iniziative di interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali;

     i) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audio- visivo, fra gli emigrati e gli immigrati, fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici disposti da norme comunitarie e da leggi nazionali e regionali;

     l) effettuare, direttamente o mediante convenzioni con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio, strumentali alla programmazione degli interventi regionali;

     m) agevolare le iniziative delle associazioni degli emigrati e degli immigrati;

     n) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;

     o) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e loro familiari deceduti all'estero, con contributi per le spese di trasporto delle salme;

     p) favorire d'intesa con gli enti locali territoriali l'inserimento nella comunità regionale degli stranieri immigrati, attraverso l'istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza, promuovendo la soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza sanitaria;

     q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori migranti.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, convenzioni con istituti di credito o finanziari operanti nella regione.

     3. In attuazione degli interventi di cui al punto a), ai rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario per 15 annualità di ammortamento e per mutui non superiori ai 6O milioni di lire oppure un contributo in conto capitale del 30 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 20 milioni di lire.

     4. In attuazione degli interventi di cui al punto b), ai rimpatriati che abbiano prestato attività lavorative all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario per venti annualità di ammortamento e per mutui non superiori agli 80 milioni di lire oppure un contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai venti milioni di lire.

     Tali contributi non sono cumulabili con quelli previsti dal comma precedente.

     5. L'importo del mutuo agevolato non potrà comunque superare il 75 per cento della spesa oggetto di finanziamento.

 

     Art. 6. Assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili.

     1. La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei Comuni della Regione, autorizza, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 31 dicembre 1972, n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente nella Regione a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo.

     2. Agli emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. e di quelli di proprietà comunale, un punteggio non inferiore a quello attribuito ai cittadini residenti soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto.

     3. I Comuni, nelle assegnazioni delle aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare, sono tenuti a riservare a favore degli emigrati rimpatriati una quota fino al 10 per cento dei relativi piani e a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

     4. L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base ai criteri generali.

 

     Art. 7. Formazione e riqualificazione professionale.

     1. La Regione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, con riferimento al programma regionale di sviluppo e con le modalità di cui alla vigente normativa regionale, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stranieri immigrati.

     2. La gestione di tali iniziative potrà essere affidata oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella regione a favore degli emigrati e degli immigrati, purchè non perseguono fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della presente legge.

     3. Le iniziative di cui al presente articolo debbono essere attuate in conformità alle procedure previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.

 

     Art. 8. Inserimento scolastico.

     1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati, rimpatriati e degli immigrati stranieri la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione promuove, nel rispetto delle competenze della autorità scolastica:

     a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;

     b) corsi di lingua e cultura italiana e di alfabetizzazione per gli immigrati stranieri;

     c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola impegnati nell'attività di cui ai precedenti punti a) e b).

     2. La Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi con il piano annuale di interventi di cui al precedente articolo 4, assegni di studio a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare per assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo.

 

     Art. 9. Riscatto di periodi assicurativi.

     1. Al fine di consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici o del minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria da parte dei lavoratori emigrati rientrati definitivamente nella Regione o dei loro superstiti aventi diritto, l'Amministrazione regionale concede un contributo sull'importo dovuto all'INPS per il riscatto dei periodi di lavoro, con un minimo di cinque anni, prestato all'estero e non coperto da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

     2. La misura del contributo regionale è pari al cento per cento dell'importo dovuto all'INPS per i primi cinque anni di lavoro prestato all'estero da riscattare.

     3. Per gli anni da riscattare successivi ai primi cinque la misura del contributo regionale è del cinquanta per cento dell'importo dovuto all'INPS.

     4. Per il versamento di detto contributo l'Amministrazione regionale stipulerà una apposita convenzione con l'INPS.

 

     Art. 10. Iniziative e attività culturali.

     1. La Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, svolge all'estero iniziative in favore degli emigrati di origine calabrese ivi residenti per la diffusione della conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di rafforzamento della cultura d'origine e di informazione sulla realtà attuale della Calabria.

     2. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre regioni italiane.

     3. La Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali in favore degli stranieri immigrati, anche in esecuzione a quanto previsto in proposito dalla normativa statale.

     4. Le attività di cui al presente articolo potranno essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni dell'emigrazione.

     5. I programmi relativi saranno definiti nell'ambito del piano annuale.

 

     Art. 11. Attività promozionale nelle località di emigrazione.

     1. La Regione, nelle località all'estero o in Italia ove maggiore è la presenza di emigrati calabresi e loro discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza attività promozionali con riferimento ai settori ed alle materie di competenza regionale, nel rispetto dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. La Regione organizza, altresì, mostre di prodotti tipici della Regione anche allo scopo di favorirne la commercializzazione.

     3. Le associazioni ed i circoli calabresi, dal canto proprio, possono proporre le iniziative promozionali da realizzarsi con il concorso della Regione e degli enti subregionali.

 

     Art. 12. Interventi socio-assistenziali.

     1. Ai sensi degli articoli 25 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio-assistenziali e le attività destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il proseguimento degli studi in favore dei lavoratori emigrati, rimpatriati ed immigrati e dei loro familiari sono di competenza dei comuni singoli ed associati.

     2. La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio- assistenziali terrà conto delle particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emanerà le relative direttive.

 

     Art. 13. Soggiorni, scambi, turismo sociale.

     1. La Regione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo sociale europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati.

     2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

     3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

     4. I programmi delle iniziative di cui al presente articolo saranno definiti nell'ambito del piano annuale.

 

     Art. 14. Informazione.

     1. La Giunta regionale, al fine di alimentare e rafforzare il legame degli emigrati e dei loro discendenti con la terra d'origine provvede:

     a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, anche conferendo specifici incarichi professionali, di un periodico specializzato diretto ad informare gli emigrati sull'attività legislativa ed amministrativa dell'ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto possa essere di interesse per gli emigrati a livello locale, nazionale ed internazionale;

     b) alla diffusione tra le comunità degli emigrati di quotidiani, riviste, pubblicazioni e materiale audio-visivo e radiofonico;

     c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi.

     2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere contributi alle associazioni degli emigrati e/o degli stranieri immigrati aventi i requisiti di cui all'articolo 16 della presente legge, per lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate nella lettera b) del comma precedente.

 

     Art. 15. Diploma di benemerenza ad emigrati anziani.

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, conferisce ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati calabresi che hanno onorato il nome della Calabria nel mondo per un periodo di emigrazione di almeno trenta anni.

 

     Art. 16. Associazioni, enti, istituzioni.

     1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, ricreativo ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano con carattere di continuità a favore degli emigrati e/o degli stranieri immigrati della regione e delle loro famiglie, che abbiano sede nella regione.

     2. A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale preposto ai problemi dell'emigrazione l'albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni che operano per gli emigrati o per gli stranieri immigrati.

     3. In tale albo sono iscritti, su conforme parere del comitato direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione, le associazioni, gli enti e le istituzioni, a carattere regionale o nazionale, che operano con continuità da almeno tre anni e che offrono affidamento sulla base della loro rilevanza e di documentata attività in favore degli emigriti o degli immigrati e delle loro famiglie.

     4. Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente comma debbono avanzare domanda corredata da:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;

     b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati o degli immigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nelle altre regioni, nella regione e la loro struttura, la composizione, le modalità di nomina e la scadenza dei loro organi direttivi;

     c) relazione documentata sull'attività svolta fra e per gli emigrati o gli immigrati della regione, risalente almeno al triennio precedente la domanda.

     5. Alle associazioni, agli enti e alle istituzioni iscritte nell'albo di cui al secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale può concedere, sentito il Comitato direttivo della Consulta, sovvenzioni annuali destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati o degli immigrati della regione e delle loro famiglie.

     6. I soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire al competente Assessorato relazioni periodiche sull'attuazione delle iniziative nonché una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi.

 

     Art. 17. Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, con sede presso l'Assessorato regionale preposto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     2. La Consulta comprende le seguenti sezioni:

     a) sezione per i problemi degli emigrati;

     b) sezione per i problemi degli stranieri immigrati.

     3. Le sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono autonome nell'ambito delle rispettive competenze e possono essere convocate anche singolarmente.

     4. La Consulta si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione di entrambe le sezioni, per l'esame dei problemi che riguardano congiuntamente gli emigrati e gli stranieri immigrati.

 

     Art. 18. Composizione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta da:

     a) l'Assessore regionale preposto all'emigrazione ed immigrazione, che la presiede;

     b) i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale;

     c) sei rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'articolo 16 della presente legge, designati dalle stesse;

     d) quattro rappresentanti dei patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;

     e) cinque rappresentanti degli imprenditori designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e della cooperazione;

     f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali;

     g) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dai rispettivi consigli provinciali;

     h) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;

     i) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

     l) il direttore della sede regionale dell'INPS;

     m) un rappresentante della Direzione generale dell'Emigrazione ed Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri, designato dallo stesso;

     n) un rappresentante dei Provveditorati agli studi della Calabria, designato dal Ministero della Pubblica Istruzione:

     o) sei rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione, designati dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

     p) tre rappresentanti di Comunità montane della regione, designati dall'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.).

 

     Art. 19. Sezione per i problemi degli emigrati.

     1. La sezione per i problemi degli emigrati, di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 17 della presente legge, è composta, oltre che dai membri indicati nel precedente articolo 18, da diciannove emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero, designati direttamente dalle associazioni dei calabresi all'estero, iscritte all'albo di cui al precedente articolo 16, secondo la proporzione indicata nell'allegata tabella «A».

 

     Art. 20. Sezione per i problemi degli stranieri immigrati.

     1. La sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 17 della presente legge, è composta, oltre che dai membri indicati nel precedente articolo 18, da:

     a) quattro immigrati stranieri legittimamente presenti nella regione, designati dalle rispettive associazioni;

     b) due rappresentanti delle associazioni che operano nel campo della assistenza all'immigrazione, iscritte all'albo di cui al precedente articolo 16.

 

     Art. 21. Costituzione e funzionamento.

     1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto e su proposta dell'Assessore competente, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta.

     3. Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale competente, designato dall'Assessore.

     5. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un terzo dei componenti in carica in seconda convocazione.

     6. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano d'età.

     7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da membro della Consulta.

     8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

     9. La Consulta è convocata di norma ogni quattro mesi e ogni qualvolta lo richiedono non meno di un terzo dei componenti in carica.

     10. La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.

     11. La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.

     Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché esperti, senza diritto di voto.

     12. Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli invitati ed esperti di cui al comma precedente, per l'espletamento delle loro funzioni inerenti la sezione per i problemi degli emigrati, di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 17 della presente legge, compete, qualora ne ricorrono le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale più elevato.

     13. Ai sensi della vigente normativa statale, la partecipazione alla Consulta regionale sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 17 della presente legge, è gratuita salvo il rimborso delle spese di viaggio.

     14. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge per il funzionamento della Consulta e del Comitato di cui al successivo articolo 23 può provvedersi, su iniziativa della Consulta stessa, alla adozione di apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 22. Compiti della Consulta.

     1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

     a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché sui relativi criteri di applicazione;

     b) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con le competenti amministrazioni statali, con le altre Regioni, con gli enti locali, nonché con gli uffici, enti, associazioni ed organizzazioni operanti nel settore;

     c) formulare proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione, della graduale eliminazione del fenomeno dell'emigrazione e del rientro degli emigrati;

     d) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati ed immigrati;

     e) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

     f) segnalare iniziative per stimolare ed incoraggiare, in collaborazione con gli organismi del settore, la cooperazione fra gli emigrati che rientrano;

     g) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale ed assistenziale in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati e delle loro famiglie:

     h) esprimere parere su proposte di leggi regionali che dispongano anche incidentalmente in materia di emigrazione;

     i) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

 

     Art. 23. Comitato direttivo della Consulta.

     1. La Consulta elegge nel suo seno un Comitato direttivo composto di 14 membri, con voto limitato a 10.

     2. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato.

     3. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.

     4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.

     5. Il Comitato, in particolare:

     a) collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;

     b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

     c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

     d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta.

 

     Art. 24. Norma abrogativa.

     1. La legge regionale 16 maggio 1981, n. 5, è abrogata.

     2. Le domande presentate ai sensi della legge suddetta ricadono sotto la disciplina della presente legge.

     3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione o il Comitato direttivo, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 25. Accertamenti dell'amministrazione regionale.

     1. Il competente Assessorato può effettuare periodici, idonei accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge.

 

     Art. 26. Norma transitoria.

     1. La Consulta in carica conserva la sua composizione e validità fino all'insediamento della nuova Consulta costituita ai sensi della presente legge.

     2. Per la costituzione della Consulta, in attesa della istituzione dell'albo di cui al precedente articolo 16, può farsi riferimento, anche per le relative proposte, alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni più rappresentative.

 

     Art. 27.

     1. Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con:

     a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

     b) i contributi o rimborsi del fondo sociale europeo, o di altra fonte internazionale, su iniziative a favore dei lavoratori migranti;

     c) gli eventuali contributi statali.

 

     Art. 28.

     1. Le entrate previste al precedente articolo 27, lettera b), affluiscono nel bilancio regionale tabella «A» Entrata, in apposito capitolo denominato «Contributi e rimborsi del fondo sociale europeo destinati ad iniziative in favore dei lavoratori migranti» che sarà istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 29.

     1. All'onere relativo alla presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 4342101 del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1990.

     2. Ai fini degli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5 della presente legge, la copertura finanziaria sarà assicurata successivamente con apposita normativa.

     3. Per gli esercizi successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1991 la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 

                                TABELLA «A»

 

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Principali paesi interessati          Indice di rappresentanza in

al movimento emigratorio              seno alla Consulta regionale

della Calabria                        dell'emigrazione e

                                      dell'immigrazione

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BELGIO                                                    1

FRANCIA                                                   1

GERMANIA (RFT)                                            2

GRAN BRETAGNA                                             1

LUSSEMBURGO                                               1

SVIZZERA                                                  2

AUSTRALIA                                                 2

ARGENTINA                                                 2

BRASILE                                                   2

URUGUAY                                                   1

CANADA                                                    2

U.S.A.                                                    2

VENEZUELA [2]                                             1

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                                 TOTALE                  20

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[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 6 novembre 2012, n. 54. L'art. 33 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 33, aveva abrogato le disposizioni della presente legge che risultano incompatibili con la stessa L.R. 29 dicembre 2004, n. 33.

[2] Così integrato con art. 1 L.R. 1 marzo 1994, n. 9.