§ 2.1.24 – L.R. 20 maggio 1981, n. 15.
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Abruzzo in applicazione dell'accordo relativo al contratto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/05/1981
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Validità del contratto).
Art. 3.  (Procedure speciali per il reclutamento del personale).
Art. 4.  (Modalità di effettuazione della prova scritta nei concorsi).
Art. 5.  (Composizione delle Commissioni esaminatrici).
Art. 6.  (Compensi ai Componenti delle Commissioni esaminatrici).
Art. 7.  (Mobilità del personale fra le Regioni e gli Enti locali)
Art. 8.  (Assenze per malattia).
Art. 9.  (Interruzione del congedo ordinario).
Art. 10.  (Giornate di riposo).
Art. 11.  (Informazione).
Art. 12.  (Contrattazione decentrata).
Art. 13.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 14.  (Consiglio del Personale).
Art. 15.  (Personale del ruolo della formazione professionale).
Art. 16.  (Trattamento economico iniziale).
Art. 17.  (Progressione economica).
Art. 18.  (Maggiorazione di stipendio per nascita di figli).
Art. 19.  (Coordinamento).
Art. 20.  (Lavoro ordinario notturno e festivo).
Art. 21.  (Lavoro straordinario).
Art. 22.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 23.  (Trattamento economico del personale delle Segreterie del Presidente del Consiglio della Giunta Regionale).
Art. 24.  (Anticipazione dei benefici contrattuali).
Art. 25.  (Beneficio per riparametrazione professionale).
Art. 26.  (Valutazione dell'anzianità).
Art. 27.  (Inquadramento nei nuovi livelli retributivi).
Art. 28.  (Pensionabilità).
Art. 29.  (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).
Art. 30.  (Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo).
Art. 31.  (Inquadramento nel VII livello).
Art. 32.  (Concorsi interni).
Art. 33.  (Abrogazione e rinvio).


§ 2.1.24 – L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Abruzzo in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/81.

(B.U. 25 maggio 1981, n. 21).

 

Titolo I

STATO GIURIDICO

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione abruzzo recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/81 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

 

     Art. 2. (Validità del contratto).

     Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

 

     Art. 3. (Procedure speciali per il reclutamento del personale).

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, è consentito per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

     a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

     b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

     Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato dalla Giunta Regionale in proporzione ai posti messi a concorso e comunque in misura non superiore al doppio dei posti stessi.

     La disponibilità come sopra determinata è ripartita fra i candidati esterni e fra i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, tenendo conto dell'aliquota dei posti che, fra quelli messi a concorso, è attribuibile a ciascuna categoria secondo le norme vigenti.

     Durante il periodo di frequenza al corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti ed ha diritto all'intero trattamento economico con esclusione di compensi o indennità di qualsiasi genere.

     Saranno concordate con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale le modalità di utilizzazione, per le finalità contemplate nel presente articolo, delle 150 ore previste dalla lett. i) dell'art. 26 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

     Agli allievi esterni dei corsi di formazione viene corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta Regionale, in relazione anche alla durata dei corsi medesimi ed in misura, comunque, non superiore al 70% dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.

     Nei bandi di concorso, tenendo conto, in quanto compatibili, dei principi fissati con decreto del Presidente del Consiglio in data 6 agosto 1980, saranno espressamente indicati i titoli professionali e di servizio valutabili, le modalità di espletamento della prova colloquio e della prova finale di accertamento ed ogni altro elemento necessario per definire la speciale procedura concorsuale prevista dal presente articolo.

 

     Art. 4. (Modalità di effettuazione della prova scritta nei concorsi).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5. (Composizione delle Commissioni esaminatrici).

     Nei concorsi per l'accesso ai livelli funzionali dal I al V, la presidenza delle Commissioni esaminatrici può essere affidata anche a dipendenti di ruolo della Regione appartenenti all'VIII livello funzionale con anzianità di servizio nel livello, o qualifiche equiparate, non inferiore a dieci anni.

     Il rappresentante delle Organizzazioni Sindacali nell'ambito delle Commissioni esaminatrici può essere designato anche fra personale estraneo all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. (Compensi ai Componenti delle Commissioni esaminatrici).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7. (Mobilità del personale fra le Regioni e gli Enti locali) [3].

     Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso gli Enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli Enti stessi ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli, disciplinandone, altresì le relative modalità e condizioni: il provvedimento di trasferimento è adottato dalla Giunta Regionale con il consenso del dipendente, previa intesa con l'Amministrazione interessata e sentito il Consiglio del Personale.

     Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione, i dipendenti di Enti locali, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 7 novembre 1978, n. 67, possono essere inquadrati nel ruolo regionale; il provvedimento di inquadramento è adottato dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale, con il consenso del dipendente e previa intesa con l'Amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale e alla figura professionale rivestita dal dipendente nell'Ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'Ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

     I dipendenti di ruolo della Regione Abruzzo che siano in posizione di comando presso altre Regioni alla data del 22 luglio 1980 possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

     I dipendenti di ruolo di altre Regioni che siano in posizione di comando presso la Regione Abruzzo alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

     Il comando di personale presso la Regione Abruzzo, previsto dal terzo comma dell'art. 24 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60, è subordinato all'accertamento della vacanza in organico del posto corrispondente al livello funzionale ed alla figura professionale posseduta dal dipendente interessato al provvedimento di mobilità.

 

     Art. 8. (Assenze per malattia).

     Le assenze per malattia comportanti la prescrizione di terapie idropiniche o termali sono ricomprese fra quelle previste dall'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6 e restano assoggettate alla medesima disciplina.

     Il congedo straordinario per cure previsto dalla lett. d) dell'art. 26 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60, spetta anche agli invalidi del lavoro.

 

     Art. 9. (Interruzione del congedo ordinario).

     (Omissis) [4]

 

     Art. 10. (Giornate di riposo).

     La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale l'effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. 1 lett. b) della legge n. 937/1977.

 

     Art. 11. (Informazione).

     (Omissis) [5].

 

     Art. 12. (Contrattazione decentrata).

     (Omissis) [6].

     Qualora, a seguito degli accordi per la ristrutturazione dei servizi, emergano profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme regionali vigenti, è affidato alla legge regionale previa contrattazione decentrata l'individuazione delle modalità e condizioni per l'attribuzione al personale in servizio dei nuovi profili professionali con particolare riferimento ai casi in cui tale attribuzione comporti l'inserimento nel livello funzionale immediatamente superiore a quello posseduto dai dipendenti interessati.

     A tal fine la Giunta Regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta le iniziative più opportune per la necessaria riqualificazione professionale del citato personale che viene successivamente ammesso a sostenere un concorso interno per l'attribuzione dei nuovi profili professionali e dei relativi livelli.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 13. (Formazione e aggiornamento professionale).

     (Omissis) [8].

 

     Art. 14. (Consiglio del Personale).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 15. (Personale del ruolo della formazione professionale).

     Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla L.R. n. 60/1979.

     Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale, l'articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

     La mobilità del personale appartenente al ruolo della formazione professionale, da disciplinarsi con apposito regolamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2 giugno 1980, n. 44, deve essere conforme ai principi fissati dagli artt. 22 e 23 della L.R. n. 60/1979.

     La Tabella B allegata alla citata L.R. n. 44/1980 è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

     Con successiva legge regionale saranno rideterminate le dotazioni organiche per livello funzionale e per settore, previste dalla L.R. n. 11 del 27 febbraio 1980, tenendo anche conto delle esigenze derivanti dall'inquadramento del personale assegnato alla Regione ai sensi del D.P.R. 616/1977, della legge n. 641/1978 e dei provvedimenti legislativi concernenti la riforma sanitaria.

 

Titolo II

STATO ECONOMICO

 

     Art. 16. (Trattamento economico iniziale).

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

 

 

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Livello funzionale                            Stipendio iniziale

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         I                                         2.160.000

  I (dopo sei mesi)                                2.400.000

        II                                         2.688.000

        III                                        3.012.000

        IV                                         3.372.000

         V                                         4.140.000

        VI                                         4.920.000

        VII                                        5.964.000

       VIII                                        8.700.000

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     Art. 17. (Progressione economica).

     Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

     a) otto classi biennali di importo pari all'8% del valore iniziale del livello;

     b) aumenti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

     Il numero degli aumenti periodici biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento dello stesso importo di incremento economico, rispetto allo stipendio iniziale realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976/78 recepito con legge regionale n. 60 del 3 dicembre 1979.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, sono attribuiti con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

 

     Art. 18. (Maggiorazione di stipendio per nascita di figli).

     In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione del trattamento economico in godimento, nella misura pari al 2,50% dello stipendio iniziale maggiorato delle classi, alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di analoghi aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. Tale beneficio è riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

 

     Art. 19. (Coordinamento).

     Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1° febbraio 1981 è fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello ottavo.

     L'incarico può essere conferito nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall'art. 12 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60, e previa applicazione della L.R. n. 11/80.

 

     Art. 20. (Lavoro ordinario notturno e festivo).

     (Omissis) [10].

 

     Art. 21. (Lavoro straordinario).

     Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate per il periodo di validità del contratto 1979/1981, negli importi determinati ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 60/1979, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

     In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, la Giunta regionale può autorizzare, per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore.

     I dipendenti, cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

     La spesa complessiva annuale, a decorrere dal 1 gennaio 1981, non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro-capite.

 

     Art. 22. (Trattenute per scioperi brevi).

     Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

     In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della predetta con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 23. (Trattamento economico del personale delle Segreterie del Presidente del Consiglio della Giunta Regionale).

     (Omissis) [11].

 

 

Titolo III

BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI

 

     Art. 24. (Anticipazione dei benefici contrattuali).

     Per l'anno 1979 a ciascun dipendente di ruolo della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di L. 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato.

     Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

 

 

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Parametri iniziali ex L.R. n. 60/1979            Benefici mensili

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                 100                                L. 45.000

                 116                                L. 45.000

                 130                                L. 50.000

                 142                                L. 50.000

                 167                                L. 55.000

                 178                                L. 55.000

                 220                                L. 65.000

                 333                                L. 95.000

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     Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità il beneficio sopra specificato è ridotto del 50%.

     Le stesse somme spettanti al personale di ruolo vengono, altresì, erogate - in relazione al servizio effettivamente prestato - anche al personale assunto, ai sensi delle vigenti norme in materia, con incarico annuale o con contratto a tempo determinato presso i Centri di formazione professionale negli anni 1979 e 1980.

 

     Art. 25. (Beneficio per riparametrazione professionale).

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito un beneficio economico mensile, per dodici mensilità, a titolo di riparametrazione professionale, come di seguito specificato:

 

 

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Livelli funzionali                             Benefici mensili

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         I                                        L.  45.000

  I (dopo sei mesi)                               L.  51.500

        II                                        L.  51.500

        III                                       L.  55.000

        IV                                        L.  61.200

         V                                        L. 101.250

        VI                                        L. 128.700

        VII                                       L. 133.600

       VIII                                       L. 180.416

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     Art. 26. (Valutazione dell'anzianità).

     L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell'art. 74 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32 per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente nella misura di L. 800 mensili per ogni anno di anzianità e per frazioni eccedenti i sei mesi. Si trascurano le frazioni inferiori.

 

     Art. 27. (Inquadramento nei nuovi livelli retributivi).

     L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 16 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

     a) stipendio in godimento dal 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;

     b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 25 calcolato per dodici mensilità;

     c) valutazione dell'anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 26 nella misura prevista di L. 800 mensili per ogni anno di servizio e per dodici mensilità.

     La posizione giuridica ed economica nel livello, è determinata ai sensi degli artt. 58 e 60 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

     Il maturato in itinere viene calcolato sulla classe in corso di acquisizione dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, viene calcolato con riferimento al solo scatto biennale.

 

     Art. 28. (Pensionabilità).

     Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 24 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

 

 

Titolo IV

NORME COMUNI E FINALI

 

     Art. 29. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).

     Il Settore Personale e organizzazione è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento economico derivante dall'applicazione della presente legge in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati esistenti al fascicolo di ciascun dipendente.

 

     Art. 30. (Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo).

     Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo - ERSA - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.R. 28 dicembre 1978, n. 87.

     Il personale con qualifica di operaio vincitore del concorso a sette posti nel II livello funzionale del ruolo organico dell'ERSA, previsto dal punto 2 dell'art. 3 della L.R. 4 giugno 1980, n. 49, è inquadrato nel III livello funzionale con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina e con il trattamento economico iniziale del livello attribuito.

 

     Art. 31. (Inquadramento nel VII livello).

     Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal 2° comma dell'art. 52 della L.R. n. 60/1979, ai fini dell'inquadramento nel VII livello funzionale, è consentito valutare anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di Istruttore nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di un anno e mezzo.

 

     Art. 32. (Concorsi interni).

     La percentuale fissata dall'articolo 55 della L.R. n. 60/1979 per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al IV, V e VI livello è aumentata dal 30% al 50%, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previste nella predetta legge.

 

     Art. 33. (Abrogazione e rinvio).

     Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge, deve intendersi abrogata.

     Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi regionali vigenti, che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge e dalla L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

     E', in particolare, abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 74 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32; sono fatte salve le istanze prodotte anteriormente alla predetta data.

 

     Artt. 34. - 35. (Oneri finanziari, urgenza).

     (Omissis).

 

 

Tabella A) [12]

 

  DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Dipendenti in servizio già compresi nella dotazione organica della tabella

7b allegata alla L.R. n. 11 del 27 febbraio 1980

 

 

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Livello         N.    Profilo professionale

funzionale

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1°             --               --

2°             10     Addetto servizi ausil.                 n. 10

3°             --               --

4°              4     Amm.vo appl. segret.                   n.  2

                      Amm.vo magazziniere                    n.  2

5°             59     Docente                                n. 49

                      Amm.vo segretario                      n. 10

6°              3     Docente                                n.  3

7°             10     Amm.vo direttore                       n. 10

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Totale                                                       n. 86

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                           Dipendenti in aumento

 

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Livello         N.    Profilo professionale

funzionale

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1°             --               --

2°             29     Addetto serv. aus.                     n. 29

3°             --               --

4°             14     Amm.vo appl. Segr.                    n.   8

                      Amm.vo magazzin.                      n.   6

5°             74     Amm.vo segretar.                      n.   1

                      Amm.vo govern.                        n.   2

                      Amm.vo istitutore                     n.  15

                      Assist. sociale                       n.   6

                      Docente                               n.  50

6°             28     Docente                               n.  28

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Totale                                                      n. 145

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                           Dotazione complessiva

 

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1°   Livello   funzionale                                   n.  --

2°      »           »                                       n.  39

3°      »           »                                       n.  --

4°      »           »                                       n.  18

5°      »           »                                       n. 133

6°      »           »                                       n.  31

7°      »           »                                       n.  10

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Totale                                                      n. 231

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[1] Articolo sostitutivo del 3° comma, art. 18, L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[2] Articolo sostitutivo dell'art. 1 L.R. 13 novembre 1979, n. 53.

[3] V. art. 33 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[4] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 24 ottobre 1989, n. 90.

[5] Articolo abrogato con art. 30 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[6] Comma abrogato con art. 46 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[7] Comma abrogato con art. 46 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[8] Articolo abrogato con art. 27 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[9] Articolo sostitutivo del 1° comma, art. 7, L.R. 18 gennaio 1980, n. 6.

[10] Articolo sostitutivo del 1° e 2° comma, art. 48, L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[11] Articolo sostitutivo dell'art. 5 L.R. 28 dicembre 1977, n. 76.

[12] V. tabella allegata alla L.R. 25 maggio 1985, n. 58.