§ 2.4.21 - L.R. 7 novembre 1978, n. 67.
Provvedimenti in favore delle Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» per spese inerenti al personale e alla gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:07/11/1978
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Alle Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» le quali hanno assorbito il personale delle disciolte Aziende Speciali Consorziali ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, [...]
Art. 2.      Le Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» istituiranno, con proprio regolamento, ruoli ad esaurimento nei quali dovrà essere collocato il personale di cui all'art. [...]
Art. 3.      Il personale iscritto nei ruoli di cui all'art. 2 può essere comandato a prestare servizio presso la Regione Abruzzo, previa determinazione, da parte del Consiglio Regionale, del numero e delle [...]


§ 2.4.21 - L.R. 7 novembre 1978, n. 67.

Provvedimenti in favore delle Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» per spese inerenti al personale e alla gestione dell'ufficio.

(B.U. n. 39 del 20 novembre 1978).

 

Art. 1.

     Alle Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» le quali hanno assorbito il personale delle disciolte Aziende Speciali Consorziali ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, L.R. 27 maggio 1974, n. 16, è attribuito un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 100.000.000 e lire 300.000.000, a copertura delle passività derivanti dalla gestione delle Aziende Speciali Consorziali «Alto Aterno» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli».

 

     Art. 2.

     Le Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» istituiranno, con proprio regolamento, ruoli ad esaurimento nei quali dovrà essere collocato il personale di cui all'art. 1.

     Allo stesso personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico acquisito alla data del 31 dicembre 1976.

 

     Art. 3.

     Il personale iscritto nei ruoli di cui all'art. 2 può essere comandato a prestare servizio presso la Regione Abruzzo, previa determinazione, da parte del Consiglio Regionale, del numero e delle qualifiche dei dipendenti di cui si ritiene necessario il comando.

     I comandi sono disposti dalle due Comunità montane interessate, previa intesa con la Giunta Regionale.

 

     Artt. 4. - 5. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).