Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 07/11/1978 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Alle Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» le quali hanno assorbito il personale delle disciolte Aziende Speciali Consorziali ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, [...] |
Art. 2. Le Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» istituiranno, con proprio regolamento, ruoli ad esaurimento nei quali dovrà essere collocato il personale di cui all'art. [...] |
Art. 3. Il personale iscritto nei ruoli di cui all'art. 2 può essere comandato a prestare servizio presso la Regione Abruzzo, previa determinazione, da parte del Consiglio Regionale, del numero e delle [...] |
§ 2.4.21 - L.R. 7 novembre 1978, n. 67.
Provvedimenti in favore delle Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» per spese inerenti al personale e alla gestione dell'ufficio.
(B.U. n. 39 del 20 novembre 1978).
Alle Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» le quali hanno assorbito il personale delle disciolte Aziende Speciali Consorziali ai sensi dell'art. 11, ultimo comma,
Le Comunità Montane «Amiternina» e «Campo Imperatore - Piana di Navelli» istituiranno, con proprio regolamento, ruoli ad esaurimento nei quali dovrà essere collocato il personale di cui all'art. 1.
Allo stesso personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico acquisito alla data del 31 dicembre 1976.
Il personale iscritto nei ruoli di cui all'art. 2 può essere comandato a prestare servizio presso la Regione Abruzzo, previa determinazione, da parte del Consiglio Regionale, del numero e delle qualifiche dei dipendenti di cui si ritiene necessario il comando.
I comandi sono disposti dalle due Comunità montane interessate, previa intesa con la Giunta Regionale.
Artt. 4. - 5. (Norma finanziaria, urgenza).
(Omissis).