§ 2.2.8 - L.R. 4 giugno 1980, n. 49.
Immissione di personale operaio nel ruolo organico dell'ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:04/06/1980
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Requisiti).
Art. 2.  (Prove concorsuali).
Art. 3.  (Posti messi a concorso).
Art. 4.  (Immissione in ruolo).
Art. 5.  (Mansioni).


§ 2.2.8 - L.R. 4 giugno 1980, n. 49.

Immissione di personale operaio nel ruolo organico dell'ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.

(B.U. n. 29 del 18 giugno 1980)

 

Art. 1. (Requisiti).

     Il personale operaio assunto direttamente dall'ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - per le esigenze connesse all'attuazione dei programmi annuali per la sorveglianza e la manutenzione della rete idraulica e stradale e per l'assistenza, sperimentazione e divulgazione agraria, è immesso nel ruolo organico di detto Ente ove versi nelle condizioni sottoindicate e superi le prove concorsuali di cui all'articolo seguente:

     a) sia stato assunto in data non posteriore al 30 giugno 1975 e sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) abbia prestato, a tale data, un servizio minimo complessivo di anni due;

     c) sia in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per quelli inerenti al limite massimo di età ed al titolo di studio, e se sia richiesto, in relazione al livello funzionale da attribuire, un titolo superiore al compimento dell'obbligo scolastico.

 

     Art. 2. (Prove concorsuali).

     Per l'immissione in ruolo prevista dall'articolo precedente, gli aspiranti devono sostenere e superare un'apposito concorso le cui prove d'esame sono costituite da una prova scritta, una prova di idoneità tecnica ed un colloquio.

     Il bando di concorso, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e le procedure concorsuali, sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 3. (Posti messi a concorso).

     Ai fini dell'articolo 1, sono messi a concorso i seguenti posti:

     1) sette posti per il livello funzionale IV, riservato al personale con qualifica di capo operaio o di operaio specializzato;

     2) sette posti per il livello funzionale II, riservato al personale in possesso delle altre qualifiche operaie.

 

     Art. 4. (Immissione in ruolo).

     I candidati vincitori del concorso sono immessi nel ruolo dell'ERSA con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina e con il trattamento economico iniziale del livello funzionale attribuito.

 

     Art. 5. (Mansioni).

     Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente per gli scopi per il quale viene assunto, salvo quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 60/1979.

 

     Artt. 6. - 7. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).