| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale | 
| Data: | 13/11/1979 | 
| Numero: | 53 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Indennità) | 
§ 2.1.17 - L.R. 13 novembre 1979, n. 53.
Indennità spettanti ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione all'impiego regionale.
(B.U. n. 37 del 30 novembre 1979).
(Omissis) [2].
(Omissis) [2].
I predetti componenti hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione alle condizioni e nelle misure previste:
a) per la qualifica rivestita, qualora siano dipendenti di una pubblica Amministrazione;
b) per l'VIII livello regionale, in tutti gli altri casi.
Le indennità previste dal primo comma del presente articolo sono versate direttamente alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale secondo modalità da concordarsi in relazione alla partecipazione alle Commissioni esaminatrici del personale regionale designato dalle Organizzazioni medesime. Ai dipendenti interessati compete, ricorrendone i presupposti, il solo rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.
Al pagamento dei compensi e delle indennità previste dal presente articolo, provvede l'Ufficio Provveditorato-Economato nel rispetto delle procedure prescritte dalla disciplina legislativa e regolarmente vigente in materia».
Artt. 2. - 3. (Oneri finanziari, urgenza).
(Omissis).
[1] Articolo così sostituito con art. 6 
[2] Comma abrogato con art. 1 
[2] Comma abrogato con art. 1