§ 2.1.17 - L.R. 13 novembre 1979, n. 53.
Indennità spettanti ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione all'impiego regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/11/1979
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Indennità)


§ 2.1.17 - L.R. 13 novembre 1979, n. 53.

Indennità spettanti ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione all'impiego regionale.

(B.U. n. 37 del 30 novembre 1979).

 

Art. 1. (Indennità) [1].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

     I predetti componenti hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione alle condizioni e nelle misure previste:

     a) per la qualifica rivestita, qualora siano dipendenti di una pubblica Amministrazione;

     b) per l'VIII livello regionale, in tutti gli altri casi.

     Le indennità previste dal primo comma del presente articolo sono versate direttamente alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale secondo modalità da concordarsi in relazione alla partecipazione alle Commissioni esaminatrici del personale regionale designato dalle Organizzazioni medesime. Ai dipendenti interessati compete, ricorrendone i presupposti, il solo rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.

     Al pagamento dei compensi e delle indennità previste dal presente articolo, provvede l'Ufficio Provveditorato-Economato nel rispetto delle procedure prescritte dalla disciplina legislativa e regolarmente vigente in materia».

 

     Artt. 2. - 3. (Oneri finanziari, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 6 L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

[2] Comma abrogato con art. 1 L.R. 29 maggio 1986, n. 17.

[2] Comma abrogato con art. 1 L.R. 29 maggio 1986, n. 17.