§ 2.1.61 - L.R. 24 ottobre 1989, n. 90.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'Accordo Intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990. [Personale regionale].


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/10/1989
Numero:90


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Corsi di formazione e aggiornamento).
Art. 3.  (Diritto allo studio).
Art. 4.  (Congedo ordinario).
Art. 5.  (Trattamento di missione).
Art. 6.  (Indennità integrativa speciale nella mensilità).
Art. 7.  (Assemblea del personale).
Art. 8.  (Permessi per cure).
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Oneri finanziari).
Art. 11.  (Urgenza).


§ 2.1.61 - L.R. 24 ottobre 1989, n. 90.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'Accordo Intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990. [Personale regionale].

(B.U. n. 39 del 15 novembre 1989).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge, la Regione Abruzzo, in applicazione dell'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 recepisce i contenuti dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

 

     Art. 2. (Corsi di formazione e aggiornamento).

     1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionali, derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Giunta regionale promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.

     2. La Giunta regionale - sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro per la Funzione Pubblica - promuove e favorisce, avvalendosi del Centro regionale abruzzese per la formazione dei pubblici dipendenti, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con le Università, con enti pubblici di ricerca e con altri centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.

     3. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:

     a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;

     b) la parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia;

     4. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione, cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

     5. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione, si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiscono, ad ogni effetto, titolo di servizio, da valutare secondo le disposizioni vigenti.

     6. In sede di contrattazione decentrata possono essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi, di cui al presente articolo ed ulteriori discipline, per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente Regione.

     7. Sono abrogati i commi dal primo al nono dell'art. 27 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35 e l'art. 19 della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.

 

     Art. 3. (Diritto allo studio).

     1. Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

     2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate, o legalmente riconosciute o, comunque, abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti, dall'ordinamento pubblico.

     3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

     a) i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non devono superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

     b) a parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

     c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio, o di attestati professionali, di cui al comma 2, può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dalla Amministrazione.

     4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

     5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o di attestati professionali conseguiti, costituisce titolo di servizio da valutare secondo le norme vigenti.

     6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare al Servizio personale della Giunta regionale idonea certificazione, in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

     7. In sede di contrattazione decentrata possono essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi, di cui al presente articolo ed ulteriori discipline, per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente Regione.

     8. Sono abrogati: la lettera i) del primo comma dell'art. 26 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60, e l'articolo 20 della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.

 

     Art. 4. (Congedo ordinario).

     1. Il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi, a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del dirigente o del responsabile della struttura operativa di appartenenza, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

     4. Il dipendente ha diritto di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo, qualora il godimento del congedo stesso sia stato rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio.

     5. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo, allorquando sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore, che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

     6. Le cause di forza maggiore di cui al comma precedente vengono accertate dai coordinatori di Settore - tenendo conto della complessiva situazione organizzativa delle strutture interessate - e devono perdurare nella parte terminale del primo semestre utile per il rinvio del congedo.

     7. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi, l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta al Dirigente della struttura amministrativa, in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

     8. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati, e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

     9. Al dipendente in congedo ordinario, richiamato in servizio per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

     10. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

     11. Sono abrogati l'art. 25 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60 e l'art. 9 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

 

     Art. 5. (Trattamento di missione).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore, compete il rimborso di un solo pasto.

     2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa, in ogni caso, opposizione per l'indennità di trasferta in misura oraria o giornaliera intera.

     3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

     4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località, di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

     5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

     6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

     7. Al personale inviato in missione fuori sede, l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

     8. Le modalità per la documentazione ed il controllo delle missioni sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

     9. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio, rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato, nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi, rispetto all'assicurazione obbligatoria.

     10. Indennità di trasferta.

     Ai dipendenti comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 km., spetta una indennità di trasferta per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle misure di seguito specificate:

 

 

    a)   personale appartenente alle qualifiche      Lire 46.700

         dirigenziali

    b)   personale appartenente alle tre             Lire 39.600

         qualifiche funzionali che precedono

         immediatamente quelle dirigenziali

    c)   personale delle restanti qualifiche         Lire 28.800

         funzionali

 

 

     L'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento qualora il personale sia comandato fuori sede per più di 15 missioni mensili, limitatamente alle missioni effettuate oltre la quindicesima.

     L'indennità di trasferta per le missioni compiute dal personale addetto a compiti di polizia mineraria, per ispezioni o visite presso cave e torbiere, è maggiorata del 60 per cento a norma della L. 13 luglio 1967, n. 565.

     11. Indennità di trasferta per missioni all'estero.

     Ai fini del trattamento economico di missione all'estero, le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate a gruppi di qualifiche del personale civile statale, previsti dal decreto ministeriale 12 giugno 1979, secondo le seguenti indicazioni:

 

 

------------------------------------------------------------------

Ordinamento statale                     Ordinamento regionale

------------------------------------------------------------------

     gruppo 3°                        2ª qualifica dirigenziale

     gruppo 4°                        1ª qualifica dirigenziale

     gruppo 5°                        8ª e 7ª qual. funzionale

     gruppo 6°                        6ª e 5ª qual. funzionale

     gruppo 7°                        4ª qualifica funzionale

     gruppo 8°                        rimanenti qual. funzionali

------------------------------------------------------------------

 

 

     12. Rimborsi spese varie.

     Al personale comandato in missione compete il rimborso delle seguenti spese sostenute, e regolarmente documentate:

     - per l'uso del telefono, solo ove l'uso stesso risulti effettuato per ragioni d'ufficio, confermate da chi ha autorizzato la missione;

     - per l'uso di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani, strettamente indispensabili per l'espletamento della missione;

     - per l'uso di automezzo noleggiato, quando detto uso, in caso di comprovata necessità, è espressamente autorizzato in via preventiva dall'organo competente a disporre l'invio in missione.

     13. Indennità e rimborsi per l'uso del mezzo proprio.

     A personale autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero della autovettura presso parcheggi e autorimesse.

     L'indennità e il rimborso, di cui al precedente comma, competono anche qualora il personale non acquisti titolo all'indennità di trasferta.

     L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nella località di missione, per recarsi dal luogo ove è stato preso alloggio al luogo ove ha sede l'ufficio, e viceversa, nonché per spostarsi da uno ad altro luogo.

 

     Art. 6. (Indennità integrativa speciale nella mensilità).

     1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile, corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a Lire 48.400.

     2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

 

     Art. 7. (Assemblea del personale).

     1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

     2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

     3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee, e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto, da effettuarsi, di norma, almeno tre giorni prima.

     4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.

     5. Le modalità, necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dalla amministrazione, d'intesa con i promotori dell'assemblea.

     6. E' abrogato l'art. 32 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

 

     Art. 8. (Permessi per cure).

     1. Il dipendente regionale che deve sottoporsi a trattamento dialitico o, se portatore di handicaps, a terapie cicliche di riabilitazione e recupero, può essere autorizzato, a domanda, ad assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero e per il tempo indispensabile per la effettuazione delle cure, quando detti trattamenti o terapie risultino prescritti dal competente Servizio della ULSS.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio del Personale, viene determinata la durata dell'autorizzazione nonché le ore settimanali necessarie.

     3. Il dipendente è tenuto a documentare le cure effettuate, mediante dichiarazione della struttura sanitaria interessata.

     4. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, trova applicazione l'art. 32 (1° e 2° comma) della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6; a tal fine, i singoli periodi vengono cumulati calcolando una giornata intera per ogni 6 ore complessive di assenza.

     5. Per soddisfare tutte le altre esigenze di carattere personale si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nell'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     Per le missioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge, il personale può optare per il pagamento della diaria ed il rimborso spese secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 10. (Oneri finanziari).

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Urgenza).

     (Omissis).