§ 2.1.3 - L.R. 2 agosto 1973, n. 32.
Norme per lo Statuto del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/08/1973
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Ruoli e qualifiche funzionali).
Art. 2.  (Contenuti professionali delle qualifiche funzionali). a) Ausiliario
Art. 3.  (Assunzione - Concorso pubblico).
Art. 4.  (Requisiti di ammissione).
Art. 5.  (Esclusione dal concorso).
Art. 6.  (Svolgimento del concorso).
Art. 7.  (Assunzione obbligatoria, riserva dei posti e preferenze).
Art. 8.  (Utilizzazione della graduatoria).
Art. 9.  (Nomina).
Art. 10.  (Accettazione della nomina).
Art. 11.  (Decadenza dalla nomina).
Art. 12.  (Periodo di prova).
Art. 13.  (Promessa solenne e giuramento).
Art. 14.  (Personale delle Segreterie particolari e del Gabinetto).
Art. 15.  (Attribuzioni).
Art. 16.  (Attribuzioni e qualifica superiore).
Art. 17.  (Mutamento di mansioni).
Art. 18.  (Stabilità).
Art. 19.  (Sede).
Art. 20.  (Riposo settimanale).
Art. 21.  (Congedo ordinario).
Art. 22.  (Assenze).
Art. 23.  (Congedi straordinari).
Art. 24.  (Aspettative).
Art. 25.  (Aspettativa per servizio militare).
Art. 26.  (Aspettativa per motivi di famiglia).
Art. 27.  (Aspettativa per infermità).
Art. 28.  (Aspettativa per motivi di studio).
Art. 29.  (Cumulo di aspettativa).
Art. 30.  (Adempimento delle prestazioni).
Art. 31.  (Orario di servizio).
Art. 32.  (Lavoratori studenti).
Art. 33.  (Residenza).
Art. 34.  (Incompatibilità).
Art. 35.  (Responsabilità).
Art. 36.  (Diritto di associazione e di attività sindacale).
Art. 37.  (Disposizioni generali).
Art. 38.  (Composizione della retribuzione).
Art. 39.  (Progressione economica).
Art. 40.  (Lavoro straordinario).
Art. 41.  (Divieto di compensi accessori).
Art. 42.  (Trattamento di missione e di trasferimento).
Art. 43.  (Aggiunta di famiglia).
Art. 44.  (Trattamento di quiescenza e previdenza).
Art. 45.  (Consiglio del personale).
Art. 46.  (Fascicolo personale).
Art. 47.  (Formazione ed aggiornamento).
Art. 48.  (Valutazioni).
Art. 49.  (Organi competenti e procedimenti di valutazione).
Art. 50.  (Comando).
Art. 51.  (Pubblicità).
Art. 52.  (Commissione di disciplina).
Art. 53.  (Sanzioni disciplinari).
Art. 54.  (Censura).
Art. 55.  (Ammenda)
Art. 56.  (Sospensione dall'impiego).
Art. 57.  (Destituzione).
Art. 58.  (Competenza per le sanzioni disciplinari).
Art. 59.  (Procedimento disciplinare).
Art. 60.  (Censura - Nomina del funzionario istruttore).
Art. 61.  (Diritto della difesa).
Art. 62.  (Supplemento di indagini).
Art. 63.  (Rinvio).
Art. 64.  (Causa di cessazione del rapporto d'impiego).
Art. 65.  (Collocamento a riposo).
Art. 66.  (Dimissioni volontarie).
Art. 67.  (Decadenza).
Art. 68.  (Dispensa dal servizio).
Art. 69.  (Dispensa per invalidità permanente).
Art. 70.  (Riammissione in servizio).
Art. 71.  (Personale del Consiglio Regionale).
Art. 72.      Il personale di ruolo e non di ruolo, trasferito a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e messo a disposizione della Regione in attuazione dei relativi decreti delegati, il [...]
Art. 73.  (Commissione per l'inquadramento).
Art. 74.  (Ricostruzione della carriera).
Art. 75.  (Trattamento economico).
Art. 76.  (Corresponsione dei benefici economici).
Art. 77.  (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza).
Art. 78.  (Benefici agli ex combattenti).
Art. 79.  (Esodo volontario).


§ 2.1.3 - L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

Norme per lo Statuto del personale.

(B.U. n. 23 del 2 agosto 1973).

 

 

Titolo I

ORDINAMENTO

 

Art. 1. (Ruoli e qualifiche funzionali).

     I dipendenti della Regione sono inquadrati in un unico ruolo organico che comprende le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti a mansioni omogenee:

     - Ausiliario

     - Commesso

     - Operatore

     - Collaboratore

     - Istruttore

     - Funzionario

     - Responsabile di settore.

     Le dotazioni organiche delle singole qualifiche ed unità organizzative, stabilite globalmente in via provvisoria nell'allegata Tabella A, saranno determinate con legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la quale dovrà tra l'altro stabilire, per ciascuna delle qualifiche funzionali, le unità spettanti al Consiglio regionale per la sua organizzazione interna ed amministrativa.

 

     Art. 2. (Contenuti professionali delle qualifiche funzionali). a) Ausiliario

     Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che svolge le pure mansioni di pulizia degli uffici.

b) Commesso

     Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che disimpegna il servizio di custodia o anticamera e d'aula, regola l'accesso del pubblico agli uffici fornendo semplici informazioni, esegue la dislocazione dei fascicoli e di oggetti minuti d'ufficio, provvede al prelievo e spedizione della corrispondenza presso gli Uffici postali, esegue piccole commissioni inerenti a compiti d'ufficio, provvede all'apertura e chiusura degli uffici in assenza del custode.

c) Operatore

     Appartiene a questa qualifica funzionale il personale addetto a mansioni manuali che richiedono una particolare qualificazione. d) Collaboratore

     Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che disimpegna mansioni esecutive di carattere amministrativo e tecnico, non esclusivamente manuali, anche mediante l'uso ripetitivo di segni e simboli impiegando un metodo di lavoro già prestabilito o disimpegna mansioni specializzate.

e) Istruttore

     Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che nell'ambito dell'unità organizzativa di cui fa parte, disimpegna mansioni che implicano anche discrezionalità ed attengono ad adempimenti istruttori sino all'emanazione di atti vincolati a compiti di studio, ricerca, consulenza, progettazione, sempreché detti compiti rientrino nelle competenze stabilite dagli ordinamenti che regolano l'esercizio delle libere professioni. Tale personale può essere chiamato a far parte di commissioni e comitati. f) Funzionario

     Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che esplica mansioni comportanti l'assolvimento di compiti nel campo tecnico ed amministrativo implicanti un'autonoma elaborazione concettuale della materia ed il possesso di particolari competenze in specifici campi. Egli risponde del contenuto e dei risultati delle proprie prestazioni e di quelle degli altri dipendenti regionali assegnati all'unità organizzativa che si sia affidata alla sua responsabilità.

     Gli appartenenti a questa qualifica funzionale partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati.

g) Responsabile di settore

     Gli appartenenti a questa qualifica funzionale svolgono, in applicazione delle leggi e dei regolamenti nonché delle direttive impartite dai competenti Organi regionali, mansioni di direzione e di propulsione con più vaste responsabilità in relazione all'unità organizzativa cui sono assegnati. Essi partecipano ad organi collegiali, a commissioni ed a comitati.

 

 

Titolo II

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

     Art. 3. (Assunzione - Concorso pubblico).

     L'assunzione degli impiegati regionali per ciascuna qualifica funzionale ed il passaggio a qualifica funzionale diversa da quella ricoperta avvengono per pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami. Il concorso è bandito all'inizio di ogni anno, entro il 31 marzo, per tutti i posti appartenenti alla medesima qualifica funzionale che si sono resi vacanti nell'anno precedente, con decreto del Presidente della Giunta da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale e nei principali quotidiani della Regione.

     Possono essere ammessi al concorso anche i posti che si rendano vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo nel corso dell'anno. In tal caso le nomine dei vincitori, qualora il concorso sia espletato prima, sono conferite al verificarsi della vacanza.

     Il termine della presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 4. (Requisiti di ammissione).

     Con apposita legge regionale saranno stabiliti i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per ciascuna qualifica funzionale o per singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee compresi nelle medesime qualifiche.

 

     Art. 5. (Esclusione dal concorso).

     L'esclusione dal concorso viene disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

 

     Art. 6. (Svolgimento del concorso).

     Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà per i concorsi di ammissione a ciascuna qualifica funzionale, a singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee comprese nella medesima qualifica:

     a) le materie e le prove tecniche ed attitudinali oggetto di esame;

     b) la composizione delle commissioni esaminatrici assicurando la partecipazione di esperti delle diverse discipline tecniche oggetto di esame e di rappresentanti del personale, designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     c) i criteri per la valutazione dei risultati delle prove per la formazione della graduatoria;

     d) i termini per lo svolgimento delle operazioni di concorso, in modo che l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori intervengano entro il 30 settembre.

 

     Art. 7. (Assunzione obbligatoria, riserva dei posti e preferenze).

     In ciascun concorso il 30% dei posti per cui questo è indetto è riservato al personale dipendente della Regione alla data del bando, quale che sia la qualifica di appartenenza.

     Se i posti messi a concorso sono in numero inferiore a tre è riservato un posto, se il posto messo a concorso è uno solo non si fa luogo a riserva.

     Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle preferenze stabilite secondo le vigenti disposizioni per l'ammissione alle qualifiche funzionali di cui all'art. 1.

 

     Art. 8. (Utilizzazione della graduatoria).

     Entro il 31 ottobre la Giunta regionale, seguendo l'ordine della graduatoria, nomina i candidati idonei in sostituzione dei vincitori rinunciatari o decaduti.

 

     Art. 9. (Nomina).

     La nomina in prova ad impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta stessa che approva la graduatoria del concorso ed è comunicata all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve prendere servizio.

     Il rapporto di impiego decorre agli effetti economici dal giorno in cui l'impiegato assume effettivo servizio.

 

     Art. 10. (Accettazione della nomina).

     L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

     In mancanza di dichiarazione espressa il nominato si intende rinunciatario.

 

     Art. 11. (Decadenza dalla nomina).

     Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita nell'atto di nomina.

 

     Art. 12. (Periodo di prova).

     La durata del periodo di prova è di sei mesi effettivi dalla data di inizio del servizio.

     Nel corso del periodo di prova l'impiegato presta servizio in almeno due unità organizzative.

     Entro un mese dal termine del periodo di prova il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio del personale, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto di impiego con proprio decreto motivato.

     Nel caso di conferma il decreto provvede ad assegnare le attribuzioni definitive presso un'unità organizzativa.

     La nomina si intende confermata qualora sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che nessun provvedimento sia stato adottato.

 

     Art. 13. (Promessa solenne e giuramento).

     Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio Stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

     Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un delegato, giuramento, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio Stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

     Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

 

     Art. 14. (Personale delle Segreterie particolari e del Gabinetto).

     Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, provvede alla nomina del proprio Capo di Gabinetto e della Segreteria propria.

     La nomina del personale della Segreteria particolare del Presidente del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di Presidenza.

     Le nomine di cui ai commi precedenti sono revocabili in ogni tempo e con le stesse modalità.

 

 

Titolo III

STATO GIURIDICO

 

     Art. 15. (Attribuzioni).

     L'impiegato, trascorso con esito favorevole il periodo di prova, ha diritto ad esercitare attribuzioni corrispondenti alla qualifica funzionale ricoperta.

     All'impiegato possono essere conferite temporaneamente e per comprovate esigenze di servizio attribuzioni diverse da quelle determinate nell'atto di conferma della nomina purché corrispondenti alla qualifica funzionale in cui si trova ed equivalenti dal punto di vista professionale, d'intesa con il Consiglio del personale.

 

     Art. 16. (Attribuzioni e qualifica superiore).

     In attesa dell'espletamento del concorso, con le modalità di cui all'articolo precedente, possono essere conferite all'impiegato attribuzioni corrispondenti a qualifica funzionale superiore rispetto a quella ricoperta, per un periodo non superiore a sei mesi per una sola volta, sentito il Consiglio del personale.

     Il conferimento dà diritto ad un'indennità che equipari la retribuzione, limitatamente alla durata dell'incarico, al trattamento economico complessivo previsto per la qualifica funzionale superiore.

 

     Art. 17. (Mutamento di mansioni).

     Ove, in relazione alle modifiche dell'organigramma, sia necessario attribuire ad un dipendente mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, ma appartenenti alla stessa qualifica funzionale, vi provvede la Giunta, d'intesa con le Organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative, tenuto conto delle eventuali richieste dell'interessato e della qualificazione professionale in attuazione di preventivi programmi di aggiornamento.

     L'attribuzione delle nuove mansioni è comunque preceduta da una prova di riqualificazione e di adattamento alle nuove mansioni, ove ciò risulti necessario, della durata di due anni.

 

     Art. 18. (Stabilità).

     L'impiegato ha diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla presente legge, salvo il verificarsi di una delle cause previste come motivi di cessazione del rapporto d'impiego.

 

     Art. 19. (Sede).

     Nel mese di giugno è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle sedi che si sono rese vacanti o che si renderanno vacanti nei successivi sei mesi.

     I trasferimenti di sede sono disposti con decreto motivato del Presidente della Giunta previa delibera di Giunta, su domanda dell'interessato o d'ufficio, sentito l'interessato, per comprovate esigenze organizzative o inerenti al buon andamento dell'ufficio.

     La Giunta regionale dispone i trasferimenti tenendo conto della residenza, delle condizioni di famiglia e dell'anzianità di servizio complessiva dell'impiegato, nonché delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 10 gennaio 1957, n. 3 e d'intesa, in ogni caso, con il Consiglio del personale .

 

     Art. 20. (Riposo settimanale).

     L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale che, di regola, coincide con il sabato e la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni saranno, comunque, assicurati i servizi assistenziali.

     Qualora all'impiegato sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un giorno feriale, su sua indicazione, compatibilmente con le esigenze di servizio .

 

     Art. 21. (Congedo ordinario).

     L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di trenta giorni.

     Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio già compiuti.

     Il congedo ordinario è irrinunziabile.

     Le ulteriori modalità sono stabilite con regolamento, in attuazione di accordi sindacali.

 

     Art. 22. (Assenze).

     In caso di malattia o di altro grave impedimento il dipendente deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione indicando il proprio recapito.

     Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre tre giorni il dipendente deve altresì trasmettere all'Amministrazione certificato rilasciato dal medico curante attestante la natura e la durata prevedibile della malattia. La Giunta può disporre accertamenti per controllo della malattia denunciata attraverso i servizi ispettivi dell'Istituto assistenziale competente, a norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

 

     Art. 23. (Congedi straordinari).

     All'impiegato, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

     Il congedo straordinario spetta di diritto:

     - per contrarre matrimonio, nella misura di giorni 15;

     - per gravidanza e puerperio nella misura e con le modalità previste dalle norme che regolano la tutela delle lavoratrici madri;

     - per la partecipazione a concorsi o esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado abilitate al rilascio di titoli legali per un periodo complessivamente non superiore ad un mese l'anno, ai soli fini economici;

     - per attendere, ove sia mutilato o invalido di guerra, civile, del lavoro o per servizio o cieco civile, alle cure richieste dallo stato di invalidità limitatamente ad un periodo massimo di un mese l'anno, superato il quale il dipendente è posto in aspettativa.

     I congedi straordinari sono considerati periodi di servizio utile a tutti gli effetti.

     Durante il periodo di congedo straordinario all'impiegato spetta, per il primo mese, l'intero trattamento economico. Per il periodo successivo il medesimo viene ridotto di un quinto.

     All'impiegato in congedo straordinario per il richiamo alle armi è corrisposto l'intero trattamento economico nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione Militare.

     I congedi straordinari sono disposti dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 24. (Aspettative).

     Gli impiegati chiamati a funzioni pubbliche elettive a domanda, sono collocati in aspettativa, secondo le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 .

     Gli impiegati sono collocati altresì in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermità, per motivi di studio, secondo le norme degli articoli seguenti.

     Il collocamento in aspettativa è disposto dal Presidente della Giunta, su domanda del dipendente.

     Può essere altresì disposto d'Ufficio per il servizio militare o per infermità; in tal caso il dipendente può richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa.

     Non può in alcun caso disporsi, con nomina di ruolo, del posto del dipendente collocato in aspettativa.

 

     Art. 25. (Aspettativa per servizio militare).

     Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

     L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto [1].

     Il tempo trascorso in aspettativa è considerato periodo di servizio a tutti gli effetti.

 

     Art. 26. (Aspettativa per motivi di famiglia).

     Il dipendente che intenda ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta che provvede entro quindici giorni.

     Il Presidente ha facoltà, per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

     Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

     Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi familiari non è computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

     Art. 27. (Aspettativa per infermità).

     L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisce temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

     L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è attuato attraverso i servizi ispettivi degli Istituti Previdenziali ovvero da istituti specializzati di diritto pubblico segnalati dai predetti Istituti, con la presenza, a richiesta, del medico di fiducia del dipendente.

     L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può protrarsi per un periodo continuativo di più di diciotto mesi.

     Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

     Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi con le stesse modalità di cui al 2° comma del presente articolo, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

     Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono, altresì, a carico dell'Amministrazione, le spese di cura comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

 

     Art. 28. (Aspettativa per motivi di studio).

     Il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio quando, per comprovati motivi, intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio.

     Il dipendente è tenuto a presentare al Presidente della Giunta regionale idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 29. (Cumulo di aspettativa).

     Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

     La durata di più periodi di aspettativa per motivi di salute, per motivi di famiglia, o per motivi di studio, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

     Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente in aspettativa per motivi di salute, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti, e ne faccia motivata richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza diritto al trattamento economico, di durata non superiore a sei mesi.

 

     Art. 30. (Adempimento delle prestazioni).

     L'impiegato adempie alle attribuzioni conferitegli nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.

     L'impiegato nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli si attiene alle direttive di organizzazione del lavoro e di indirizzo amministrativo formulate dalla Giunta e dai responsabili dell'unità organizzativa o del gruppo di lavoro.

     Non è comunque tenuto a svolgere attività che esorbitano dalle attribuzioni conferitegli.

     L'impiegato regionale nell'ambito delle singole unità organizzative firma o sigla gli atti da esse predisposti e partecipa in applicazione del principio del lavoro di gruppo alla formulazione di proposte per un più efficiente svolgimento dell'azione regionale.

     L'impiegato è tenuto a prestare la propria collaborazione, nei limiti delle attribuzioni conferitegli, ai cittadini che debbano avvalersi dell'Amministrazione regionale.

     Alle domande degli interessati si provvede secondo l'ordine cronologico di presentazione.

     L'impiegato è responsabile dei danni arrecati a terzi o all'Amministrazione con la divulgazione di notizie non assoggette a pubblicità in conformità dell'art. 55 dello Statuto, di cui venga a conoscenza in ragione della propria attività.

 

     Art. 31. (Orario di servizio).

     L'impiegato è tenuto a prestare la propria opera osservando l'orario di servizio giornaliero stabilito, d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalla Giunta regionale.

     L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali per tutte le categorie.

 

     Art. 32. (Lavoratori studenti).

     Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole secondarie e di qualificazione professionale statale o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legale e nelle università, possono usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi, - ferma restando l'effettuazione dell'orario complessivo settimanale - e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.

 

     Art. 33. (Residenza).

     L'impiegato deve stabilire la propria residenza in modo che non ne soffra il normale adempimento delle prestazioni di lavoro.

 

     Art. 34. (Incompatibilità).

     L'impiegato non può esercitare alcun commercio o industria o professione né assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri Enti o privati, anche temporanei, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che in società cooperative.

     L'impiegato che contravvenga alle limitazioni di cui al 1° comma viene diffidato dal Presidente ad eliminare la causa di incompatibilità.

     Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, è deliberata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale, la decadenza dall'impiego.

 

     Art. 35. (Responsabilità).

     Fermo quanto disposto per la responsabilità disciplinare nel successivo titolo VI, si applicano agli impiegati regionali le norme di cui alle vigenti leggi sulla contabilità dello Stato per le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili connesse all'esercizio delle loro funzioni.

     Il deferimento all'organo competente a giudicare è preceduto da una deliberazione in proposito da parte del Consiglio del personale previsto al successivo art. 45.

 

     Art. 36. (Diritto di associazione e di attività sindacale).

     La tutela dei diritti e delle libertà sindacali dei dipendenti della Regione è regolata da apposita legge sulla base di accordi tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma valgono le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto applicabili.

 

     Art. 37. (Disposizioni generali).

     L'impiegato ha diritto ad una retribuzione in proporzione alla quantità ed alla qualità del suo lavoro in misura comunque sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

     Ogni triennio, a partire dal 1° gennaio 1973, si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza del personale della Regione.

     All'esame dei problemi parteciperanno le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [3].

 

     Art. 38. (Composizione della retribuzione).

     La retribuzione è determinata secondo il criterio

dell'omnicomprensività ed è composta:

     - dal trattamento economico previsto dalla presente legge per le singole qualifiche funzionali;

     - da una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento;

     - dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 39. (Progressione economica).

     Il trattamento economico iniziale di ciascuna qualifica funzionale è quello previsto nell'apposita colonna dell'allegata tabella B.

     La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articola:

     a) in tre classi di stipendio raggiungibili al 5°, 9° e 15° anno di servizio prestato con merito, pari rispettivamente al 12,50%, 10% e 10% della retribuzione base;

     b) in aumenti periodici per ogni biennio di permanenza nella qualifica senza demerito pari al 2,50% della retribuzione base.

     Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° anno.

     I dipendenti della Regione conseguono, dopo due anni di servizio prestato senza demerito, il trattamento economico di cui all'apposita colonna della tabella B.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali sono calcolati sul trattamento economico conseguito ai sensi del comma precedente da considerare come retribuzione base.

     Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la loro maturazione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

     Su richiesta dell'impiegato, viene, altresì, a questi corrisposto, se meritevole, uno scatto biennale anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

 

     Art. 40. (Lavoro straordinario).

     Sino a quando non sarà dato di attuare il principio della totale soppressione del lavoro straordinario, questo, per esigenze particolari di servizio, è definito con legge regionale [4].

 

     Art. 41. (Divieto di compensi accessori).

     Le eventuali indennità e compensi attribuiti all'impiegato per lo svolgimento di incarichi o per la partecipazione a comitati, commissioni ed altri organi collegiali, in dipendenza della sua qualità di impiegato o funzionario regionale, devono essere versate dagli enti debitori alla Tesoreria della Regione in apposito fondo per attività culturali, assistenziali e ricreative del personale regionale, da gestirsi secondo i programmi deliberati dal Consiglio del personale.

 

     Art. 42. (Trattamento di missione e di trasferimento).

     Al personale che effettua missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella seguente misura per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni di giorno eccedenti le otto ore:

 

 

  -    Responsabile di settore                  L. 7.000

  -    Funzionario                              L. 6.000

  -    Istruttore                               L. 5.500

  -    Collaboratore                            L. 5.000

  -    Operatore                                L. 4.700

  -    Commesso                                 L. 4.500

  -    Ausiliario                               L. 4.000

 

 

     Nel caso di pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50%.

     Le missioni che comunque superino le 8 ore giornaliere vanno autorizzate dall'organo politico amministrativo preposto al settore operativo cui appartiene il dipendente o da un funzionario da esso delegato nei limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio.

     Alla liquidazione dell'indennità di missione ed al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute, provvede per il personale del Consiglio il Servizio Ragioneria ed Economato del Consiglio stesso e per il restante personale regionale il Servizio Provveditorato ed Economato della Giunta.

     Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio, previa autorizzazione dell'organo politico amministrativo preposto al settore operativo o di un funzionario da esso delegato. In tal caso di rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di lire 40 per ogni chilometro percorso, considerando la via più breve.

 

     Art. 43. (Aggiunta di famiglia).

     L'importo delle quote di aggiunta di famiglia è stabilito nella misura prevista dalle vigenti norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 44. (Trattamento di quiescenza e previdenza).

     Ai fini del trattamento assistenziale per malattia il personale regionale è iscritto in forma obbligatoria all'Ente Nazionale di Previdenza dei Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico.

     (Omissis) [5].

     Ai dipendenti che cessano dal servizio è dovuta dalla Regione un'indennità di buona uscita pari ad un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua per ogni anno di anzianità.

 

 

Titolo V

AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 45. (Consiglio del personale).

     E' istituito il Consiglio del personale con la seguente composizione:

     - il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che lo presiede;

     - Due componenti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

     - Due componenti designati dalla Giunta regionale;

     - Quattro dipendenti regionali designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il Consiglio del personale è nominato dal Presidente della Giunta e dura in carica lo stesso periodo del Consiglio regionale.

     Possono essere designati per ciascuna categoria di componenti altrettanti membri supplenti.

     Il Consiglio del personale esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, formula proposte per il miglioramento degli Uffici e per il personale regionale e cura l'informazione dei dipendenti regionali sulle attività di loro interesse.

 

     Art. 46. (Fascicolo personale).

     Tutti gli atti che concernono l'impiegato sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in un apposito indice allegato.

     L'impiegato ha diritto di prendere visione del suo fascicolo personale in ogni tempo, anche dopo la cessazione del servizio e deve essere sentito prima dell'inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

     Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

     L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

 

     Art. 47. (Formazione ed aggiornamento).

     La formazione e l'aggiornamento di ciascun impiegato nell'ambito delle direttive generali deliberate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale, vengono assicurati, in base ad un programma pluriennale personale, concordato fra l'interessato, il componente la Giunta ed il servizio del personale, mediante la partecipazione a corsi predisposti dalla Regione e a corsi esterni organizzati da enti ed istituti specializzati.

     Nello stabilire il programma di formazione e di aggiornamento si tiene conto delle valutazioni di cui al successivo art. 48.

     Le ore dedicate ad attività di formazione ed aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

     Sono adottate particolari iniziative di formazione per il periodo di prova.

 

     Art. 48. (Valutazioni).

     Al fine di garantire una sempre migliore distribuzione ed utilizzazione del personale sulla base della preparazione e delle attitudini personali dimostrate in servizio, le prestazioni di ciascun impiegato sono sottoposte a valutazione biennale, secondo i criteri generali indicati negli schemi valutativi deliberati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio del personale.

     I criteri in base ai quali saranno effettuate le valutazioni avranno riguardo al tempestivo, corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati, alla capacità di collaborazione con gli altri componenti l'unità organizzativa allo sviluppo delle capacità professionali.

 

     Art. 49. (Organi competenti e procedimenti di valutazione).

     La valutazione biennale per gli impiegati appartenenti alla qualificazione funzionale non inferiore a quella di Funzionario spetta al Presidente della Giunta. Allo stesso Presidente spetta anche la valutazione biennale per tutti gli altri impiegati, previo parere del rispettivo responsabile di unità.

     La valutazione biennale è espressa in giudizio analitico con riferimento ai criteri ed agli elementi indicati negli schemi valutativi ed è comunicata per iscritto all'interessato.

     Ove l'impiegato non intenda accettare la valutazione espressa può chiederne entro venti giorni dalla comunicazione il riesame da parte del Consiglio del personale che esprimerà il proprio parere motivato con riferimento agli schemi suddetti, ai fini della deliberazione finale della Giunta.

     Le ulteriori modalità sono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 50. (Comando).

     L'impiegato regionale può essere comandato presso altro Ente pubblico solo quando ciò si renda necessario in conseguenza della delega delle funzioni regionali a cui è addetto o della realizzazione di progetti ed altri adempimenti in attuazione di piani e programmi regionali.

     Il dipendente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'Ente delegato mansioni inerenti alle funzioni delegate nell'ambito della qualifica funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente medesimo.

     L'attribuzione delle mansioni specifiche è concordata tra la Regione e l'Ente presso il quale è comandato, sentito il Consiglio del personale.

     Il comando è disposto dal Presidente della Giunta su delibera della Giunta regionale sentito l'interessato ed il Consiglio del personale.

 

     Art. 51. (Pubblicità).

     Tutti i provvedimenti di amministrazione del personale regionale sono pubblicati in apposita sezione del Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Titolo VI

DISCIPLINA

 

     Art. 52. (Commissione di disciplina).

     Nel mese di gennaio dell'anno seguente alle elezioni del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta nomina la Commissione di disciplina per il personale, composta da:

     a) un Presidente ed un supplente, designati dal Consiglio regionale;

     b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dalla Commissione consiliare per il personale;

     c) un membro effettivo ed uno supplente designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

     d) un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Giunta regionale;

     e) tre rappresentanti effettivi del personale e tre supplenti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Tutti i componenti della Commissione devono essere scelti al di fuori del Consiglio regionale e del Consiglio del personale.

 

 

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

 

     Art. 53. (Sanzioni disciplinari).

     L'impiegato che viola i propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni: censura, ammenda disciplinare, sospensione dall'impiego, destituzione.

 

     Art. 54. (Censura).

     La censura viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo e motivata.

     La censura è inflitta dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 55. (Ammenda) [6].

     L'ammenda disciplinare è inflitta per grave negligenza, per inosservanza dei doveri di ufficio, per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti, il pubblico.

     L'ammenda disciplinare non può superare il 20% per una mensilità di stipendio e viene corrisposta in non più di 12 rate mensili, dedotte dallo stipendio; il collocamento a riposo non esime dal pagamento delle rate residue.

 

     Art. 56. (Sospensione dall'impiego).

     La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la conseguente riduzione dello stipendio alla metà, per non meno di due mesi e non più di sei mesi.

     La sospensione è inflitta in caso di recidiva delle mancanze di cui all'articolo precedente e quando queste rivestano particolari gravità, nonché per uso dell'impiego per fini di interesse personale.

 

     Art. 57. (Destituzione).

     La destituzione è inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente, per violazione dolosa dei doveri di ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad Enti o privati.

 

     Art. 58. (Competenza per le sanzioni disciplinari).

     L'ammenda disciplinare, la sospensione dall'impiego, la destituzione sono irrogate dal Presidente della Giunta su parere della Commissione di disciplina adottato al termine del procedimento disciplinare.

 

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

     Art. 59. (Procedimento disciplinare).

     Il coordinatore o il responsabile delle unità organizzative, quando sussistano indizi tali da far ritenere che l'impiegato abbia commesso un'infrazione disciplinare, invita il dipendente a fornire chiarimenti sulla propria condotta e dispone gli accertamenti del caso.

     Ove gli elementi acquisiti non escludano che l'impiegato abbia commesso una mancanza disciplinare, il coordinatore o il responsabile delle unità organizzative gli contesta per iscritto l'addebito, invitandolo a presentare le proprie giustificazioni entro 20 giorni.

     Della contestazione e delle eventuali giustificazioni è trasmessa immediatamente copia al componente la Giunta addetto agli Affari del personale, a quello da cui l'impiegato dipende ed al Presidente del Consiglio per i dipendenti del Consiglio regionale.

     Gli accertamenti preliminari possono essere in ogni caso disposti anche dal componente la Giunta addetto agli Affari del personale o da quello da cui l'impiegato dipendente o dal Presidente del Consiglio per i dipendenti del Consiglio regionale.

     Gli accertamenti sono disposti obbligatoriamente dal componente la Giunta addetto agli Affari del personale, quando ne sia fatta richiesta da un membro del Consiglio regionale.

     Per gli impiegati appartenenti alla qualifica di responsabile di settore la competenza per gli accertamenti preliminari e per il rinvio alla Commissione di disciplina spetta al componente la Giunta addetto agli Affari del personale.

 

     Art. 60. (Censura - Nomina del funzionario istruttore).

     Scaduto il termine per la presentazione delle giustificazioni ed in ogni caso entro 40 giorni dalla contestazione degli addebiti, il componente la Giunta regionale da cui l'impiegato dipende, può proporre al Presidente della Giunta l'adozione del provvedimento di censura.

     Entro lo stesso termine il componente la Giunta regionale da cui l'impiegato dipende o l'impiegato interessato possono chiedere al Presidente della Commissione di disciplina la nomina di un funzionario istruttore.

     L'impiegato può avvalersi di tale facoltà anche nei 20 giorni successivi a quello in cui gli è stata notificata la censura.

     Il Presidente è tenuto a dar corso a queste richieste.

     La nomina del funzionario istruttore determina la decadenza della censura inflitta.

     Al termine dell'inchiesta, sulla base degli elementi raccolti, il funzionario istruttore provvede ad integrare eventualmente la contestazione degli addebiti.

 

     Art. 61. (Diritto della difesa).

     L'impiegato, durante tutte le fasi della procedura seguenti alla contestazione degli addebiti ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti.

     L'impiegato può altresì delegare la propria difesa all'Associazione sindacale cui aderisce e cui conferisce mandato.

     Il difensore ed i consulenti dell'impiegato hanno diritto ad assistere a tutte le indagini; a tal fine il funzionario istruttore o il consulente avvertono l'impiegato ed il suo difensore con almeno 48 ore di anticipo, dell'ora e del luogo fissati per l'assunzione delle prove.

     Delle operazioni compiute il funzionario istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.

 

     Art. 62. (Supplemento di indagini).

     La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti al funzionario istruttore, fissandogli un termine per provvedere.

     La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova.

 

     Art. 63. (Rinvio).

     I rapporti col procedimento penale, la destituzione di diritto, la sospensione cautelare, la contestazione degli addebiti, l'inchiesta disciplinare e la Commissione di disciplina sono regolati dagli artt. 85, 88, I, IV e V C, dall'89 al 92, dal 96 al 99, 104, da 108 a 112, da 114 a 122 e 149 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 intendendosi sostituito al Ministro del Presidente della Giunta, al Capo del personale il Presidente della Commissione di disciplina e alla sospensione dalla qualifica la sospensione dall'impiego.

     Negli artt. 111 e 112 il Capo del personale si intende sostituito dal componente la Giunta regionale preposto al settore.

     La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 è disposta dal Presidente della Commissione di disciplina.

     La Giunta regionale curerà la redazione e la pubblicazione di un testo coordinato dalle norme concernenti la disciplina del personale.

 

 

CESSAZIONE E RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

 

     Art. 64. (Causa di cessazione del rapporto d'impiego).

     La cessazione del rapporto di impiego avviene:

     a) per collocamento a riposo;

     b) per dimissioni volontarie;

     c) per decadenza;

     d) per dispensa;

     e) per causa di morte.

 

     Art. 65. (Collocamento a riposo).

     Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito d'ufficio indipendentemente da ogni altra causa al compimento del 65° anno di età, ovvero al raggiungimento del servizio massimo pensionabile e comunque non oltre il 65° anno di età.

 

     Art. 66. (Dimissioni volontarie).

     Il dipendente, può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

     Le dimissioni devono essere presentate per iscritto trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

     Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 67. (Decadenza).

     Oltre che nei casi di cui alla presente legge, la decadenza dall'impiego è disposta da parte del Presidente della Giunta:

     a) in caso di perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti civili e politici;

     b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

     c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero, rimanga assente dall'Ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni.

     In tale ultimo caso la decadenza è disposta previa diffida all'interessato da parte del Presidente della Giunta, da comunicarsi al domicilio dichiarato.

 

     Art. 68. (Dispensa dal servizio).

     La dispensa dal servizio è adottata quando sia stata accertata l'invalidità permanente del dipendente a prestare servizio.

     E' fatto in ogni caso salvo il diritto all'indennità di liquidazione, al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

 

     Art. 69. (Dispensa per invalidità permanente).

     Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa all'aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio è dispensato dal servizio stesso.

     La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità, a domanda del dipendente.

     Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso è adottato, con delibera motivata, dalla Giunta regionale, previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.

     Il collegio medico è composto da tre membri di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno designato dall'interessato e uno scelto congiuntamente dalle parti interessate, con funzione di Presidente.

     In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro esso viene designato dall'Ordine dei Medici della Provincia in cui ha sede l'Ufficio presso il quale presta servizio il dipendente.

     Qualora entro 60 giorni le parti o una di esse non provvedano alla nomina del proprio rappresentante medico, si provvede di ufficio. L'onorario di tutti i componenti il collegio medico è a carico della Regione.

 

     Art. 70. (Riammissione in servizio).

     La dipendente dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana, quando tale perdita si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, ove abbia riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o scioglimento del matrimonio, può essere riammessa in servizio.

     La dipendente riammessa è collocata nella qualifica funzionale cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

 

     Art. 71. (Personale del Consiglio Regionale).

     I provvedimenti concernenti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o dalla Giunta d'intesa rispettivamente col Presidente del Consiglio o con l'Ufficio di Presidenza.

 

 

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 72.

     Il personale di ruolo e non di ruolo, trasferito a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e messo a disposizione della Regione in attuazione dei relativi decreti delegati, il personale di ruolo e non di ruolo comandato o distaccato dallo Stato e dagli Enti Locali a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e il personale dell'ex CRPE già in servizio presso la Regione è inquadrato nella qualifica prevista dalla presente legge, in conformità dei criteri di corrispondenza fissati dalla tabella C, con effetto giuridico ed economico dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio dei singoli dipendenti presso la Regione Abruzzo.

     E' consentito, altresì, l'inquadramento nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge del personale amministrativo, didattico e di servizio assunto a tempo determinato nel corso dell'anno addestrativo 1972- 73, nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione presso sedi occasionali, isolate e presso gli ex centri INAPLI - INIASA - ENALC.

     L'inquadramento avviene in conformità dei criteri di corrispondenza fissati dalla tabella C, con effetto giuridico ed economico dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio presso la Regione Abruzzo e con esclusione del personale che abbia un rapporto di impiego pubblico con altre amministrazioni.

     Al personale di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni svolte, oppure, alle sole mansioni disimpegnate per un periodo di almeno due anni.

     L'inquadramento di cui al comma precedente avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale che abbia avuto prima del 30 aprile 1973 un rapporto funzionale con la Regione a livello di mansioni esecutive, sarà immesso a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli regionali, nella corrispondente qualifica, previa apposita prova di idoneità effettuata in base alle modalità stabilite dal Consiglio regionale.

     I benefici dell'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 in favore del personale statale trasferito alla Regione sono estesi al personale di ruolo e non di ruolo degli Enti Locali comandato ed al personale statale distaccato alla Regione.

     I benefici di cui al precedente comma non si applicano al predetto personale che abbia conseguito promozione in data successiva a quella di decorrenza dell'inquadramento.

     Sono fatti salvi i diritti per l'inquadramento conseguente all'applicazione del D.P.R. 1 giugno 1972, n. 319.

     I criteri di cui al presente articolo si applicano altresì in favore del personale che abbia assunto servizio presso la Regione successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché la richiesta di comando sia stata deliberata dalla Giunta regionale antecedentemente a copertura degli organici provvisori approvati dal Consiglio regionale.

     (Omissis) [7].

     E' fatta salva la facoltà per tutto il personale di optare per l'inquadramento alle date di adozione dei provvedimenti di cui al 2° comma del successivo art. 73 anziché alla data di cui al capoverso.

     L'opzione deve essere espressa con domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale è inquadrato, in ogni caso, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti nella tabella A per le relative qualifiche funzionali, purché esista capienza nei posti previsti nelle altre qualifiche funzionali nell'ambito del totale dei posti indicati nella tabella medesima.

     In conseguenza dell'applicazione del comma che precede risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici delle singole qualifiche funzionali di cui alla tabella A.

 

     Art. 73. (Commissione per l'inquadramento).

     L'inquadramento nei ruoli regionali, a norma dei precedenti articoli, è deliberato dalla Giunta sentita la Commissione per l'inquadramento composta come segue:

     Presidente della Giunta regionale o un suo delegato - Presidente

     2 membri designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Componenti

     2 membri designati dalla Giunta Regionale - componenti

     4 dipendenti regionali designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - componenti.

     Il provvedimento di inquadramento deve essere adottato per il personale trasferito tra il 31° e il 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il restante personale è inquadrato a domanda, da presentarsi entro 30 giorni, nei successivi 60.

     (Omissis) [8].

     Per il personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale l'inquadramento è adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza sentita la Commissione di cui al primo comma.

 

     Art. 74. (Ricostruzione della carriera).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 75. (Trattamento economico).

     Per i dipendenti di cui all'art. 72 il termine di due anni previsto dall'art. 39 è ridotto a un anno.

     Agli stessi dipendenti sono attribuiti, anche ai fini della ricostruzione della carriera, 4 classi di stipendio al 5°, 9°, 15° e 25° anno di servizio prestato senza demerito nella qualifica, pari rispettivamente al 20%, 20%, 15% e 11% della retribuzione base.

     Sono altresì attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di permanenza con merito nella qualifica, pari al 2,50% della retribuzione base.

     (Omissis) [1]2.

     Nel caso in cui il trattamento economico attribuito, a norma dei precedenti articoli, fosse inferiore a quello in godimento, al dipendente viene attribuito un aumento in percentuale sulla retribuzione base pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello riconosciuto dalla Regione.

 

     Art. 76. (Corresponsione dei benefici economici).

     La differenza tra il trattamento economico attribuito dalla Regione e quello in godimento prima dell'inquadramento nei ruoli regionali viene corrisposto nelle seguenti modalità:

     - 50% in sede di primo inquadramento;

     - 50% nei due successivi esercizi, salvo diversi accordi tra Regione e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 77. (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza).

     La Regione riconosce a tutti gli effetti al personale di cui all'art. 72 della presente legge, l'anzianità ed il servizio utile a pensione compresi quelli riscattati o che saranno riscattati, assumendo in proprio e per quanto le compete, i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nelle more di approvazione della legge prevista dal 2° comma dell'art. 44, la Regione garantisce e liquida al dipendente, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione in misura non inferiore ai 9/10 di quello che la Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio.

     Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, della indennità di buona uscita e della ricostruzione della posizione assicurativa, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di detto personale verranno regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti e le Casse di Previdenza e la Regione.

 

     Art. 78. (Benefici agli ex combattenti).

     Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni [1]0.

 

     Art. 79. (Esodo volontario).

     L'esodo volontario verrà disciplinato di volta in volta con legge regionale previa intesa con le Organizzazioni sindacali e sentito il Consiglio del personale.

 

     Artt. 80. - 81. (Onere finanziario, pubblicazione e urgenza).

     (Omissis).

 

 

Tabella A) [1]1

 

 

                            DOTAZIONE ORGANICA

 

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                 Contingenti numerici provvisori

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Ausiliario                                                N.     7

Commesso                                                  »    190

Operatore                                                 »    100

Collaboratore                                             »    350

Istruttore                                                »    420

Funzionario                                               »     95

Responsabile di Settore                                   »     70

                                                             -----

Totale                                                    N. 1.232

------------------------------------------------------------------

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. unico L.R. 2 agosto 1973, n. 33.

[2] Terzo comma abrogato con art. unico L.R. 2 agosto 1973, n. 33.

[3] L'originario secondo comma è stato così modificato con art. unico L.R. 2 agosto 1973, n. 33.

[4] Articolo così modificato con art. unico L.R. 2 agosto 1973, n. 33..

[5] Comma abrogato con art. 8 L.R. 12 settembre 1978, n. 58.

[6] V. L.R. 18 gennaio 1980, n. 6, art. 38.

[7] Comma abrogato con art. 5 L.R. 2 marzo 1978, n. 13.

[8] Comma abrogato con art. 1 L.R. 4 giugno 1975, n. 53.

[9] Articolo abrogato con art. 33 L.R. 20 maggio 1981, n. 15,

[1]12 Comma abrogato con art. 1 L.R. 4 dicembre 1974, n. 49.

[1]10 V. L. 24 maggio 1970, n. 336.

[1]11 Tabella A modificata dalla L.R. 12 marzo 1975, n. 19.