Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 02/06/1980 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione del ruolo organico). |
Art. 2. (Riflessioni nel ruolo del personale regionale). |
Art. 3. (Norme applicabili). |
Art. 4. (Mobilità). |
Art. 5. (Sistemazione del personale precario). |
Art. 6. (Posti da assegnare). |
Art. 7. (Requisiti di ammissione). |
Art. 8. (Prove di esame). |
Art. 9. (Decorrenza dell'inquadramento). |
Art. 10. (Espletamento del concorso). |
Art. 11. (Diritti Sindacali). |
§ 3.6.7 - L.R. 2 giugno 1980, n. 44.
Ruolo del personale addetto alle attività di Formazione Professionale gestite dalla Regione Abruzzo.
(B.U. n. 29 del 18 giugno 1980)
Art. 1. (Istituzione del ruolo organico).
Il personale di ruolo della Regione in servizio presso i centri regionali di formazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto in apposito ruolo conservando i livelli funzionali attribuiti ai sensi della
In applicazione dell'art. 9 della
La dotazione organica del ruolo previsto dal primo comma è fissata in 231 unità ed è suddivisa per livelli funzionali e figure professionali nei contingenti fissati dall'unita tabella B.
Art. 2. (Riflessioni nel ruolo del personale regionale).
La dotazione di personale di cui all'articolo precedente è costituita, per n. 86 unità, dal personale in servizio e già compreso nella tabella 7b) del ruolo organico del personale regionale approvato con
E' soppressa la citata tabella 7b) e, conseguentemente, il ruolo organico approvato con
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede, con proprio atto ricognitivo, alle necessarie modifiche delle altre tabelle allegate alla ripetuta
Art. 3. (Norme applicabili).
Per l'ammissione agli impieghi, per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale iscritto nel ruolo organico della formazione professionale si applicano le norme vigenti in materia nei confronti del personale dipendente dalla Regione.
Per i posti disponibili nell'organico del personale regionale e in quello del personale della formazione professionale, che attengono alle medesime figure professionali, è indetto un unico concorso, salva la destinazione all'uno o all'altro ruolo da stabilirsi nei relativi bandi.
Art. 4. (Mobilità).
Con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati per il personale dei centri dl formazione professionale, i limiti, le condizioni e le procedure per consentirne la mobilità.
Art. 5. (Sistemazione del personale precario).
Il personale addetto alla formazione professionale presso i centri regionali, che abbia prestato servizio nell'anno formativo 1978/79, con il rapporto di lavoro a tempo determinato e continui a prestare servizio con incarico annuale alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare ad un apposito concorso per titoli ed esami, ai fini dell'immissione in ruolo da indirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli aspiranti hanno diritto di partecipare ai soli concorsi indetti per la copertura dei posti corrispondenti, per livello funzionale e figura professionale, alle attribuzioni oggetto dell'incarico annuale loro conferito per l'anno formativo 1979/80.
Art. 6. (Posti da assegnare).
I concorsi di cui all'articolo precedente sono indetti per la copertura di n. 145 posti di impiego ripartiti, per livello funzionale e figura professionale, nel modo previsto dalle allegate tabelle.
Art. 7. (Requisiti di ammissione).
Per essere ammessi ai concorsi gli aspiranti, oltre a versare nella condizione stabilita dal precedente articolo 3, debbono possedere, i requisiti richiesti dalle leggi regionali per l'ammissione all'impiego, fatta eccezione per il limite massimo di età ivi previsto.
Per i titolari di incarico annuale di insegnamento pratico o tecnico- pratico, retribuiti con il trattamento economico del 5° livello funzionale, è ritenuto idoneo per l'ammissione al concorso, lo stesso titolo di studio in base al quale tale incarico è stato loro conferito.
Art. 8. (Prove di esame).
La valutazione dei candidati viene effettuata sulla base di titoli professionali e di servizio, e di un colloquio vertente su elementi di diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale, e sulle materie e sui compiti per i quali è stato conferito l'incarico annuale per l'anno formativo 1979/80.
Le categorie dei titoli valutabili e l'oggetto specifico della prova- colloquio sono stabiliti nel bando.
Per i concorsi attinenti a figure professionali a contenuto prevalentemente tecnico-pratico, il colloquio può essere sostituito con una prova pratica indicata nel bando.
Art. 9. (Decorrenza dell'inquadramento).
L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito del superamento dei concorsi previsti dalla presente legge decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina.
Art. 10. (Espletamento del concorso).
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi per l'ammissione a posti di impiego presso la Regione.
Art. 11. (Diritti Sindacali).
Al personale non di ruolo in servizio presso i centri di formazione professionale gestiti dalla Regione vanno applicati i diritti sindacali previsti dalla legge per il personale di ruolo regionale.
Artt. 12. - 13. (Onere finanziario, pubblicazione e urgenza).
(Omissis).