§ 2.1.21 - L.R. 27 febbraio 1980, n. 11.
Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/02/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Principi informatori).
Art. 2.  (Articolazione della struttura)
Art. 3.  (Decentramento e Comprensori).
Art. 4.  (Istituzione di Enti, Aziende, Società ed Istituti).
Art. 5.  (Trasferimento o delega alla Regione di nuove funzioni).
Art. 6.  (Collocazione nella struttura e classificazione)
Art. 7.  (Competenza)
Art. 8.  (Il Responsabile dell'unità organizzativa)
Art. 9.  (Dotazione di personale)
Art. 10.  (Compiti del responsabile dell'unità organizzativa)
Art. 11.  (Attribuzioni del personale)
Art. 12.  (Conferenze di organizzazione).
Art. 13.  (Svolgimento di mansioni diverse da quelle attribuite).
Art. 14.  (Ricerche, studi, ispezioni, inchieste) .
Art. 15.  (Partecipazione ad Organi collegiali e Commissioni).
Art. 16.  (Collaudazione delle opere di pubblico interesse).
Art. 17.  (Partecipazione ad Organi collegiali di Enti sottoposti alla vigilanza della Regione).
Art. 18.  (Incarichi diversi).
Art. 19.  (Diritto al trattamento di missione. Divieto di compensi accessori).
Art. 20.  (Partecipazione a corsi di perfezionamento).
Art. 21.  (Collocazione nella struttura e funzioni)
Art. 22.  (Ufficio di Segreteria del Componente la Giunta regionale).
Art. 23.  (Ufficio affari generali e coordinamento) .
Art. 24.  (Delega alla gestione della spesa) .
Art. 25.  (Coordinamento amministrativo) .
Art. 26.  (Incarico di Coordinatore).
Art. 27.  (Indennità di carica).
Art. 28.  (Funzioni del Coordinatore).
Art. 29.  (Conferenze di Settore: a) per indirizzi di coordinamento e consultazione).
Art. 30.  (Conferenze di Settore: b) per l'organizzazione, studio e legislazione).
Art. 31.  (Compiti dei Settori della Giunta regionale per la programmazione ed il piano).
Art. 32.  (Adempimenti programmatici del Coordinatore e dei responsabili delle unità organizzative).
Art. 33.  (Regolamento di servizio).
Art. 34.  (Comitati di redazione)
Art. 35.  (Collocazione nella struttura e funzione).
Art. 36.  (Ufficio di Segreteria del Dipartimento).
Art. 37.  (Compiti generali).
Art. 38.  (Compiti specifici per la programmazione).
Art. 39.  (Compiti inerenti alla formazione di disegni di legge e di regolamenti).
Art. 40.  (Conferenza dei Coordinatori di Settore).
Art. 41.  (Ordinamento degli archivi).
Art. 42.  (Custodia di atti e documenti).
Art. 43.  (Collegamenti informativi).
Art. 44.  (Disciplina degli uffici).
Art. 45.  (Attribuzioni dell'Ufficio legislativo, studi e massimario del Consiglio regionale).
Art. 46.  (Attribuzioni dell'Ufficio legislativo, affari legali e massimario della Giunta regionale).
Art. 47.  (Servizio per il massimario regionale).
Art. 48.  (Sovraintendenza agli Uffici e nomina dei responsabili).
Art. 49.  (Dotazione).
Art. 50.  (Lavoro di gruppo).
Art. 51.  (Conflitti di competenza).
Art. 52.  (Inadempienze dei compiti d'ufficio).
Art. 53.  (Costituzione di unità organizzative a carattere temporaneo).
Art. 54.  (Modificazione o unificazione temporanea delle unità organizzative).
Art. 55.  (Mobilità del personale nel Settore).
Art. 56.  (Modificazione della struttura nel Dipartimento).
Art. 57.  (Disciplina definitiva).
Art. 58.  (Disciplina provvisoria).
Art. 59.  (Organigramma generale).
Art. 60.  (Consiglio Regionale).
Art. 61.  (Presidenza della Giunta Regionale).
Art. 62.  (Giunta Regionale).
Art. 63.  (Ufficio per la programmazione).
Art. 64.  (Comitato interdipartimentale per la programmazione).
Art. 65.  (Ufficio del Bollettino e degli atti ufficiali della Regione) .
Art. 66.  (Ufficio Informatica).
Art. 67.  (Articolazione in Dipartimenti e Settori).
Art. 68.  (Uffici tecnico-amministrativi decentrati).
Art. 69.  (Organo regionale di controllo. Struttura e competenze).
Art. 70.  (Ruolo unico del personale regionale).
Art. 71.  (Concorsi).
Art. 72.  (Adempimenti per l'attuazione dell'ordinamento).
Art. 73.  (Mutamento di mansioni per esigenze organizzative).
Art. 74.  (Personale di custodia).
Art. 75.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.21 - L.R. 27 febbraio 1980, n. 11.

Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione Abruzzo.

(B.U. n. 14 del 10 marzo 1980).

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

SISTEMA ORGANIZZATIVO [1]

 

Art. 1. (Principi informatori).

     L'ordinamento amministrativo della Regione è disciplinato dalla presente legge in aderenza alla funzione legislativa, programmatoria, promozionale e di controllo dell'azione di governo regionale con il determinante apporto degli Enti Locali e delle altre realtà sociali, sindacali, economiche, civili e culturali per la definizione e l'attuazione dei programmi di intervento.

     Esso è ispirato ai principi del decentramento politico-amministrativo e della delega anche in relazione all'istituzione dei Comprensori, della democrazia organizzativa e del lavoro di gruppo, della competenza funzionale e connessa responsabilizzazione individuale, della flessibilità, dell'efficienza e della funzionalità nonché della semplicità delle procedure.

     La sua struttura organizzativa è articolata in modo da assicurare:

     - la corrispondenza della funzione a materie e obiettivi di intervento omogenei;

     - il costante adeguamento agli obiettivi politico-amministrativi di intervento;

     - il momento unitario di programmazione, promozione e intervento, pur nella specificità degli apporti di ciascuna funzione specialistica;

     - l'integrazione interdisciplinare polifunzionale;

     - lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità dei dipendenti;

     - la fattiva collaborazione con le Organizzazioni Sindacali.

 

     Art. 2. (Articolazione della struttura) [2].

     Il sistema organizzativo regionale si realizza nella struttura operativa del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Comitato regionale di controllo finalizzata nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali ed è articolata in unità organizzative con sfere di competenza e dotazione di personale atte ad assicurare la piena autonomia funzionale.

     Nell'ambito di ciascun organo regionale, le unità organizzative sono disposte e coordinate per gruppi omogenei corrispondenti a Settori funzionali dell'attività amministrativa regionale.

     I Settori dell'attività amministrativa, ricadenti nella competenza della Giunta regionale, sono ulteriormente ordinati in Dipartimenti secondo il criterio organizzativo sancito dall'art. 45 dello Statuto.

 

     Art. 3. (Decentramento e Comprensori).

     L'ordinamento amministrativo previsto dalla presente legge viene adeguato, nella struttura e nella funzione, alle esigenze connesse con l'attuazione del decentramento e dei Comprensori previsti, rispettivamente, dagli artt. 10 e 13 dello Statuto.

     A tal fine le unità organizzative che svolgono, in tutto o in parte, funzioni di amministrazione attiva di competenza regionale diretta o delegata, sono soppresse o modificate in sede di adozione dei singoli provvedimenti di delega o di costituzione dei Comprensori, con la contestuale disciplina delle modalità di utilizzazione del relativo personale.

 

     Art. 4. (Istituzione di Enti, Aziende, Società ed Istituti).

     La Regione adegua con legge il proprio ordinamento amministrativo alle necessità funzionali derivanti dall'istituzione di Enti, Aziende, Società ed Istituti a norma degli artt. 11, 12 e 15 dello Statuto.

 

     Art. 5. (Trasferimento o delega alla Regione di nuove funzioni).

     A seguito del trasferimento o delega alla Regione di nuove funzioni a termini degli artt. 117 e 118 della Costituzione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può, in alternativa, o devolverne l'esercizio alle unità organizzative già costituite ed operanti in base alla presente legge, previa integrazione se necessario, delle rispettive competenze per materia e dotazioni di personale, o istituire, nella struttura operativa del competente settore, altre unità organizzative rispondenti allo scopo, ferma restando la dotazione organica complessiva del personale.

Titolo II

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA STRUTTURA

Sezione I

Le Unità organizzative

 

     Art. 6. (Collocazione nella struttura e classificazione) [3].

     Le Unità organizzative, in ragione della loro autonomia funzionale, si collocano nella struttura operativa degli organi regionali e, in generale, nell'ordinamento amministrativo della Regione, su posizione di parità giuridica.

     Rispetto alle funzioni specifiche di cui sono investite, le unità organizzative si distinguono in Uffici ed Unità Operative.

     Gli Uffici attendono all'espletamento di attività direttamente finalizzate al funzionamento degli organi regionali nell'esercizio dei poteri di indirizzo politico, di organizzazione, di legislazione, di programmazione e di controllo nonché delle attività strumentali necessarie per il funzionamento dell'ordinamento regionale e di ogni parte di esso, con particolare riferimento all'acquisizione ed alla gestione delle risorse di impiego regionale.

     Le Unità Operative svolgono compiti di amministrazione attiva per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi e dalla programmazione regionale nei campi dell'attività sociale, economica e culturale, ricadenti nella sfera di azione della Regione.

 

     Art. 7. (Competenza) [4].

     Le materie di competenza delle singole Unità organizzative sono indicate, in via definitiva ed organica, dalla legge generale di cui al successivo articolo 57.

     Rispetto a tali materie, si intendono attribuiti, in modo esclusivo, alla competenza dell'Unità organizzativa, i procedimenti tecnico- amministrativi e giuridici, nella loro integralità, e le connesse attività preparatorie e strumentali, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente e dal programma regionale.

     Sono, altresì, demandati all'Unità organizzativa gli atti di esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi regionali in ordine ai procedimenti di cui al secondo comma.

 

     Art. 8. (Il Responsabile dell'unità organizzativa) [5].

     La responsabilità dell'unità organizzativa è affidata a dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale, che assumono la denominazione di dirigenti di ufficio.

     In via transitoria ed in attesa dell'attuazione degli artt. 25 e 32 del D.P.R. n. 616/1977:

     - alle unità organizzative periferiche a livello provinciale dei settori della Giunta Regionale ed a quello del Comitato regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo sono preposti dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale;

     - alle unità operative a livello sub-provinciale, organizzate nei vari settori della Giunta Regionale, sono preposti dipendenti appartenenti al VII livello funzionale.

     Nelle tabelle organiche annesse alla presente legge sono indicate le ulteriori qualificazioni richieste, per i suddetti dipendenti, in relazione alla natura dei compiti attribuiti all'unità organizzativa.

     La designazione del responsabile dell'unità organizzativa è disposta con atto della Giunta Regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

     In caso di assenza o impedimento, di durata non superiore a tre mesi, il responsabile dell'unità organizzativa è sostituito da uno dei responsabili delle altre unità organizzative del Settore designato dal Coordinatore. Diversamente, per la sostituzione, si applica il disposto del comma precedente.

 

     Art. 9. (Dotazione di personale) [6].

     All'unità organizzativa è assegnato, oltre al responsabile, un contingente di personale adeguato ai compiti istituzionali di cui è investita.

     Detto contingente di personale è determinato, numericamente e qualitativamente, in base al rapporto di corrispondenza ravvisabile tra il contenuto mansionistico dei vari livelli funzionali dei dipendenti regionali ed il livello professionale delle prestazioni richieste a ciascuna unità organizzativa in rapporto alla sua competenza per materia ed alla natura dei procedimenti e delle attività connesse, in cui essa si articola.

 

     Art. 10. (Compiti del responsabile dell'unità organizzativa) [7].

     Al dipendente regionale preposto all'unità organizzativa sono demandati compiti di organizzazione oltre che di diretto esercizio delle attribuzioni che, nell'ambito del procedimento amministrativo e delle connesse attività preparatorie, strumentali e istruttorie, afferiscono al suo livello funzionale.

     Il predetto dipendente cura, in particolare, l'organizzazione complessiva del lavoro e la corretta ripartizione delle attribuzioni individuali, verificando che i risultati dei singoli apporti siano coerenti con le direttive emanate dagli Organi regionali, e con le finalità da raggiungere, impartendo, a tal fine, le necessarie istruzioni.

     Per la soluzione dei problemi connessi all'esercizio dei predetti compiti si avvale dell'apporto della Conferenza dei dipendenti per i fini e con le modalità stabilite dal successivo art. 12.

     Cura inoltre gli adempimenti programmatici di base nelle materie di competenza dell'unità organizzativa ed emette, per le materie stesse:

     a) gli atti meramente esecutivi di precedenti programmi o provvedimenti amministrativi adottati dagli Organi regionali;

     b) atti aventi natura e contenuto vincolato e obbligatorio anche se comportanti impegno di spesa;

     c) atti che abbiano contenuto di attestazione, certificazione, pubblicazione e comunicazione conseguenti ad atti d'ufficio già esistenti o deliberazioni già adottate o di autenticazione secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     d) atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità, alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali.

     Il responsabile dell'unità organizzativa, nelle materie rientranti nella sua competenza, può essere delegato dagli Organi regionali all'emanazione di altri atti a rilevanza esterna da indicarsi espressamente nel provvedimento di delega.

     Il visto sui titoli di spesa, attinenti alle competenze fisse ed accessorie del personale regionale, di cui al secondo comma dell'art. 56 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, è attribuito al dipendente di livello non inferiore al VII, preposto al servizio di liquidazione delle spese medesime presso il Settore Personale

     In relazione alle funzioni di cui ai precedenti commi, il responsabile dell'Unità organizzativa, oltre che degli atti a lui direttamente imputabili, risponde dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, della tempestività dell'azione amministrativa e dell'aderenza dell'attività svolta alle direttive degli Organi e degli Amministratori regionali.

 

     Art. 11. (Attribuzioni del personale) [8].

     Nell'unità organizzativa di appartenenza, ai dipendenti regionali sono attribuiti compiti pertinenti ai rispettivi livelli funzionali.

     La concreta individuazione dei compiti anzidetti e la relativa assegnazione agli aventi titolo, sono disposti dal responsabile dell'unità organizzativa.

     Avverso il provvedimento emesso per le cennate causali, gli interessati possono ricorrere all'organo regionale di appartenenza entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.

     Il ricorso, che non sospende l'esecutività del provvedimento, deve essere inviato per conoscenza al responsabile dell'unità organizzativa, il quale, sentita la Conferenza dei dipendenti, fornisce le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla data di arrivo dell'atto.

     L'organo adito decide sul ricorso nei successivi giorni trenta.

     Nell'ambito delle loro attribuzioni i dipendenti regionali sono direttamente responsabili del risultato del lavoro loro affidato e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell'attività, anche di controllo, direttamente svolta, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite nonché delle omissioni in attività cui sono tenuti. A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.

 

     Art. 12. (Conferenze di organizzazione).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 13. (Svolgimento di mansioni diverse da quelle attribuite).

     Non è consentito assumere o conferire mansioni del livello superiore a quello di appartenenza.

     I provvedimenti emessi in deroga a tale divieto devono intendersi nulli di pieno diritto.

     Gli autori e gli esecutori di detti provvedimenti rispondono direttamente e solidalmente di eventuali danni derivanti dalle attività poste in essere in attuazione dei medesimi.

 

     Art. 14. (Ricerche, studi, ispezioni, inchieste) .

     Rientra tra i compiti d'istituto del responsabile e del personale dell'unità organizzativa, nell'ambito delle competenze del livello funzionale di appartenenza, l'espletamento di incarichi, di cui siano investiti, per ricerche, studi, ispezioni ed inchieste attinenti all'attività del settore di appartenenza nonché la partecipazione a Commissioni, Comitati e Gruppi di lavoro preordinati agli stessi fini.

     Analoghe incombenze possono essere transitoriamente affidate ai predetti dipendenti nell'interesse di altri settori, nel caso che non sia utilizzabile allo scopo il personale di pari livello in servizio presso il settore direttamente interessato, del che occorre dare atto nel provvedimento di incarico o di nomina.

 

     Art. 15. (Partecipazione ad Organi collegiali e Commissioni).

     L'appartenenza all'unità organizzativa comporta, per il dipendente che ne sia designato, il dovere di partecipare, in rappresentanza del Settore, ad Organi collegiali e Commissioni operanti in seno alla Regione.

     Per Organi collegiali e Commissioni, la cui costituzione non preveda la rappresentanza del Settore, si applica il disposto del 2° comma dell'articolo precedente.

     Per le prestazioni comunque rese ad Enti diversi dalla Regione, si applicano le disposizioni del contratto nazionale di categoria così come recepito dalle leggi regionali.

 

     Art. 16. (Collaudazione delle opere di pubblico interesse).

     1. Il collaudo delle opere di pubblico interesse, eseguite a cura e spese della Regione o a cura di Enti, Istituti, Consorzi e Cooperative con oneri finanziari a carico del bilancio regionale, rientra nelle attribuzioni proprie del personale tecnico in servizio presso i settori competenti per materia.

     2. Il conferimento dell'incarico a dipendenti di pari livello, appartenenti ad altri settori, ed, in subordine, a soggetti estranei all'amministrazione regionale, è condizionato alla circostanza, da evidenziare nel provvedimento di incarico, che non sussista la possibilità di impiego del personale di cui al 1° comma.

     3. Le funzioni di collaudatore, da espletare da parte di personale dipendente in servizio presso i settori competenti per materia o appartenente ad altri settori, compiute anche in commissione con liberi professionisti, sono compensate con l’incentivo previsto dall’art. 18 della Legge 11.2.1994, n. 109 [10].

 

     Art. 17. (Partecipazione ad Organi collegiali di Enti sottoposti alla vigilanza della Regione).

     I dipendenti regionali hanno il dovere di partecipare agli Organi di controllo istituiti presso gli Enti sottoposti alla tutela ed alla vigilanza della Regione, nel caso che la legge preveda tale partecipazione con riferimento alla qualità di dipendente della Regione.

     L'incarico è affidato al personale in servizio presso il Settore nella cui competenza per materia rientra l'esercizio della vigilanza sull'Ente.

     L'affidamento del medesimo incarico a dipendenti appartenenti a Settori diversi da quello anzidetto può essere disposto con provvedimento enunciante i motivi della mancata utilizzazione del personale più direttamente interessato.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 18. (Incarichi diversi).

     L'assunzione da parte dei dipendenti regionali di incarichi di qualsiasi natura presso Enti pubblici e Istituti superiori di istruzione e di ricerca è disciplinato, anche per quanto attiene agli eventuali compensi spettanti, dalle norme relative allo stato giuridico dei dipendenti medesimi.

     Per gli incarichi relativi all'esercizio di pubbliche funzioni obbligatorie e per quelli di natura pubblica elettiva, si applicano le leggi vigenti in materia.

     Eventuali casi controversi sono definiti dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 19. (Diritto al trattamento di missione. Divieto di compensi accessori).

     Per l'espletamento dei compiti e degli incarichi previsti dagli artt. 14 e seguenti, salvo quelli attinenti all'insegnamento universitario, compete al dipendente regionale, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione con il rimborso delle spese di viaggio ed il compenso per lavoro straordinario, ai sensi delle norme vigenti; escluso ogni altro compenso o indennità.

     Gli eventuali compensi dovuti da tali Enti al personale regionale per i compiti e gli incarichi di cui al 1° comma, vanno versati alla Tesoreria della Regione per gli scopi indicati dall'art. 41 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

 

     Art. 20. (Partecipazione a corsi di perfezionamento).

     (Omissis) [12].

Sezione II

Il settore

 

     Art. 21. (Collocazione nella struttura e funzioni) [13].

     Nella struttura operativa degli organi regionali, il Settore delimita l'attività amministrativa intesa a realizzare obiettivi omogenei di intervento ed appresta gli strumenti necessari per l'ordinato e corretto svolgimento di tale attività mediante l'esercizio di funzioni di carattere generale che integrano ed indirizzano i compiti specifici delle singole unità organizzative.

     Le anzidette funzioni attengono, in particolare, alla gestione dei servizi comuni, al coordinamento amministrativo, alla programmazione, alle attività di studio e connessa elaborazione di proposte legislative e regolamentari e ad ogni altro adempimento atto ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del Settore nella sua dimensione unitaria.

 

     Art. 22. (Ufficio di Segreteria del Componente la Giunta regionale). [14]

 

     Art. 23. (Ufficio affari generali e coordinamento) .

     Il Settore è costituito dalle unità organizzative preposte all'esercizio dei compiti istituzionali e dall'Ufficio affari generali e coordinamento, cui è demandato l'espletamento delle attività necessarie al funzionamento delle stesse unità organizzative e di ogni altro adempimento o funzione, di pertinenza del settore, non assegnato dalla legge alla loro sfera di competenza.

     Spetta, essenzialmente, al predetto ufficio di provvedere, in collegamento con i competenti uffici centrali, all'amministrazione del personale, degli archivi e della copia, alle funzioni di economato, cassa, statistica, biblioteca e documentazione nonché alla gestione dei beni, degli automezzi e delle attrezzature tecniche in dotazione.

     All'ufficio affari generali e coordinamento è proposto il dipendente regionale investito della funzione di coordinamento dell'attività del Settore.

 

     Art. 24. (Delega alla gestione della spesa) .

     E' in facoltà dell'organo regionale competente delegare ad un dipendente dell'Ufficio Affari Generali e Coordinamento, di livello funzionale non inferiore al VII, mediante accreditamento dei fondi occorrenti, la gestione della spesa per il funzionamento del Settore e per il pagamento di eventuali competenze accessorie a favore del personale.

     Analoga delega può essere concessa per l'erogazione di spese relative alle attività istituzionali del Settore, in attuazione di provvedimenti esecutivi recanti il contestuale impegno dei fondi.

     In ordine alle modalità ed ai limiti delle aperture di credito per le causali di cui sopra ed ai connessi doveri e responsabilità dei destinatari, si osservano le norme vigenti in materia di contabilità regionale e di gestione della spesa mediante delega.

 

     Art. 25. (Coordinamento amministrativo) .

     Nell'ambito del Settore, fermo restando il carattere esclusivo delle competenze istituzionali delle singole unità organizzative, il coordinamento amministrativo realizza, sul piano funzionale, la sintesi delle attività connesse all'esercizio di dette competenze, per il conseguimento dei seguenti fini:

     1) assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa attraverso l'elaborazione e la diramazione di indirizzi di gestione di generale applicazione;

     2) predisporre strumenti normativi, programmatici e di bilancio correlati alle esigenze del Settore nel suo contesto unitario;

     3) favorire, nelle attività di indirizzo e di raccordo di cui ai precedenti punti, la massima espressione del principio di democrazia organizzativa, per quanto attiene, in particolare, all'integrazione delle competenze individuali ed al metodo collegiale di lavoro.

 

     Art. 26. (Incarico di Coordinatore).

     L'incarico di Coordinatore è conferito dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, ad uno dei dipendenti dell'VIII livello funzionale, preposti alle singole unità organizzative.

     La durata dell'incarico, che è rinnovabile con la stessa procedura, è stabilita nell'atto di conferimento per un periodo non superiore a cinque anni.

     L'incarico può essere revocato, per comprovati motivi, dallo stesso organo che lo ha conferito.

     In caso di assenza o di impedimento, dipendenti da una delle cause sospensive del rapporto di impiego, il Coordinatore è sostituito nelle sue funzioni dal responsabile di unità organizzativa, con maggiore, effettiva anzianità di servizio, che conserva i compiti di cui in atto è investito.

     Il numero complessivo dei Coordinatori non può superare il quarto della dotazione organica del personale appartenente all'VIII livello funzionale.

 

     Art. 27. (Indennità di carica).

     Al Coordinatore è concessa, per il periodo di effettivo esercizio della funzione, un'indennità non pensionabile, né valutabile per la 13ª mensilità, nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

     L'indennità di cui al comma precedente compete al sostituto del Coordinatore, anziché a quest'ultimo, nel caso che la sostituzione si protragga oltre i tre mesi, anche discontinui nel corso dell'anno, escluso il congedo ordinario.

     L'attribuzione dell'indennità al sostituto e la contemporanea cessazione della stessa per il coordinatore, decorrono, dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel comma precedente ed operano per la durata effettiva della sostituzione.

 

     Art. 28. (Funzioni del Coordinatore).

     Per il conseguimento degli obiettivi, cui è finalizzata l'azione di coordinamento ai sensi del precedente articolo 21, il Coordinatore esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni:

     1) ricezione della corrispondenza diretta al Settore e preliminare esame della stessa, nonché ricezione di copia degli atti amministrativi adottati dalle singole unità organizzative, al fine di coglierne eventuali elementi utili al coordinamento e per l'elaborazione di periodiche relazioni sull'attività del Settore;

     2) diramazione delle direttive degli organi regionali e dei mezzi di informazione comunque attinenti alle attività istituzionali delle unità organizzative;

     3) promozione di indirizzi di coordinamento ed adempimenti inerenti all'organizzazione, studi e legislazione, attraverso le conferenze di settore previste dai successivi artt. 29 e 30;

     4) iniziativa e studio per gli adempimenti del Settore in materia di bilancio e di programmazione secondo il procedimento contemplato dalle successive disposizioni.

     Il Coordinatore, inoltre, collabora con i rappresentanti elettivi dell'organo regionale di appartenenza, coadiuvandoli, se richiesto, nelle sedute di Giunta e di Dipartimento, nella partecipazione a Commissioni, Consigli o Comitati ed in ogni altro intervento, pertinente ai compiti del Settore, per il quale si reputi necessaria la sua presenza.

 

     Art. 29. (Conferenze di Settore: a) per indirizzi di coordinamento e consultazione).

     Il Responsabile dell'unità organizzativa, di sua iniziativa o su proposta dei collaboratori, segnala al Coordinatore del Settore problemi e quesiti la cui soluzione rivesta carattere pregiudiziale per la corretta definizione dei procedimenti tecnico-amministrativi e giuridici in via di espletamento o di singoli atti ad essa pertinenti.

     Il Coordinatore, ove accetti che la soluzione del caso prospettato si desuma agevolmente dalle fonti normative, dai precedenti giurisprudenziali o da prassi amministrative consolidate, ne informa il collega proponente con nota motivata. Diversamente o nel caso di esplicita richiesta del proponente, deferisce l'esame e la soluzione del caso alla Conferenza dei responsabili delle unità organizzative del Settore, convocandola mediante avviso nel quale indica l'ordine dei lavori, i termini essenziali delle questioni da trattare ed il componente incaricato della relazione al collegio, designato, di regola, nella persona del responsabile di unità promotore delle stesse questioni. Il Coordinatore sovraintende alla Conferenza, assistito da un dipendente del V livello funzionale in servizio presso l'Ufficio Affari Generali e Coordinamento con funzioni di segretario.

     Oltre che per l'esigenza suddetta, il Coordinatore convoca, con le modalità di cui al 2° comma, la Conferenza dei Responsabili delle unità organizzative per l'esame di questioni che, per il loro carattere generale e di massima possano dar luogo ad indirizzi di coordinamento dell'attività settoriale.

     Alle Conferenze, indette ai sensi del 1° e 2° comma, devono essere chiamati, di volta in volta, anche i dipendenti di altri livelli funzionali che siano direttamente interessati agli argomenti devoluti al collegio o ne siano stati i promotori nell'ambito dell'unità organizzativa.

     Per ciascuna riunione delle Conferenze è redatto apposito verbale sulle risoluzioni adottate, da diramare a tutte le unità organizzative del Settore che sono tenute ad uniformarsi nella trattazione di casi simili.

     Ove le stesse risoluzioni appaiono suscettibili di applicazione in altri Settori o Dipartimenti, copia del verbale anzidetto viene, altresì, trasmesso ai competenti organi regionali.

     In ogni caso le risoluzioni adottate vanno segnalate al Servizio massimario dell'Ufficio legislativo e degli affari giuridici per l'eventuale inclusione nella raccolta periodica delle determinazioni involgenti indirizzi generali di coordinamento, a norma del successivo art. 47.

 

     Art. 30. (Conferenze di Settore: b) per l'organizzazione, studio e legislazione).

     La Conferenza di Settore, nella composizione di cui al 3° e 4° comma dell'articolo precedente e con le modalità di convocazione ivi indicate, è chiamata, altresì, a pronunciarsi o ad esprimere parere all'organo competente:

     1) su problemi generali attinenti all'organizzazione del Settore, alle attribuzioni, alle modalità ed alla disciplina del personale;

     2) su proposte per l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale;

     3) su progetti di legge e di regolamento riguardanti l'organizzazione e l'attività del Settore.

     Per la trattazione di argomenti rivestenti carattere di particolare importanza e complessità, la Conferenza può organizzare, tra i suoi componenti ed altri dipendenti del Settore qualificati allo scopo, gruppi di lavoro, fissandone compiti, obiettivi e termini di adempimento.

 

     Art. 31. (Compiti dei Settori della Giunta regionale per la programmazione ed il piano).

     Nelle materie di loro competenza, i Settori della Giunta regionale partecipano in linea tecnica ed amministrativa ai procedimenti della programmazione regionale. Come tali essi collaborano, a livello istruttorio, consultivo e di proposta, alla elaborazione degli strumenti generali della programmazione nell'ambito dei quali i Comprensori, le Comunità montane, gli Enti locali ed ogni altro Ente operante nella Regione formano ed attuano, ai sensi delle leggi vigenti, i propri piani di sviluppo economico o concernenti l'assetto del territorio.

     Il procedimento per l'espletamento dei cennati adempimenti si articola in fasi corrispondenti ai compiti demandati, rispettivamente, al Coordinatore ed al responsabile delle unità organizzative ed al Componente la Giunta preposto al Settore.

     Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi dell'Ufficio per la programmazione, emana le direttive per l'attuazione del procedimento anzidetto, fissandone, per ciascun settore, obiettivi, modalità e tempi tecnici raccordati, per quanto necessario, a quelli previsti per la compilazione del bilancio regionale.

 

     Art. 32. (Adempimenti programmatici del Coordinatore e dei responsabili delle unità organizzative).

     Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, il Coordinatore, attenendosi alle direttive dell'Ufficio della programmazione e del Componente la Giunta, ed avvalendosi della collaborazione delle singole unità organizzative:

     - cura gli studi e le ricerche necessarie per la migliore conoscenza della realtà socio-economica e culturale della Regione, per quanto attiene alle materie di competenza del Settore;

     - raccoglie e istruisce le richieste e le segnalazioni di Enti ed organismi in ordine alle necessità della società regionale.

     Sulla base degli elementi acquisiti, formula motivate proposte di programmazione, riferite alle singole materie di competenza del Settore, e le rassegna al Componente la Giunta per gli adempimenti previsti dal successivo articolo 38.

 

     Art. 33. (Regolamento di servizio).

     Entro un anno dalla data fissata per l'attuazione dell'ordinamento previsto dalla presente legge, la Giunta Regionale propone all'approvazione del Consiglio Regionale, per ciascun Settore, apposito regolamento, suscettibile di periodici aggiornamenti, preordinato ai seguenti fini:

     a) raccolta sistematica ed organica delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'attività del Settore;

     b) disciplina dei procedimenti relativi alle competenze delle singole unità organizzative tenendosi conto delle fasce di mansioni corrispondenti ai livelli funzionali del personale addetto;

     c) disciplina del procedimento relativo alla programmazione per le fasi di competenze del Settore;

     d) disciplina delle Conferenze di organizzazione, delle Conferenze di Settore e del lavoro di gruppo.

     Per i Settori del Consiglio Regionale, la Giunta si attiene alle proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

 

     Art. 34. (Comitati di redazione) [15].

     La redazione delle proposte dei regolamenti di servizio, di cui all'articolo precedente, è demandata ad apposito Comitato affidato alla sovraintendenza del Coordinatore del Settore e costituito da tutto il personale del Settore appartenente ai livelli funzionali dal V all'VIII e da una rappresentanza del personale appartenente agli altri livelli funzionali designati dalla Conferenza di cui all'art. 30.

     Il Coordinatore convoca il Comitato di redazione secondo il calendario dei lavori stabilito collegialmente nella seduta di insediamento, promuove nell'ambito di esso la costituzione di gruppi di lavoro per attività di ricerca, studio ed elaborazione di proposte organiche, favorisce l'attribuzione ai singoli componenti di compiti aderenti alle rispettive, specifiche esperienze professionali e si avvale di ogni collaborazione disponibile per assicurare il completo espletamento del lavoro entro il termine fissato dall'articolo precedente ed eventualmente prorogato dal Consiglio Regionale.

     Le sedute del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

     E' demandato, altresì, al Coordinatore di promuovere la ricostituzione del Comitato di redazione per gli aggiornamenti e le integrazioni al regolamento di servizio in relazione alla evoluzione legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Settore.

Sezione III

I dipartimenti della Giunta Regionale

 

     Art. 35. (Collocazione nella struttura e funzione).

     In applicazione del principio organizzativo sancito dall'articolo 45 dello Statuto, la presente legge prevede la riunione in Dipartimenti dei Settori della Giunta Regionale che perseguono obiettivi omogenei, essendo investiti, in concorso fra loro e pur nella diversità delle rispettive competenze per materia, della gestione di una delle categorie degli affari generali e di organizzazione, economici e settoriali, in cui si realizza, a norma del citato art. 45, l'intera attività istituzionale dell'Organo di governo.

     I Dipartimenti sono costituiti dai Componenti la Giunta Regionale preposti ai settori omogenei anzidetti ed, in tale composizione, si collocano, nella struttura operativa della stessa Giunta regionale, quale collegi deputati ad esercitare funzioni di sovraintendenza e di coordinamento sull'apparato amministrativo risultante dalla concentrazione dei cennati settori.

 

     Art. 36. (Ufficio di Segreteria del Dipartimento).

     In ciascun Dipartimento è istituito un Ufficio di segreteria per l'espletamento dei seguenti compiti:

     - ricezione dei provvedimenti e delle proposte dei Componenti la Giunta da sottoporre all'approvazione del Dipartimento;

     - predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori relativi alle sedute del Dipartimento e stesura del relativo verbale;

     - trasmissione dei provvedimenti deliberativi all'Ufficio di Segreteria della Giunta per il seguito di competenza;

     - comunicazione al Settore degli affari finanziari sulle presenze dei componenti alle sedute;

     - ogni altra attività di assistenza al collegio dipartimentale.

 

     Art. 37. (Compiti generali).

     Nella sovraintendenza ai Settori rientranti nella sua sfera di azione, il Dipartimento esplica le attività di impulso, di propulsione, di controllo ed ogni altro intervento a carattere preventivo, successivo o repressivo, ritenuti utili ai fini di indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa secondo uniformi criteri di gestione e di verificarne l'aderenza alla legislazione vigente nonché alle previsioni programmatiche e di bilancio.

     A tal fine elabora ed impartisce ai Coordinatori le direttive da osservare in ordine sia alla migliore organizzazione ed utilizzazione delle risorse disponibili che all'esatto adempimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte di tutti i collaboratori; propone alla Giunta regionale l'adozione dei mezzi o rimedi atti ad assicurare la costante efficienza e funzionalità dell'apparato.

     Effettua una preliminare deliberazione dei provvedimenti trasmessi al Componente la Giunta dai responsabili delle unità organizzative e dai Coordinatori dei settori, onde verificarne, collegialmente, la rispondenza agli obiettivi di cui al 1° comma, prima di deferirli all'esame dell'Organo di governo, avvalendosi, ove lo reputi necessario per la natura e l'importanza delle decisioni da assumere, dell'Ufficio legislativo, affari giuridici e massimario per un preventivo esame di legittimità dei provvedimenti medesimi.

     L'attività di coordinamento del Dipartimento si realizza anche in una costante azione di raccordo preordinata alla formazione degli strumenti di impiego generale, quali l'impostazione del bilancio, dei programmi e dei piani regionali e la formulazione dei progetti di legge o di regolamenti sulla disciplina dei Settori e dei relativi compiti istituzionali.

 

     Art. 38. (Compiti specifici per la programmazione).

     Il Dipartimento coordina ed elabora le proposte inerenti alla formazione degli strumenti generali della programmazione regionale, deferiti al suo esame anche ai sensi del precedente articolo 32, traducendole in documenti unitari ed organici.

     Il Dipartimento coordina, per quanto di competenza, i piani di sviluppo economico ed i piani attinenti all'assetto del territorio elaborati ed adottati, nell'ambito della programmazione generale della Regione, dai Comprensori, dalle Comunità montane e dagli Enti che vi siano tenuti ai sensi delle leggi vigenti.

     Verifica la rispondenza dei piani di cui al precedente comma alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale acquisendo, in merito, ove necessario, il parere della Conferenza dei Coordinatori di Settore prevista dal successivo art. 40.

     Esperite tali fasi istruttorie, il Dipartimento sottopone al proprio esame i documenti ed i piani programmatici trasmettendoli, poi, all'Ufficio della programmazione per l'esame ed il successivo inoltro al Comitato interdipartimentale per la programmazione.

 

     Art. 39. (Compiti inerenti alla formazione di disegni di legge e di regolamenti).

     Il Dipartimento, avvalendosi della collaborazione dei Coordinatori e delle Conferenze di settore di cui al precedente articolo 30, predispone disegni di legge e di regolamenti volti a disciplinare l'organizzazione e l'attività istituzionale dei rispettivi Settori.

     Nell'esercizio di tale funzione, il Dipartimento può, altresì, avvalersi dell'opera dell'Ufficio legislativo, affari giuridici e massimario.

 

     Art. 40. (Conferenza dei Coordinatori di Settore).

     Il Dipartimento indice la Conferenza dei Coordinatori di Settore, oltre che per i fini indicati all'art. 38, ogni qualvolta ritenga utile acquisire il suo parere in merito a problemi, questioni e provvedimenti attinenti all'organizzazione ed alle attività dei settori.

     La Conferenza dei Coordinatori di Settore ha, altresì, luogo alle date stabilite nel calendario, che essa stessa delibera annualmente, per un esame collegiale e comparato della situazione dei Settori onde rilevare eventuali deficienze organizzative e di funzionalità e proporre i rimedi atti a rimuoverle.

Sezione IV

Archivi e collegamenti informativi

 

     Art. 41. (Ordinamento degli archivi).

     Presso i Settori e presso gli Uffici o Unità organizzative dislocati in sede diversa da quella del Settore di appartenenza, sono istituiti un archivio a carattere corrente, per la conservazione degli atti inerenti ai procedimenti in via di svolgimento, ed un archivio deposito per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.

     L'archivio corrente del Settore è correlato, di norma, ad unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza.

     Con regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplinerà l'ordinamento dei propri archivi in relazione agli obblighi ed alle incombenze previsti dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 42. (Custodia di atti e documenti).

     Salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente, atti e documenti possono essere microfilmati e conservati in appositi contenitori distinti in opportune classifiche, oppure possono essere memorizzati secondo le procedure tecniche più avanzate, allo scopo di assicurarne la migliore conservazione nel tempo e la più agevole ricerca e consultazione.

     Nel caso che un atto vada distrutto per qualsiasi evento, le suddette riproduzioni hanno lo stesso valore legale riconosciuto dalle norme vigenti in materia.

 

     Art. 43. (Collegamenti informativi).

     I Dipartimenti, i Settori operativi e le Unità organizzative possono essere collegati ciberneticamente, tra loro e con un calcolatore centrale, al fine di derivarne informazioni ed elementi atti a consentire la riduzione dei tempi tecnici del procedimento amministrativo, il migliore coordinamento tecnico dell'apparato, l'elaborazione parallela multiprogrammatica e simultanea, la memorizzazione dei dati necessari alla speditezza dell'azione amministrativa.

 

Titolo III

DISCIPLINA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA

REGIONALE

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 44. (Disciplina degli uffici).

     In applicazione delle disposizioni del 3° comma dell'art. 10 e del 1° comma dell'art. 15 della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, il presente titolo disciplina l'attività, le attribuzioni, le funzioni e gli organici degli Uffici legislativi operanti, rispettivamente, presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

     L'Ufficio legislativo del Consiglio regionale assume la denominazione di «Ufficio legislativo, studi e massimario».

     L'Ufficio legislativo della Giunta regionale assume la denominazione di «Ufficio legislativo, affari legali e massimario».

 

     Art. 45. (Attribuzioni dell'Ufficio legislativo, studi e massimario del Consiglio regionale).

     L'Ufficio legislativo, studi e massimario del Consiglio regionale segue l'attività legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale del Consiglio regionale; assiste, altresì, le Commissioni consiliari permanenti nell'esame dei progetti ed è a disposizione dei soggetti titolari di iniziativa legislativa ed amministrativa.

     Esso, in particolare:

     1) collabora allo studio di problemi generali in materia legislativa;

     2) esprime parere sull'interpretazione delle leggi;

     3) partecipa a mezzo dei suoi componenti a commissioni di studio ovvero di indagine conoscitiva, coordinandone, sul piano tecnico, le relative attività;

     4) collabora alla preparazione e stesura dei provvedimenti legislativi e regolamentari, approntandone il coordinamento con la Costituzione della Repubblica e lo Statuto regionale nonché con i principi direttivi della legislazione generale;

     5) presta assistenza tecnico-giuridica all'attività amministrativa, nell'ambito di propria competenza, collaborando alla predisposizione dei relativi atti;

     6) elabora e fornisce documentazione dell'attività del Consiglio regionale, tenendo aggiornato il materiale legislativo e giuridico necessario, anche coordinato con la legislazione dello Stato, delle altre Regioni e della Comunità Europea nei limiti dell'interesse regionale.

 

     Art. 46. (Attribuzioni dell'Ufficio legislativo, affari legali e massimario della Giunta regionale).

     L'Ufficio legislativo, affari legali e massimario della Giunta regionale svolge compiti di consulenza e di assistenza legislativa, legale e contenziosa nell'interesse della Regione.

     Al suo interno si articola in unità organizzative corrispondenti ai Dipartimenti della Giunta regionale si da favorire la formazione di profili ed esperienze professionali idonei alla trattazione degli affari di ciascun Dipartimento.

     Esso, in particolare, collabora alla stesura delle proposte di legge, di regolamenti, di iniziativa della Giunta regionale, nonché dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza della Giunta medesima e del suo Presidente, svolgendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, i compiti elencati al 2° comma dell'articolo precedente.

     Esprime, ove venga richiesto dai Dipartimenti ai sensi del precedente art. 37, il proprio parere sulla legittimità degli atti di competenza dei Dipartimenti stessi.

     L'Ufficio predetto esplica, altresì, attività di consulenza in materia legale, anche contenziosa, provvedendo, in particolare, a predisporre atti di transazione, suggerire provvedimenti su questioni che possano costituire oggetto di lite e curare ogni interesse, in genere, per la tutela legale della Regione. Sono applicabili le norme di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

 

     Art. 47. (Servizio per il massimario regionale).

     Nell'ambito degli Uffici legislativi del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, è istituito il servizio per il massimario della Regione.

     A tale servizio è demandato il compito di curare l'esame delle risoluzioni adottate dalle Conferenze dei Settori di cui al precedente articolo 29 e di ogni altra fonte normativa, giurisprudenziale ed amministrativa, attinente all'attività regionale, al fine di trarne massime di indirizzo e di coordinamento da includere in raccolte organiche destinate alla consultazione.

Sezione II

Struttura ed organizzazione degli Uffici

 

     Art. 48. (Sovraintendenza agli Uffici e nomina dei responsabili).

     L'Ufficio legislativo, studi e massimario del Consiglio Regionale opera secondo le direttive del Presidente del Consiglio o di un suo delegato componente dell'Ufficio di Presidenza.

     L'Ufficio legislativo, affari legali e massimario della Giunta Regionale opera secondo le direttive del Presidente della stessa o di un componente da lui delegato.

     I responsabili dei due predetti Uffici sono nominati con decreti presidenziali su conforme deliberazione rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale e sono scelti tra il personale dipendente dalla Regione appartenente all'VIII livello funzionale che oltre alla laurea in giurisprudenza siano dotati di titoli accademici e professionali o di esperienze di lavoro che comprovino la loro particolare versatilità in campo giuridico-amministrativo e legale o fra i Magistrati ordinari ed amministrativi, docenti universitari titolari di insegnamento di materia affine alla competenza degli Uffici, Avvocati di Stato, che abbiano maturato vasta esperienza professionale e che siano autorizzati, secondo i rispettivi ordinamenti, ad accettare l'incarico.

 

     Art. 49. (Dotazione).

     Con le stesse modalità ed i criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente è nominato un sostituto per l'Ufficio legislativo, studi e massimario del Consiglio Regionale.

     Analogamente, sono nominati due sostituti per l'Ufficio legislativo, affari legali e massimario della Giunta Regionale, uno dei quali per i compiti previsti dal 5° comma del precedente art. 46.

     A ciascuno dei due Uffici sono assegnati, altresì, dipendenti regionali appartenenti al VII livello funzionale scelti tra il personale munito di laurea in giurisprudenza che sia particolarmente qualificato, per i titoli posseduti e l'attività svolta, ad operare nel campo giuridico- amministrativo e legale.

     Possono essere applicati, inoltre, a prestare temporaneamente servizio presso gli Uffici legislativi, per la formazione di gruppi di lavoro, dipendenti regionali di livello funzionale non inferiore al VI, i quali siano specificatamente versati in determinati rami della legislazione.

Titolo IV

ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 50. (Lavoro di gruppo).

     Per l'espletamento di compiti la cui complessità di ordine amministrativo, tecnico e giuridico postuli l'apporto concomitante di energie intellettive e di capacità professionali di diverso livello, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nelle rispettive competenze, possono costituire gruppi di lavoro intersettoriali o interdipartimentali, stabilendone modalità operative, finalità e termini.

     Analoga facoltà è esercitata dal Coordinatore, di intesa con i responsabili delle Unità organizzative del Settore, per l'adempimento di compiti e l'esecuzione di operazioni in ordine ai quali si ravvisi l'utilità di un concorso di competenze individuali, al fine di assicurarne la più puntuale e corretta definizione.

     Il lavoro di gruppo è, infine, eseguito all'interno delle singole Unità organizzative, nel caso che, a giudizio dei responsabili, esso risponda alle esigenze funzionali ed operative per determinati specifici compiti di istituto.

     Il lavoro di gruppo va organizzato mediante la divisione dei compiti in corrispondenza del diverso livello professionale ed attitudinale dei collaboratori, sì da assegnare a ciascuno la massima partecipazione e responsabilità.

 

     Art. 51. (Conflitti di competenza).

     I conflitti che insorgono, in ordine alla competenza, tra Unità organizzative del Settore, sono risolti con determinazione del Coordinatore, sentiti i responsabili di dette Unità.

     Quando le Unità organizzative, che affermino o ricusino la competenza, appartengono a Settori diversi dal Consiglio Regionale o dello stesso Dipartimento, la risoluzione della vertenza è demandata rispettivamente all'Ufficio di Presidenza o al Dipartimento, che decidono, sentiti i Coordinatori interessati.

     La Giunta Regionale dirime i conflitti di competenza a carattere interdipartimentale.

     I provvedimenti adottati a termini del 1° comma sono impugnabili con ricorso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze, da presentarsi entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza .

     Il provvedimento decisorio del Dipartimento, di cui al 2° comma, è impugnabile con ricorso alla Giunta Regionale entro il termine anzidetto.

 

     Art. 52. (Inadempienze dei compiti d'ufficio).

     Il responsabile dell'unità organizzativa, ove riscontri inadempienze da parte dei collaboratori nell'espletamento delle rispettive mansioni, richiama gli autori di tali inadempienze, invitandoli a provvedere, entro un congruo termine, alla esecuzione dei compiti o degli atti eventualmente omessi.

     Nel caso che l'inadempienza si perpetui o si ripeta, lo stesso responsabile ne informa il Coordinatore per il deferimento della questione alla Conferenza di Settore, integrata del personale assegnato all'unità organizzativa cui appartiene il dipendente, la quale, sentito il dipendente stesso, delibera in ordine ai provvedimenti da assumere a suo carico .

     Nei confronti dei responsabili delle unità organizzative, le anzidette azioni di richiamo o di deferimento alla Conferenza di Settore sono esercitate a cura diretta del Coordinatore .

     Le azioni di richiamo a carico del Coordinatore sono demandate alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, su iniziativa dei Componenti la Giunta nel primo caso e dei competenti rappresentanti elettivi nel secondo.

Titolo V

FLESSIBILITA' DELLA STRUTTURA

 

     Art. 53. (Costituzione di unità organizzative a carattere temporaneo).

     Per realizzare particolari obiettivi, connessi ad esigenze straordinarie di interventi, di programmazione o di studio, la Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire, con provvedimenti indicanti il termine finale, speciali unità organizzative a carattere temporaneo, chiamandovi a partecipare, a tempo pieno o parziale, i dipendenti dei Settori competenti per materia.

     Comunque, le Unità organizzative temporanee si sciolgono ed i dipendenti ad esse assegnati ritornano ai Settori di provenienza, nel momento in cui sono raggiunti gli obiettivi suddetti.

 

     Art. 54. (Modificazione o unificazione temporanea delle unità organizzative).

     Al fine di assicurare la rispondenza della struttura a necessità operative determinate da particolari contingenze, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, può disporre, per un prefissato periodo di tempo e per il conseguimento di determinati obiettivi, il parziale trasferimento delle attribuzioni da un'Unità organizzativa all'altra del Settore oppure l'unificazione delle stesse Unità organizzative.

     La Giunta Regionale formula la proposta di cui al comma precedente, previa consultazione della Conferenza del Settore e, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per quanto attiene ai Settori del Consiglio stesso.

 

     Art. 55. (Mobilità del personale nel Settore).

     Ferme restando le dotazioni organiche delle singole Unità organizzative, il Coordinatore, d'intesa con i responsabili delle Unità organizzative del Settore, può disporre, con provvedimento motivato ed indicante il termine finale, il temporaneo passaggio del personale da un'Unità organizzativa all'altra, quando ciò risponda a particolari esigenze operative dello stesso Settore.

 

     Art. 56. (Modificazione della struttura nel Dipartimento).

     Per assicurare il più razionale funzionamento dei Settori operativi organizzati nei Dipartimenti, finalizzato al soddisfacimento di esigenze di carattere straordinario derivanti dall'attuazione di specifici piani o programmi di intervento, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può autorizzare il temporaneo trasferimento di unità organizzative da un Settore all'altro dello stesso Dipartimento, apportando le conseguenti modifiche alle relative competenze ed alle dotazioni di personale.

     La Giunta Regionale formula la proposta di cui al comma precedente, previa consultazione della Conferenza dei Settori interessati.

Parte seconda

STRUTTURA OPERATIVA DEGLI ORGANI REGIONALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 57. (Disciplina definitiva).

     Sulla scorta dei criteri organizzativi e di funzionamento stabiliti nella prima parte della presente legge, la struttura operativa degli organi regionali sarà disciplinata, in via definitiva, contestualmente alla concreta attuazione dei principi costituzionali e statutari concernenti il decentramento amministrativo, l'istituzione dei Comprensori ed il conferimento delle deleghe agli Enti locali.

     Essa sarà articolata in modo da favorire la piena ed integrale esplicazione della funzione di legislazione, programmazione, propulsione e controllo dell'azione di governo regionale.

 

     Art. 58. (Disciplina provvisoria).

     In attesa che sia attuato il modello organizzativo di cui all'articolo precedente, gli organi regionali, per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, si avvalgono delle strutture operative previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione con le integrazioni di cui al successivo Titolo II.

     Le strutture medesime sono articolate in modo da rendere operante il sistema organizzativo e di funzionamento, delineato nella prima parte della presente legge.

     I provvedimenti di attuazione sono adottati, con regolamento, dal Consiglio Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     I singoli provvedimenti attuativi, anche al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa, stabiliscono:

     1) la collocazione nei Settori, di cui ai successivi artt. 60, 61 e 67, degli Uffici e servizi generali previsti dalle leggi vigenti e di quelli istituiti con la presente legge che assumono tutti la denominazione di Uffici a norma del precedente art. 6;

     2) l'articolazione in unità organizzative dei Settori operativi della Giunta Regionale previsti, nell'ambito dei Dipartimenti, dal successivo art. 67;

     3) l'individuazione della competenza dei Settori operativi e, nell'ambito di essi, delle singole Unità organizzative;

     4) la dotazione di personale di ciascuna unità organizzativa nell'ambito dei Settori, distinta per livello funzionale e figura professionale.

     Nell'emanazione dei provvedimenti suindicati va tenuto, comunque, conto dei criteri organizzativi stabiliti, per ciascun organo regionale, nel titolo seguente.

 

     Art. 59. (Organigramma generale).

     L'organigramma generale del personale della Regione è stabilito, nel suo complesso e per contingenti riferiti ai singoli livelli funzionali ed alle relative figure professionali, dalle annesse Tabelle A, B, C, D, E, F, G.

     Le dotazioni di personale dei singoli organi regionali sono fissati per Settori dalle successive tabelle dal n. 1 al n. 8.

Titolo II

STRUTTURA PROVVISORIA DEGLI ORGANI REGIONALI

 

     Art. 60. (Consiglio Regionale).

     (Omissis) [16].

 

     Art. 61. (Presidenza della Giunta Regionale).

     (Omissis) [17].

     Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale è investito della gestione degli affari generali e delle funzioni di coordinamento previsti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 e dagli artt. 25 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 62. (Giunta Regionale).

     La restante struttura operativa della Giunta Regionale si articola:

     a) nei Dipartimenti di cui all'art. 45 dello Statuto così come disciplinati dalla presente legge;

     b) nei Settori operativi previsti dal successivo art. 67 organizzati in seno ai Dipartimenti;

     c) nelle Unità organizzative di Settore istituite e disciplinate in base ai principi fissati dall'art. 58;

     d) negli Uffici e Servizi generali istituiti dalla Legge Regionale n. 24/1973 con le integrazioni di cui ai successivi artt. 63 e 64, del pari organizzati in seno ai Dipartimenti.

 

     Art. 63. (Ufficio per la programmazione).

     L'Ufficio per la programmazione ha le seguenti attribuzioni che svolge sulla base delle determinazioni adottate dal Comitato interdipartimentale per la programmazione:

     1) esercita funzioni di coordinamento nell'elaborazione del programma di sviluppo regionale;

     2) predispone documenti e note per le relazioni programmatiche e previsionali, cura gli strumenti necessari per l'elaborazione del piano e ne verifica lo stato ed i tempi di attuazione;

     3) partecipa all'elaborazione ed all'aggiornamento dei progetti programmatici, mantiene i collegamenti con gli organi tecnici della programmazione a livello nazionale e locale ai fini della stesura del piano regionale e della partecipazione regionale alla programmazione nazionale e verifica la compatibilità delle decisioni programmatiche degli Enti locali con il programma nazionale e regionale;

     4) compila quadri e diagrammi periodici dell'economia regionale e settoriale per le necessità di governo della Giunta, avvalendosi, per tale scopo, di organismi informativi e statistici e della collaborazione di esperti ed operatori;

     5) avvia gli studi necessari all'elaborazione del programma, coordinandoli e controllandoli in fase esecutiva;

     6) propone ai Coordinatori di Settore istruzioni per assicurare uniformità di indirizzo nel disbrigo dei compiti di cui all'art. 28 e trasmette ai medesimi, per i necessari accertamenti e la conseguente inclusione nelle proposte di loro pertinenza, richieste e segnalazioni di interventi;

     7) sulla base dei documenti programmatici, riassuntivi di dette proposte inviati dai Dipartimenti, ai sensi dell'art. 38, elabora le proposte conclusive della programmazione, rassegnandole al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81;

     8) sulla base delle determinazioni dipartimentali di cui allo stesso art. 38, esprime il proprio parere sui piani di sviluppo adottati dai Comprensori, dalle Comunità montane e dagli Enti che vi siano tenuti per legge, rassegnando, quindi, i piani medesimi al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di legge.

 

     Art. 64. (Comitato interdipartimentale per la programmazione).

     E' istituito il Comitato interdipartimentale per la programmazione, con la seguente composizione:

     1) Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente;

     2) Componenti la Giunta Regionale;

     3) Coordinatori dei Settori della Giunta regionale.

     Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal responsabile dell'Ufficio per la programmazione.

     Il Comitato interdipartimentale per la programmazione esercita attività di consulenza in ordine alle proposte di programmazione e di formazione dei piani di cui agli artt. 31 e 38.

 

     Art. 65. (Ufficio del Bollettino e degli atti ufficiali della Regione) .

     L'Ufficio del Bollettino e degli atti ufficiali della Regione, istituito dagli artt. 11 e 15 della L.R. 19 giugno 1973, n. 24, ha le seguenti attribuzioni:

     a) la direzione, la redazione, la pubblicazione e la diffusione del «Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo»;

     b) l'amministrazione del Bollettino attraverso la gestione degli abbonamenti e delle inserzioni a pagamento;

     c) la conservazione e la classificazione degli atti inviati per la pubblicazione, delle raccolte dei Bollettini ufficiali e delle raccolte degli atti ufficiali editi dallo Stato e dalle altre Regioni;

     d) la stampa, nei formati diffusivi opportuni, delle leggi, degli atti amministrativi generali della Regione e dell'organigramma politico- amministrativo regionale.

     I settori dell'attività regionale sono tenuti a trasmettere alla Direzione del Bollettino Ufficiale copia fotostatica conforme degli atti, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

     Gli Uffici possono inviare per la pubblicazione copia conforme del testo integrale, o il relativo estratto con gli estremi di identificazione, di atti e provvedimenti la cui divulgazione è ritenuta confacente all'interesse pubblico generale; in tale ipotesi, a margine di ogni pagina ed alla fine del testo, deve risultare il visto per la pubblicazione del competente Componente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale.

     Il dipendente regionale preposto all'Ufficio è responsabile del Bollettino; a lui fa carico la responsabilità della conformità delle pubblicazioni ai documenti inviati per la stampa.

     La preposizione all'Ufficio del Bollettino, è subordinata all'iscrizione all'Albo professionale dei giornalisti, o all'elenco speciale annesso allo stesso albo.

 

     Art. 66. (Ufficio Informatica).

     E' istituito l'Ufficio Informatica per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dei supporti HARDWARE e SOFTWARE e delle strutture atte a fare da base tecnologica integrata al complesso del sistema socio-economico ed amministrativo della Regione, nonché per la messa a punto e sperimentazione di tecniche innovative in materia di organizzazione delle Unità Organizzative e dei servizi pubblici subregionali.

     Compete all'Ufficio studiare, realizzare e sviluppare le procedure rivolte all'automazione delle singole Unità Organizzative ed alla gestione diretta di tutti i dati necessari alla politica regionale, nonché le procedure e le metodologie informative ed esecutive in materia di organizzazione degli Uffici.

     In particolare l'Ufficio Informatica cura i rapporti di collaborazione con l'Istituto di Ricerca per i dati di natura socio-economica e costituisce il supporto tecnico fondamentale per la programmazione regionale.

 

     Art. 67. (Articolazione in Dipartimenti e Settori).

     (Omissis) [18].

 

     Art. 68. (Uffici tecnico-amministrativi decentrati).

     Gli Uffici tecnico-amministrativi decentrati si inquadrano nei competenti Settori operativi della Giunta Regionale di cui al precedente art. 61 e fruiscono delle dotazioni di personale, distinti per livello funzionale e relative figure professionali, previste dalle allegate tabelle dal n. 5 al n. 7.

 

     Art. 69. (Organo regionale di controllo. Struttura e competenze).

     Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali di controllo sono organizzati nei modi stabiliti dalla L.R. 14 agosto 1972, n. 13 e successive modificazioni e fruiscono delle dotazioni di personale, distinte per livelli funzionali e relative figure professionali, di cui all'annessa Tab. n. 8.

     Non sono soggetti al controllo del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo gli atti meramente confermativi o ripetitivi o esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.

     L'elenco di tali atti deve, comunque, essere trasmesso all'Organo di controllo competente che può chiedere copia dei provvedimenti medesimi.

     L'Organo di controllo non può chiedere pareri tecnici ad uffici centrali o periferici dell'Amministrazione statale o regionale.

Parte terza

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO REGIONALE E RUOLO DEL PERSONALE

 

     Art. 70. (Ruolo unico del personale regionale).

     Il personale della Regione è inquadrato in un ruolo unico regionale che si articola nei livelli funzionali previsti nel contratto nazionale di categoria così come recepito dalla legge regionale.

     Ciascuno di tali livelli comprende una o più figure professionali risultanti dalle allegate Tab. B, C, D, E, F, G.

     Nell'ambito delle competenze generali ipotizzate dal citato contratto nazionale di categoria e della specifica struttura organizzativa dell'organo regionale cui è assegnato, il dipendente esercita tutte le attribuzioni connesse alla figura professionale che riveste nel livello funzionale di appartenenza.

     L'organigramma generale del personale regionale per livelli e relativi figure professionale, risulta determinato dall'art. 59 della presente legge.

 

     Art. 71. (Concorsi).

     I posti disponibili nei singoli livelli funzionali degli organigrammi di cui all'articolo precedente, sono assegnati, previa individuazione da parte della Giunta Regionale, mediante pubblico concorso ai sensi delle leggi regionali nn. 14 e 15 del 22 marzo 1978 e del relativo regolamento di attuazione ed osservate le norme del contratto nazionale di categoria così come recepito dalla legge regionale.

Parte quarta

NORME COMUNI E FINALI

 

     Art. 72. (Adempimenti per l'attuazione dell'ordinamento).

     Nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di competenza, attuano l'ordinamento previsto dalla presente legge con le modalità seguenti:

     a) attribuzione al personale in servizio, nel livello funzionale di appartenenza, di specifiche mansioni di ordine amministrativo, tecnico o contabile alla stregua delle indicazioni risultanti dalle annesse Tabelle B, C, D, E, F, G, previo accertamento e verifica degli atti d'ufficio e sentito il Consiglio del Personale;

     b) assegnazione del personale predetto ai singoli Settori, Uffici o Servizi, e designazione dei responsabili degli Uffici o Servizi sentito il Consiglio del Personale. L'assegnazione del personale alle singole unità organizzative deve avvenire in conformità alle dotazioni organiche stabilite a norma dell'art. 58 della presente legge e nel rispetto dei livelli funzionali e delle figure professionali attribuite ai singoli dipendenti regionali. Al fine di salvaguardare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'assegnazione del personale deve tendere, pur nell'osservanza di quanto disposto al comma che precede, alla conferma, in via prioritaria, delle assegnazioni alle sedi di fatto esistenti. I criteri di massima relativi alla prima assegnazione del personale vengono preventivamente definiti con l'apporto delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti;

     c) utilizzazione, secondo le norme vigenti in materia, del personale in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, eventualmente eccedente i contingenti delle singole figure professionali previste nell'ambito dei livelli funzionali di cui alle annesse tabelle A, B, C, D, E, F, G.

     In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero verificarsi rispetto alla dotazione organica di ogni singola figura professionale, saranno resi indisponibili altrettanti posti di altre figure professionali anche in livelli diversi, i quali potranno essere conferiti con la progressiva cessazione di detti posti soprannumerari.

 

     Art. 73. (Mutamento di mansioni per esigenze organizzative).

     Al dipendente che ne faccia richiesta e sia in possesso dei requisiti prescritti, la Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale, può attribuire, nell'ambito del livello funzionale di appartenenza e limitatamente ai posti in esso disponibili, mansioni proprie di una figura professionale diversa da quella già attribuita ai sensi del primo comma, lett. a) dell'articolo precedente.

     Analoga attribuzione può essere disposta d'ufficio, sentito il Consiglio del Personale, qualora ciò si renda necessario in conseguenza di modifiche all'organigramma delle specifiche figure professionali inserite nello stesso livello.

     Il Consiglio Regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con apposito regolamento, i requisiti, le condizioni e le procedure da osservare per gli ipotizzati mutamenti di mansioni, rispetto ad ogni livello funzionale.

 

     Art. 74. (Personale di custodia).

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere immessi nel ruolo organico del personale regionale, alla posizione iniziale del II livello funzionale, coloro che si trovino in servizio presso la Regione, da data non posteriore al 1 dicembre 1976, con mansioni di custodia o portierato ad essi affidate con atti formali della Giunta Regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

     L'immissione in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego regionale, fatta eccezione del limite di età nonché al superamento di apposita prova di accertamento dell'idoneità all'impiego effettuata in base ai criteri selettivi ed alle modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

     I posti da assegnare ai sensi dei precedenti commi sono compresi nel contingente del II livello funzionale stabilito dal vigente organico del personale regionale.

 

     Art. 75. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge.

 

     Artt. 76. - 77. (Onere finanziario, pubblicazione).

     (Omissis).

 

 

 


[1] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[2] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[3] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[4] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[5] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[6] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[7] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[8] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[9] Articolo abrogato con art. 48 L.R. n. 58/1985.

[10] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[11] Comma abrogato con art. 51 L.R. n. 58/1985.

[12] Articolo abrogato con art. 27, comma 9°, L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[13] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[14] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2001, n. 5.

[15] V. L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[16] Articolo abrogato con art. 11 L.R. n. 58/1985.

[17] Commi 1° e 2° abrogati con art. 12 L.R. n. 58/1985.

[18] Articolo abrogato con art. 13 L.R. n. 58/1985.