§ 1.5.23 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:18/02/2010
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Principi e modalità
Art. 3.  Sportelli unici per le attività produttive
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 3 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
Art. 7.  Modifiche all’articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
Art. 8.  Sostituzione dell’articolo 18 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
Art. 9.  Modifiche all’articolo 19 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 20 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
Art. 11.  Modifiche all’articolo 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 12.  Modifiche all’articolo 4 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 13.  Modifiche all’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 14.  Modifiche agli articoli 6 e 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 15.  Modifiche all’articolo 10 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 16.  Modifiche agli articoli 14 e 15 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 17.  Modifiche all’articolo 17 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 18.  Modifiche all’articolo 18 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 19.  Modifiche all’articolo 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 20.  Modifiche agli articoli 26 e 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 21.  Modifiche all’articolo 29 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 22.  Modifiche all’articolo 31 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 32 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 24.  Modifiche all’articolo 33 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 25.  Modifiche all’articolo 34 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 26.  Modifiche all’articolo 35 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86
Art. 27.  Modifiche all’articolo 2 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78
Art. 28.  Modifiche all’articolo 3 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78
Art. 29.  Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78
Art. 30.  Modifiche all’articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78
Art. 31.  Modifiche all’articolo 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 32.  Modifiche all’articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 33.  Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 34.  Integrazione alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 con gli articoli 5bis, 5ter e 5quater
Art. 35.  Abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 36.  Sostituzione dell’articolo 11 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 37.  Modifiche all’articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 38.  Modifiche all’articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 39.  Modifiche all’articolo 14 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 40.  Modifiche all’articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 41.  Modifiche all’articolo 16 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 42.  Sostituzione dell’articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 43.  Sostituzione dell’articolo 20 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 44.  Modifiche all’articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 45.  Sostituzione dell’articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 46.  Modifiche all’articolo 25 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 47.  Modifiche all’articolo 26 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 48.  Modifiche all’articolo 27 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 49.  Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
Art. 50.  Sostituzione dell’allegato n. 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"
Art. 51.  Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 52.  Sostituzione dell’articolo 3 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 53.  Modifiche all’articolo 4 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 54.  Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 55.  Sostituzione dell’articolo 9 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 56.  Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 57.  Sostituzione dell’articolo 13 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 58.  Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 59.  Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 60.  Sostituzione dell’articolo 16 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25
Art. 61.  Modifiche all’articolo 6 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11
Art. 62.  Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96
Art. 63.  Modifiche all’articolo 4 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96
Art. 64.  Sostituzione dell’articolo 7 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96
Art. 65.  Modifiche all’articolo 8 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96
Art. 66.  Modifiche all’articolo 11 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96
Art. 67.  Modifiche all’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11
Art. 68.  Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 69.  Abrogazione dell’Allegato B alla L.R. n. 32 del 1994
Art. 70.  Integrazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l’articolo 6bis
Art. 71.  Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 72.  Modifiche all’articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 73.  Modifiche all’articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 74.  Sostituzione dell’articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 75.  Integrazione alla L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l’articolo 13bis
Art. 76.  Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 77.  Modifiche al punto 3.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 78.  Sostituzione del punto 7.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 79.  Sostituzione del punto 8.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 80.  Modifiche al punto 11.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 81.  Modifiche al punto 12.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 82.  Modifiche al punto 13.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32
Art. 83.  Modifiche all’articolo 6 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3
Art. 84.  Modifiche all’articolo 10 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23
Art. 85.  Modifiche all’articolo 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38
Art. 86.  Disposizioni per gli Enti Locali
Art. 87.  Disposizione transitoria
Art. 88.  Norma finanziaria
Art. 89.  Entrata in vigore


§ 1.5.23 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché, per la semplificazione e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.

(B.U. 19 febbraio 2010, n. 5 Straord.)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell’art. 4 dello Statuto, con la presente legge adegua il proprio ordinamento ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, attraverso il recepimento nel proprio territorio della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in osservanza dei principi e criteri di cui all’articolo 41 della L. 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008".

 

     Art. 2. Principi e modalità

1. Al fine di garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché di rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi e di promuovere la qualità dei servizi, non sono poste limitazioni, nel territorio regionale, alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea, se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

2. La Regione recepisce nel proprio ordinamento la direttiva n. 2006/123/CE mediante misure legislative, regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali, e precisamente con:

a) l’abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario;

b) la valutazione delle misure potenzialmente restrittive, in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità;

c) la semplificazione amministrativa anche attraverso l’operatività degli Sportelli unici per le attività produttive, come interlocutori istituzionali unici dei prestatori dei servizi, a prescindere dal luogo di stabilimento;

d) l’implementazione delle procedure elettroniche;

e) le attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

 

     Art. 3. Sportelli unici per le attività produttive

1. In attuazione della normativa statale di riferimento, lo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 è l’unico soggetto pubblico di riferimento per il territorio regionale, relativamente ai procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI

 

Sezione I

Modifiche alla L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

"Ordinamento della professione di maestro di sci"

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 3 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

1. L’articolo 3 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Albo regionale dei maestri di sci)

1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale devono essere iscritti nell’apposito Albo regionale.

2. L’Albo regionale è tenuto dal Collegio regionale maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo".

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

1. L’articolo 4 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci)

1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge, 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall’art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all’Albo regionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;

d) licenza della scuola dell’obbligo vigente al momento dell’abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci".

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

1. L’articolo 15 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l’iscrizione nell’apposito albo regionale della stessa.

2. L’iscrizione di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale maestri di sci della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 4 dandone comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo provvede a cancellare dall’albo regionale i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.

4. I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo, indicando le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi devono praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale.

5. Gli obblighi di cui al comma 4, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l’attività in Abruzzo.

6. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea , non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)".

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale maestri di sci. Fanno parte del Collegio i maestri di sci iscritti nell’albo regionale, che abbiano o meno cessato l’attività."

2. Alla lett. m), del comma 5 dell’articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94, le parole "proporre il minimo ed il massimo per le tariffe professionali", sono sostituite dalle seguenti: "proporre il limite massimo per le tariffe professionali".

3. Dopo il comma 7 dell’articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 è inserito il seguente:

"7 bis. Possono essere iscritti al Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione".

 

     Art. 8. Sostituzione dell’articolo 18 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

1. L’articolo 18 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Scuole di sci)

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende l’organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia, autorizza l’apertura di scuole di sci, valutando la richiesta, in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall’assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte;

b) che sia in grado di funzionare durante l’intera stagione invernale e che sia dotata di insegna esterna «SCUOLA DI SCI»;

c) che si dichiari di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione Abruzzo: per tali funzioni ed adempimenti le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;

d) che la scuola dimostri di avere stipulato un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

e) che la scuola di sci sia tenuta il più possibile a garantire un’offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;

f) che la scuola di sci sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico e del turismo, la sicurezza della pratica dello sci, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica dello sci fra giovani.

3. L’autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti da presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge.

4. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

5. Le scuole di sci autorizzate, in possesso dei requisiti di funzionalità tecnico-organizzativa e gestionale per esclusivo uso didattico, potranno disporre di uno spazio territoriale delimitato, di adeguato dimensionamento e posizionamento, attrezzato di impianti di manovra, di una sede adeguata alle esigenze delle attività turistico sportive, di un piccolo impianto di produzione di neve programmata, per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti.

6. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 deve essere presentata alla Direzione regionale competente in materia, corredata di:

a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;

c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del comma 2;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola;

f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al comma 2.

7. Ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell’Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell’autorizzazione.

8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia, le segnalazioni di variazioni che interessano l’organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate. Congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti i maestri, che operano per la scuola, sono in regola con la normativa sull’insegnamento. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole di sci è revocata l’autorizzazione".

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 19 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe massime da applicarsi per l’insegnamento dello sci nell’ambito della Regione Abruzzo sono fissate annualmente dal Collegio regionale maestri di sci".

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 20 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94

1. L’articolo 20 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Sanzioni amministrative)

1. L’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all’insegnamento professionale.

2. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione all’insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo senza essere iscritto all’albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1.200,00.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 4 e 6 dell’ art. 15, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.

4. L’esercizio abusivo della scuola di sci ed in ogni caso l’apertura e l’esercizio di scuola di sci, comunque denominata, in difetto di autorizzazione di cui all’art. 18, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad € 2.100,00 a carico di ciascuna persona che pratichi l’insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione  abusiva. In aggiunta a quanto sopra viene irrogata la sanzione da € 3.000,00 ad € 12.000,00 a carico del direttore della scuola di sci abusiva.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio regionale maestri di sci ed alla Giunta regionale d’Abruzzo".

 

Sezione II

Modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86

"Ordinamento della professione di guida alpina-maestro

di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore

di media montagna-maestro di escursionismo"

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nel territorio regionale devono essere iscritti nell’apposito Albo regionale".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è inserito il seguente:

"1 bis. L’albo regionale è tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo".

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 4 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall’art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all’albo regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) età minima di anni ventuno per le guide alpine-maestri di alpinismo, di anni diciotto per gli aspiranti guida;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;

d) licenza della scuola dell’obbligo vigente al momento dell’abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina;

g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo".

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora", sono sostituite dalle seguenti: "abbia il proprio domicilio".

2. Il comma 3, dell’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma, che svolge temporaneamente, anche in forma saltuaria, l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo nella Regione Abruzzo, può richiedere l’aggregazione temporanea al relativo albo, conservando l’iscrizione nell’albo della regione di appartenenza".

3. Il comma 5, dell’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"5. Il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo provvede all’iscrizione nell’albo regionale, ai sensi dell’art. 4, dandone comunicazione al Collegio di provenienza".

4. Il comma 7, dell’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"7. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, indicando le località nelle quali intendono esercitare il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio regionale e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale".

5. Il comma 8, dell’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"8. Alle guide alpine di altri Stati membri dell’Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina - aspirante guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania)".

6. Dopo il comma 8, dell’articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è aggiunto il seguente:

"8 bis. Ai cittadini dei Paesi Terzi, che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di guide alpine, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)".

 

     Art. 14. Modifiche agli articoli 6 e 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Al comma 1, dell’articolo 6 ed al comma 1 dell’art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "USL", sono sostituite dalle seguenti: "Azienda Sanitaria Locale".

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 10 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Il comma 1, dell’articolo 10 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"1. Per essere ammessi ai corsi di aspirante guida alpina, di cui all’art. 7, comma 2, occorre presentare domanda alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’istituzione degli stessi, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) essere in possesso della licenza di scuola media;

c) aver compiuto diciotto anni entro la data di scadenza per la domanda;

d) essere in possesso di attestazione di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) essere in possesso di un curriculum vitae che evidenzi l’esperienza maturata in un periodo di almeno tre anni di alpinismo e scialpinismo;

g) di avere il domicilio in un Comune della Regione Abruzzo.

 

     Art. 16. Modifiche agli articoli 14 e 15 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Alla lett. b), comma 3, dell’articolo 14 ed alla lett. b), comma 3, dell’articolo 15 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "Settore F.P.", sono sostituite dalle seguenti: "Direzione competente".

2. Alle lett. f), g) ed h), del comma 3, dell’articolo 14 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "del Settore F.P.", sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio della Direzione regionale competente".

3. Il comma 4, dell’articolo 14 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti della Direzione competente, di categoria non inferiore alla C, come da CCNL vigente, dei quali uno ha mansione di segretario e l’altro di vice segretario; quest’ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio della Direzione regionale competente".

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Al comma 1, dell’articolo 17 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "della Giunta regionale d’Abruzzo, Settore F.P.", sono sostituite dalle seguenti: "della Regione Abruzzo, Direzione regionale competente".

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 18 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Il comma 1, dell’articolo 18 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall’art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) età minima di anni diciotto;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;

d) diploma di scuola media dell’obbligo;

e) abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo conseguita per il territorio della Regione Abruzzo;

f) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo".

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "con firma autenticata", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".

2. Alla lett. a), comma 1, dell’articolo 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "stato appartenente alla Comunità Economica Europea", sono sostituite dalle seguenti: "Stato membro dell’Unione Europea".

3. Alla lett. d), comma 1, dell’articolo 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "USL", sono sostituite dalle seguenti: "Azienda Sanitaria Locale".

4. Alla lett. f), comma 1, dell’articolo 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "residenza nella Regione Abruzzo al momento dell’entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "domicilio nella Regione Abruzzo".

 

     Art. 20. Modifiche agli articoli 26 e 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Alla lett. b), comma 3, dell’articolo 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "del settore F.P.", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione competente" e le parole "il Settore F.P." , sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio competente".

2. Alle lett. f), g), h) ed i) del comma 3, dell’art. 26 ed alla lett. b), comma 3, dell’articolo 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "del Settore F.P.", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione regionale competente".

3. Al comma 4, dell’articolo 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "del settore F.P.", sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio competente".

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 29 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Alla lett. n), comma 8, dell’articolo 29 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "il minimo ed il massimo per le tariffe professionali", sono sostituite dalle seguenti: "il limite massimo per le tariffe professionali".

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 31 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Al comma 4, dell’articolo 31 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "L. 3.000.000 a L. 6.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "€ 1.500,00 a € 3.000,00".

2. Al comma 5 dell’articolo 31 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "L. 2.000.000 a L. 6.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "€ 1.000,00 a € 3.000,00".

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 32 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. L’articolo 32 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Scuole di escursionismo naturalistico, scuole di montagna, scuole di alpinismo e scuole di sci-alpinismo)

1. Agli effetti della presente legge per scuola si intende l’organizzazione a base associativa, cui fanno capo più accompagnatori di media montagna, aspiranti guida alpina, guide alpine, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. Le scuole possono essere:

a) di escursionismo naturalistico;

b) di alpinismo e di sci-alpinismo. L’attività di insegnamento, può essere svolta anche da aspiranti guida alpina;

c) di montagna. L’attività di insegnamento può essere svolta da aspiranti guida alpina.

3. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia, autorizza l’apertura di scuole, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che i componenti le scuole siano iscritti all’albo regionale delle guide alpine d’Abruzzo, o siano ad esso temporaneamente aggregati, o all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna;

b) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall’assemblea dei componenti che ne fanno parte;

c) che la scuola sia in grado di funzionare durante l’intera stagione e che sia dotata di insegna esterna "SCUOLA...."

d) che si dichiari di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dell’alpinismo e dello sci-alpinismo, dell’escursionismo naturalistico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico montano della Regione Abruzzo; per tali funzioni ed adempimenti le scuole sono ritenute strutture di pubblica utilità;

e) che la scuola dimostri di avere stipulato un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

f) che la scuola sia tenuta il più possibile a garantire un’offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;

g) che la scuola sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport e del turismo montani, la sicurezza della loro pratica, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo e dello sci-alpinismo, dell’escursionismo naturalistico fra giovani.

4. L’autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di violazione alle norme della presente legge.

5. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione di attività della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

6. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 deve essere presentata, ai sensi di legge, alla Direzione regionale competente in materia, corredata di:

a) elenco dei componenti la scuola con i relativi dati anagrafici;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;

c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del comma 3;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola;

f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al comma 3.

7. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell’Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell’autorizzazione.

8. Le scuole autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il trenta giugno di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia, le segnalazioni di variazioni che interessano l’organico della scuola, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate; inoltre, congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti gli associati, che operano nella scuola, sono in regola con la normativa sull’insegnamento. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole è revocata l’autorizzazione.

9. È istituito dalla Direzione regionale competente in materia, l’elenco delle scuole di montagna, di alpinismo e di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico".

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 33 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Il comma 1, dell’articolo 33 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe massime delle prestazioni professionali, nell’ambito della Regione Abruzzo, delle guide alpine - maestri di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo sono fissate annualmente dal Collegio regionale delle guide alpine".

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 34 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Al comma 1, dell’articolo 34 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "L. 100.000 a L. 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "€ 100,00 a € 300,00".

2. Al comma 2, dell’articolo 34 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "L. 100.000 a L. 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "€ 100,00 a € 300,00".

3. Al comma 3, dell’articolo 34 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "L. 3.000.000 a L. 6.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "€ 1.500,00 a € 3.000,00".

4. Al comma 4, dell’articolo 34 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole "L. 2.000.000 a L. 6.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "€ 1.000,00 a € 3.000,00".

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 35 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Al comma 2, dell’articolo 35 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole "L. 2.000.000 a L. 4.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "€ 1.000,00 a € 2.000,00".

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

Sezione I

Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 78

"Nuova disciplina dell’esercizio saltuario

di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast"

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 2 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78

1. Il comma 1, dell’articolo 2 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

"1. Coloro i quali intendono offrire ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell’abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui abbiano la disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, sono tenuti a presentare una dichiarazione inizio attività ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della L. n. 241/1990 come novellato dall’art. 9 della L. n. 69/2009 al Comune ove sono ubicati gli immobili".

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 3 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast) le parole "con autorizzazione stagionale" sono sostituite dalle seguenti: "stagionali".

 

     Art. 29. Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78

1. L’articolo 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Adempimenti amministrativi)

1. L’attività inizia dalla data di presentazione della D.I.A. prevista dall’art. 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La dichiarazione contiene:

a) le generalità del titolare;

b) la denominazione dell’esercizio;

c) l’ubicazione;

d) il numero delle camere e quello dei posti letto;

e) il numero dei servizi igienici;

f) l’eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell’arco dell’anno;

g) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;

h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt.

11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all’originale comprovante la disponibilità dell’immobile;

c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall’affittuario o da altri;

d) atto di approvazione dell’assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari;

e) dichiarazione circa il possesso da parte dell’immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dal regolamenti comunali e dalla presente legge.

4. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della D.I.A. effettua il controllo per verificare l’idoneità dell’appartamento all’esercizio dell’attività, il cui esito viene comunicato alla Provincia, alla Regione e all’Azienda di promozione turistica regionale, oltre che all’interessato.

5. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.

6. Non è possibile adottare la stessa denominazione all’interno del territorio comunale.

7. Il Comune tiene l’elenco degli operatori del «Bed & Breakfast» ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L’elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti indicati nel comma 4".

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78

1. Il comma 3, dell’articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

"3. L’esercizio di ospitalità «Bed & Breakfast» in mancanza della D.I.A. di cui all’art. 5 comporta, oltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, da applicarsi in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui al successivo art. 9, la cessazione dell’attività medesima".

2. Dopo il comma 3, dell’articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast) sono aggiunti i seguenti:

"3.bis. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività.

3.ter. Tuttavia, in caso sia possibile conformare detta attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell’attività e assegna all’interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell’attività".

 

Sezione II

Modifiche alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

"Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie

di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "all’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217" sono sostituite dalle seguenti: "alla legge 29 marzo 2001, n. 135 e al D.P.C.M. 13 settembre 2002".

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Alla lett. d), comma 2, dell’articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "di cui all’art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217" sono soppresse.

2. Il comma 3, dell’articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è sostituito dal seguente:

"3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell’esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229)."

 

     Art. 33. Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L’articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Chi intenda aprire un’agenzia di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, deve inoltrare alla Provincia territorialmente competente apposita dichiarazione di inizio attività, in seguito denominata D.I.A., ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificandone il periodo ove si tratti di attività stagionale.

2. Il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve indicare su apposita modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente e trasmessa alle Province:

a) le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita IVA;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia e il tipo di rapporto lavorativo con carattere di esclusività;

c) l’ubicazione dei locali in cui si intende condurre l’impresa;

d) la denominazione proposta a seguito del parere positivo della Provincia, ai sensi del DPCM 13 settembre 2002;

e) il carattere annuale o stagionale dell’attività;

f) la mancanza di condanne penali a suo carico che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

g) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento e insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato.

3. Il dichiarante deve allegare:

a) copia di avvenuto versamento della cauzione prevista dall’art. 11;

b) polizza assicurativa prevista dall’art. 12;

c) autodichiarazione di impegno a far pervenire annualmente alla Provincia la documentazione sull’avvenuto pagamento del premio di cui alla lettera b);

d) planimetria dei locali;

e) copia dell’atto attestante la disponibilità dei locali, con dichiarazione di conformità all’originale depositato nell’Ufficio del Registro;

f) fotocopia della ricevuta dell’avvenuta presentazione all’ Ufficio del Registro;

g) copia del certificato di agibilità con dichiarazione di conformità all’originale rilasciato dal Comune o, se non reperibile, certificato di agibilità in originale redatto da un tecnico abilitato secondo le norme del relativo Regolamento Edilizio Comunale;

h) qualora trattasi di Società, copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Società, tra i cui scopi deve essere prevista anche la gestione di agenzie di viaggio, con dichiarazione di conformità all’originale depositato negli Uffici della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

i) autocertificazione relativa ai requisiti di ciascuno degli amministratori della Società;

j) dichiarazione di assenso di eventuali ulteriori legali rappresentanti al fatto che la denuncia di inizio di attività sia sottoscritta dal dichiarante;

k) certificazione attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni;

l) soltanto in caso di cambio di titolarità, dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell’agenzia.

4. Qualora l’agenzia operi esclusivamente in via telematica non sono necessari i requisiti relativi ai locali.

5. Per l’apertura di agenzie che svolgono la loro attività all’interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando l’obbligo della dichiarazione di inizio attività, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

6. L’attività deve iniziare immediatamente o comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della D.I.A. o alla sua spedizione tramite lettera raccomandata AR".

 

     Art. 34. Integrazione alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 con gli articoli 5bis, 5ter e 5quater

1. Dopo l’articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) sono inseriti i seguenti:

"Art. 5 bis. (Controlli)

1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, la Provincia è tenuta a verificare il contenuto della D.I.A. in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge.

2. Ove sia possibile integrare la documentazione richiesta, la Provincia fissa il termine di 30 giorni per l’integrazione; la mancata integrazione nei termini comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

3. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e dei requisiti di legge, la Provincia adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività.

4. Tuttavia, ove sia possibile conformare l’attività dell’agenzia alla normativa vigente, la Provincia ordina la sospensione dell’attività e assegna un termine non inferiore a 30 giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, la Provincia ordina la cessazione dell’attività".

"Art. 5 ter. (Casi che non richiedono la dichiarazione di inizio attività)

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell’area di svolgimento dell’evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione alla Provincia di competenza.

2. Per l’apertura di filiali o succursali di un’agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell’U.E. non occorre dichiarazione di inizio di attività, ma è necessario inoltrare apposita comunicazione alla Provincia competente con allegati planimetria dei locali ed elenco delle principali attrezzature di cui s’intende dotare l’agenzia, al fine di permettere la verifica dell’indipendenza e dell’esclusività dei locali stessi. La Provincia deve effettuare la suddetta verifica entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione.

3. Espletata la verifica prevista dal comma 2, la Provincia ne comunica l’esito positivo all’interessato e alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia principale. In caso di esito negativo, la Provincia attiva il procedimento previsto dall’art. 5 bis".

"Art. 5 quater. (Elenco delle agenzie di viaggio)

1. Le agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna Provincia dove ha sede l’agenzia o la filiale, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.

2. Nell’elenco di cui al comma 1, che ha valore ricognitivo e informativo, sono riportati per ogni agenzia i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività, al nome del titolare o alla ragione sociale in caso di società, al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla Provincia ai sensi della presente legge.

3. Ciascuna Provincia provvede ad inserire in tempo reale nell’apposito programma informatico, predisposto dal Dipartimento del Turismo al fine di evitare la ripetizione di denominazioni già esistenti, i dati relativi alle nuove agenzie operanti e alle filiali o succursali delle stesse agenzie o di altre già operanti nel territorio nazionale o in quello di altri Stati dell’Unione Europea, altresì comunicando le avvenute variazioni e cancellazioni.

4. Ogni modificazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in Comune di altra Provincia, comporta l’invio di una nuova dichiarazione di inizio attività; per le altre modificazioni è sufficiente una mera comunicazione alla Provincia che provvede all’aggiornamento dei dati mediante annotazione.

5. Ciascuna Provincia invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proprio elenco, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione di attività e cancellazione delle agenzie. L’elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Abruzzo".

 

     Art. 35. Abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L’articolo 6 (Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è abrogato.

2. L’articolo 7 (Istruttoria preliminare) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.

3. L’articolo 8 (Esito dell’istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.

4. L’articolo 9 (Contenuto dell’autorizzazione) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 36. Sostituzione dell’articolo 11 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L’articolo 11 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Cauzione)

1. La cauzione è versata, a pena di divieto di inoltro della D.I.A. alla Provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

2. L’importo della cauzione o della fìdejussione può essere soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. In caso di mancato versamento della integrazione conseguente alla revisione degli importi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia dispone la sospensione dell’attività dell’agenzia fino all’avvenuto adempimento, che dovrà comunque verificarsi entro i successivi sessanta giorni dall’avvenuto provvedimento di sospensione, pena la chiusura dell’agenzia.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell’interessato, con provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione della attività dell’agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall’interessato le eventuali pendenze derivanti dall’esercizio delle attività medesime.

5. L’esercizio di una filiale o succursale di un’agenzia di viaggio e turismo non comporta l’obbligo del versamento della cauzione.

6. Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all’ammontare della sanzione irrogata.

7. La Provincia trattiene le somme acquisite a titolo di sanzioni".

 

     Art. 37. Modifiche all’articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Il comma 1, dell’articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione o invio della dichiarazione di inizio attività, polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229"."

2. Al comma 3, dell’articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 la parola "autorizzata" è sostituita dalla seguente: "dichiarata".

3. Al comma 4, dell’articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 la parola "autorizzata" è sostituita dalle seguenti: "dichiarata gli eventuali".

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) la parola "l’esterno" è sostituita dalla seguente: "l’estero".

2. Alla lett. j), comma 1, dell’articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 le parole "di informazione dell’utente dei servizi turistici in caso di annullamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro cui l’utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi".

3. Alla lett. k), comma 1, dell’articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 le parole "dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione di inizio attività".

 

     Art. 39. Modifiche all’articolo 14 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 14 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "operano sulla base delle disposizioni della presente legge".

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "dell’autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell’impresa".

2. Dopo il comma 2, dell’articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia deve immediatamente aggiornare la banca dati "Infotrav" con l’inserimento dei dati della chiusura temporanea dell’agenzia e della sua durata".

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 16 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 16 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) la parola "autorizzate" è sostituita dalle seguenti: "e loro filiali o succursali operanti ai sensi della presente legge".

 

     Art. 42. Sostituzione dell’articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L’articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all’albo regionale)

1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all’albo regionale disciplinato dalla presente legge.

2. Chiunque intenda esercitare la professione di direttore tecnico invia alla Regione Abruzzo, Direzione competente in materia di turismo, apposita dichiarazione di inizio dell’attività (in seguito D.I.A) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 2, ultimo periodo, come da ultimo novellato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificando il requisito professionale applicabile.

3. La Direzione regionale competente in materia di turismo provvede ad espletare le necessarie verifiche.

4. I requisiti che consentono l’esercizio dell’attività professionale sono i seguenti:

a) superamento degli esami abilitanti all’esercizio della professione espletati secondo le modalità previste dalla presente legge;

b) superamento degli esami conclusivi di corsi abilitanti all’esercizio della professione di almeno 400 ore organizzati o autorizzati dalla Regione Abruzzo;

c) possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o iscrizione all’albo della Regione di provenienza;

d) soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 4, secondo comma, lettere a), b), c) e d) e terzo comma del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

5. Il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve inoltre attestare:

1) di essere in possesso di taluno dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall’art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

2) di non avere subito condanne o di non avere in corso procedimenti giudiziari a suo carico e di non essere soggetto alle misure di polizia di cui all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931.

6. Ai Direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea non iscritti ad albi di altre Regioni o Province autonome, che vogliono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania".

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

8. Sono iscritti d’ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all’albo sulla base della precedente disciplina in materia.

9. L’albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato sul B.U.R.A. e aggiornato ogni anno.

10. Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia".

 

     Art. 43. Sostituzione dell’articolo 20 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L’articolo 20 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Domanda di partecipazione all’esame)

1. Coloro che intendono partecipare all’esame di abilitazione inoltrano domanda alla Regione Abruzzo - Direzione regionale competente in materia di turismo comprensiva delle seguenti autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) luogo di residenza;

3) cittadinanza di appartenenza;

4) titolo di studio posseduto;

5) assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

6) godimento dei diritti civili e politici.

2 Devono, altresì dichiarare:

a) in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo.

b) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l’esame e il recapito telefonico.

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Il comma 1, dell’articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"1. La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio di direttore tecnico è così composta:

a) un dirigente regionale in qualità di presidente;

b) un esperto di legislazione turistica, che può essere lo stesso presidente;

c) un docente di geografia;

d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell’altra lingua straniera prescelta dal candidato".

 

     Art. 45. Sostituzione dell’articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L’articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Attestato di idoneità)

1 Il competente Servizio della Direzione Turismo, accertata la regolarità del procedimento e verificato che il candidato era in possesso dei requisiti per la partecipazione, approva l’esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità.

2. La verifica di cui al comma 1 va espletata sulle autocertificazioni comprese nella domanda di partecipazione e indicate dall’art. 20, comma 1".

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 25 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 25 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "l’autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione".

2. Al comma 3, dell’articolo 25 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 le parole "D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206".

 

     Art. 47. Modifiche all’articolo 26 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 26 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) dopo le parole "comunità religiose" sono inserite le seguenti: "istituti scolastici".

 

     Art. 48. Modifiche all’articolo 27 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell’articolo 27 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "essere munite della autorizzazione di cui all’art. 5" sono sostituite dalle seguenti: "osservare quanto previsto dall’art. 5".

 

     Art. 49. Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L’articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Sospensione dell’esercizio)

1. La Provincia dispone la sospensione dell’esercizio:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l’esercizio dell’agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall’art 11 comma 3 all’aumento del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti e i fornitori.

2. Nel provvedimento di sospensione dell’esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. Viene altresì sancita la chiusura dell’agenzia quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all’art. 15, comma 1, ovvero alla riapertura dell’agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea".

 

     Art. 50. Sostituzione dell’allegato n. 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"

1. L’allegato n. 1 di cui all’articolo 29 (prospetto delle sanzioni amministrative) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico" è sostituito dall’Allegato A della presente legge.

 

Sezione III

Modifiche alla L.R. 11 agosto 2004, n. 25

"Norme per la disciplina dell’attività professionale

di guida speleologica e per il riordino della Commissione

d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti

all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo"

 

     Art. 51. Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 2 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Albo regionale dell’attività turistica di guida speleologica)

1. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, l’Albo regionale dell’attività turistica di guida speleologica.

2. In detto Albo sono iscritti tutti coloro che conseguono l’abilitazione a norma della presente legge.

3. L’iscrizione all’albo ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell’interessato, previa dimostrazione del mantenimento dei requisiti amministrativi e dell’idoneità psico-fisica.

4. E’ istituito il collegio regionale delle guide speleologiche".

 

     Art. 52. Sostituzione dell’articolo 3 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 3 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Abilitazione)

1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di guida speleologica è conseguita previo superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale, diretto all’accertamento della capacità tecnico- professionale degli aspiranti.

2. L’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di guida speleologica può essere conseguita anche attraverso la frequenza di corsi abilitanti da organizzare ogni tre anni, previo atto di indirizzo della Giunta regionale, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di formazione e con il Collegio regionale delle Guide Speleologiche.

3. La Giunta regionale, accertata l’eventuale carenza di personale esercente l’attività professionale di guida speleologica, sentito il Collegio regionale delle Guide Speleologiche, può anticipare i termini di cui ai commi 1 e 2".

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 4 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. Al comma 1, dell’articolo 4 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) le parole "con decreto dal Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo, su deliberazione della stessa", sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta regionale d’Abruzzo,".

2. Alla lett. a), comma 1, dell’articolo 4 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25, le parole "dall’Assessore regionale al turismo o suo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "da un dirigente regionale".

3. Alla lett. e), comma 1, dell’articolo 4 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25, le parole "del competente Servizio della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in servizio presso la Giunta d’Abruzzo – Direzione regionale competente in materia di turismo".

 

     Art. 54. Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 8 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Attestati di abilitazione)

1. Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l’indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla competente struttura della Giunta regionale d’Abruzzo.

2. La Direzione regionale competente in materia di turismo rilascia all’interessato l’attestato di abilitazione di guida speleologica per il quale è stato effettuato l’accertamento delle relative capacità tecnico-professionali".

 

     Art. 55. Sostituzione dell’articolo 9 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 9 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Condizioni per l’esercizio)

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all’albo regionale delle guide speleologiche, coloro  che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;

d) titolo di studio di licenza media di secondo grado o titolo equipollente;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di guida speleologica.

2. Il Collegio delle Guide Speleologiche è tenuto a comunicare annualmente i nominativi delle Guide Speleologiche operanti in Abruzzo, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, all’Azienda promozione turistica regionale e ai Comuni nei cui ambiti insistono i luoghi di interesse speleologico".

 

     Art. 56. Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 10 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Tessera di riconoscimento)

1. Alle guide speleologiche è rilasciato da parte del Collegio delle Guide Speleologiche d’Abruzzo una tessera di riconoscimento contenente la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici e il numero di iscrizione all’albo professionale".

 

     Art. 57. Sostituzione dell’articolo 13 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 13 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Controlli e vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali disciplinate nella presente legge spettano ai Comuni".

 

     Art. 58. Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 14 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Sanzioni disciplinari)

1 Le violazioni di norme di comportamento professionale dettate da disposizioni legislative, regolamentari, statutarie e dalla deontologia professionale sono di competenza del Collegio delle Guide Speleologiche d’Abruzzo che applicherà le seguenti sanzioni in rapporto alla gravità dei fatti:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio a maggioranza assoluta dei componenti in contraddittorio con l’interessato e sono impugnabili con ricorso ai competenti organi giurisdizionali".

 

     Art. 59. Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 15 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti l’attività di guida speleologica in mancanza di iscrizione al relativo Albo è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1.032,91.

2. Le guide speleologiche che non prestano la propria opera nell’ambito delle operazioni di soccorso, di cui all’art. 11, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggette all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28.

3. Le guide speleologiche che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l’esercizio della professione, di cui all’art. 12, sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17.

4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano, altresì, l’applicazione del provvedimento disciplinare in applicazione dell’art. 14.

5. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha accertato il comportamento illecito".

 

     Art. 60. Sostituzione dell’articolo 16 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25

1. L’articolo 16 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Guide speleologiche provenienti da fuori Regione e dagli Stati dell’Unione Europea)

1. L’esercizio sul territorio regionale dell’attività professionale di guida speleologica in regime di libera prestazione di servizi da parte di guide provenienti da altre Regioni o da Stati dell’Unione Europea, non richiede l’iscrizione all’albo della Regione Abruzzo, salva l’osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge".

 

Sezione IV

Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11

"Strutture ricettive e stabilimenti balneari:

prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni.

Normativa organica"

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 6 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11

1. Dopo il comma 6, dell’articolo 6 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è inserito il seguente:

"6 bis. La Regione, in adesione alle indicazioni e alle prescrizioni dell’Enit, promuove la realizzazione di un sistema informatico che consenta di superare la procedura di invio dei dati come descritta dai commi 1, 3 e 6, al fine di pervenire alla loro trasmissione per via telematica, sia da parte degli imprenditori alle Province competenti che da queste al data base dell’Enit e alla stessa Regione, all’uopo finanziando i necessari progetti di aggiornamento informatico".

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE ARTI AUSILIARIE SANITARIE

 

Sezione I

Modifiche alla L.R. 3 novembre 1999, n. 96

"Norme per l'istituzione di scuole regionali

ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio

dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti

ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico"

 

     Art. 62. Sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96

1. L’articolo 2 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l’istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Durata dei corsi e determinazione numero studenti)

1. I corsi hanno durata triennale.

2. In relazione al numero di richieste di autorizzazione pervenute per ciascun corso e avuto riguardo anche alla domanda di fabbisogno delle figure in questione rilevata annualmente presso le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate e/o accreditate sul territorio regionale, la Regione stabilisce per il primo anno di ciascun corso il numero massimo di studenti per ciascuna Scuola, tenuto conto delle capacità ricettive della Scuola".

 

     Art. 63. Modifiche all’articolo 4 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96

1. Al comma 1, dell’articolo 4 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l’istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico), le parole "settore sanità", sono sostituite dalle seguenti: "Direzione Politiche della Salute".

2. Al comma 2, dell’articolo 4 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96, le parole "provvede con deliberazione di Giunta regionale al rilascio della relativa autorizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "provvede, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda corredata della documentazione richiesta al completo, al rilascio della relativa autorizzazione, con determinazione del Dirigente preposto al Servizio "Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane" della Direzione Politiche della Salute".

 

     Art. 64. Sostituzione dell’articolo 7 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96

1. L’articolo 7 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l’istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Articolazione dei corsi)

1. Ogni singolo anno di corso si articola in sezioni formative.

2. Ogni sezione formativa non potrà essere composta da più di venticinque allievi.

3. Un elenco degli iscritti a ciascun anno di corso dovrà essere trasmesso all’ufficio regionale competente entro il sessantesimo giorno dalla data di inizio del corso".

 

     Art. 65. Modifiche all’articolo 8 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96

1. Nella rubrica dell’articolo 8 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l’istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico), le parole "Durata e articolazione dei corsi", sono sostituite dalle seguenti: "Durata, programma e frequenza dei corsi".

 

     Art. 66. Modifiche all’articolo 11 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96

1. Al comma 1, dell’articolo 11 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l’istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico), le parole "nel limite di un corso sperimentale per ciascuna provincia", sono soppresse.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

Sezione I

Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11

"Nuove norme in materia di commercio"

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 17, dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato di cui al comma 3 lettera d), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d’uso dei locali;

c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell’esercizio;

d) l’esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune".

2. Il comma 75 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita".

3. Il comma 76 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"76. (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, ove l’apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita".

4. Il comma 77 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"77. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella dichiarazione di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)".

5. Il comma 78 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"78. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove svolge l’attività, e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L’impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma.

6. Il comma 95 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"95. (Criteri di programmazione). I Comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di programmazione, si attengono ad uno o più dei seguenti elementi:

a) abitudini di consumo extradomestico;

b) caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera, collinare o montana;

c) potenzialità turistiche;

d) impatto sulla mobilità;

e) vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell’area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;

f) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani;

g) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale;

h) previsione dell’insediamento di medie e grandi superfici di vendita;

i) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed architettonico".

7. Il comma 97 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

97. (Criteri di programmazione). In considerazione degli obiettivi di programmazione e degli elementi da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l’utilizzo di "contingenti di superficie" e l’individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi. Sulla base di analisi specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori, rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie. È fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95, nel periodo della loro efficacia, qualora si verifichino fatti e circostanze nuove o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione".

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

Sezione I [1]

Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1994, n. 32

"Nuove norme in materia di agriturismo"

 

     Art. 68. Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [2]

1. L’art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (Imprenditori agrituristici).

2. E’ istituito presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività (Operatori agrituristici).

3. La tenuta dell’elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

4. Coloro che sono già iscritti nell’albo regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo vengono iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici se non provvisti del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell’elenco regionale degli operatori agrituristici".

 

     Art. 69. Abrogazione dell’Allegato B alla L.R. n. 32 del 1994 [3]

1. L’Allegato B alla L.R. n. 32 del 1994 è abrogato.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo modello di domanda.

 

     Art. 70. Integrazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l’articolo 6bis [4]

1. Dopo l’art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. (Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica)

1. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene rilasciato al richiedente dal Servizio competente della Giunta regionale previa presentazione di apposita domanda nella quale:

a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali sono desunti dal fascicolo aziendale di cui all’art 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Artt. 13 e 14;

b) si evidenzia il rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’impresa agricola;

c) sono prevalenti, rispetto all’attività agrituristica, le attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

d) sono esplicitate le potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica decade nei casi di:

a) rinuncia da parte dell’interessato;

b) perdita dei requisiti di legge;

c) mancato avvio dell’attività nel quinquennio successivo alla data dell’iscrizione nell’elenco.

3. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato, ovvero se già rilasciato deve essere revocato:

a) a coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica" .

 

     Art. 71. Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [5]

1. L’art. 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Disciplina amministrativa)

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla presente legge, e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l’azienda, la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. La dichiarazione di inizio attività consente l’avvio dell’esercizio dell’attività agrituristica, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa al Comune. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione al Comune stesso.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, trova applicazione l’art 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) a coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

2) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5. Il Comune, dopo aver svolto gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, fornisce alla Giunta regionale, Direzione competente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, i dati necessari per l’ iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Nel caso di modifiche o integrazioni soggettive ed oggettive delle strutture dell’azienda agrituristica e/o dei servizi offerti dalla stessa, è necessario l’adeguamento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività".

 

     Art. 72. Modifiche all’articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [6]

1. Al comma 1, dell’articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "sentita la Commissione regionale di cui all’art. 7" sono soppresse.

 

     Art. 73. Modifiche all’articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [7]

1. Al comma 1, dell’articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "nell’albo", sono sostituite dalle seguenti: "nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici".

 

     Art. 74. Sostituzione dell’articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [8]

1. L’art. 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristi, di cui all’art 6 comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La vigilanza e il controllo sull’osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici, di cui all’art 6 comma 1, viene esercitata dalla Direzione competente della Giunta regionale che provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e l’iscrizione all’elenco regionale degli imprenditori agrituristici. La perdita dei requisiti comporta la revoca del Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, la cancellazione dall’elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti. Nel caso l’imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Regione ne dà comunicazione immediata al Comune competente.

Il Comune provvede agli adempimenti previsti ai sensi dell’art 19 della legge n. 241/90 e s.m.i.".

 

     Art. 75. Integrazione alla L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l’articolo 13bis [9]

1. Dopo l’articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Sospensione e revoca dell’attività)

1. L’attività è revocata nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;

b) qualora l’interessato non abbia iniziato l’attività entro un anno dalla data fissata per l’inizio dell’attività stessa, o abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al Comune.

2. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività, il Comune fissa un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere fino al massimo di un anno l’attività. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune revoca l’attività.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22.7.1975, n. 382) e successive modifiche.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati, nei trenta giorni successivi, alla Direzione regionale competente ai fini del recupero delle provvidenze eventualmente concesse."

 

     Art. 76. Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [10]

1. L’art. 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Sanzioni)

1. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all’articolo 6 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

2. Per l’esercizio dell’attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agrituristico, si applica la sanzione della chiusura dell’esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agrituristico non può essere concesso all’imprenditore, responsabile dell’infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi alla irrogazione della sanzione di chiusura dell’esercizio.

3. Il titolare di impresa agricola che esercita l’attività agrituristica ed utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito e/o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. Nel caso in cui il titolare di attività agrituristica non esponga la provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.

5. L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui:

a) attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, attrezzatura e/o denominazione diversa da quella consentita;

b) violi gli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionabili.

6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell’esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell’attività.

7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

8. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni interessate alla violazione".

 

     Art. 77. Modifiche al punto 3.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [11]

1. L’ultimo capoverso del punto 3.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"La dizione "Imprenditore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

La dizione "Operatore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività al Comune.

La dizione "azienda agrituristica" o "agriturismo" può essere usata solo da aziende agricole il cui titolare è un imprenditore agricolo operatore agrituristico".

 

     Art. 78. Sostituzione del punto 7.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [12]

1. Il punto 7.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"7.0. (Elenco regionale degli imprenditori agrituristici e certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica)

Gli imprenditori agricoli che fanno richiesta del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica devono:

a) documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 01/12/1999, n. 503 art. 9 e decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Artt. 13 e 14;

b) inoltrare apposita domanda ai sensi dell’art. 6 comma 2 al Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (Sipa) competente per territorio;

c) allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) dichiarare la insussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

2) dichiarare il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda;

3) dichiarare il rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica;

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Sipa provvede all’istruttoria di ammissibilità della richiesta e con determinazione dirigenziale provvede, nel caso di istruttoria positiva, al rilascio al richiedente del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Il Sipa fornisce al competente Servizio della Giunta regionale i dati necessari all’ iscrizione dello stesso nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici.

Avverso il mancato rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e successiva iscrizione nell’elenco degli imprenditori agrituristici è ammesso ricorso alla Direzione competente della Giunta regionale, che si pronuncia entro 90 giorni dalla data di acquisizione dello stesso.

L’elenco regionale degli imprenditori agrituristici prevede specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie agrituristiche, attività didattiche, attività sociali ed altre attività multifunzionali.

La modulistica relativa all’attuazione degli artt. 6 e 6bis e dei criteri di cui al presente articolo viene predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica".

 

     Art. 79. Sostituzione del punto 8.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [13]

1. Il punto 8.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"8.0. (Disciplina amministrativa)

La dichiarazione di inizio attività di cui all’art 8 della presente legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) idoneità igienico-sanitaria per i locali adibiti a punto ristoro e/o a laboratorio di trasformazione;

b) abitabilità delle strutture adibite ad alloggio.

Obblighi amministrativi dell’operatore agrituristico:

1) esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività agrituristica che deve specificare la tipologia di alloggio, ristoro e/o attività multifunzionali.

2) rispettare eventuali limiti e le modalità contenute nel provvedimento comunale di accertamento sulla comunicazione di inizio attività previsto dalle normative vigenti.

3) rispettare le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per le comunicazioni anche tecnologie telematiche;

4) esporre in luogo visibile una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti;

5) esporre e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati;

6) notificare alla Provincia competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi delle attività ricettive che intende praticare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con facoltà di modificarli con comunicazione suppletiva, entro il 1° Marzo dell’anno successivo, secondo quanto previsto dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11. Se non vi sono variazioni, previa comunicazione scritta alla Provincia da parte del titolare dell’azienda agrituristica entro i termini previsti dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, i prezzi dell’anno precedente sono validi a tutti gli effetti di legge e possono essere esposti negli alloggi nei modi consentiti.

7) gli esercizi di nuova apertura debbono comunicare alla Provincia i prezzi entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività al Comune. Negli anni successivi dovranno rispettare quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

8) comunicare qualsiasi variazione delle attività previste all’Ispettorato competente per territorio e il relativo aggiornamento delle attività al Comune;

9) esporre un cartello nello spazio antistante l’azienda con il marchio regionale agrituristico e la dicitura «agriturismo», seguita dalla denominazione;

10) compilare i modelli Istat sulle presenze turistiche, ed inviarli all’Ente Provinciale del Turismo. La comunicazione può essere inoltrata anche per via telematica;

11) esporre un cartello con l’indicazione delle materie prime aziendali utilizzate nella ristorazione e dei prodotti agricoli acquistati da altre aziende agricole regionali, con il recapito delle aziende stesse in quanto i consumatori devono avere la possibilità di conoscere in maniera facile e immediata la provenienza dei prodotti offerti. L’esposizione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e materiale idoneo purché liberamente e facilmente accessibile al pubblico;

Le attività agrituristiche non sono soggette alle norme stabilite per i Pubblici Esercizi in materia di apertura e chiusura e l’imprenditore agrituristico comunica al Sindaco i periodi di attività e può sospendere l’apertura per brevi periodi in relazione allo svolgimento delle pratiche agricole.

I regolamenti comunali possono prevedere apposite tariffe sui rifiuti solidi urbani per le attività agrituristiche. In mancanza di tariffe specifiche, comunque diverse dal settore turistico e commerciale, si applica una riduzione del 30%. I Comuni possono prevedere ulteriori riduzioni agli imprenditori agrituristici che attuano la compostazione dei rifiuti organici.

In ogni caso, per l’applicazione dei tributi locali, vanno riconosciute tutte le deroghe e le facilitazioni previste per le aziende agricole. Nella dichiarazione di inizio attività agrituristica può essere inserita anche la Comunicazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e all’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) riferita alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali ed extra-aziendali che vanno specificati. Tale comunicazione può essere presentata esclusivamente da imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese e che non hanno riportato condanne penali in materia igienico- sanitaria.

L’azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche, tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico, unito alla denominazione aziendale, preceduta dal termine «Agriturismo o azienda agrituristica». I servizi offerti possono essere indicati con opportuna simbologia grafica. I nomi delle aziende si devono riferire alla tradizione rurale del territorio di riferimento o alle contrade o ai luoghi o a fatti storici locali. Una tabella va posta obbligatoriamente davanti o nelle immediate vicinanze dell’azienda e può essere costituita dai seguenti materiali: legno, ceramica e metallo. In quest’ultimo caso la tabella deve essere di colore marrone. I segnali di indicazione posti lungo le strade statali, provinciali e comunali sono dello stesso colore. Le specializzazioni aziendali vanno riportate nel cartello antistante l’azienda con le medesime specifiche grafiche".

 

     Art. 80. Modifiche al punto 11.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [14]

1. Al primo capoverso, punto 11.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "nell’albo" sono sostituite dalle seguenti: "nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici".

2. Al penultimo capoverso, lett. d), punto 11.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 le parole "nell’elenco degli operatori agrituristici" sono sostituite dalle seguenti: "nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all’art. 6".

 

     Art. 81. Modifiche al punto 12.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [15]

1. Al primo capoverso, lett. A, punto 12.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "nell’albo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all’art. 6".

 

     Art. 82. Modifiche al punto 13.0. dei criteri di attuazione di cui all’allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 [16]

1. Al primo capoverso, punto 13.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "l’autorizzazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione inizio attività presentata al Comune ai sensi dell’art. 8 della presente legge".

 

Sezione II

Modifiche alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 3

"Modifica e integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25

– Norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre civiche"

 

     Art. 83. Modifiche all’articolo 6 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 6 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3 (Modifica e integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25 – Norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre civiche) è aggiunto il seguente:

"3 bis. L’Albo degli esperti di Usi Civici alla data di entrata in vigore della L.R. di attuazione della direttiva 2006/123/CE assume ruolo meramente ricognitivo e non vincolante per le Amministrazioni titolate all’affidamento di incarichi nel settore degli usi civici."

 

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

 

Sezione I

Modifiche alla L.R. 17 luglio 2007, n. 23

"Disposizioni per il contenimento e la riduzione

dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno

e nell'ambiente abitativo"

 

     Art. 84. Modifiche all’articolo 10 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23

1. Al comma 5, dell’articolo 10 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo) le parole "per tecnici residenti nel territorio regionale" sono soppresse.

 

Sezione II

Modifiche alla L.R. 12 novembre 2004, n. 38

"Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale"

 

     Art. 85. Modifiche all’articolo 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38

1. La lettera b), comma 4, dell’articolo 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale) è abrogata.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 86. Disposizioni per gli Enti Locali

1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.

2. Fino all’entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1 gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni amministrative aventi ad oggetto materie che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/123/CE, applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 87. Disposizione transitoria

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, volti al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui ai precedenti titoli, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.

 

     Art. 88. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 89. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegato A

 

Prospetto delle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo della professione di Direttore Tecnico"

 

Prospetto delle sanzioni amministrative

 

a)

chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 25, 26 e 27

da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00

b)

inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 3 della L.R. n. 1/1998 senza aver ottenuto la prescritta dichiarazione inizio attività, con esclusione delle filiali o succursali

da Euro 5.165,00 a Euro 15.494,00

c)

pubblicazione e/o diffusione di programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'art. 13, non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguati ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio

da Euro 516,00 a Euro 2.582,00

d)

modifica, in assenza di comunicazione alla Provincia, della ubicazione dei locali dell'agenzia di viaggio all'interno della Provincia medesima.

Euro 516,00

e)

inosservanza dell'orario di apertura comunicato alla Provincia

da Euro 258,00 a Euro 1.033,00

f)

mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione inizio attività nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata alla Provincia con il visto dell'amministrazione provinciale

Euro 516,00

g)

mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni

da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00

h)

violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia

da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00

i)

mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico

Sospensione dell'esercizio

l)

svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non iscritti all'albo regionale di cui all'art. 18, fatto salvo il caso previsto dall'art. 18, comma 8

da Euro 5.165,00 a Euro 10.329,00

m)

associazione di cui all'art. 25 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati

da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00

n)

mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci

Euro 5.165,00

o)

mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 12

Cessazione attività

p)

svolgimento di attività di organizzazione di viaggi da parte di associazione di cui all'art. 25, che non abbia inviato il programma annuale alla Provincia

Euro 516,00

q)

Dichiarazioni false e mendaci in relazione a quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5.

da € 2.582,00 a € 7.747 + cancellazione dall'albo regionale dei direttori tecnici + denuncia penale

r)

Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 26 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore)

€516,00

 


[1] Sezione abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[2] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[3] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[4] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[5] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[6] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[7] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[8] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[9] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[10] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[11] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[12] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[13] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[14] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[15] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[16] La Sezione I è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.