§ 3.7.52 - L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.
Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:26/01/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  (Soggetti obbligati alla comunicazione)
Art. 3.  Comunicazioni
Art. 4.  Comunicazione supplementare.
Art. 5.  Prima comunicazione.
Art. 6.  Modalità di comunicazione.
Art. 7.  Procedure.
Art. 8.  Pubblicità dei prezzi
Art. 9.  Segnalazione Certificata Inizio Attività
Art. 9 bis.  Contenuto della SCIA
Art. 10.  Obbligatorietà della classifica
Art. 11.  (Controlli)
Art. 12.  Comunicazioni obbligatorie
Art. 13.  Pubblicazione.
Art. 14.  Revoca della classifica.
Art. 15.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 16.  Revoca dell'autorizzazione. Diffida, sospensione.
Art. 17.  Rinnovi annuali.
Art. 18.  Chiusura temporanea e cessazione attività
Art. 19.  Modifiche e variazioni
Art. 20.  Validità della classifica.
Art. 21.  Istruttoria per la classificazione.
Art. 22.  Denominazione.
Art. 23.  Attribuzione di migliore classificazione.
Art. 24.  Revisione di classifica.
Art. 25.  Presentazione dei ricorsi.
Art. 26.  Composizione Commissione.
Art. 27.  Designazione rappresentanti.
Art. 28.  Istituzione e funzionamento.
Art. 29.  Raccolta dati.
Art. 30.  Trasmissione dati.
Art. 31.  Elaborazione dati
Art. 32.  Elaborazione dati Province.
Art. 33.  Funzioni di vigilanza e di controllo
Art. 34.  Vigilanza e controllo.
Art. 35.  Competenze.
Art. 36.  Pubblicazione.
Art. 37.  Tessera di riconoscimento.
Art. 38.  Atti di accertamento.
Art. 39.  Sanzioni amministrative
Art. 40.  Segnalazione agli Enti.
Art. 41.  Pagamento in misura ridotta.
Art. 42.  Devoluzione dei proventi.
Art. 43.  Emissione di ordinanza-ingiunzione.
Art. 44.  Validità dell'ordinanza-ingiunzione.
Art. 45.  Termine per il pagamento.
Art. 46.  Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Art. 47.  Incasso coattivo.
Art. 48.  Entità delle sanzioni amministrative.
Art. 49.  Recidiva.
Art. 50.  Prescrizione.
Art. 51.  [62]
Art. 52.  Norma transitoria.
Art. 53.  Norma abrogativa.


§ 3.7.52 - L.R. 26 gennaio 1993, n. 11. [1]

Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.

(B.U. n. 4 del 5 febbraio 1993).

 

Art. 1. Finalità. [2]

1. La presente legge disciplina le modalità:

a) di raccolta, trasmissione e pubblicità dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;

b) di classificazione delle strutture ricettive;

c) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all’intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell’annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;

d) dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

e) di applicazione delle eventuali sanzioni.

 

TITOLO I

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DEI PREZZI E DEI DATI SULLE STRUTTURE

 

     Art. 2. (Soggetti obbligati alla comunicazione) [3]

1. Chiunque apre o gestisce:

a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all’aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta);

b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;

c) stabilimenti balneari;

comunica al dipartimento regionale competente i prezzi e i dati sulle attrezzature degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6.

 

     Art. 3. Comunicazioni [4]

1. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1° ottobre di ogni anno, al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall'articolo 6:

a) i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;

b) i dati sull'attrezzatura dell'esercizio in relazione ai principali servizi.

2. La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l’implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 48.

3. Gli operatori che intendono modificare i prezzi già trasmessi ai sensi del comma 1 con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione al Dipartimento regionale competente dal 1° gennaio al 1° marzo.

 

     Art. 4. Comunicazione supplementare. [5]

     Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1° giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1° marzo, e ciò anche nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 3 [6].

     La mancata o tardiva segnalazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione [7].

 

     Art. 5. Prima comunicazione. [8]

     Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di apertura.

     La mancata o tardiva segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48 [9].

 

     Art. 6. Modalità di comunicazione. [10]

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) entro i termini fissati dall'articolo 3.

2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

3. Il Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, trasmette telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell'esposizione al pubblico con le modalità di cui all'articolo 8. La tabella vidimata è pubblicata dal Dipartimento regionale competente nella pagina degli operatori interessati al SITRA.

4. Il Dipartimento regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Dipartimento regionale competente può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione. Il Dipartimento competente provvede altresì ad eliminare i servizi oggetto di provvedimento modificativo.

 

     Art. 7. Procedure. [11]

1. Le comunicazioni riportano i prezzi massimi dei servizi su modelli predisposti dal dipartimento regionale competente.

2. Se è praticato un prezzo complessivo, questo non può essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

3. Se in un esercizio alberghiero una camera a due letti è assegnata a una sola persona e ciò non è stato espressamente richiesto, il prezzo non può superare quello massimo previsto per le camere a un letto.

 

     Art. 8. Pubblicità dei prezzi [12]

1. La tabella generale, vidimata dal dipartimento regionale competente, indica i prezzi di tutti i servizi praticati ed è esposta, in modo visibile al pubblico, nell’ufficio di ricevimento degli ospiti.

2. E’ altresì esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.

3. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti su modelli formulati dal medesimo dipartimento regionale.

 

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

 

     Art. 9. Segnalazione Certificata Inizio Attività [13]

1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico ricettive sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal dipartimento regionale.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.

 

     Art. 9 bis. Contenuto della SCIA [14]

1. La SCIA contiene:

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l’indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;

d) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

e) dati relativi all’immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell’azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l’indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell’uso cui ciascun locale è destinato;

f) le attività di ristorazione presenti;

g) il periodo di apertura annuale o stagionale;

h) il nulla-osta igienico-sanitario di cui alle vigenti disposizioni di legge;

i) i dati della polizza di responsabilità civile per copertura dei danni arrecati al cliente.

2. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.

 

     Art. 10. Obbligatorietà della classifica [15]

1. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l’esercizio di un’attività turistico ricettiva.

2. All’esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:

a) la tipologia;

b) la denominazione;

c) il numero delle stelle corrispondente alla classificazione.

 

     Art. 11. (Controlli) [16]

1. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente al dipartimento regionale competente:

a) il modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dal medesimo dipartimento;

b) la rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).

Il dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l'esito al SUAP.

3. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare detta attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato che non può essere in ogni caso inferiore a trenta giorni.

4. E’ fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

5. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al d.p.r. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 3.

6. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) il Comune, fatte salve le competenze regionali, esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture turistico-ricettive.

7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla legge vigente, il Comune, all’esito della verifica effettuata dal dipartimento regionale competente, consente l’esercizio dell’attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.

8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell’attività.

 

     Art. 12. Comunicazioni obbligatorie [17]

1. Il Comune comunica al dipartimento regionale competente i dati delle strutture ricettive operanti sul territorio, e, in particolare, la denominazione e l’ubicazione esatta, la capienza ricettiva massima consentita e il periodo di apertura, variazioni e cessazioni relative all’attività, salvo quanto altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.

 

     Art. 13. Pubblicazione. [18]

     Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di classifica della Giunta Provinciale - nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva - è pubblicata per estratto sul Foglio Annunzi Legali della Provincia. Tale pubblicazione è affissa per 20 giorni, per estratto, nell'albo Pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio interessato.

 

     Art. 14. Revoca della classifica. [19]

     La classifica viene revocata dalla Giunta Provinciale, a seguito di istruttoria esperita dalla A.P.T. competente, quando venga meno anche uno solo dei requisiti considerati obbligatori dalle specifiche leggi che regolano la classificazione delle strutture ricettive.

     Copia autenticata del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla Provincia notificata al Comune ed al titolare della struttura interessati e all'A.P.T. che ha curato l'istruttoria.

     Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso con le modalità previste nel successivo art. 25.

     La presentazione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione di revoca della classifica.

     Il Comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell'autorizzazione, così come previsto nel successivo art. 16.

 

     Art. 15. Rilascio dell'autorizzazione. [20]

     Il Comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta Provinciale, rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla Provincia e all'Azienda di Promozione Turistica competenti per territorio.

     Nella licenza di pubblico esercizio il Comune deve, comunque, indicare la denominazione e l'ubicazione esatta, la classifica assegnata dalla Provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant'altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.

 

     Art. 16. Revoca dell'autorizzazione. Diffida, sospensione. [21]

     L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge è revocata dal Comune quando viene meno anche uno dei requisiti indispensabili per il rilascio, per motivi di pubblica sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica.

     Negli altri casi il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

 

     Art. 17. Rinnovi annuali. [22]

1. L’esercizio di una struttura turistico ricettiva, anche per i complessi ad attività stagionale, si intende rinnovato annualmente previo versamento delle tasse dovute a qualsiasi titolo.

2. Al Comune territorialmente competente sono trasmesse le attestazioni dei versamenti effettuati.

 

     Art. 18. Chiusura temporanea e cessazione attività [23]

1. I titolari delle attività ricettive comunicano al Comune la chiusura temporanea e la cessazione dell’attività.

2. Il periodo di chiusura temporanea dell’attività non può essere superiore a tre mesi prorogabili dal Comune per fondati motivi per altri tre mesi, decorsi i quali l’attività si intende definitivamente cessata; il Comune ne dà comunicazione al dipartimento regionale competente.

 

     Art. 19. Modifiche e variazioni [24]

1. Ogni variazione concernente l’attività ricettiva e la classificazione è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 9.

2. Le variazioni che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che la inoltra al dipartimento regionale.

3. Sono altresì soggetti a comunicazione i cambi di titolarità ed i subentri nell’attività.

 

     Art. 20. Validità della classifica. [25]

     1. La classifica è assegnata in base agli elementi dichiarati ed accertati, tenuto conto della funzionalità delle attrezzature e dei servizi, in conformità a quanto disposto dalle leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ed è valida sino all’adozione dei provvedimenti di revisione di cui all’articolo 24.

 

     Art. 21. Istruttoria per la classificazione. [26]

     Alle proposte, formulate dalle Aziende di Promozione Turistica alla Giunta Provinciale ai sensi del 2° comma dell'art. 9, deve essere allegata la documentazione, presentata dal richiedente, ed in particolare:

     - domanda in carta legale (indirizzata alla Provincia per il tramite dell'Ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);

     - planimetria dell'immobile e piante di tutti i locali, dei vari piani, ad uso dell'azienda ricettiva, con l'indicazione esatta della concessione edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato, firmate dal tecnico che ha redatto il progetto;

     - relazione descrittiva, firmata dal tecnico;

     - certificato di iscrizione alla Sezione speciale del Registro esercenti il Commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui alla legge 11.6.1971, n. 426 ed al relativo D.M. 4.8.1988, n. 375 (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);

     - denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;

     - autorizzazione igienico sanitaria di cui alle vigenti disposizioni di legge, integrata da relazione o parere della competente autorità sanitaria [27].

     In sede di riclassificazione la documentazione da produrre è la medesima di quella prescritta per la prima classificazione, con esclusione degli elaborati grafici relativi alla consistenza dell'edificio, laddove dall'ultimo provvedimento classificatorio ai sensi della presente legge non si siano verificate modifiche della stessa, e purché detti elaborati siano stati comunque già acquisiti dall'Ente preposto alla classificazione [28].

 

     Art. 22. Denominazione. [29]

     1. La denominazione di un’azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.

 

     Art. 23. Attribuzione di migliore classificazione. [30]

 

     Art. 24. Revisione di classifica. [31]

1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta degli enti di cui all’articolo 33 e del dipartimento regionale competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata.

 

TITOLO III [32]

RICORSI AVVERSO LA CLASSIFICA

 

     Art. 25. Presentazione dei ricorsi. [33]

     Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorso i titolari della licenza di esercizio dell'impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ricettivi ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

     Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del F.A.L. riportante il provvedimento, alla Giunta Regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T. e alla Provincia competenti.

     Il Settore Turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

     Detto titolare entro 20 giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

 

     Art. 26. Composizione Commissione. [34]

     La Giunta Regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una Commissione composta:

     1) dal Componente la Giunta preposto al Settore Turismo, o suo delegato, che la presiede;

     2) dal Coordinatore del Settore Turismo;

     3) dal Dirigente del Servizio Strutture Turistiche;

     4) dal Dirigente del Servizio Commercio;

     5) da due rappresentanti delle aziende turistico-ricettive, da nominare dalla Giunta Regionale tra quelli designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale;

     6) da un rappresentante di dipendenti delle aziende turistiche ricettive, da nominare dalla Giunta Regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale.

 

     Art. 27. Designazione rappresentanti. [35]

     La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5 e 6 dell'articolo precedente deve pervenire alla Giunta Regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta.

     La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l'operatività della Commissione.

 

     Art. 28. Istituzione e funzionamento. [36]

     La Commissione di cui al precedente art. 26 è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Turismo - Servizio Strutture Turistiche con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

     La Commissione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

     Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede ai sensi della L.R. 2.2.1988, n. 15.

     Sino a quando il ricorso non venga definito, l'azienda turistica ricettiva conserva la classifica già attribuita.

 

TITOLO IV

RILEVAZIONE STATISTICA

 

     Art. 29. Raccolta dati. [37]

1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA.

 

     Art. 30. Trasmissione dati. [38]

1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico.

 

     Art. 31. Elaborazione dati [39]

1. Il dipartimento regionale competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all’ISTAT.

 

     Art. 32. Elaborazione dati Province. [40]

     Le Province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T. e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all'ISTAT, all'ENIT, al Ministero per il Turismo ed alla Regione - Servizio Strutture Turistiche del Settore Turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall'ISTAT e dalla Regione.

 

TITOLO V

VIGILANZA E CONTROLLO

 

     Art. 33. Funzioni di vigilanza e di controllo [41]

1. Ferme le specifiche competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza e dell’Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell’ambito delle proprie competenze territoriali.

2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al dipartimento regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. La struttura regionale comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l’adozione di eventuali provvedimenti.

 

     Art. 34. Vigilanza e controllo. [42]

 

     Art. 35. Competenze. [43]

 

     Art. 36. Pubblicazione. [44]

 

     Art. 37. Tessera di riconoscimento. [45]

 

     Art. 38. Atti di accertamento. [46]

 

 

TITOLO VI

SANZIONI

 

     Art. 39. Sanzioni amministrative [47]

1. I criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le modalità per proporre opposizione alle ordinanze di ingiunzione, sono stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni.

 

     Art. 40. Segnalazione agli Enti.

     (Omissis) [48].

 

     Art. 41. Pagamento in misura ridotta. [49]

     Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella più favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

 

     Art. 42. Devoluzione dei proventi. [50]

     I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni di competenza; i pagamenti vengono effettuati mediante versamento su un conto corrente postale all'uopo acceso da ciascun Comune [51].

 

     Art. 43. Emissione di ordinanza-ingiunzione. [52]

     Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Sindaco, esperita l'istruttoria di cui all'art. 18 della L. 689/1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all'autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato e dandone comunicazione alla A.P.T. ed alla Provincia competenti [53].

 

     Art. 44. Validità dell'ordinanza-ingiunzione. [54]

     L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo, salvo che non sia stata proposta opposizione ai sensi del successivo art. 46, ed ha efficacia novanta giorni dalla data di notifica al trasgressore.

 

     Art. 45. Termine per il pagamento. [55]

     Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall'art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

 

     Art. 46. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. [56]

     Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

     Art. 47. Incasso coattivo. [57]

     Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o il momento in cui l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, il Comune dispone mediante emissione di apposito ruolo, il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese [58].

 

     Art. 48. Entità delle sanzioni amministrative. [59]

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:

a) che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 30;

b) che pratica prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi degli articoli 6 e 7;

c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all’articolo 8;

d) che rifiuta di fornire al dipartimento regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;

e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;

f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all’art. 18 o anticipi l’apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;

g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;

h) che non evidenzia nella targa posta all’esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.

2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.

 

     Art. 49. Recidiva. [60]

1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È altresì disposta la chiusura se il titolare non è in possesso della prescritta licenza di esercizio o della segnalazione certificata inizio attività.

 

     Art. 50. Prescrizione. [61]

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

     Art. 51. [62]

     Per quanto non espressamente previsto dovrà farsi riferimento alle norme della L. 24.11.1981, n. 689, in quanto applicabili.

 

     Art. 52. Norma transitoria. [63]

     Fino all'entrata in attività delle aziende di Promozione Turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno espletate dagli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende Autonome Soggiorno e Turismo per la parte di loro competenza [64].

 

     Art. 53. Norma abrogativa.

     Sono abrogate le norme di cui:

     - alla L.R. 24.3.1988, n. 33;

     - alla L.R. 10.5.1988, n. 42;

     - alla L.R. 23.7.1982, n. 45, artt. da 4 a 17;

     - alla L.R. 22.1.1992, n. 4, art. 32, comma 1, punti 1 e 3, e comma 2, nonché ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

 

 


[1] Nella presente legge, le parole "direzione" sono state sostituite da "dipartimento" per effetto dell'art. 8 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 67 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[4] Articolo sostituito dall'art. 68 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[5] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67.

[8] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67.

[10] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[11] Articolo modificato integrato dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67 e così sostituito dall'art. 70 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 71 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[13] Articolo sostituito dall'art. 72 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[14] Articolo inserito dall'art. 73 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[16] Articolo già modificato con LL.RR. 29 marzo 1995, n. 14 e 26 agosto 1995, n. 117, sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67, dall'art. 75 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 76 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[18] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[19] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[20] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[21] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 77 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[24] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67 e così ulteriormente sostituito dall'art. 79 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[25] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67 e così ulteriormente sostituito dall'art. 80 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[26] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[27] Alinea così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[28] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 81 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[30] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67.

[31] Articolo già sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67 e così ulteriormente sostituito dall'art. 82 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[32] Titolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[33] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[34] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[35] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[36] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[37] Articolo sostituito dall'art. 83 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[38] Articolo sostituito dall'art. 84 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[39] Articolo sostituito dall'art. 85 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

[40] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 86 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[42] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[43] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[44] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[45] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[46] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 87 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[48] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14, successivamente abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 agosto 1995, n. 117.

[49] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[50] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[51] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[52] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[53] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 agosto 1995, n. 117.

[54] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[55] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[56] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[57] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[58] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

[59] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 29 marzo 1995, n. 14, dall'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67 e così sostituito dall'art. 88 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 90 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[62] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[63] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[64] Articolo così integrato dall'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 67.