§ 3.7.55 - L.R. 31 maggio 1994, n. 32.
Nuove norme in materia di agriturismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:31/05/1994
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione attività agrituristiche.
Art. 3.  Esercizio dell'agriturismo.
Art. 4.  Immobili destinati all'agriturismo.
Art. 5.  Norme igienico sanitarie.
Art. 6.  (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)
Art. 6 bis.  (Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica)
Art. 7.  Commissione regionale per l'agriturismo.
Art. 8.  (Disciplina amministrativa)
Art. 9.  Programma regionale agrituristico.
Art. 10.  Provvidenze agli imprenditori agricoli.
Art. 11.  Provvidenze agli enti pubblici.
Art. 12.  Piani di sviluppo.
Art. 13.  (Vigilanza e controllo)
Art. 13 bis.  (Sospensione e revoca dell’attività)
Art. 14.  (Sanzioni)
Art. 15.  Abrogazione.
Art. 16.  Norma transitoria.
Art. 17.  Norme per la disciplina del turismo rurale.
Art. 18.  Criteri di attuazione.
Art. 19.  Norma finanziaria.


§ 3.7.55 - L.R. 31 maggio 1994, n. 32. [1]

Nuove norme in materia di agriturismo.

(B.U. n. 25 del 24 giugno 1994)

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge n. 730 del 5.12.85, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:

     - agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

     - salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

     - valorizzare le produzioni tipiche;

     - sviluppare il turismo sociale e giovanile;

     - contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;

     - contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale.

 

     Art. 2. Definizione attività agrituristiche.

     Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230 Bis del Codice Civile.

     Rientrano in tali attività:

     a) dare ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

     b) dare accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravans;

     c) somministrare pasti e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali, ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, compresi gli alcoolici ed i superalcoolici, tipici della regione, ed in particolare dell'ambiente rurale;

     d) organizzare attività ricreative anche di tipo sportivo e culturale, ed in particolare strutture museali dedicate al mondo rurale;

     e) vendere i prodotti della propria azienda;

     f) organizzare strutture di turismo equestre finalizzate allo svolgimento dell'attività agrituristica, nell'ambito dell'attività aziendale;

     g) svolgere il ruolo di operatore ambientale.

     Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle normali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame e sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.

     Il principio della connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo lavoro.

 

     Art. 3. Esercizio dell'agriturismo.

     Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale appartenente al nucleo familiare, come previsto dall'art. 230 Bis del Codice Civile, nonché personale normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo.

 

     Art. 4. Immobili destinati all'agriturismo.

     Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola.

     L'utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.

     La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro. Gli interventi non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, secondo il criterio tipologico, architettonico e nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche.

 

     Art. 5. Norme igienico sanitarie.

     I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.

     I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai criteri di attuazione della presente legge.

 

     Art. 6. (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici) [2]

1. E’ istituito presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (Imprenditori agrituristici).

2. E’ istituito presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività (Operatori agrituristici).

3. La tenuta dell’elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

4. Coloro che sono già iscritti nell’albo regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo vengono iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici se non provvisti del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.

 

          Art. 6 bis. (Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica) [3]

1. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene rilasciato al richiedente dal Servizio competente della Giunta regionale previa presentazione di apposita domanda nella quale:

a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali sono desunti dal fascicolo aziendale di cui all’art 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Artt. 13 e 14;

b) si evidenzia il rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’impresa agricola;

c) sono prevalenti, rispetto all’attività agrituristica, le attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

d) sono esplicitate le potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica decade nei casi di:

a) rinuncia da parte dell’interessato;

b) perdita dei requisiti di legge;

c) mancato avvio dell’attività nel quinquennio successivo alla data dell’iscrizione nell’elenco.

3. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato, ovvero se già rilasciato deve essere revocato:

a) a coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

 

     Art. 7. Commissione regionale per l'agriturismo.

     E' istituita presso il Settore Agricoltura della Giunta la Commissione Regionale per l'Agriturismo.

     La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, è così composta:

     - dal Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o da un suo delegato, che la presiede;

     - da un funzionario regionale del Settore Agricoltura;

     - da un funzionario regionale del Settore Turismo;

     - da un funzionario regionale del Settore Beni Ambientali;

     - da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole facenti parte del CNEL, che abbiano Associazioni Nazionali Agrituristiche operanti nella Regione;

     - da un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

     - da un funzionario di livello non inferiore al 6° profilo professionale amministrativo, con compiti di segretario e senza diritto al voto;

     La Commissione esercita le seguenti funzioni:

     a) vigila sulla corretta applicazione delle normative amministrative previste dall'art. 8 della presente legge;

     b) formula pareri previsti sui programmi di investimento pubblico nel campo dell'agriturismo;

     c) rassegna parere consultivo sulla formulazione del programma regionale di sviluppo del Settore;

     d) esprime parere sui ricorsi dei soggetti non abilitati a svolgere attività agrituristica;

     e) promuove quanto necessario per coordinare le attività degli Enti interessati all'agriturismo;

     f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di cancellazione, ai sensi del successivo art. 13, dall'Elenco regionale degli operatori che hanno perso i requisiti per aver titolo di iscrizione.

     Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, compete il trattamento economico previsto dalla L.R. 2.2.88, n. 15.

 

     Art. 8. (Disciplina amministrativa) [4]

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla presente legge, e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l’azienda, la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. La dichiarazione di inizio attività consente l’avvio dell’esercizio dell’attività agrituristica, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa al Comune. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione al Comune stesso.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, trova applicazione l’art 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) a coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

2) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5. Il Comune, dopo aver svolto gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, fornisce alla Giunta regionale, Direzione competente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, i dati necessari per l’ iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Nel caso di modifiche o integrazioni soggettive ed oggettive delle strutture dell’azienda agrituristica e/o dei servizi offerti dalla stessa, è necessario l’adeguamento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

 

     Art. 9. Programma regionale agrituristico.

     La Giunta Regionale predispone il programma regionale per l'agriturismo e per la rivitalizzazione delle aree rurali [5].

     Il programma regionale stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:

     a) individua le zone di prevalente interesse agrituristico;

     b) favorisce l'incremento, in connessione con l'attività agricola, delle attività artigianali di tipo rurale;

     c) stabilisce gli obiettivi di sviluppo del settore;

     d) delibera e coordina i piani di sviluppo di cui al successivo articolo 12;

     e) fissa i criteri e le proprietà per il riparto territoriale delle risorse;

     f) costituisce una Banca dati delle risorse e delle caratteristiche rurali della Regione.

     Il programma agrituristico ha durata triennale con aggiornamenti annuali ed è approvato dal Consiglio Regionale.

     Il programma regionale agrituristico deve essere in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la Legge n. 394/91 e con i regolamenti CEE.

 

     Art. 10. Provvidenze agli imprenditori agricoli.

     Agli iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'art. 6 della presente legge, oppure a coloro che hanno ricevuto l'attestato provvisorio di cui all'art. 16, possono essere concessi contributi in conto capitale o in conto interesse per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche [6].

     Sono ammesse a contributo anche quelle opere necessarie all'espletamento di attività culturali, ricreative e sportive di cui all'art. 2 della presente legge.

     Sono, altresì, ammesse al contributo le spese relative all'arredamento, secondo i criteri di attuazione della presente legge.

     Il volume massimo di investimenti ammissibili a contributo è stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di appositi computi metrici e con l'applicazione del prezziario ANCE. Nella previsione di spesa è ammessa una aliquota non superiore al 10% per spese generali.

     La misura massima del contributo in conto capitale è fissata nel 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle aree svantaggiate, di cui alla direttiva CEE 268/75.

     Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni sino all'80% del contributo accordato.

     In alternativa al contributo in conto capitale, la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con Istituti autorizzati che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

     Il concorso regionale attualizzato non potrà superare l'importo dei contributi in conto capitale concedibili ai sensi del comma 5.

     Ai mutui si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con Decreto del Ministero del Tesoro.

     Sono altresì previsti mutui per il completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.

     Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici, sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

     Nei piani di miglioramento di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n. 797/85 e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori e diversi investimenti a fini agrituristici da effettuare nell'azienda agricola.

     Le aziende site nelle aree protette di cui alla Legge 394/91, hanno priorità nella concessione di contributi.

     Il programma regionale agrituristico stabilisce i criteri e le altre priorità per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interesse.

     Sono ammesse a contributo le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché la strutturazione di laboratori per la trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli e di punti vendita aziendali.

 

     Art. 11. Provvidenze agli enti pubblici.

     Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale nella misura massima del 75%, per la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;

     b) studio, realizzazione e promozione di itinerari agrituristici.

     Gli interventi di cui sopra dovranno essere in armonia con gli obiettivi stabiliti dal programma regionale.

     Possono realizzare gli interventi solo gli Enti nei cui territori siano ricomprese aziende agrituristiche operanti.

     Tutti gli interventi devono indicare nella fase progettuale i soggetti che li gestiranno con annessa valutazione costi/benefici.

     Gli Enti di cui al precedente primo comma, all'atto della richiesta devono precisare, con atto deliberativo del relativo Consiglio, i mezzi finanziari con cui faranno fronte alla quota del 25% da porre a carico del proprio Bilancio.

     Alle Aziende delle Foreste Demaniali Regionali ed agli Enti Parco Nazionali e Regionali, per lo svolgimento delle attività agrituristiche, è riservato sino al 5% dello stanziamento della presente legge.

     I programmi dagli stessi proposti, approvati ai sensi della normativa contenuta nella presente legge, sono finanziabili per intero nell'ambito delle disponibilità di cui al comma precedente.

 

     Art. 12. Piani di sviluppo.

     Il programma di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale.

     Per l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema:

     a) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per aziende già operanti o comunque iscritte nell'elenco regionale;

     b) la promozione delle iniziative agrituristiche e della immagine agrituristica complessiva della regione, anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al Turismo;

     c) attuazione e gestione di una banca dati regionale sull'agriturismo;

     d) valorizzazione dell'ambiente rurale;

     e) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici regionali;

     f) organizzazione di manifestazioni culturali sull'ambiente e le tradizioni rurali;

     g) l'istituzione e la valorizzazione di un marchio regionale agrituristico;

     h) applicazione di tecnologie telematiche.

     Sono previsti contributi annuali alle associazioni agrituristiche operanti nella Regione, concessi in relazione ad un programma dettagliato delle attività di cui ai piani di sviluppo, da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura.

     Il contributo è relativo alle iniziative previste nel programma annuale il quale deve essere corredato da:

     - atto costitutivo, Statuto dell'Associazione ed elenco degli iscritti relativo all'anno di competenza;

     - relazione sull'attività dell'associazione;

     - preventivo dettagliato di spesa;

     - verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare la domanda.

 

     Art. 13. (Vigilanza e controllo) [7]

1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristi, di cui all’art 6 comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La vigilanza e il controllo sull’osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici, di cui all’art 6 comma 1, viene esercitata dalla Direzione competente della Giunta regionale che provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e l’iscrizione all’elenco regionale degli imprenditori agrituristici. La perdita dei requisiti comporta la revoca del Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, la cancellazione dall’elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti. Nel caso l’imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Regione ne dà comunicazione immediata al Comune competente.

Il Comune provvede agli adempimenti previsti ai sensi dell’art 19 della legge n. 241/90 e s.m.i.

 

          Art. 13 bis. (Sospensione e revoca dell’attività) [8]

1. L’attività è revocata nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;

b) qualora l’interessato non abbia iniziato l’attività entro un anno dalla data fissata per l’inizio dell’attività stessa, o abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al Comune.

2. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività, il Comune fissa un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere fino al massimo di un anno l’attività. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune revoca l’attività.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22.7.1975, n. 382) e successive modifiche.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati, nei trenta giorni successivi, alla Direzione regionale competente ai fini del recupero delle provvidenze eventualmente concesse.

 

     Art. 14. (Sanzioni) [9]

1. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all’articolo 6 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

2. Per l’esercizio dell’attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agrituristico, si applica la sanzione della chiusura dell’esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agrituristico non può essere concesso all’imprenditore, responsabile dell’infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi alla irrogazione della sanzione di chiusura dell’esercizio.

3. Il titolare di impresa agricola che esercita l’attività agrituristica ed utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito e/o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. Nel caso in cui il titolare di attività agrituristica non esponga la provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.

5. L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui:

a) attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, attrezzatura e/o denominazione diversa da quella consentita;

b) violi gli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionabili.

6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell’esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell’attività.

7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

8. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni interessate alla violazione.

 

     Art. 15. Abrogazione.

     La Legge Regionale n. 18 del 24.01.84 - «Norme in materia di agriturismo» - è abrogata.

 

     Art. 16. Norma transitoria. [10]

     Gli imprenditori agricoli non ancora iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici per cause a loro non imputabili vanno considerati iscritti a tutti gli effetti se possono produrre l'attestato provvisorio di idoneità a svolgere attività agrituristica.

 

     Art. 17. Norme per la disciplina del turismo rurale.

     La Regione, inoltre, incentiva il recupero del patrimonio edilizio, sito nei piccoli centri e nelle campagne, da destinare ad attività di turismo verde ed ambientale per le forti sinergie che tali attività sviluppano con l'agriturismo.

     A tal fine la Regione finalizza risorse proprie e quelle derivanti da fonti comunitarie e nazionali a quanti, indipendentemente dall'esercizio dell'imprenditoria agricola, intendano recuperare il patrimonio edilizio sito in ambienti rurali.

 

     Art. 18. Criteri di attuazione.

     Al fine di dare concreta esecuzione alla presente legge è approvato l'allegato «A» contenente i «criteri di attuazione».

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge si fa fronte, per l'anno 1994, con lo stanziamento di L. 20.423.000.000 iscritto al Capitolo di spesa n. 102452 del Bilancio regionale per il medesimo esercizio. Per gli anni successivi al 1994 le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti Bilanci regionali determinano gli oneri relativi agli interventi previsti nella presente legge. Allo scopo, saranno utilizzati i cespiti derivanti da legislazione statale finalizzata agli interventi in agricoltura.

     All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza dei membri della Commissione di cui all'art. 6 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale del Capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale.

 

 

ALLEGATO «A»

 

CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE AVENTE PER OGGETTO: «NUOVE NORME IN MATERIA DI AGRITURISMO»

 

1.0 - REQUISITI

     L'attività agrituristica è caratterizzata dal rapporto di connessione e complementarietà con l'impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento, che devono comunque rimanere principali e prevalenti. Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del Tempo-Lavoro, secondo la circolare del Ministero Agricoltura e Foreste n. 10/86.

     Il calcolo deve essere fatto con le tabelle di conversione già utilizzate per calcolare l'unità lavorativa annua.

     Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dev'essere superiore (almeno il 51%) rispetto a quello indicato all'attività agrituristica.

     Per le aziende di tipo estensivo o site in aree svantaggiate ai sensi del Reg. CEE n. 268/ 75 il tempo dedicato all'attività agricola dev'essere almeno il 40% del totale.

     In ogni caso, in applicazione del regolamento CEE n. 2328/91 art. 5, agli imprenditori agricoli che pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, agrituristiche, di artigianato rurale, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale, in applicazione dei regolamenti CEE n. 2078/92 e 2080/92, è concesso di svolgere attività agrituristica purché il reddito proveniente dall'attività dell'azienda agricola non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore.

     Il titolare dell'attività agrituristica è l'imprenditore agricolo singolo od associato come definito dall'art. 2135 del Codice Civile che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo od un suo familiare ai sensi dell'art. 230 bis, 3° comma Codice Civile e cioè il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°, anche se non conviventi.

     Le cooperative iscritte nella sezione agricola del registro prefettizio, ai fini della presente legge, sono equiparate all'imprenditore singolo a prescindere dalla qualifica del singolo socio e, quindi, i requisiti di cui ai commi precedenti vanno riferiti all'attività della società.

 

2.0 - OSPITALITA' IN LOCALI AZIENDALI

     L'ospitalità per soggiorno può essere esercitata in locali appositamente predisposti con il limite massimo di 10 stanze per complessivi 30 posti letto.

     Le caratteristiche dei locali sono le stesse previste per gli impianti adibiti a normale abitazione tenendo in dovuta considerazione le caratteristiche di ruralità della stessa.

     L'unica dicitura autorizzata è: «Alloggio Agrituristico».

 

2.1. - OSPITALITA' IN SPAZI APERTI

     Può essere attuata predisponendo piazzole di sosta per tende, e/o carrelli tenda, e/o caravan e/o autocaravans, fino ad un massimo di 30 persone ospitate contemporaneamente.

     Il numero massimo di persone ospitabili per soggiorno

nell'agricampeggio e nei locali aziendali può essere sommato.

     L'unica dicitura autorizzata è «Campeggio Agrituristico».

     Le aziende che svolgono solo attività di campeggio possono avere un massimo di 40 posti tenda e/o posti caravans.

 

2.2. - SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE

     Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali trasformate in azienda o all'esterno, privilegiando la gastronomia tipica dell'area e della Regione.

     Rientrano tra le bevande anche gli alcoolici ed i superalcoolici purché tipici della tradizione regionale.

     Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:

     - 60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano;

     - 30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano;

     - 10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall'azienda [11].

     Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola attività di ristorazione è fissato in 290 giorni, anche frazionabili a discrezione dell'imprenditore agrituristico nell'arco dell'anno, del mese e della settimana.

     E' fissato il limite di capienza massimo per i punti ristoro di n. 50 posti a sedere.

     L'unica dicitura autorizzata è «punto ristoro agrituristico».

 

2.3 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE

     Le attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente e la cultura rurale, anche in considerazione dei nuovi orientamenti della politica agricola comunitaria, Reg. 2080/92 e Reg. 2078/92 e della legge quadro sulle aree protette 394/91.

     Rientrano tra le attività sportive e culturali: l'equitazione, il nolo di bici e canoe, l'organizzazione di itinerari artistici e naturalistici che, se limitati nell'ambito territoriale comunale, può prescindere dalle previsioni legislative contenute nella L.R. 14 luglio 1987, n. 39, la pratica in strutture aziendali di tennis, bocce, calcetto, nuoto, l'organizzazione di corsi, di mostre, di giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di musei, la pesca sportiva.

     In ogni caso, per quanto riguarda le attività ricreative, sempreché utilizzino il fondo, sono ammesse quelle che valorizzano l'ambiente rurale ed utilizzano la natura per lo svago degli ospiti e quelle di cui al Reg. 2078/92.

     Ogni azienda non può possedere più di due strutture sportive fisse.

 

2.4 - VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI

     E' consentito all'imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda senza dover fare specifica domanda di cui alla Legge n. 59/63, ma facendone esplicita menzione nella domanda di autorizzazione amministrativa. E' ammessa la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda, nel rispetto della normativa sanitaria sull’igiene e qualità degli alimenti [12].

     Tali prodotti, la cui preparazione e commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri servizi agrituristici aziendali.

     L'imprenditore agrituristico può vendere esclusivamente prodotti della propria azienda agricola.

     Sono ammesse eccezioni nei casi:

     - in cui l'imprenditore agricolo e agrituristico fa parte di un consorzio di produttori ed il consorzio apre un proprio punto vendita autorizzato, nei locali del socio imprenditore agrituristico;

     - quanto esiste un contratto in conto deposito tra due produttori agricoli.

 

3.0 - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO [13]

     Le attività agrituristiche possono essere esercitate dai soggetti di cui al punto 1.0, che possono avvalersi di personale dipendente assunto per l'attività aziendale agricola e quindi utilizzato in prevalenza in detta attività e nel tempo residuo nelle attività agrituristiche.

     L'inquadramento di assunzione è quello previsto dal contratto di lavoro agricolo.

     Tale disposizione non si applica per le cooperative agricole, in quanto queste, oltre ad impiegare i soci nell'attività, possono assumere personale da adibire a scopi agrituristici.

     La dizione "Imprenditore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

     La dizione "Operatore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività al Comune.

     La dizione "azienda agrituristica" o "agriturismo" può essere usata solo da aziende agricole il cui titolare è un imprenditore agricolo operatore agrituristico.

 

4.0 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI PER USO AGRITURISTICO

     L'attività agrituristica si può svolgere in edifici rurali, sia in abitazioni che annessi rustici. L'utilizzo di questi non comporta cambio di destinazione d'uso e le autorizzazioni o concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione, se espressamente previsto dalle normative urbanistiche vigenti.

     I requisiti edilizi (altezze, rapporti volumetrici, apertura finestre ecc.), per i locali da adibire ad usi agrituristici sono in ogni caso quelli previsti per le case di abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici.

     E' prevista deroga specifica per le strutture di interesse storico- architettonico e per le aziende agrituristiche individuate come «tipo familiare», secondo i criteri di classificazione stabiliti dall'Anagritur.

     Per aggregato abitativo, nei cui locali si può svolgere l'attività agrituristica, si intende il complesso degli edifici al servizio del fondo costituiti da abitazioni ed annessi rustici. Tali strutture possono essere site anche in centri storici solo in quei Comuni o centri abitati che il programma regionale agrituristico definirà di tipo rurale.

     Le aree utilizzate nell'ambito dell'azienda a servizio dell'attività agrituristica sono considerate a tutti gli effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi non soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi.

 

5.0 - NORME IGIENICO-SANITARIE

     Di seguito vengono riportate le norme igienico-sanitarie a cui le aziende agrituristiche devono attenersi nello svolgimento della loro attività.

     In ogni caso le attività agrituristiche non sono parificabili agli esercizi commerciali di ristorazione, di affittacamere e di albergo.

 

5.1 - OSPITALITA' PER SOGGIORNO

     I locali, fatte salve le loro caratteristiche di ruralità, devono rispondere ai requisiti previsti per l'abitabilità dal punto di vista edilizio.

     Vanno quindi osservati i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione (altezza, superficie, superficie finestra), in particolare in relazione alla superficie minima disponibile per posto letto; deve essere accertata l'assenza di cause di insalubrità.

     I servizi igienici devono essere compresi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet (con erogatore d'acqua a getto) e dovranno essere almeno uno per ogni 6 posti letto.

     Per quanto riguarda l'arredamento dovrà essere disponibile, per persona, un letto ed una seggiola ed in ogni stanza dovrà esserci un armadio ed un cestino per rifiuti.

     L'impianto elettrico dovrà essere rispondente alla normativa vigente per le civili abitazioni; i davanzali dovranno essere adeguatamente protetti; le scale non dovranno essere pericolose e dovrà essere messo in atto tutto quanto previsto in funzione della prevenzione degli infortuni per le case di abitazione.

     Per quanto riguarda l'accoglimento in spazi aperti di campeggiatori in tende, carrelli tenda e/o caravans e autocaravans, deve essere prevista per ogni piazzola di sosta per carrello tenda almeno 30 mq e per caravans e autocaravans almeno 40 mq, oltre allo spazio per l'auto.

     I servizi igienici devono essere costituiti da almeno n. 3 gabinetti; n. 1 vuotatoio di facile accesso, situato preferibilmente all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di soggiorno; n. 1 presa d'acqua potabile.

     Inoltre, in funzione dei posti disponibili, n. 2/3 docce chiuse; n. 2/3 lavabi; 1/2 lavelli; 1/2 lavatoi; 1 fontanella; infine 1 colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica.

 

5.2 - LOCALI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE

     Qualora nell'ambito dell'attività agrituristica si provveda anche alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, questa deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 2 della Legge 30.4.62 n. 283 e art. 25 e seguenti del DPR 26.03.80, n. 327, indipendentemente dal rilascio di altro tipo di autorizzazione e/o del Certificato di abitabilità.

     La suddetta autorizzazione ricomprenderà sia l'attività di cucina quanto quella di somministrazione.

     In ogni caso, i locali da destinare ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici.

     Specifica deroga è prevista per le aziende agrituristiche individuate «di tipo familiare» secondo i criteri di classificazione stabiliti dall'Anagritur.

     In particolare si fa riferimento a quanto disposto dal capoverso 5 dell'art. 28 del DPR n. 327/80 che delega l'autorità sanitaria a tenere conto dei casi peculiari anche in relazione a particolari esigenze tecnologiche, fra i quali rientrano la preparazione, confezionamento e somministrazione e vendita di alimenti in azienda agrituristica.

     Il personale che manipola alimenti deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 37 e segg. del DPR n. 327/80.

 

Requisiti delle cucine

     Devono essere ubicate in locali sufficientemente ampi, ben areate, dotate di canne e cappe di aspirazione integrate da mezzi meccanici quando in rapporto alla cubatura e all'entità della lavorazione l'areazione naturale non sia sufficiente a garantire un ottimale ricambio d'aria. Devono essere altresì ben illuminate direttamente dall'esterno. Le relative aperture verso l'esterno devono essere protette da mezzi meccanici (zanzariere) contro gli insetti ed altri animali nocivi.

     Il pavimento deve essere eseguito con materiale liscio, non fessurabile, ben connesso, facilmente lavabile e disinfettabile, resistente agli urti, con angoli di raccordo tra le pareti e tra queste ed il pavimento, possibilmente arrotondati.

     Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile fino ad almeno metri 2 di altezza per tutto il perimetro della cucina.

     La cucina deve essere integrata, per quanto possibile, da una dispensa preferibilmente accessibile dall'esterno ove conservare le scorte necessarie. In rapporto all'entità di lavorazione deve essere previsto un proporzionato numero di celle e/o armadi frigoriferi destinati alla conservazione, in comparti separati, degli alimenti non omogenei (carni, frutta, pasta fresca, formaggi ecc.).

     Qualora non si provveda alla somministrazione immediata delle pietanze, gli Alimenti deperibili cotti, quali arrosti con copertura di gelatina, ecc., devono essere conservati oltre che protetti da qualsiasi causa di inquinamento anche con opportuni sistemi atti ad assicurare il mantenimento di una temperatura non superiore a + 10° C ovvero non inferiore ai + 65 C.

     I rifiuti ed altri materiali putrescibili che si formano nel corso delle lavorazioni devono essere raccolti per la loro momentanea conservazione in attesa del successivo sollecito smaltimento, in appositi bidoni a comando a pedale o a bascula.

     I banchi da lavoro devono essere in acciaio inox o altro materiale riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. I lavelli, possibilmente in acciaio inox, devono avere erogazione non manuale di acqua potabile e dotati di apposito ripiano chiuso per riporvi i detergenti ed altro materiale di pulizia.

 

Sala di somministrazione

     Deve essere proporzionata alla capacità di lavorazione della cucina. Tutte le finestre devono essere munite di protezione meccanica contro le mosche. Tutte le suppellettili e la biancheria devono essere tenute in appositi armadi o, comunque, a riparo dalla polvere o da altre fonti di contaminazione.

     La sala deve assicurare almeno mq 1,5 per ogni posto a sedere. Deve essere dotata, possibilmente, di n. 2 servizi igienici, distinti per sesso. Tuttavia per un numero di posti inferiore a 25 è consentito un solo servizio igienico; mentre per un numero di posti inferiore a 20 è consentita la utilizzazione dei servizi alloggi.

 

Vendita determinate sostanze alimentari e/o attivazione laboratori produzione delle stesse

     Nel rispetto di elementari accorgimenti igienici è consentita la vendita di tutte quelle sostanze alimentari che non richiedano manipolazioni e/o elaborati processi di trasformazioni.

     Nel locale cucina, inteso come laboratorio di produzione, è consentita la preparazione, rigorosamente in tempi separati tra loro e con quelli riservati all'approntamento e cottura dei pasti, di modeste quantità di: pasta alimentare fresca, conserve vegetali, formaggi, insaccati, frutta sciroppata, frutta cotta, frutta candita, confetture, prodotti apistici, per un quantitativo giornaliero non superiore a kg 10, avendo cura di lavare e disinfettare sia preventivamente quanto ad ultimazione dei lavori, ogni superficie, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.

     Per la produzione e vendita in quantitativi superiori a quelli sopra indicati è fatto obbligo dell'attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti sia dall'art. 28 DPR 327/80, quanto delle diverse norme speciali disciplinanti i singoli prodotti, debitamente autorizzato dall'Autorità Sanitaria, su conforme parere favorevole da parte del Servizio ULSS competente.

 

Etichettatura delle sostanze alimentari

     Tutti i prodotti destinati ad essere venduti e/o distribuiti al consumatore finale, oltre che rispondere ai requisiti intrinseci formalizzati dalle vigenti disposizioni generali e specifici in materia di tutela degli alimenti, devono essere preventivamente etichettati, se confezionati, ovvero muniti di appositi cartelli, se venduti sfusi o previo frazionamento, con le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27.1.92 n. 109.

     a) denominazione di vendita, è consentito adottare il nome consacrato da usi e consuetudini;

     b) elenco degli ingredienti, in ordine decrescente in peso, al momento della loro utilizzazione, preceduto dal termine «ingredienti»; ovviamente la indicazione non è richiesta per i prodotti composti da un solo ingrediente, per gli ortofrutticoli freschi, nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro purché non siano stati utilizzati ingredienti diversi dal latte, enzimi e colture di microorganismi;

     c) quantità netta ovvero indicazione «da vendere a peso» per i prodotti soggetti a notevoli cali di peso, oppure in particolari casi, la indicazione «da vendere a pezzo o a collo»;

     d) termine minimo di conservazione, TMC, o data di scadenza per i prodotti molto deperibili;

     e) nome e sede ditta produttrice o confezionatrice;

     f) dicitura che consenta di identificare il lotto (solo i prodotti conservabili per più di tre mesi);

     g) modalità di conservazione, se necessario;

     h) eventuali istruzioni per l'uso.

     Per i prodotti venduti sfusi o generalmente previo frazionamento, ai sensi dell'articolo 16 DL 109/92, le indicazioni da riportare su apposito cartello apposto in corrispondenza del comparto di vendita, sono limitate a:

     a) denominazione di vendita;

     b) elenco degli ingredienti;

     c) modalità di conservazione;

     d) scadenza (per paste fresche, pasta alimentare fresca con ripieno).

 

6.0 - MACELLAZIONE ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA

     La macellazione ad uso familiare non è consentita tranne che per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni n. 3298/1928.

     La macellazione in azienda è consentita per i volatili, i conigli e la selvaggina allevata ai sensi dell'art. 7 del DPR 8.6.82, n. 503, dell'art. 13 del DPR 10.8.1972, n. 967, come integrato dall'art. 2 del DPR 12.11.76, n. 1000.

     Nel caso in cui l'attività di macellazione sia inferiore a 150 capi settimanali, è sufficiente che essa sia svolta in un locale polifunzionale, nel quale le operazioni di stordimento, dissanguamento, spellatura e spennatura, di eviscerazione ed eventuale confezionamento vengono effettuate in settori distinti.

     E' prevista la vigilanza veterinaria sugli allevamenti, sul funzionamento dei macelli e dei dispositivi frigoriferi ai sensi dell'art. 1 e 2 del DPR n. 967/1972, e dell'art. 7 ultimo comma del DPR n. 503/1982.

     I volatili ed i conigli devono mantenere, in connessione naturale, le frattaglie della cavità toracica e addominale, con esclusione del pacchetto intestinale, la testa e le zampe (fanno eccezione per queste ultime i conigli).

     In particolare i locali e le attrezzature devono avere le seguenti caratteristiche:

     - pavimento e pareti sino a 2 metri di altezza, facilmente lavabili e disinfettabili;

     - soffitto in grado da non rilasciare polveri, muffe, ecc.;

     - finestre e porte protette da dispositivi antimosche e scarichi delle acque di lavaggio muniti di sifone e dispositivi antiratto;

     - lavabi con acqua calda e fredda facilmente accessibili;

     - servizi igienici non comunicanti direttamente con i locali di lavorazione; possono essere utilizzati quelli esistenti nell'abitazione purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

 

6.1 VENDITA DELLE CARNI

     Qualora in azienda agrituristica si effettui la vendita diretta di carni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:

     - Gli avicunicoli e la selvaggina allevata non possono essere venduti sezionati.

     - Per le carni del cosiddetto maggiore valgono le norme contenute nel RD 3298/28 e nel DPR n. 327/1980.

     - Le mezzene ed i quarti dei bovini, suini, ovicaprini ed equini destinati alla vendita devono recare ben visibili i bollini sanitari.

     - La conservazione delle carni di specie diverse deve avvenire in frigoriferi a scomparti distinti o, comunque, in contenitori o involucri chiusi ed impermeabili nel rispetto delle temperature di conservazione.

     - Va evitata la promiscuità delle carni destinate alla vendita con vegetali non ancora lavati e con altri prodotti che possono cedere odori e sapori sgradevoli.

     - Per quanto concerne la possibilità di sottoporre a congelazione le carni macellate da destinare alla vendita o alla somministrazione, è necessario che questa venga espressamente indicata sul provvedimento autorizzativo della Autorità sanitaria. Le carni destinate ad essere congelate devono essere opportunamente confezionate in un involucro e riportare le indicazioni obbligatorie previste dalle norme in vigore, tra le quali la data di congelazione e quella concernente lo stato fisico del prodotto (es. categoria commerciale e se il prodotto è congelato o fresco).

     Il parere favorevole da parte del servizio veterinario della attività di congelazione è subordinato all'accertamento della presenza di adeguati impianti frigoriferi, uno per la congelazione ed uno per il deposito, in grado di assicurare il raggiungimento di temperature di 20°C ed il mantenimento di temperature di conservazione inferiori a -15°C.

     - Vige l'obbligo dell'osservanza delle norme ex Legge n. 283/1962 e DPR n. 327/1980 per i locali ove viene effettuata la vendita dei prodotti alimentari dell'azienda, in particolare se si tratta di alimenti sfusi e/o venduti a peso. Di qui la necessità, se del caso, della presenza di idoneo frigorifero, eventuale piano di lavoro lavabile e disinfettabile, lavandino con acqua corrente.

 

7.0 -(Elenco regionale degli imprenditori agrituristici e certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica) [14]

     Gli imprenditori agricoli che fanno richiesta del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica devono:

a) documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 01/12/1999, n. 503 art. 9 e decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Artt. 13 e 14;

b) inoltrare apposita domanda ai sensi dell’art. 6 comma 2 al Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (Sipa) competente per territorio;

c) allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) dichiarare la insussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

2) dichiarare il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda;

3) dichiarare il rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica;

     Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Sipa provvede all’istruttoria di ammissibilità della richiesta e con determinazione dirigenziale provvede, nel caso di istruttoria positiva, al rilascio al richiedente del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Il Sipa fornisce al competente Servizio della Giunta regionale i dati necessari all’ iscrizione dello stesso nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici.

     Avverso il mancato rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e successiva iscrizione nell’elenco degli imprenditori agrituristici è ammesso ricorso alla Direzione competente della Giunta regionale, che si pronuncia entro 90 giorni dalla data di acquisizione dello stesso.

     L’elenco regionale degli imprenditori agrituristici prevede specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie agrituristiche, attività didattiche, attività sociali ed altre attività multifunzionali.

     La modulistica relativa all’attuazione degli artt. 6 e 6bis e dei criteri di cui al presente articolo viene predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

 

8.0 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA [15]

     La dichiarazione di inizio attività di cui all’art 8 della presente legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) idoneità igienico-sanitaria per i locali adibiti a punto ristoro e/o a laboratorio di trasformazione;

b) abitabilità delle strutture adibite ad alloggio.

     Obblighi amministrativi dell’operatore agrituristico:

1) esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività agrituristica che deve specificare la tipologia di alloggio, ristoro e/o attività multifunzionali.

2) rispettare eventuali limiti e le modalità contenute nel provvedimento comunale di accertamento sulla comunicazione di inizio attività previsto dalle normative vigenti.

3) rispettare le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per le comunicazioni anche tecnologie telematiche;

4) esporre in luogo visibile una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti;

5) esporre e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati;

6) notificare alla Provincia competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi delle attività ricettive che intende praticare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con facoltà di modificarli con comunicazione suppletiva, entro il 1° Marzo dell’anno successivo, secondo quanto previsto dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11. Se non vi sono variazioni, previa comunicazione scritta alla Provincia da parte del titolare dell’azienda agrituristica entro i termini previsti dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, i prezzi dell’anno precedente sono validi a tutti gli effetti di legge e possono essere esposti negli alloggi nei modi consentiti.

7) gli esercizi di nuova apertura debbono comunicare alla Provincia i prezzi entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività al Comune. Negli anni successivi dovranno rispettare quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

8) comunicare qualsiasi variazione delle attività previste all’Ispettorato competente per territorio e il relativo aggiornamento delle attività al Comune;

9) esporre un cartello nello spazio antistante l’azienda con il marchio regionale agrituristico e la dicitura «agriturismo», seguita dalla denominazione;

10) compilare i modelli Istat sulle presenze turistiche, ed inviarli all’Ente Provinciale del Turismo. La comunicazione può essere inoltrata anche per via telematica;

11) esporre un cartello con l’indicazione delle materie prime aziendali utilizzate nella ristorazione e dei prodotti agricoli acquistati da altre aziende agricole regionali, con il recapito delle aziende stesse in quanto i consumatori devono avere la possibilità di conoscere in maniera facile e immediata la provenienza dei prodotti offerti. L’esposizione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e materiale idoneo purché liberamente e facilmente accessibile al pubblico;

     Le attività agrituristiche non sono soggette alle norme stabilite per i Pubblici Esercizi in materia di apertura e chiusura e l’imprenditore agrituristico comunica al Sindaco i periodi di attività e può sospendere l’apertura per brevi periodi in relazione allo svolgimento delle pratiche agricole.

     I regolamenti comunali possono prevedere apposite tariffe sui rifiuti solidi urbani per le attività agrituristiche. In mancanza di tariffe specifiche, comunque diverse dal settore turistico e commerciale, si applica una riduzione del 30%. I Comuni possono prevedere ulteriori riduzioni agli imprenditori agrituristici che attuano la compostazione dei rifiuti organici.

In ogni caso, per l’applicazione dei tributi locali, vanno riconosciute tutte le deroghe e le facilitazioni previste per le aziende agricole. Nella dichiarazione di inizio attività agrituristica può essere inserita anche la Comunicazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e all’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) riferita alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali ed extra-aziendali che vanno specificati. Tale comunicazione può essere presentata esclusivamente da imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese e che non hanno riportato condanne penali in materia igienico- sanitaria.

     L’azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche, tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico, unito alla denominazione aziendale, preceduta dal termine «Agriturismo o azienda agrituristica». I servizi offerti possono essere indicati con opportuna simbologia grafica. I nomi delle aziende si devono riferire alla tradizione rurale del territorio di riferimento o alle contrade o ai luoghi o a fatti storici locali. Una tabella va posta obbligatoriamente davanti o nelle immediate vicinanze dell’azienda e può essere costituita dai seguenti materiali: legno, ceramica e metallo. In quest’ultimo caso la tabella deve essere di colore marrone. I segnali di indicazione posti lungo le strade statali, provinciali e comunali sono dello stesso colore. Le specializzazioni aziendali vanno riportate nel cartello antistante l’azienda con le medesime specifiche grafiche.

 

8.1 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA

     Le attività agrituristiche che prevedono la preparazione, la somministrazione di alimenti e bevande, devono acquisire l'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 283/62 art. 2.

     A tale scopo il titolare deve presentare domanda alle ULSS competenti per territorio secondo la tabella allegata.

     Alla domanda deve essere allegata planimetria degli ambienti in scala adeguata con relazione descrittiva dell'attività da svolgere.

     La ULSS si pronuncia entro 30 giorni, tenendo conto dei presenti criteri di attuazione in materia igienico-sanitaria.

     L'autorizzazione comunale non può essere rilasciata, per le attività agrituristiche di cui sopra, senza l'autorizzazione sanitaria.

     Non è necessaria l'autorizzazione sanitaria della ULSS per la sola attività di alloggio la quale richiede il certificato di abitabilità.

 

9.0 - PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO

     La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la legge quadro sulle aree protette n. 394/91, con i regolamenti CEE sull'agricoltura, il turismo, l'ambiente, redige il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità triennale ed aggiornamenti annuali.

     Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico, delinea e coordina gli interventi previsti dai piani di sviluppo di cui all'art. 11 della L.R. del settore, provvede al riparto territoriale delle risorse e fissa i criteri di priorità tenendo conto delle iniziative agrituristiche già in atto.

     In particolare il programma individua:

     - La perimetrazione delle zone dove le iniziative agrituristiche sono finanziabili prioritariamente, tenendo conto delle aree rurali collinari non compromesse da interventi di altra natura; delle aree protette o comunque delle zone montane marginali;

     - L'elenco delle iniziative agrituristiche in attività e quelle in avviamento;

     - L'indicazione sintetica del patrimonio di edilizia rurale della regione, suscettibile di utilizzazione agrituristica e le tipologie dell'architettura rurale abruzzese che necessitano di particolare tutela.

     - La descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali agricole e della cultura materiale delle aree indicate come particolarmente adatte allo sviluppo agrituristico;

     - Considerazioni previsionali sullo stato attuale del settore in considerazione delle strutture ricettive esistenti, di quelle previste, di quelle prevedibili, dell'andamento previsto della domanda;

     - L'indicazione delle aziende agricole ed agrituristiche con prodotti tipici e/o biologici e di misure che favoriscano l'interscambio e le sinergie tra le stesse;

     - L'indicazione di sinergie concrete con i settori dell'eco-turismo, del turismo tradizionale, dell'artigianato con particolare riferimento a quello rurale.

     La Giunta Regionale provvede annualmente all'aggiornamento del programma. Sulla base dei risultati conseguiti tale aggiornamento deve contenere una relazione sull'andamento delle presenze nelle aziende.

 

10.0 - INTERVENTI DI ENTI PUBBLICI

     Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale, nella misura massima del 75% per la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;

     b) studio, realizzazione e promozione di itinerari agrituristici.

     Possono realizzare gli interventi gli enti pubblici nei cui territori siano ricomprese aziende agrituristiche.

     Gli interventi di cui al punto b) sono riservati alle Province ed alle Comunità Montane.

     Gli interventi di cui al punto a) sono riservati ai Comuni ed alle Comunità Montane, i Comuni appartenenti a Comunità Montane non ne possono presentare di propri.

     Per realizzazione di servizi ed infrastrutture volti allo sviluppo agrituristico, si intendono esclusivamente servizi ed infrastrutture a favore diretto e/o indiretto di iniziative agrituristiche.

     Tutti gli interventi devono indicare già dalla fase progettuale i soggetti che li gestiranno con annessa valutazione costi/benefici.

     Gli interventi degli Enti pubblici dovranno essere in armonia con il programma regionale agrituristico.

     La spesa del settore agrituristico, destinata agli interventi degli Enti pubblici, non potrà superare il 20% della ripartizione annuale.

     La spesa per le attività esercitate dalle Aziende delle Foreste Demaniali Regionali, degli Enti Parco Nazionali e Regionali nel campo dell'agriturismo, non potrà superare il 5% della ripartizione annuale ed è ammessa a contribuzione in conto capitale al 100% del programma.

 

11.0 - PROVVIDENZE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI [16]

     Agli iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'art. 6 della presente legge, possono essere concessi contributi in conto capitale o in conto interesse per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche. Sono ammesse a contributo anche quelle opere necessarie all'espletamento di attività culturali, ricreative e sportive di cui all'art. 2 della presente Legge.

     Sono, altresì, ammesse a contributi le spese per l'arredamento nel limite massimo del 20% del finanziamento ammesso.

     Detto limite è elevato al 25% se la spesa è finalizzata al recupero di mobilia ed arredamenti tipici.

     Il volume massimo di investimenti ammissibili a contributo è stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di appositi computi metrici e con l'applicazione del prezziario ANCE. Nella previsione di spesa è ammessa una aliquota non superiore al 10% per spese generali.

     La misura massima del contributo in conto capitale è fissata nel 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle aree svantaggiate, di cui al Reg. CEE 268/5. Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni sino all'80% del contributo accordato con le seguenti modalità:

     - 50% con la certificazione dell'inizio lavori, per quanto attiene alle iniziative private e con l'avvio delle procedure di appalto, per quelle pubbliche;

     - ulteriore 30% sulla scorta della presentazione dello stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal beneficiario il cui importo sia almeno uguale al 50% dell'investimento.

     Prima della messa in liquidazione della prima anticipazione, con esclusione dei casi previsti dalla legge, la Regione acquisisce:

     - certificazione antimafia;

     - certificazione di vigenza rilasciata dal Tribunale (per le Società).

     In alternativa al contributo in conto capitale, la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con Istituti che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

     Ai mutui si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con Decreto del Ministero del Tesoro. All'uopo la Regione istituirà apposito fondo di rotazione.

     Sono altresì previsti mutui per il completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.

     Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

     Nei Piani di Miglioramento di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n. 797/85 e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori e diversi investimenti a fini agrituristici da effettuare nell'azienda agricola.

     I contributi vengono concessi con le seguenti priorità:

     - giovani imprenditori agricoli a titolo principale;

     - coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;

     - cooperative agricole e società;

     - altre figure giuridiche di tipo agricolo.

     Sono ammesse a contributo anche le spese per la trasformazione, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti agricoli aziendali, nonché le spese per la tabellazione.

     Le aziende site nelle aree protette di cui alla Legge 394/91, hanno priorità nella concessione di contributi.

     Il programma regionale agrituristico stabilisce gli eventuali altri criteri e le priorità per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interesse.

     Le domande di finanziamento di cui alle attività previste dall'articolo 2 della Legge sull'Agriturismo, vanno presentate alle U.T.A. competenti per territorio.

     Alla domanda in carta semplice, (tabella allegata) dovrà essere allegato:

     a) copia del progetto;

     b) computo metrico;

     c) dichiarazione sostitutiva di notorietà;

     d) iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all’art. 6.

     Il progetto dovrà essere cantierabile. Per cantierabilità si intende l'approvazione dello stesso da parte della Commissione edilizia competente.

 

12.00 - PIANI INTEGRATI

     Il programma di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale. Per l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema:

     A - l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per aziende già operanti o comunque iscritte nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all’art. 6. I corsi potranno riguardare anche la formazione di accompagnatori agrituristici [17].

     B - la promozione delle iniziative agrituristiche e dell'immagine agrituristica complessiva della regione, anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al Turismo.

     C - attuazione e gestione di una banca dati regionale

sull'agriturismo.

     D - valorizzazione dell'ambiente rurale.

     E - valorizzazione e promozione dei prodotti tipici regionali e biologici.

     F - organizzazione di manifestazioni culturali sull'ambiente e le tradizioni rurali.

     G - applicazione di tecnologie telematiche.

     Per i compiti su esposti sono previsti contributi annuali alle associazioni agrituristiche regionali, concessi in relazione ad un programma dettagliato delle attività previste, da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

     Il contributo è relativo alle iniziative previste nel programma annuale il quale deve essere corredato da:

     - atto costitutivo, Statuto dell'Associazione ed elenco degli iscritti relativo all'anno di competenza;

     - relazione sull'attività dell'Associazione;

     - preventivo dettagliato di spesa;

     - verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare domanda.

     Il contributo viene erogato in ragione dell'80% all'avvio documentato del programma e 20% a saldo su presentazione del rendiconto finale di spesa.

     Ad iniziativa attuata, i beneficiari presentano agli uffici regionali sopracitati la seguente documentazione:

     1 - relazione sull'iniziativa svolta

     2 - rendiconto della spesa sostenuta

     3 - personale impiegato.

     Possono presentare piani integrati solo le Associazioni agrituristiche riconosciute dalla Regione e che abbiano strutture diffuse su tutto il territorio regionale e con rappresentanza a livello nazionale.

     Per i piani integrati di cui ai precedenti punti indicati con lettere D ed F, sono abilitate anche Associazioni agrituristiche operanti a livello locale.

     Alle stesse Associazioni può essere richiesta la collaborazione per la redazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, nonché la predisposizione degli aggiornamenti annuali.

     I corsi di qualificazione professionale, gestiti dagli Enti di Formazione riconosciuti dalla Regione, devono svolgersi secondo le seguenti modalità:

     - n. 6 corsi annuali - max

     - n. 15 partecipanti - max

     - lire 20.000.000 - max

     - n. 2 settimane - max

     - n. ore giornaliere 6.

     I corsi devono prevedere esperienze pratiche e possono svolgersi anche in giorni non successivi e comunque entro due mesi.

     La richiesta dei corsi deve essere presentata, con programma dettagliato, alla Regione - Settore Agricoltura e Foreste - entro il 30 ottobre di ciascun anno.

 

13.00 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE AGRITURISTICO [18]

     L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre in pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la dichiarazione inizio attività presentata al Comune ai sensi dell’art. 8 della presente legge e le tariffe praticate nonché le eventuali autorizzazioni sanitarie di cui alla Legge 283/62.

     E' fatto obbligo di comunicare alle autorità di P.S. la presenza di ospiti in azienda e di tenere l'apposito registro delle presenze.

     E' fatto obbligo di apporre all'esterno della struttura agrituristica una tabella con la dicitura di «Azienda Agrituristica», ed il marchio conforme al logo allegato al presente provvedimento.

 

14.00 - NORMA TRANSITORIA

     Le strutture edilizie esistenti sono confermate allo stato di fatto, ma dovranno adeguarsi ai requisiti igienico-sanitari del presente regolamento in caso di ristrutturazione o di variazione nell'attività agrituristica, fermo restando il rispetto delle tipologie architettoniche degli edifici e le normative nazionali di settore.

     I piani di cui al punto 12.00 dei presenti criteri di attuazione, per il primo anno di applicazione della legge, vanno presentati alla Giunta regionale, Settore Agricoltura e Foreste, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di legge.

 

15.00 - FRUIBILITA' DEI LOCALI A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

     In riferimento alle norme di cui alla Legge 13/89, D.M. 236/89 e Legge 104/92, le strutture agrituristiche adibite ad alloggio ed a punto ristoro, dovranno essere accessibili a persone fisicamente impedite.

     Tuttavia trattandosi di strutture di tipo rurale e non di costruzioni ex novo, considerando il fatto che gli interventi di ristrutturazione e restauro non possono modificare la tipologia architettonica degli edifici, è consentita una deroga per quelle aziende che hanno oggettive difficoltà tecniche per l'abbattimento di ostacoli e barriere architettoniche. Tale deroga va motivata con una relazione tecnica da presentare in allegato al progetto di ristrutturazione. In ogni caso i progetti di ristrutturazione devono garantire il massimo grado di fruibilità possibile alle persone fisicamente impedite.

     Gli interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, possono essere inseriti nelle domande di finanziamento di cui all'art. 10 della legge regionale sull'agriturismo.

 

 

ALLEGATI

(Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 68 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[3] Articolo inserito dall'art. 70 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 71 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 4 marzo 1998, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 73 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[8] Articolo inserito dall'art. 75 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 76 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[10] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 1998, n. 12.

[11] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 febbraio 2003, n. 4.

[12] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 24 febbraio 2003, n. 4.

[13] Punto così modificato dall'art. 77 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[14] Punto così sostituito dall'art. 78 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[15] Punto così sostituito dall'art. 79 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[16] Punto così modificato dall'art. 80 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[17] Lettera così modificata dall'art. 81 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[18] Punto così modificato dall'art. 82 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.