§ 3.1.138 - L.R. 31 luglio 2012, n. 38.
Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:31/07/2012
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizione attività agrituristiche)
Art. 3.  (Esercizio dell’agriturismo, connessione e prevalenza)
Art. 4.  (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)
Art. 5.  (Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica)
Art. 6.  (Disciplina amministrativa)
Art. 7.  (Immobili destinati all’agriturismo)
Art. 8.  (Norme igienico – sanitarie)
Art. 9.  (Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio)
Art. 10.  (Vendita diretta e promozione dei prodotti)
Art. 11.  (Programma per lo sviluppo dell'agriturismo)
Art. 12.  (Classificazione)
Art. 13.  (Osservatorio regionale dell'agriturismo)
Art. 14.  (Vigilanza e controllo)
Art. 15.  (Sospensione e revoca dell'attività)
Art. 16.  (Sanzioni)
Art. 17.  (Regolamento di attuazione)
Art. 18.  (Norma transitoria)
Art. 19.  (Norma finanziaria)
Art. 20.  (Finanziamenti a favore dell’agriturismo)
Art. 21.  (Abrogazione)
Art. 22.  (Notifica alla Commissione Europea)


§ 3.1.138 - L.R. 31 luglio 2012, n. 38.

Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.

(B.U. 10 agosto 2012, n. 43)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) e con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sostiene l’agricoltura promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l’attività agrituristica allo scopo di:

 

a) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalità in agricoltura;

 

b) salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed ambientale del mondo rurale;

 

c) favorire le iniziative da parte degli imprenditori agricoli a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio rurale;

 

d) valorizzare e tutelare le colture, le produzioni tipiche tradizionali e le attività enogastronomiche;

 

e) contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;

 

f) tutelare la biodiversità delle colture e degli allevamenti;

 

g) contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale del mondo rurale ed alla valorizzazione dell’educazione alimentare;

 

h) svolgere attività didattiche e divulgative e di servizio per le comunità locali;

 

i) diversificare i redditi nell’ottica della multifunzionalità;

 

j) realizzare punti d’informazione turistico – territoriali rurali.

 

     Art. 2. (Definizione attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 e degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 228/2001.

2. Rientrano fra le attività agrituristiche:

 

a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

 

b) dare accoglienza in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravan;

 

c) somministrare pasti e bevande di produzione agricola aziendale ed extra-aziendale che devono essere ricavati da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e/o compresi nell’elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Una quota di prodotto può essere acquistata nel settore dell'artigianato tipico alimentare abruzzese e comunque riferirsi a materie prime agricole regionali. Una quota del 10 per cento può essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le necessarie caratteristiche di qualità e tipicità. Le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati nella composizione dei piatti devono essere esposte in maniera adeguata per i fruitori;

 

d) organizzare, nel rispetto della normativa vigente, degustazioni di prodotti agricoli, ivi inclusa la mescita di vini, sia all’interno che all'esterno dei beni fondiari, nonché attività ricreative, culturali, didattiche, ippoturistiche, sportive, di escursionismo, naturalistiche e strutture museali dedicate al mondo rurale, le quali possono essere supportate da apposite convenzioni con gli enti locali, funzionali e con soggetti privati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

 

e) trasformare e confezionare i prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;

 

f) vendere i prodotti agricoli anche trasformati, nonché i prodotti tipici locali, nel rispetto della normativa vigente;

 

g) svolgere il ruolo di operatore ambientale e culturale.

 

     Art. 3. (Esercizio dell’agriturismo, connessione e prevalenza)

1. L’esercizio dell’agriturismo è riservato all’imprenditore agricolo singolo e associato di cui all’art. 2135 del codice civile, che conduce un’azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L’imprenditore, per la gestione dell’attività agrituristica, può avvalersi dei suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

 

2. Lo svolgimento dell’attività agrituristica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale riconducibile all’attività agricola. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, in particolare per ciò che concerne l’applicazione dei tributi e tariffe comunali. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

 

3. Le attività agrituristiche devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività agricole e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole.

 

4. Il principio della connessione tra l’attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo di lavoro.

 

5. L’attività agricola deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella agrituristica.

 

6. Il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle attività agrituristiche.

 

7. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande vengono svolte da aziende di tipo familiare e interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

 

8. Con il Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17 sono definite:

 

a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agrituristiche ed alle attività connesse diverse dall’agriturismo;

 

b) i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione.

 

     Art. 4. (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

1. E’ istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l’elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di seguito definiti "Imprenditori agrituristici".

 

2. E’ istituito presso la Direzione agricoltura l’elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di seguito definiti "Operatori agrituristici".

 

3. La tenuta dell’elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall’articolo 13 della legge 96/2006.

 

4. Coloro che sono già iscritti nell’albo regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo vengono iscritti nell’elenco regionale degli "Imprenditori agrituristici" se non provvisti del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell’elenco regionale degli "Operatori agrituristici".

 

5. La tenuta dell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici è assegnato alla Direzione regionale competente.

 

     Art. 5. (Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica)

1. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica è rilasciato al soggetto richiedente dal competente Servizio presso la Direzione della Giunta regionale, di seguito denominato "Struttura regionale competente" previa presentazione di apposita domanda contenente:

 

a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali, desumibili dal Fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

 

b) le informazioni per la verifica della sussistenza del rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’impresa agricola;

 

c) le informazioni per la verifica della prevalenza, rispetto all’attività agrituristica, delle attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

 

d) l’esplicitazione delle potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

 

2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica decade nei casi di:

 

a) rinuncia da parte dell'interessato;

 

b) perdita dei requisiti di legge;

 

c) mancato avvio dell’attività nel triennio successivo alla data dell’iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all’articolo 4.

 

3. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato ovvero, se già rilasciato, deve essere revocato, a:

 

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

 

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

 

4. La Struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

 

     Art. 6. (Disciplina amministrativa)

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 5, e intendono esercitare l'attività di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

 

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

 

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge 241/1990.

 

4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 96/2006, l’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

 

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

 

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

 

5. Il Comune fornisce alla competente Struttura regionale, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i dati necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 2.

 

6. Qualora l’azienda agrituristica subisca modificazioni oggettive o soggettive, o qualora intervengano modifiche nei servizi offerti dalla stessa, è necessario l’adeguamento del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

 

     Art. 7. (Immobili destinati all’agriturismo)

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.

 

2. L’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati.

 

3. La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio.

 

4. Gli interventi di cui al comma 3 non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, né la loro tipologia architettonica, e sono realizzati nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche. Possono essere utilizzati esclusivamente materiali idonei a mantenere i requisiti della ruralità.

 

5. I locali utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla presente legge sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali.

 

6. La Regione Abruzzo promuove il recupero dei fabbricati rurali con l'utilizzazione delle tecniche di risparmio energetico e delle energie alternative.

 

7. E’ vietata la costruzione di nuovi edifici.

 

8. Gli ampliamenti sono ammessi solo per l’adeguamento igienico-sanitario e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17, e sono realizzati evitando di stravolgere l’assetto architettonico dell’edificio.

 

9. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisionali.

 

10. Qualora l’attività agricola sia esercitata su un fondo privo di edifici, l’esercizio delle attività di agriturismo è consentito anche in edifici esistenti su altri fondi che rientrano nella disponibilità dell’impresa agricola.

 

11. Il Regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le condizioni per l’esercizio di attività agrituristica in locali non ubicati sui fondi disponibili dell’azienda.

 

     Art. 8. (Norme igienico – sanitarie)

1. Nella definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e multifunzionali si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.

 

2. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande, sono soggette alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Nella valutazione dei criteri applicativi, si fa riferimento al Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

 

3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione, della limitata quantità delle produzioni e dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione.

 

4. Per le aziende che svolgono solo attività di alloggio, ai fini dell’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.

 

5. Nel caso di somministrazione di un numero limitato di pasti, per la loro somministrazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

 

     Art. 9. (Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio)

1. I Comuni con una particolare vocazione alle attività agricole di pregio possono prevedere delle denominazioni comunali di pregio paesaggistico, al fine di salvaguardare le colture tradizionali ed il loro valore economico.

 

2. La richiesta di istituzione di una denominazione di pregio paesaggistico può essere avanzata da associazioni agricole, agrituristiche, culturali o dagli stessi imprenditori agricoli e agrituristici.

 

3. Gli imprenditori agricoli agrituristici possono svolgere il ruolo di manutenzione del territorio e delle risorse naturali ed agricole, attraverso azioni di:

 

a) tutela e manutenzione delle piante secolari;

 

b) tutela e manutenzione degli uliveti secolari;

 

c) manutenzione delle siepi campestri, dei muretti in pietra e delle aree boschive;

 

d) creazione di impianti di forestazione produttiva;

 

e) creazione di impianti di forestazione o colturali finalizzati alla produzione di biomasse;

 

f) gestione e manutenzione di aree naturali e di parchi rurali;

 

g) gestione e manutenzione di aree verdi.

 

     Art. 10. (Vendita diretta e promozione dei prodotti)

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le aziende agrituristiche possono effettuare la vendita diretta dei prodotti propri e di aziende agricole regionali, anche trasformati, in punti vendita autorizzati, sia propri che dell’azienda agricola di cui l’attività agrituristica è complementare.

 

2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato regionale.

 

3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità, certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

 

     Art. 11. (Programma per lo sviluppo dell'agriturismo)

1. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo predispone un programma di durata quinquennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell’agriturismo. Il programma può contenere anche specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale, secondo i criteri contenuti nel Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

 

2. Le associazioni agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale e comunque riconosciute dalla Regione Abruzzo possono presentare dei piani quinquennali con programmi annuali, per la promozione e lo sviluppo dell’agriturismo entro il 31 ottobre di ciascun anno. I piani devono corrispondere alle strategie di sviluppo individuate nel programma regionale di cui al comma 1. La Regione, compatibilmente con l’eventuale stanziamento iscritto nell’apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta può definire i criteri e le modalità per lo svolgimento dei programmi di cui sopra.

 

     Art. 12. (Classificazione)

1. L’uso della denominazione "agriturismo" e di termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica.

 

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, la Regione Abruzzo introduce l'obbligo della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche, sulla base dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche, così come definite a livello nazionale.

 

3. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo, sentita la Commissione consiliare competente, effettua, con atto amministrativo, la classificazione di cui al presente articolo in base alle disposizioni emanate dal competente Ministero per l’intero territorio nazionale, determinando i criteri e le tipologie di classificazione per il territorio regionale, definendo altresì le modalità per l’utilizzo da parte degli operatori di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

 

4. L’atto amministrativo di cui al comma 3 viene effettuato indipendentemente dall’approvazione del Regolamento di cui all’articolo 17.

 

     Art. 13. (Osservatorio regionale dell'agriturismo)

1. È istituito presso la Struttura regionale competente, l’Osservatorio regionale dell'agriturismo.

 

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e vengono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell’Osservatorio di cui al presente articolo. Fanno parte di diritto dell’Osservatorio un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di operatori agrituristici rappresentative a livello nazionale.

 

3. L’Osservatorio regionale dell’agriturismo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale e provvede all’invio delle informazioni raccolte ed elaborate all’Osservatorio Nazionale dell’agriturismo istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge 96/2006.

 

4. I Comuni e le Province mettono a disposizione dell’Osservatorio regionale dell'agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

 

5. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio regionale dell’agriturismo non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

 

     Art. 14. (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

 

2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 1, viene esercitata dalla Struttura regionale competente la quale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e l’iscrizione all’elenco regionale degli imprenditori agrituristici.

 

3. La perdita dei requisiti comporta la revoca del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, la cancellazione dall’elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti.

 

4. Qualora l’imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Struttura regionale competente ne dà comunicazione immediata al Comune competente, il quale provvede ai successivi adempimenti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 241/1990.

 

     Art. 15. (Sospensione e revoca dell'attività)

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

 

2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell’attività.

 

3. L’attività è altresì revocata nei seguenti casi:

 

a) qualora vengano meno uno o più requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

 

b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro un anno dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

 

4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.1975, n. 382) e successive modifiche.

 

5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dai Comuni, nei trenta giorni successivi alla loro adozione, alla Struttura regionale competente, la quale provvede ad attivare la procedura per il recupero delle provvidenze eventualmente concesse secondo la normativa vigente.

 

     Art. 16. (Sanzioni)

1. Chiunque utilizzi le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

 

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agrituristico, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agrituristico non può essere concesso all'imprenditore, responsabile dell'infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi all'irrogazione della sanzione di chiusura dell’esercizio.

 

3. Il titolare di impresa agricola che eserciti l’attività agrituristica ed utilizzi i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito, o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

 

4. Nel caso in cui il titolare di attività agrituristica non esponga le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.

 

5. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati, pubblicazioni o con qualsiasi altro mezzo o attrezzatura, denominazione diversa da quella consentita.

 

6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell’esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell’attività.

 

7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

 

8. Gli importi delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del presente articolo sono introitate dalle amministrazioni che provvedono a comminare la relativa sanzione.

 

     Art. 17. (Regolamento di attuazione)

1. Con il Regolamento di attuazione, adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono definiti:

 

a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità, ai sensi dell’articolo 3;

 

b) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2;

 

c) l’individuazione delle fattispecie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di immobili destinati all’agriturismo ai sensi dell’articolo 7;

 

d) le norme di carattere igienico-sanitario di cui all’articolo 8;

 

e) i criteri per specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale contenuti nel Programma per lo sviluppo dell'agriturismo ai sensi dell’articolo 11;

 

f) i criteri, le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche, le attribuzioni di base e generali, nonché i disciplinari delle singole tipologie agrituristiche ai sensi dell’articolo 12;

 

g) i soggetti deputati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le modalità di verifica e di revoca e le procedure da seguire di cui agli articoli 14 e 15;

 

h) ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge.

 

     Art. 18. (Norma transitoria)

1. Gli imprenditori agrituristici, che all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) e successive modifiche, si considerano automaticamente iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 1.

 

2. Gli imprenditori agrituristici, che all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo e che già esercitano l’attività agrituristica ai sensi degli articoli 6 e 8 della L.R. 32/1994 e s.m.i, si considerano automaticamente iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 della presente legge.

 

3. Gli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

 

4. Agli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 che non si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge, entro il termine di centottanta giorni dalla sua pubblicazione, viene revocato il Certificato di abilitazione all’attività agrituristica e sono cancellati dall’Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all’articolo 4.

 

5. La Regione Abruzzo, con apposito provvedimento straordinario, può autorizzare i titolari delle aziende agrituristiche che sono cancellate, per le motivazioni di cui al comma 4, all’esercizio di una delle altre forme di turismo rurale previste dalle disposizioni normative vigenti, stabilendo le modalità e l’arco temporale di adeguamento.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11, comma 2.

 

     Art. 20. (Finanziamenti a favore dell’agriturismo)

1. La Regione può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti nell’Elenco di cui all’articolo 4, che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo per le attività previste nell’articolo 2.

 

2. Il Regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione degli aiuti, l’erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.

 

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento e tenendo conto dei programmi e dei piani di cui all’articolo 11, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.

 

     Art. 21. (Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

 

a) la L.R. 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo);

 

b) la L.R. 4 marzo 1998, n. 12 (Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alla L.R. 31 maggio 1994, n. 32 "Nuove norme in materia di agriturismo" e alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere");

 

c) la L.R. 24 febbraio 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 maggio 1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo);

 

d) la sezione I del capo VI della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore).

 

     Art. 22. (Notifica alla Commissione Europea)

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).