§ 3.1.28 - L.R. 3 marzo 1988, n. 25.
Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:03/03/1988
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche).
Art. 2.  (Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale. Costituzione di Amministrazioni separate dei beni comunali.)
Art. 3.  (Perizie e compensi).
Art. 4.  (Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche).
Art. 5.  (Intesa alle legittimazioni).
Art. 6.  (Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche).
Art. 7.  (Assegnazione a categoria).
Art. 8.  (Tutela dei beni civici).
Art. 9.  (Norme per la pianificazione di livello comunale).
Art. 10.  (Sanatoria di abusi edilizi).
Art. 11.  (Programma di gestione delle terre civiche).
Art. 12.  (Inventari delle terre civiche).
Art. 13.  (Piano regionale di utilizzazione dei beni civici).
Art. 14.  (Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici).
Art. 15.  (Destinazione dei beni di categoria A).
Art. 16.  (Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A")
Art. 17.  (Urgenza).


§ 3.1.28 - L.R. 3 marzo 1988, n. 25.

Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche.

(B.U. n. 7 del 19 marzo 1988).

 

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art. 1. (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche).

     1. Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazione, e le altre contemplate dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con Regio Decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla Legge 16 marzo 1931 n. 377, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in questa non previsto si richiamano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

     2. Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale, ad eccezione delle seguenti che sono riservate al Consiglio regionale [1]: l'intesa all'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 66, penultimo comma, del D.P.R. 616/77, l'alienazione, l'affrancazione ed il mutamento di destinazione delle terre di uso civico; la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della L. 1766/27; la liquidazione degli usi civici su terre private; la ripartizione in quote delle terre civiche di categoria B, di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1766/27.

     3. Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una Frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute da Comuni, Frazioni, Università Agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge 1766/27; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

     4. La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguarda, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.

 

     Art. 2. (Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale. Costituzione di Amministrazioni separate dei beni comunali.)

     1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto indice, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278, le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico, su proposta del componente della Giunta preposto al Settore Agricoltura, secondo le modalità fissate dal Regolamento già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 82/22 del 21 luglio 1982.

     2. Il Sindaco nel cui territorio ricade la Frazione dovrà, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto regionale, convocare gli elettori di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 278.

     3. Le Amministrazioni Separate dei Beni Civili sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Servizio di cui all'art. 4 della L.R. 25/88 copia del bilancio preventivo e consuntivo, debitamente approvati dal Comitato Regionale di Controllo [2].

     4. Entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad emanare lo Statuto tipo delle Amministrazioni Separate Beni Civici [3].

 

     Art. 3. (Perizie e compensi). [4]

     1. Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche riguardanti Comuni o le Amministrazioni Separate Beni usi Civici sprovvisti di verificazione demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato possono essere autorizzati previo conferimento dell'incarico professionale da parte del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici, secondo le vigenti norme, a professionisti abilitati ed esperti in materia, stabilendo il termine entro il quale deve essere definita la verifica tecnica.

     2. I compensi relativi sono a carico del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici che vi faranno fronte anche con gli introiti derivanti dalla gestione delle terre civiche.

 

COMMERCIABILITA' E TUTELA DEI BENI CIVICI

 

     Art. 4. (Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche).

     1. Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge vengono assunte dal Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste, individuato nell'ambito del Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, nella tabella C della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, il quale si avvale delle strutture periferiche già assegnate con la stessa legge regionale al Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione e delle strutture di cui ai punti c) e d) del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

     2. Il Servizio cura l'istruzione dei procedimenti in materia di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, 1766, di scioglimento della promiscuità, di verifica delle occupazioni abusive, di reintegra delle terre abusivamente occupate, di autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione delle terre civiche a norma dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 39 del relativo regolamento.

     3. Al Servizio Bonifica Economia Montana e Forestale viene conferita la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti [5].

     4. Nei casi di interventi ritenuti dall'Amministrazione Comunale o Frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso che non venga rilasciata l'autorizzazione da parte della Giunta regionale [6].

 

     Art. 5. (Intesa alle legittimazioni). [7]

 

     Art. 6. (Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche).

     1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della L. 16 giugno 1927, 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

     2. [Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'inizio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere] [8].

     3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale Servizio, provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, 332.

     4. L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'anteriore regime giuridico.

     5. Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi.

     6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed a l'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con vincolo a favore della Regione Abruzzo [9].

     6 bis. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione - Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste [10].

     7. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti, acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. 1 lett. h) della Legge 431/85 [11].

     7 bis. Tutti gli atti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 12 della Legge 1766/1927, dell’art. 6 della L.R. 25/1988 e della L.R. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall’art. 2 della Legge 692/1981 [12].

 

     Art. 7. (Assegnazione a categoria).

     1. Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione di terre civiche la Regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 176 le terre oggetto dell'autorizzazione.

     2. Soltanto per i terreni compresi nella categoria a) potrà concedersi l'autorizzazione richiesta.

     Quando risulti da elementi univoci l'assegnabilità delle terre all'una o all'altra categoria, la Regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

     3. Il Consiglio regionale, previo parere del Comune territorialmente interessato, nonché dell'Amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il Consiglio regionale è tenuto a valutare l'interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare.

 

     Art. 8. (Tutela dei beni civici).

     1. Alla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Servizio regionale di cui al Precedente art. 4 che procede immediatamente ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a trenta per la riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato e a spese del trasgressore.

     3. In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai Sindaci e/o dai Presidenti delle Amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Norme per la pianificazione di livello comunale). [13]

     1. I Piani Urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella L.R. 12 aprile 1983, 18 e successive modifiche e integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     2. Le terre civiche dovranno conservare di norma, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui ai precedenti commi, la loro destinazione, come stabilito ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     3. A tal fine, in sede di elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle terre stesse.

     4. Nel caso in cui l'Ente competente alla adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

     5. Per il mutamento in concreto della destinazione oltre che per le eventuali alienazioni delle terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1988; 25 nella fase di realizzazione delle scelte del piano.

     6. La strumentazione urbanistica che, per effetto dell'art. 9 sostituito con la presente legge, è stata rimessa all'ente competente all'adozione per le incombenze ivi previste, viene resa senza ulteriori provvedimenti alla Amministrazione provinciale competente per l'approvazione.

 

     Art. 10. (Sanatoria di abusi edilizi).

     1. Fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, od eventuali leggi successive, i soggetti beneficiari dovranno altresì - qualora ne siano privi - ottenere l'autorizzazione in sanatoria per le alienazioni od i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico ai sensi e con le procedure di cui al precedente art. 6 [14].

     2. Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre. civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero

dell'Amministrazione separata frazionale, sentito il Comune, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la sclassificazione di dette terre dal regime demaniale civico [15].

 

GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI CIVICI

 

     Art. 11. (Programma di gestione delle terre civiche).

     1. Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di tali terre ed anche la redazione del Piano regionale di cui all'art. 13 della presente legge nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Servizio di cui al precedente art. 4:

     1) programma e coordina, sulla base del piano regionale di utilizzazione delle terre di uso civico, le attività di gestione delle terre civiche ed esamina proposte di utilizzazione di esse da parte di persone fisiche singole od associate, di cooperative e simili;

     2) individua soluzioni gestionali tecnico-colturali e amministrative, con preferenze per le gestioni associative o cooperative;

     3) propone criteri di massima per l'impostazione dei bilanci e la tenuta della contabilità;

     4) predispone criteri di massima per l'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale in coordinamento con il piano regionale di sviluppo;

     5) dà impulso alla formazione, da parte dei Comuni e delle Amministrazioni separate frazionali, dei Piani e dei Programmi di gestioni e sviluppo di loro competenza.

     6) istituisce e coordina le richieste di finanziamento presentate da parte dei Comuni e amministrazioni separate frazionali, finalizzate alla realizzazione dei piani e programmi predetti;

     7) predispone direttive di massima per la regolamentazione dell'esercizio degli usi civici, e svolge ogni attività istruttoria diretta alla formazione ed alla approvazione dei regolamenti.

 

     Art. 12. (Inventari delle terre civiche).

     1. Ai fini della redazione del piano di cui al successivo art. 13, nonché della programmazione economica regionale, il Servizio di cui al precedente art. 4 predispone - avvalendosi anche dell'ERSA - l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale distinguendo quelle che siano libere da occupazioni e gestite da Comuni, Amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalla popolazione utente a qualsiasi titolo.

     2. In particolare nell'inventario le terre dovranno essere indicate con i loro dati catastali e confini, il loro grado di accorpamento, l'ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consistenza della superficie forestale distinta in alto fusto e ceduo con le specie predominanti e le relative percentuali. Ne dovrà essere specificata l'eventuale assegnazione a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 1927. Sulla base di informazioni raccolte sul luogo ed adeguate indagini, dovranno essere indicate quelle porzioni di terre civiche nelle quali gli usi sono ancora effettivamente in esercizio e di quali usi si tratta.

     3. I beni civici di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 1766 del 1927, saranno riportate in inventario con l'indicazione di tutti gli enti partecipi della promiscuità. Dovranno anche essere menzionate le controversie di scioglimento di promiscuità in corso.

     4. In altro inventario saranno indicate le terre di privato possesso in cui siano stati denunciati usi civici ai sensi dell'art. 3 della Legge 1766 del 1927 e dell'art. 2 del R.D. 751 del 1924, per le quali non siano stati completati gli accertamenti e le operazioni commissariali.

     5. Per la redazione degli inventari, gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Ai fini della consultazione degli archivi ministeriali, la Giunta regionale promuoverà con l'autorità competente gli opportuni accordi.

     6. Per la redazione degli inventari la Giunta regionale su proposta del componente preposto al Settore Agricoltura può conferire all'ERSA, ad enti ed istituti di ricerca con specifica competenza in materia, ovvero a periti singoli od associati, con qualifica di geometra, architetto, ingegnere, perito agrario o forestale, dottore in agraria o scienze e simili, degli incarichi professionali.

     7. Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti in conformità della L.R. 9 settembre 1986, n. 52.

     8. Tutta la documentazione storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all’esercizio delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell’archivio del commissariato di L’Aquila per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [16].

     9. Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del Commissariato per il riordinamento degli usi civici, previo pagamento delle spese di riproduzione [17].

 

     Art. 13. (Piano regionale di utilizzazione dei beni civici).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che a tale fine si avvale dei Comuni e delle Comunità Montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo, ove esistenti, adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche.

     2. Il Piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori, e sentito l'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali gli organi preposti alla gestione di essi.

     3. Nel piano regionale sono indicate nel rispetto, da un lato dei diritti delle popolazioni sulle terre e dall'altro gli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura:

     a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale, quelle a vocazione pascolive (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle popolazioni, potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale e a quelle turistiche;

     b) le disponibilità finanziarie regionali destinate a Comuni, Amministrazioni separate frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli od associati, per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;

     c) le aziende regionali pilota di cui una per il settore forestazione e l'altra per il settore zootecnico da costituire nell'ambito delle terre civiche di categoria A, o aventi comunque le caratteristiche della categoria stessa.

     4. In attesa della redazione del piano regionale, gli enti gestori adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li presentano al Servizio regionale di cui al precedente art. 4 per l'istruttoria sui finanziamenti richiesti.

     5. All'approvazione dei piani di cui al comma precedente provvede la Giunta regionale sentita la Commissione consiliare Agricoltura.

 

     Art. 14. (Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici).

     1. I soggetti di cui all'art. 16 possono richiedere alla Giunta regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settore, nazionali, e da norme della Comunità Economica Europea.

 

     Art. 15. (Destinazione dei beni di categoria A).

     1. Le terre civiche appartenenti alla categoria a) ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, 1766, sono destinate ad utilizzazione boschiva e pascoliva e sottoposte alla vigente legislazione forestale, statale e regionale.

     2. In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.

     3. I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi nei terreni di cat. a).

     4. Nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed anche avvalendosi dell'apparato tecnico del Servizio regionale di cui al precedente art. 4, le Comunità Montane predispongono i piani di sviluppo delle terre boschive e pascolive site nei propri comprensori anche indipendentemente dalla redazione del piano regionale di cui al precedente art. 13.

     5. Porzioni di terre civiche di cui al precedente primo comma possono essere destinate, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del componente preposto al settore Agricoltura, di intesa con il componente preposto al settore Turismo, e sentito il Comune o i Comuni territorialmente interessati, ad utilizzazione turistica.

     6. Il Consiglio regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia del loro valore ambientale.

 

     Art. 16. (Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A") [18]

     1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

a) dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;

b) attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;
c) attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

     2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

     3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della L.R. 3/2014. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualità e del benessere degli animali [19].

     3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:

a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;

b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;

c) per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non può superare quaranta euro per UBA;

d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione è concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) [20].

     3-ter. Gli enti esponenziali delle collettività possono conferire i terreni pascolivi con modalità sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola [21].

 

     Art. 17. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Vedi quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[5] I commi 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 3 soppresso dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[6] I commi 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 3 soppresso dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 settembre 1999, n. 68.

[8] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

[9] I commi 6 e 6 bis sostituiscono l'originario comma 6 soppresso dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[10] I commi 6 e 6 bis sostituiscono l'originario comma 6 soppresso dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[12] Comma aggiunto dall’art. 99 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[13] Articolo così sostituito con articolo unico della L.R. 20 aprile 1989, n. 37.

[14] Gli originari primi tre commi sono così sostituiti con art. 1 L.R. 8 settembre 1988, n. 77.

[15] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 99 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[16] Comma aggiunto dall’art. 99 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[17] Comma aggiunto dall’art. 99 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 9 giugno 2015, n. 14.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

[20] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

[21] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.