§ 3.6.87 - L.R. 16 ottobre 1996, n. 94.
Ordinamento della professione di maestro di sci.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:16/10/1996
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Figura professionale del maestro di sci.
Art. 3.  (Albo regionale dei maestri di sci)
Art. 4.  (Iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci)
Art. 5.  Abilitazione professionale.
Art. 6.  Prove d'esame.
Art. 7.  Corsi propedeutici e promozione.
Art. 8.  Ammissione ai corsi di abilitazione.
Art. 9.  Validità dell'iscrizione all'albo regionale ed aggiornamento professionale.
Art. 10.  Corsi di specializzazione.
Art. 11.  Formazione ed aggiornamento degli istruttori nazionali di sci.
Art. 12.  Comitato Tecnico.
Art. 13.  Commissioni d'esame.
Art. 14.  Organizzazione e Gestione delle attività formative.
Art. 15.  (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)
Art. 16.  Collegio Regionale dei maestri di sci.
Art. 17.  Sanzioni disciplinari e ricorsi.
Art. 18.  (Scuole di sci)
Art. 19.  Tariffe professionali.
Art. 20.  (Sanzioni amministrative)
Art. 21.  Vigilanza.
Art. 22.  Sovvenzioni a scuole di sci.
Art. 23.  Interventi a favore del Collegio Regionale dei maestri di sci.
Art. 24.  Norme transitorie.
Art. 25.  Norma finanziaria.
Art. 26.  Abrogazione.
Art. 27.  Urgenza.


§ 3.6.87 - L.R. 16 ottobre 1996, n. 94. [1]

Ordinamento della professione di maestro di sci.

(B.U. n. 20 del 12 novembre 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina nella «Regione Abruzzo» l'ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge quadro per la professione dei maestri di sci dell'8.03.1991, n. 81.

 

     Art. 2. Figura professionale del maestro di sci.

     1. E' maestro di sci, chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

     2. Con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il parere dell'A.I.F.A. e del Collegio Regionale dei maestri di sci, sono individuate le aree sciistiche, anche quelle attrezzate (campi scuola) e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche, ove possono svolgere la loro attività i maestri di sci.

 

     Art. 3. (Albo regionale dei maestri di sci) [2]

1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale devono essere iscritti nell’apposito Albo regionale.

2. L’Albo regionale è tenuto dal Collegio regionale maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo.

 

     Art. 4. (Iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci) [3]

1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge, 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall’art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all’Albo regionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;

d) licenza della scuola dell’obbligo vigente al momento dell’abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche se temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

 

     Art. 5. Abilitazione professionale.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattico- culturali ed il superamento dei relativi esami, rispettivamente per le discipline di fondo ed alpine.

     2. La Giunta Regionale, sentito il Collegio Regionale dei maestri di sci, riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nel territorio regionale, nel rispetto dei criteri e delle tecniche sciistiche definiti dalla F.I.S.I., istituisce i corsi di cui al comma precedente, anche in compartecipazione con altre Regioni.

     3. I corsi di formazione professionale hanno durata minima di 90 giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, nozioni di medicina, di pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionale del maestro, leggi e regolamenti professionali, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico. Altri insegnamenti, possono essere programmati, di intesa con il Collegio Regionale, dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 6. Prove d'esame.

     1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale dei maestri di sci comprendono tre sezioni:

     - tecnica consistente nella esecuzione pratica di prove previste dalla progressione tecnica elaborata dalla F.I.S.I.;

     - didattica, consistente nella descrizione della impostazione di lezioni pratiche, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici;

     - culturale, consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionali del maestro di sci, leggi e regolamenti professionali, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico.

     2. I programmi vengono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dello sci e resi noti con l'atto istitutivo dei corsi.

     3. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La valutazione è espressa in sessantesimi.

     4. E' ammesso alla prova didattica chi ha superato quella tecnica; è ammesso alla prova culturale chi ha superato quella didattica.

     5. Il mancato superamento della prova tecnica, di quella didattica o di quella culturale comporta la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione immediatamente successiva. In mancanza di una sessione ordinaria entro l'anno successivo a quello dell'esame non superato o non effettuato per causa non dipendente dalla propria volontà, la commissione esaminatrice si riconvoca in sessione straordinaria per la ripetizione dell'esame.

     6. Gli allievi che non superano gli esami, avendone avuto regolare ammissione, non sono obbligati a rifrequentare nel successivo corso le lezioni delle relative materie.

     7. L'allievo può ripetere ciascuna sezione di prove d'esame una sola volta.

     8. Le assenze relative alla frequenza dei corsi di cui all'art. 5 della presente legge devono essere giustificate e non possono superare il 20% della durata del corso.

 

     Art. 7. Corsi propedeutici e promozione.

     1. La Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 94 del 6 dicembre 1990 d'intesa con il Collegio Regionale dei maestri di sci, al fine di sostenere le attività vocazionali dei territori montani, quando nelle aree con potenzialità sciistica la partecipazione alle prove dimostrative attitudinali di cui all'art. 8 della presente legge sia inadeguata, può istituire corsi propedeutici di breve durata ed in più annualità, finalizzati alla acquisizione per i giovani residenti in dette aree, delle conoscenze di base delle tecniche dello sci, richieste per il superamento delle prove stesse oltre che per un corretto orientamento professionale. Dette attività vengono effettuate d'intesa con il Collegio Regionale dei maestri di sci, avvalendosi della collaborazione delle scuole di sci.

 

     Art. 8. Ammissione ai corsi di abilitazione.

     1. Per essere ammesso ai corsi di cui all'art. 5 della presente legge occorre presentare domanda con firma autenticata alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della istituzione degli stessi, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di:

     a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità Economica Europea;

     b) essere in possesso della licenza di scuola media (scuola dell'obbligo vigente);

     c) essere in possesso della maggiore età compiuta entro la data di scadenza della domanda;

     d) essere in possesso di attestazione di idoneità psico-fisica per l'insegnamento dello sci, rilasciata dalla USL;

     e) non avere riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

     2. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento, davanti alla sottocommissione di cui al successivo art. 13, di una prova dimostrativa attitudinale pratica, il programma della quale è reso noto con l'atto istitutivo del corso.

     3. Se l'esito è negativo, la prova può essere ripetuta non prima di un anno.

     4. Il superamento della prova consente di partecipare al primo o al secondo corso immediatamente successivo alla prova stessa. Al secondo corso si è ammessi qualora non sia stato possibile frequentare in tutto o in parte il primo o quando non ne sia stato superato l'esame finale.

     5. Si prescinde dalla prova per gli atleti che da non più di tre anni abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la disciplina alpina o di fondo, per la quale chiedono l'iscrizione al corso di maestro.

     6. Per partecipare alla prova dimostrativa attitudinale e al corso per il quale consegue l'ammissione, l'aspirante deve a proprie spese munirsi e dimostrare il possesso di rispettive polizze assicurative per danni, che può provocare a se stesso o a terzi nello svolgimento di tali attività. Inoltre, per la sola prova dimostrativa, è tenuto ad acquistarsi lo ski- pass per l'uso degli impianti di risalita.

     7. I candidati, che al termine delle prove ottengono l'ammissione a frequentare i corsi, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati, devono presentare in carta semplice la documentazione di cui al precedente comma 1. Qualora si riscontri che nella domanda abbia fatto false dichiarazioni, il candidato perde il diritto a frequentare il corso, ferme restando le sanzioni previste dalla legge.

 

     Art. 9. Validità dell'iscrizione all'albo regionale ed aggiornamento professionale.

     1. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psico-fisica per l'insegnamento dello sci, rilasciato dalla USL, unitamente all'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale, di cui al successivo comma. In caso di comprovata impossibilità a frequentare il corso di aggiornamento, il maestro di sci è tenuto a frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. La iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni. Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare come titolo equivalente l'attestato di frequenza di corso tenuto alla F.I.S.I. per il loro aggiornamento nel corrispondente periodo. Sono parimenti equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla F.I.S.I..

     2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta Regionale, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci ed anche in compartecipazione con altre Regioni.

 

     Art. 10. Corsi di specializzazione.

     1. La Giunta Regionale d'Abruzzo su motivata proposta del Collegio regionale dei maestri di sci, nello spirito di criteri tecnici definiti dalla F.I.S.I., istituisce per i maestri di sci, anche in compartecipazione con altre Regioni, corsi di specializzazione per:

     a) insegnamento ai bambini;

     b) insegnamento ai portatori di handicap;

     c) insegnamento di Surf da neve, Snowboard e di attrezzi tecnici similari;

     d) Direttore di scuola di sci;

     e) esperto con conoscenza di lingua straniera;

     f) esperto tracciatore di piste, percorsi in organizzazione di gare;

     g) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all'organizzazione ed all'insegnamento dello sci.

     2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del corso viene annotata a fianco del nominativo del maestro nell'albo regionale.

     3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione verrà definito il programma e, di volta in volta su proposta del Collegio Regionale dei maestri di sci, la composizione della commissione che valuterà le prove, quando è previsto l'esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le condizioni per l'ammissione ai corsi dei maestri, ivi compresi eventuali test tecnici.

 

     Art. 11. Formazione ed aggiornamento degli istruttori nazionali di sci.

     1. La Giunta Regionale, su proposta del Collegio Regionale, di concerto con la F.I.S.I., ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 marzo 1991 n. 81, al fine di commisurare la disponibilità al reale fabbisogno per le attività formative, di aggiornamento e di specializzazione da realizzare per i maestri di sci, promuove iniziative formative e di aggiornamento per istruttori nazionali di sci.

     2. Tali iniziative, inserite nel piano annuale di formazione professionale della Regione Abruzzo, possono essere gestite direttamente dalla Regione, oppure, nei limiti stabiliti dal progetto, prevedendo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai maestri dell'albo professionale abruzzese, che abbiano frequentato, a seguito di giudizio di idoneità, corsi gestiti dalla F.I.S.I..

     3. I maestri, per essere avviati a corsi di formazione per istruttori nazionali di sci a gestione diretta della Regione o della F.I.S.I. devono ottenere il giudizio di idoneità, al termine di un corso propedeutico appositamente programmato ed attuato nella Regione Abruzzo, sempre di concerto con la F.I.S.I.. Il progetto, fissa le condizioni anche per l'ammissione.

     4. Il giudizio di idoneità viene espresso dagli istruttori del corso designati dalla F.I.S.I..

     5. Il corso propedeutico per i maestri che lo frequentano, costituisce titolo di aggiornamento.

 

     Art. 12. Comitato Tecnico. [4]

     1. La Giunta Regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell'articolazione per commissione d'esame, ha il compito di:

     - valutare le prove dimostrative attitudinali;

     - valutare le prove d'esame finali dei corsi.

     2. Quale organo consultivo, il comitato Tecnico formula proposte di:

     - programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;

     - criteri di valutazione per le singole prove. Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove di esame garantisce la rispondenza dei contenuti e dei criteri con quelli indicati dalla F.I.S.I..

     3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al servizio Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:

     a) due rappresentanti del Collegio Regionale dei maestri di sci, su designazione dello stesso;

     b) due rappresentanti dell'Associazione dei maestri di sci più rappresentativa in sede regionale, su designazione della stessa;

     c) due dipendenti regionali del Servizio F.P. esperti di norme amministrative, che regolano l'attività del maestro di sci, su designazione del Dirigente il Servizio;

     d) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio;

     e) dodici maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori;

     f) otto maestri di sci di fondo, di cui almeno due istruttori;

     g) due medici sportivi, su designazione del Servizio F.P.;

     h) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione del Servizio F.P.;

     i) due esperti di didattica, pedagogia e psicologia nell'insegnamento dello sci, su designazione del servizio F.P.;

     l) due esperti di preparazione fisica, correlata alla pratica dello sci, su designazione del servizio F.P.;

     m) due rappresentanti della F.I.S.I. su designazione del Comitato Regionale Abruzzese F.I.S.I..

     4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti regionali del servizio F.P., di livello non inferiore al VI, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza.

     La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio F.P..

     5. Il Comitato dura in carica un quadriennio, ed i suoi componenti, che preferibilmente devono avere la residenza nella Regione Abruzzo, possono essere riconfermati.

     6. I titolari delle designazioni scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta Regionale delibera la nuova composizione del Comitato.

     7. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tecnico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure.

     E' validamente costituito, quando è presente oltre al Componente la Giunta Regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

 

     Art. 13. Commissioni d'esame. [5]

     1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per maestri sono espletati, per lo sci alpino e per lo sci di fondo, da due distinte commissioni, nominate tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 12, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     2. Le Commissioni e le relative Sottocommissioni sono presiedute dal Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio F.P. o suo delegato, non esprime voto.

     3. La Commissione per lo sci alpino è composta da:

     a) un rappresentante del Collegio Regionale dei maestri di sci;

     b) un rappresentante dell'Associazione dei maestri di sci più rappresentativa in sede regionale;

     c) un dipendente regionale del servizio F.P.;

     d) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;

     e) sei maestri di sci alpino, di cui almeno uno istruttore;

     f) un medico sportivo;

     g) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento del territorio regionale;

     h) un esperto di didattica, pedagogia e psicologia nell'insegnamento dello sci;

     i) un esperto di preparazione fisica;

     l) un rappresentante della F.I.S.I. su designazione del Comitato Regionale Abruzzese F.I.S.I..

     4. La Commissione per lo sci di fondo è composta da:

     a) un rappresentante del Collegio Regionale dei maestri di sci;

     b) un rappresentante dell'Associazione dei maestri di sci più rappresentativa in sede regionale;

     c) un dipendente regionale del Servizio F.P.;

     d) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;

     e) quattro maestri di sci di fondo, di cui almeno uno istruttore;

     f) un medico sportivo;

     g) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio regionale;

     h) un esperto di didattica, pedagogia e psicologia nell'insegnamento dello sci;

     i) un esperto di preparazione fisica;

     l) un rappresentante della F.I.S.I. su designazione del Comitato Regionale Abruzzese F.I.S.I..

     5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, le Commissioni si articolano in Sottocommissioni.

     6. La Sottocommissione per lo sci alpino è composta da:

     a) un dipendente regionale del servizio F.P. per il coordinamento organizzativo, senza espressione di voto;

     b) un rappresentante dell'associazione maestri di sci, più rappresentativa in sede regionale, senza espressione di voto;

     c) sei maestri di sci alpino, di cui almeno uno istruttore.

     7. La Sottocommissione per lo sci di fondo è composta da:

     a) un dipendente regionale del servizio F.P. per il coordinamento organizzativo, senza espressione di voto;

     b) un rappresentante dell'Associazione maestri di sci, più rappresentativa in sede regionale, senza espressione di voto;

     c) quattro maestri di sci di fondo, di cui almeno uno istruttore.

     8. Le Commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro, per garantire una migliore funzionalità delle stesse.

     9. Le Commissioni e le relative Sottocommissioni sono validamente costituite, quando è presente, oltre al Componente la Giunta Regionale o un suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro membri.

     10. Nelle Commissioni per gli esami finali per la valutazione delle prove dimostrative attitudinali vi è incompatibilità tra le funzioni di componente della Commissione e l'aver effettuato lezioni agli esaminandi in corsi privati di preparazione tecnica specifica, nonché per altri casi previsti dalle leggi.

     11. Nelle Commissioni e Sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato Tecnico.

     12. Ai componenti il Comitato Tecnico, le commissioni e le sottocommissioni d'esame di cui ai precedenti art. 12 e 13, o comunque istituite per le attività previste dalla presente legge che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all'indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia.

     13. Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

 

     Art. 14. Organizzazione e Gestione delle attività formative.

     1. I corsi relativi alle attività formative, previste dalla presente legge, sono inclusi nei piani annuali della formazione professionale della Regione Abruzzo e di norma svolti dal Centro Regionale di Formazione Professionale di Sulmona - Scuola per le Professioni della Montagna ai sensi della L.R. 6 dicembre 1990, n. 94.

     2. Considerata la loro particolare natura, le attività possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.

     3. Le nomine dei docenti per i diversi tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del Centro Regionale di formazione Professionale di Sulmona, nello spirito dell'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81, rispettivamente con istruttori nazionali di sci, o per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali. Per la individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 12 e il Collegio Regionale dei maestri di sci.

     4. La scuola regionale per le professioni della montagna, sentito il parere del Comitato Tecnico, di cui al precedente art. 12 ottimizza le procedure didattico-organizzative per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei maestri di sci, anche attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche operanti nella scuola stessa.

     5. Il Direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, aventi uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e sostenuto i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante Guida alpina o Accompagnatore di media montagna, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo.

 

     Art. 15. (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati) [6]

1. I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l’iscrizione nell’apposito albo regionale della stessa.

2. L’iscrizione di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale maestri di sci della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 4 dandone comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo provvede a cancellare dall’albo regionale i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.

4. I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo, indicando le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi devono praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale.

5. Gli obblighi di cui al comma 4, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l’attività in Abruzzo.

6. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea , non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

 

     Art. 16. Collegio Regionale dei maestri di sci.

     1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale maestri di sci. Fanno parte del Collegio i maestri di sci iscritti nell’albo regionale, che abbiano o meno cessato l’attività [7].

     2. Sono organi del Collegio:

     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

     b) il Consiglio direttivo, composta da rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera «d» del successivo comma 3, garantendo la rappresentanza per la disciplina alpina e per quella di fondo;

     c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno.

     3. Spetta all'Assemblea del Collegio:

     a) eleggere il Consiglio direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

     c) eleggere i membri del collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

     d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

     e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

     4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del collegio ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

     5. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

     a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;

     b) vigilare sull'esercizio della professione e sulla osservanza delle regole di deontologia professionale;

     c) applicare le sanzioni disciplinari;

     d) collaborare con le competenti autorità regionali e designare i componenti delle commissioni e sottocommissioni, come pure le componenti rappresentative; provvedere agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;

     e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo;

     f) indicare le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo, individuando anche il modo per la identificazione del singolo maestro;

     g) curare le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri Collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;

     h) esprimere pareri a richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci, e sul turismo invernale in genere;

     i) contribuire alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;

     l) nominare commissioni tecniche, elaborare programmi di corsi di formazione e criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità regionali;

     m) proporre il limite massimo per le tariffe professionali [8];

     n) promuovere iniziative per il miglioramento culturale e professionale dei maestri di sci.

     6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

     7. I distintivi, di cui al precedente comma punto f), vengono acquisiti e forniti ai maestri di sci dal C.R.F.P. di Sulmona.

     7 bis. Possono essere iscritti al Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione [9].

 

     Art. 17. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

     1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero di quelle di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 8 marzo 1991, n. 81, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi entro trenta giorni dalla notifica è ammesso il ricorso al direttivo del Collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

     3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

 

     Art. 18. (Scuole di sci) [10]

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende l’organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia, autorizza l’apertura di scuole di sci, valutando la richiesta, in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall’assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte;

b) che sia in grado di funzionare durante l’intera stagione invernale e che sia dotata di insegna esterna «SCUOLA DI SCI»;

c) che si dichiari di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione Abruzzo: per tali funzioni ed adempimenti le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;

d) che la scuola dimostri di avere stipulato un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all’esercizio dell’insegnamento;

e) che la scuola di sci sia tenuta il più possibile a garantire un’offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;

f) che la scuola di sci sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico e del turismo, la sicurezza della pratica dello sci, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica dello sci fra giovani.

3. L’autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti da presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge.

4. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

5. Le scuole di sci autorizzate, in possesso dei requisiti di funzionalità tecnico-organizzativa e gestionale per esclusivo uso didattico, potranno disporre di uno spazio territoriale delimitato, di adeguato dimensionamento e posizionamento, attrezzato di impianti di manovra, di una sede adeguata alle esigenze delle attività turistico sportive, di un piccolo impianto di produzione di neve programmata, per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti.

6. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 deve essere presentata alla Direzione regionale competente in materia, corredata di:

a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;

c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del comma 2;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola;

f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al comma 2.

7. Ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell’Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell’autorizzazione.

8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia, le segnalazioni di variazioni che interessano l’organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate. Congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti i maestri, che operano per la scuola, sono in regola con la normativa sull’insegnamento. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole di sci è revocata l’autorizzazione.

 

     Art. 19. Tariffe professionali.

     1. Le tariffe massime da applicarsi per l’insegnamento dello sci nell’ambito della Regione Abruzzo sono fissate annualmente dal Collegio regionale maestri di sci [11].

     2. Sono stabilite tariffe diversificate per le lezioni individuali e per lezioni collettive; per queste ultime è determinato con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare; sono fissate inoltre, tariffe agevolate per organizzazioni sportive, sci club, gruppi scolastici, nonché per manifestazioni e gare di sci.

     3. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

 

     Art. 20. (Sanzioni amministrative) [12]

1. L’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all’insegnamento professionale.

2. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione all’insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo senza essere iscritto all’albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1.200,00.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 4 e 6 dell’ art. 15, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.

4. L’esercizio abusivo della scuola di sci ed in ogni caso l’apertura e l’esercizio di scuola di sci, comunque denominata, in difetto di autorizzazione di cui all’art. 18, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad € 2.100,00 a carico di ciascuna persona che pratichi l’insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione  abusiva. In aggiunta a quanto sopra viene irrogata la sanzione da € 3.000,00 ad € 12.000,00 a carico del direttore della scuola di sci abusiva.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio regionale maestri di sci ed alla Giunta regionale d’Abruzzo.

 

     Art. 21. Vigilanza.

     1. Le modalità di espletamento della vigilanza e del controllo sull'applicazione delle disposizioni dettate dalla presente legge, sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, in accordo con il Collegio Regionale.

 

     Art. 22. Sovvenzioni a scuole di sci.

     1. La Giunta Regionale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo regionale, può concedere sovvenzione alle scuole di sci riconosciute ed operanti nella Regione per le seguenti iniziative:

     a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;

     b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;

     c) miglioramento della qualifica professionale del maestro di sci;

     d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci;

     e) acquisizione di attrezzature e mezzi meccanici per la battitura delle piste di fondo.

     2. La Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal precedente comma. Con la deliberazione di concessione dei benefici stabilisce i termini per l'ultimazione delle iniziative, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa e per l'erogazione delle sovvenzioni.

 

     Art. 23. Interventi a favore del Collegio Regionale dei maestri di sci.

     1. La Giunta Regionale, in applicazione degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo regionale, può concedere al Collegio regionale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo.

     2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal precedente comma.

     Con la deliberazione di concessione dei benefici fissa i termini per l'ultimazione delle iniziative, per l'accertamento della regolare esecuzione della iniziativa e per l'erogazione delle sovvenzioni.

 

     Art. 24. Norme transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, sono iscritti di diritto all'albo professionale dei maestri di sci e fanno parte del collegio Regionale dei maestri di sci tutti i maestri iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n. 22 del 2 aprile 1980 e successive modificazioni.

     Sono, inoltre, iscritti all'albo professionale i residenti in Abruzzo, in possesso alla data di pubblicazione della presente legge, di certificazione tecnica rilasciata dalla F.I.S.I. attestante la frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla F.I.S.I. medesima ed il superamento con esito favorevole del relativo esame finale, che entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ne facciano richiesta.

     2. Le scuole di sci, autorizzate secondo la legge regionale 22/80 e successive modificazioni, nella prima applicazione della presente legge, sono riconosciute per la durata di un anno dalla sua entrata in vigore. Successivamente tutte le scuole dovranno produrre la documentazione richiesta e la Regione, in accordo con il Collegio Regionale dei maestri di sci, concederà le autorizzazioni di operatività.

     3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta Regionale mediante avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci ed alle scuole di sci della Regione.

     4. Fino a quando non sia costituito il Collegio Nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale sono presentati al Presidente della Giunta Regionale entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il Presidente della Giunta Regionale decide in merito con proprio decreto.

     5. Le attività corsuali iniziate successivamente all'8.3.1991, data di entrata in vigore, della legge quadro n. 81 per la professione di maestro di sci, della quale hanno osservato i programmi e la durata minima dalla stessa stabilita, beneficiano, in quanto ricorrenti, delle condizioni previste dal precedente art. 6 comma 5. Le prove finali in secondo appello sono valutate dalla stessa commissione del primo appello.

     6. Le iniziative formative approvate e finanziate con l'esercizio 1995, ai sensi delle LL.RR. n. 22 del 2 aprile 1980 e n. 65 del 27 agosto 1982, osserveranno le norme previste dalla presente legge dalla data della sua pubblicazione, fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma.

 

     Art. 25. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in lire 359.330.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

     - Cap. 51621 denominato «Contributo per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale L. 24.9.1949, n. 264 e successive modificazioni e L. 19.1.1955, n. 25 modificata dalla L. 8.7.1956, n. 706, L.R. 17.5.1995 n. 111, L.R. 5.12.1979, n. 63 e L.R. 15.9.1981, n. 48»

     - in diminuzione L. 359.330.000

     - Cap. 51412 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 5, Tit. 1, Sez. 6, Ctg. 4) denominato «Finanziamento delle attività della Scuola Regionale delle Professioni di montagna di Sulmona - L.R. n. 94 del 6.12.1990»

     - in aumento L. 359.330.000

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti saranno determinati dalle leggi annuali di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.

 

     Art. 26. Abrogazione.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le LL.RR. n. 22 del 2 aprile 1980, n. 65 del 27 agosto 1982 e n. 89 dell'8 novembre 1988.

 

     Art. 27. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[4] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 24 aprile 1998, n. 30.

[5] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 24 aprile 1998, n. 30.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[8] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[9] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[11] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.