§ 3.1.66 - L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.
Modifica e integrazioni alla L.R. 3.3.1988, n. 25 norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre civiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:12/01/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Tutte le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale con la L.R. 3 marzo 1988, n. 25, ad eccezione di quelle stabilite all'art. 13, comma 1, sono trasferite alla Giunta regionale e [...]
Art. 2. Dopo il secondo comma dell’art. 2 della L.R. n. 25/88, vengono aggiunti i seguenti comma:
Art. 3. L’art. 3 della L.R. n. 25/88 è soppresso e viene sostituito dal seguente:
Art. 4. Il terzo comma dell’art. 4 della L.R. n. 25/88 è soppresso ed è sostituito dai seguenti:
Art. 5. Il sesto comma dell’art. 6 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 è soppresso e viene sostituito dai seguenti:
Art. 6.      1. E' istituito presso il Settore Agricoltura Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste l'Albo degli esperti di Usi Civici.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.1.66 - L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

Modifica e integrazioni alla L.R. 3.3.1988, n. 25 norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre civiche.

(B.U. n. 1 del 6 febbraio 1998).

 

Art. 1.

     Tutte le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale con la L.R. 3 marzo 1988, n. 25, ad eccezione di quelle stabilite all'art. 13, comma 1, sono trasferite alla Giunta regionale e sono da essa esercitate.

 

     Art. 2.

Dopo il secondo comma dell’art. 2 della L.R. n. 25/88, vengono aggiunti i seguenti comma:

3. Le Amministrazioni Separate dei Beni Civici sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Servizio di cui all’art. 4 della L.R. 25/88 copia del bilancio preventivo e consuntivo, debitamente approvati dal Comitato Regionale di Controllo.

4. Entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad emanare lo Statuto tipo delle Amministrazioni Separate Beni Civici.

 

     Art. 3.

L’art. 3 della L.R. n. 25/88 è soppresso e viene sostituito dal seguente:

1. Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche riguardanti Comuni o le Amministrazioni Separate Beni usi Civici sprovvisti di verificazione demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato possono essere autorizzati previo conferimento dell’incarico professionale da parte del Comune o dell’Amministrazione Separata Beni Usi Civici, secondo le vigenti norme, a professionisti abilitati ed esperti in materia, stabilendo il termine entro il quale deve essere definita la verifica tecnica.

2. I compensi relativi sono a carico del Comune o dell’Amministrazione Separata Beni Usi Civici che vi faranno fronte anche con gli introiti derivanti dalla gestione delle terre civiche.

 

     Art. 4.

Il terzo comma dell’art. 4 della L.R. n. 25/88 è soppresso ed è sostituito dai seguenti:

3. Al Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste viene conferita la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti.

4. Nei casi di interventi ritenuti dall’Amministrazione Comunale o Frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso che non venga rilasciata l’autorizzazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 5.

Il sesto comma dell’art. 6 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 è soppresso e viene sostituito dai seguenti:

6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all’incremento e sviluppo socioeconomico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo.

6 bis. In ogni caso prima dell’utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione – Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste.

Al comma 7 dell’art. 6, della Legge 3 marzo 1988 n. 25, dopo la parola ‘vigenti’ vengono aggiunte, infine, le parole acquisendo prima della stipula dell’atto negoziale il parere di cui all’art. 1 lett. h) della Legge 431/85.

 

     Art. 6.

     1. E' istituito presso il Settore Agricoltura Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste l'Albo degli esperti di Usi Civici.

     2. Alla prima iscrizione all'Albo degli esperti hanno diritto su richiesta coloro che hanno già svolto attività professionale in materia e, specificatamente, i periti che abbiano proceduto ad effettuare almeno una verifica disposta ai sensi dell'art. 29 del R.D. 26.2.1928, n. 332, oppure almeno un piano di massima per la destinazione delle terre civiche (art. 34 del citato R.D. 332/28) o la ripartizione delle terre (art. 47 del R.D. n. 332/28), i consulenti che abbiano svolto in sede giurisdizionale, almeno tre consulenze tecniche d'ufficio su incarico del Commissario regionale, istituito ai sensi della Legge 16.6.1927 n. 1766 e gli avvocati e procuratori che abbiano difeso al meno cinque procedure dinanzi ai detti Commissari.

     3. La Giunta regionale provvederà a redigere il Regolamento per la disciplina dell'albo e dei corsi di qualificazione per la successiva iscrizione degli esperti. Fanno parte di diritto del suddetto Albo gli esperti già iscritti all'Albo dei periti demaniali del Commissariato Usi Civici alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3 bis. L’Albo degli esperti di Usi Civici alla data di entrata in vigore della L.R. di attuazione della direttiva 2006/123/CE assume ruolo meramente ricognitivo e non vincolante per le Amministrazioni titolate all’affidamento di incarichi nel settore degli usi civici [1].

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 83 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.