Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 19/09/1986 |
Numero: | 556 |
Sommario |
Art. 1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente [...] |
Art. 2. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai [...] |
Art. 3. [5] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.2.59 - D.L. 19 settembre 1986, n. 556 [1] .
Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(G.U. 20 settembre 1986, n. 219)
Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del
Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del
Le ritenute di cui al comma secondo sono riscosse:
a) a norma dell'art. 2 del
b) mediante versamento diretto alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma dello stesso decreto [3] .
Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dell'articolo 1, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta [4] .
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è anticipato alla data di entrata in vigore del decreto stesso, che corrisponde al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per effetto dell’art. 7 del
[3] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Articolo soppresso dalla legge di conversione.