§ 95.19.15 - D.Lgs.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286 .
Modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi, nonchè al regime fiscale sugli altri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:25/11/1947
Numero:1286


Sommario
Art. 1.      Sullo zucchero destinato alla fabbricazione di dolci, caramelle, confetti, liquori, vini liquorosi, vermouth, marsala ed a qualsiasi altro uso diverso dal consumo diretto della popolazione è [...]
Art. 2.      Le nuove misure d'imposta, rispettivamente stabilite, secondo gli usi, al precedente articolo, si applicano agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle [...]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      L'imposta addizionale dovuta in base al disposto del precedente articolo 2, deve essere versata in Tesoreria entro venti giorni dalla notifica della relativa liquidazione.
Art. 5.      Chiunque ometta di presentare la denunzia di cui al precedente art. 2, o presenti denunzia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi [...]
Art. 6.      Per i ritardati pagamenti delle imposte di fabbricazione, oltre i termini previsti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari compreso il presente decreto, è applicata una [...]
Art. 7.  [5]
Art. 8.      L'art. 8 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278, è sostituito dal seguente:
Art. 9.  [6]
Art. 10.      Per il rilascio delle bollette di legittimazione previste in materia di imposte di fabbricazione, è dovuto dalle ditte interessate un compenso di scritturazione di lire 15, per ogni bolletta [...]
Art. 11.      Sono abrogati l'art. 3 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278; l'art. 2 del testo unico di legge, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, per l'imposta di fabbricazione sul [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.19.15 - D.Lgs.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286 [1] .

Modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi, nonchè al regime fiscale sugli altri prodotti zuccherini.

(G.U. 27 novembre 1947, n. 273).

 

     Art. 1.

     Sullo zucchero destinato alla fabbricazione di dolci, caramelle, confetti, liquori, vini liquorosi, vermouth, marsala ed a qualsiasi altro uso diverso dal consumo diretto della popolazione è dovuta, in aggiunta alla imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278, una imposta addizionale di L. 11.000 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e di L. 9.600 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe [2].

     E' considerato zucchero destinato al consumo diretto della popolazione e, come tale, esente dall'imposta addizionale prevista nel precedente comma, quello distribuito a cura dell'Alto Commissariato per l'alimentazione con tessera annonaria od in esecuzione di piani da esso predisposti per scopi assistenziali.

     E' altresì esente nella misura determinata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, lo zucchero distribuito per il consumo diretto della popolazione, da altri enti autorizzati dall'Alto Commissariato stesso in base a piani ed a prezzi da questo approvati.

     Ferma la riduzione alla metà della normale imposta di fabbricazione accordata con l'art. 2 dell'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allo zucchero destinato ad essere impiegato dalle industrie nella fabbricazione delle marmellate e del latte condensato, per lo stesso zucchero è ridotta pure alla metà l'imposta addizionale di cui al precedente comma.

     Ferma la norma di cui al secondo comma dell'art. 2 dell'allegato B) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, nelle marmellate fabbricate con zucchero agevolato deve essere del 65% o più. In via di tolleranza può ammettersi che l'anzidetto tenore zuccherino totale sia lievemente inferiore al 65%, ma in ogni caso non inferiore al 63% [3] .

 

          Art. 2.

     Le nuove misure d'imposta, rispettivamente stabilite, secondo gli usi, al precedente articolo, si applicano agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle fabbriche e raffinerie produttrici, nei magazzini vincolati alla finanza, compresi quelli delle fabbriche di marmellate e di latte condensato, nonchè agli zuccheri esistenti nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o comunque viaggianti con bolletta di cauzione, anche se abbiano pagato in tutto o in parte l'imposta già in vigore applicando in tale caso il conguaglio fra l'imposta precedentemente assolta e quella stabilita, secondo gli usi, col presente decreto.

     L'imposta addizionale prevista dal precedente art. 1 si applica agli zuccheri già liberi da tributo, da chiunque detenuti in quantità superiore ad un quintale o comunque viaggianti alla data di pubblicazione del presente decreto per essere destinati ad usi diversi dal consumo della popolazione, con tessera annonaria. A tale scopo le ditte dovranno fare denunzia della quantità detenuta o viaggiante entro dieci giorni dalla data suddetta alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino Ufficio doganale o Comando di brigata della guardia di finanza.

 

          Art. 3. [4]

     L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

     glucosio solido L. 4.000

     glucosio liquido L. 2.000

     zucchero invertito liquido. ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito L. 6.000

     zucchero invertito liquido, ottenuto dai succhi d'uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore ad 84%. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70%, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato L. 3.000

     zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito L. 7.000

     maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

     levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

 

          Art. 4.

     L'imposta addizionale dovuta in base al disposto del precedente articolo 2, deve essere versata in Tesoreria entro venti giorni dalla notifica della relativa liquidazione.

 

          Art. 5.

     Chiunque ometta di presentare la denunzia di cui al precedente art. 2, o presenti denunzia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

 

          Art. 6.

     Per i ritardati pagamenti delle imposte di fabbricazione, oltre i termini previsti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari compreso il presente decreto, è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

     Le analoghe penalità di mora in materia di imposta di fabbricazione, stabilite in misura diversa, sono sostituite dalle indennità di mora determinate dal presente articolo.

 

          Art. 7. [5]

 

          Art. 8.

     L'art. 8 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278, è sostituito dal seguente:

     La voce del vigente repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali "mosto cotto o concentrato" è modificata come segue:

     a) mosto cotto o concentrato, al naturale: come marmellate (voce 44 della tariffa);

     b) mosto cotto o concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso, avente una acidità inferiore a 0,70% calcolata in acido tartarico: come zucchero invertito secondo la specie.

 

          Art. 9. [6]

 

          Art. 10.

     Per il rilascio delle bollette di legittimazione previste in materia di imposte di fabbricazione, è dovuto dalle ditte interessate un compenso di scritturazione di lire 15, per ogni bolletta rilasciata.

     Detto compenso è versato direttamente agli incaricati del rilascio di detti documenti.

     Nel caso che gli incaricati appartengano al personale dell'Amministrazione finanziaria, essi verseranno le somme introitate per il titolo sopraindicato al capo del rispettivo ufficio o Comando militare che le ripartiranno secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

     E' soppresso ogni altro compenso previsto per lo stesso titolo, a carico dello Stato.

 

          Art. 11.

     Sono abrogati l'art. 3 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278; l'art. 2 del testo unico di legge, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, per l'imposta di fabbricazione sul glucosio ed analoghe materie zuccherine; il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, con le sue successive modificazioni.

     Lo zucchero destinato alla preparazione del melittosio (speciale alimento zuccherino per le api) nei limiti e sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione finanziaria, sarà tuttavia ammesso allo stesso trattamento fiscale stabilito per lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 107.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 14 dicembre 1948, n. 1419.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 107.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 107.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 14 dicembre 1948, n. 1419.