§ 95.26.79 - Legge 18 agosto 1978, n. 506.
Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:18/08/1978
Numero:506


Sommario
Art. 1.      Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall'art. 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, [...]
Art. 2.      Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale non rientranti nel regime agevolativo di cui al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, [...]
Art. 3.      E' elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'art. 4, primo comma, del [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente art. 3, si applica sugli alcoli denaturati, in detto comma indicati, che siano esistenti, [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le ditte interessate devono fare denunzia delle quantità di alcoli esistenti alla data di [...]
Art. 7.      Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'art. 6 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.26.79 - Legge 18 agosto 1978, n. 506.

Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

(G.U. 4 settembre 1978, n. 247)

 

 

     Art. 1.

     Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall'art. 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è aumentato da L. 90.000 a L. 130.000 per ettanidro.

     Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto art. 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000 per ettanidro.

 

          Art. 2.

     Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale non rientranti nel regime agevolativo di cui al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, e modificato con decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, convertito nella legge 21 febbraio 1978, n. 45, sono concessi:

     a) l'esenzione dai diritti erariali normale e speciale;

     b) un abbuono d'imposta per gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

     Le agevolazioni di cui al comma precedente sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo ai produttori agricoli per le patate da essi cedute.

     L'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori.

     Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, aggiunto con la legge di conversione 23 dicembre 1977, n. 939, è soppresso.

 

          Art. 3.

     E' elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

     Restano ferme le misure ridotte del diritto erariale speciale, stabilite dal secondo comma del predetto art. 4 e dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, numero 415.

 

          Art. 4. [1]

     La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente art. 1 si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

     La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

 

          Art. 5.

     La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente art. 3, si applica sugli alcoli denaturati, in detto comma indicati, che siano esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere; si applica altresì agli alcoli puri viaggianti, alla stessa data, con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione da imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

     La stessa misura del diritto erariale speciale si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo nella misura precedentemente in vigore e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti di impiego o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli importatori, anche se viaggianti.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le ditte interessate devono fare denunzia delle quantità di alcoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competente, entro trenta giorni dalla data stessa.

     I maggiori tributi dovuti in base agli articoli precedenti debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applicano le indennità di mora e gli interessi secondo le norme vigenti.

 

          Art. 7.

     Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'art. 6 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso art. 6.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 8 della L. 11 maggio 1981, n. 213.