§ 98.1.18594 - Legge 9 dicembre 1983, n. 681.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/12/1983
Numero:681


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie [...]


§ 98.1.18594 - Legge 9 dicembre 1983, n. 681. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali.

(G.U. 16 dicembre 1983, n. 344)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano l'indennità annuale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, per l'anno 1984, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità relativa all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti di cui all'art. 10, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Le tolleranze competono nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1984 in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennità spettante per l'anno 1983. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

     2-ter. Al quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non può essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.