Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.23 soppressione di tasse |
Data: | 20/10/1960 |
Numero: | 1305 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, è sostituito dai seguenti: |
Art. 2. Per l'anno 1960, il benestare previsto dal primo comma dell'art. 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della [...] |
§ 95.23.10 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1305.
Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino.
(G.U. 15 novembre 1960, n. 279)
Il secondo comma dell'art. 7 della
"Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, al 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo.
Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sull'entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito.
I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del
Per l'anno 1960, il benestare previsto dal primo comma dell'art. 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 32 del