Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 28/03/1968 |
Numero: | 420 |
Sommario |
Art. 1. Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del [...] |
Art. 2. Le disposizioni dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'art. 11 [...] |
Art. 3. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero [...] |
Art. 4. [2] |
Art. 5. I fondi necessari all'erogazione ai comuni e alle province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche [...] |
§ 27.6.82 - Legge 28 marzo 1968, n. 420. [1]
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-70.
(G.U. 19 aprile 1968, n. 100)
Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'art. 11 della
Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della
Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'art. 1 della
Le disposizioni dell'art. 2 della
Per le province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'art. 2 del
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.
Al predetto fondo sono devoluti:
a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960;
b) le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'art. 2 della
I fondi necessari all'erogazione ai comuni e alle province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 11, comma 4,