§ 98.1.39994 - Circolare 23 ottobre 1998, n. 223 .
Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili a norma dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/10/1998
Numero:223

§ 98.1.39994 - Circolare 23 ottobre 1998, n. 223 .

Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili a norma dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Criteri operativi .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

 

Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al coordinatore generale medico legale e primari medico 

 

legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al presidente 

 

Ai consiglieri di amministrazione 

 

Al presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e 

 

vigilanza 

 

Ai presidenti dei comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Ai presidenti dei comitati regionali 

 

Ai presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1 - Premessa.

Con circolare 20 agosto 1998, n. 192 diramata in pari data con messaggio n. 30575, sono state fornite alle sedi le prime informazioni sull'applicazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (allegato 1), che dispone il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili.

Con circolare 31 agosto 1998, n. 17 e circolare 9 settembre 1998, n. 18 (allegato 2) il ministero dell'interno ha impartito alle prefetture le informazioni sulle modalità da utilizzare per la gestione delle prestazioni ai minorati civili.

Con la presente circolare vengono fornite, d'intesa con il ministero dell'interno, indicazioni normative, procedurali ed organizzative necessarie per l'applicazione del disposto legislativo.

 

 

2 - Decorrenza del passaggio di funzioni.

A norma del comma 1 del citato articolo 130 il trasferimento delle funzioni opera a decorrere dal 120 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. poiché il decreto è entrato in vigore il 6 maggio 1998, il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 3 settembre 1998. Da tale data è pertanto trasferita all'apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS la funzione di erogazione delle prestazioni in argomento.

Le funzioni di concessione continuano a rimanere di competenza del ministero dell'interno e per esso delle prefetture, fino a quando non sarà operativo il trasferimento di tali funzioni alle regioni in virtù del comma 2 del citato articolo 130.

L'operatività del trasferimento è infatti subordinata alla emanazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112, di appositi D.P.C.M. i quali determineranno "le decorrenze dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative".

Si precisa che le province autonome di Trento e Bolzano e la regione valle d'Aosta provvedono autonomamente al pagamento delle prestazioni agli invalidi civili residenti nel proprio territorio. Tali provvidenze non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

3 - Tipologia delle prestazioni erogate agli invalidi civili.

Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi legislativi emanati a partire dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Nell'allegato 3 sono riepilogate sinteticamente le provvidenze unitamente ai requisiti richiesti per la concessione.

Nell'allegato 4 sono riportati i "codici fascia" che individuano le sottocategorie delle prestazioni erogate dal ministero dell'interno la cui normativa è riepilogata nell'allegato 2.

Nell'allegato 5 sono riportati gli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi limiti di reddito.

È opportuno sottolineare che lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

3.1 - Valutazione dei requisiti reddituali

Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione ma occorre ricordare che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale relativo al richiedente la prestazione. Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge.

Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.

Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili.

Secondo i criteri seguiti dal ministero dell'interno, devono essere altresì esclusi dal computo le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valor militare, i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché le rendite infortunistiche Inail.

Va sottolineato altresì, che la normativa vigente in materia di invalidità civile (decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553) prevede, nell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per un determinato anno, la considerazione del reddito dell'anno precedente con riferimento al limite di reddito stabilito per l'anno in questione.

Fino al 1991 si è fatto invece riferimento al reddito presunto dell'anno in corso, rapportato al limite di reddito previsto per lo stesso anno.

3.2 - Imposizione fiscale

A norma dell'articolo 34, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601 le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

 

4 - Erogazione delle prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998.

4.1 - Prestazioni il cui pagamento non è gestito dall'INPS

Le prestazioni relative ai residenti nelle regioni valle d'Aosta e Trentino alto Adige continueranno ad essere gestite ed erogate dagli enti che operano nelle suddette regioni.

4.2 - Aggiornamento degli archivi con i dati delle prestazioni il cui pagamento è gestito dall'INPS

Il ministero dell'interno attraverso il ced dei servizi elettorali presso il Viminale ha trasmesso all'istituto i dati relativi a tutte le prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998.

I dati relativi a tali prestazioni vengono memorizzati nel data base delle pensioni dell'istituto. Le prestazioni in parola vengono contraddistinte dalla nuova categoria invciv (codice numerico 044) e conservano il numero di certificato attribuito dal ministero dell'interno.

All'atto del caricamento le pensioni di categoria invciv sono poste in carico alle sedi di competenza individuate con riferimento al comune di residenza del titolare e al codice di avviamento postale nel caso di aree metropolitane nelle quali operino diverse sedi.

I dati vengono memorizzati con le stesse modalità previste per la generalità delle pensioni e sono consultabili con le procedure in uso (gape, gapnl, caspen, ecc).

Anche l'archivio locale ds78 sarà aggiornato con i dati delle prestazioni di categoria invciv.

Sul data base delle pensioni vengono memorizzati i seguenti dati:

Campo 

Contenuto 

Gp1ac01 

Codice ufficio pagatore rilevato dai dati trasmessi dal ministero 

Gp1ap01 

Delegato o tutore 

Gp1av12 

Codice fascia 

Gp1an05 

Codice posizione lavorativa del beneficiario 

Gp1av36n 

Codici ricovero. 

Il campo può assumere i seguenti valori:

 

 

Gp2bb05 

Codice Fascia. 

 

 

I codici delle fasce sono elencati nell'allegato 3

Gpbb04 

Decorrenza della fascia attribuita 

Gp2bg01 

Codice quota associativa 

Gp2bg02 

Decorrenza quota associativa 

Gp5gc05 

Importi delle prestazioni (dal mese di novembre 1998) 

Gp2km21 

Importo indennità di accompagnamento 

Gp5hi01 

Importo trattenuta per quota associativa 

In occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 1999, i dati specifici delle prestazioni in argomento saranno memorizzati in un nuovo apposito settore del gp2.

4.3 - Modalità di gestione dei pagamenti

Come precisato con la circolare citata in premessa il primo pagamento a carico dell'INPS riguarderà la mensilità di novembre 1998, posto che la rata settembre - ottobre 1998 è stata messa in pagamento a cura del ministero dell'interno.

Allo scopo di consentire all'istituto di procedere al pagamento di tali prestazioni in modo uniforme a quello in atto per la generalità delle pensioni, si è reso necessario delegificare la materia secondo la procedura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, attraverso la delibera n. 719 adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 1998.

All'atto del caricamento sul data base delle pensioni, le procedure hanno effettuato un preventivo abbinamento con le altre pensioni erogate dall'istituto allo stesso soggetto, per consentire il pagamento mensile e unificato a partire dal mese di novembre, con le modalità illustrate con la circolare 11 giugno 1998, n. 125.

Per le prestazioni assistenziali che non hanno trovato abbinamento con altre pensioni INPS, in quanto non presenti altre prestazioni liquidate a favore dello stesso soggetto, o in quanto pur essendo presenti altre prestazioni INPS, risultano memorizzati dati anagrafici diversi, uffici pagatori e/o delegati alla riscossione

Diversi, il bimestre novembre e dicembre 1998 e l'eventuale tredicesima mensilità verranno pagati con le modalità già utilizzate dal ministero dell'interno, presso l'ufficio pagatore già memorizzato, a partire dal 28 novembre 1998.

A partire dal primo pagamento dell'anno 1999 tutte le prestazioni saranno comunque corrisposte con pagamenti a cadenza mensile, come per la generalità delle pensioni erogate dall'istituto.

In presenza di prestazione assistenziale e pensione INPS liquidate in favore dello stesso soggetto, ma per le quali risultino memorizzati uffici pagatori diversi, dal gennaio 1999 il pagamento sarà unificato presso l'ufficio pagatore già memorizzato per la pensione INPS.

 

 

5 - Comunicazioni ai titolari di pensione, assegni ed indennità in qualità di invalidi civili.

5.1 - Lettera ai pensionati

Viene inviata ai titolari di pensioni, assegni ed indennità quali invalidi civili, tramite il sistema postel, un'apposita comunicazione contenente le informazioni circa le nuove modalità di pagamento.

In particolare viene inviato:

- Il modello ic/1 ai soggetti non titolari di pensione INPS (allegato 6);

- Il modello ic/2 ai soggetti titolari anche di pensione INPS abbinabile ai fini del pagamento, con ufficio pagatore e/o delegato alla riscossione uguali (allegato 7);

- Il modello ic/3a ai soggetti titolari anche di pensione INPS non abbinata per discordanza nell'ufficio pagatore (allegato 8).

- Il modello ic/3b ai soggetti titolari anche di pensione INPS non abbinata per discordanza nei dati del delegato alla riscossione e/o nell'ufficio pagatore (allegato 9).

Al modello ic/3 viene allegato il modello uno/3 da utilizzare per l'eventuale scelta del delegato alla riscossione.

5.2 - Volantino

Con messaggio 22 settembre 1998, n. 33675 (allegato 10) è stato messo a disposizione delle sedi, per la distribuzione ai pensionati tramite gli enti pagatori, il volantino che illustra le nuove modalità di pagamento per pensioni, assegni e indennità erogate agli invalidi civili.

5.3 - Numero verde

Per fornire agli interessati i chiarimenti e le informazioni necessarie, sarà attivato, a partire dal 2 di novembre il numero verde a carattere nazionale 167- 363738, dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.

 

 

6 - Regimi di incompatibilità.

Si riepilogano di seguito i regimi di incompatibilità vigenti in materia.

L'articolo 9 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ha sancito a far tempo dal 1° gennaio 1982 l'incompatibilità dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e conseguentemente della pensione sociale sostitutiva, con le pensioni dirette di invalidità a carico di tutte le forme di previdenza indicate dallo stesso articolo 9.

In base a tale norma la titolarità di altro trattamento pensionistico legato ad uno stato invalidante, erogato dall'assicurazione generale obbligatoria, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni pensionistiche per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e dalle altre casse e fondi di previdenza, ivi comprese quelli dei liberi professionisti, preclude all'invalido parziale il diritto ad ottenere la pensione sociale sostitutiva e ciò indipendentemente dall'ammontare della prestazione della quale beneficia.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990, come modificato dall'articolo 12 della legge n. 412 del 1991, ha esteso, a partire dal 1 gennaio 1992 il regime di incompatibilità dell'assegno mensile a tutte le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Il medesimo articolo 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990, ha concesso agli invalidi civili parziali la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

La facoltà di opzione è regolamentata dal decreto 31 ottobre 1992, n. 553 emanato dal ministero dell'interno di concerto con quelli del lavoro e del tesoro e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 24, serie generale, del 30 gennaio 1993.

Le istruzioni operative per l'applicazione di tale normativa sono contenute nella circolare 14 luglio 1993, n. 164 alla quale si rimanda.

In caso di opzione per la prestazione di invalidità a carico dell'INPS, le sedi sospenderanno immediatamente il pagamento della prestazione quale invalido civile dandone contestualmente comunicazione alla competente prefettura, perché formalizzi il provvedimento di revoca nei confronti dell'interessato.

 

 

7 - Verifica dei requisiti reddituali.

Al punto 3.1 della presente circolare sono stati riportati gli elementi determinanti per la valutazione dei requisiti reddituali.

La verifica dei requisiti reddituali, sulla base dei quali sono concessi i benefici economici in favore dei minorati civili, è effettuata istituzionalmente dal ministero del tesoro.

L'articolo 52, comma 4, della legge n. 449 del 1997 prevede peraltro che i controlli effettuati entro il 30 giugno di ciascun anno a cura del ministero del tesoro vengano svolti attraverso incroci con le banche dati del ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati.

Gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni intervenute a seguito della verifica dei requisiti reddituali di competenza del ministero del tesoro vengono trasmessi per l'esecuzione alle prefetture che a loro volta provvederanno a comunicare tempestivamente alle sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.

 

 

8 - Verifica dei requisiti reddituali con riferimento alle prestazioni presenti nel casellario centrale delle pensioni.

Il trasferimento della funzione di erogazione delle prestazioni e la memorizzazione delle stesse nel data base delle pensioni e nel casellario centrale comporta da parte dell'istituto, quale gestore del casellario, l'esigenza di effettuare i controlli incrociati finalizzati alla immediata verifica della permanenza dei requisiti reddituali e di segnalare alla prefettura tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

In caso di accertata insussistenza dei requisiti reddituali, le sedi sospenderanno immediatamente il pagamento della prestazione, dandone contestualmente comunicazione alla competente prefettura, perché formalizzi il provvedimento di revoca nei confronti dell'interessato.

 

 

9 - Verifiche straordinarie dei requisiti sanitari.

Come sottolineato nella circolare 20 agosto 1998, n. 192 la funzione di revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile sono conservate dallo stato.

Analogamente il piano straordinario di verifica delle invalidità civili previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è di pertinenza del ministero del tesoro.

Gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni intervenuti a seguito della verifica della permanenza dei requisiti sanitari di competenza del ministero del tesoro vengono trasmessi alle prefetture per l'esecuzione. Le prefetture provvederanno a comunicare tempestivamente alle sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.

 

 

10 - Revisioni mediche programmate.

Le commissioni mediche, al momento del giudizio medico - legale, possono ritenere necessario prevedere la rivedibilità della prestazione sotto il profilo sanitario indicando la data nella quale effettuare il controllo.

Per tale motivo tra i dati che il ministero dell'interno ha trasmesso all'istituto figura anche la data nella quale effettuare la visita di revisione.

La memorizzazione di tale data consentirà di gestire lo scadenzario delle revisioni da mettere a disposizione delle prefetture per gli adempimenti di loro competenza.

Gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni intervenuti a seguito della verifica della permanenza dei requisiti sanitari di competenza del ministero del tesoro vengono trasmessi alle prefetture per l'esecuzione. Le prefetture provvederanno a comunicare tempestivamente alle sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.

 

 

11 - Verifica delle prestazioni erogate con carattere di temporaneità.

11.1 - Indennità di frequenza. verifica del requisito della frequenza

L'indennità di frequenza viene erogata agli invalidi civili minori di anni 18 e ai minori ipoacusici, ai quali siano state riconosciute dalle commissioni sanitarie difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Per l'ottenimento dell'indennità è richiesto il requisito della frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale degli interessati ovvero in centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione.

L'indennità di frequenza è erogata per i periodi di effettiva frequenza del centro o della scuola sulla base di idonea certificazione da presentare alle prefetture.

Gli eventuali provvedimenti di revoca dell'indennità intervenuti a seguito della verifica del requisito di effettiva frequenza di competenza delle prefetture, vengono tempestivamente comunicati da queste ultime alle sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni per la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.

11.2 - Indennità di accompagnamento a mutilati ed invalidi civili totali. verifica dello stato di ricovero

L'articolo 1, comma 248, della legge n. 662 del 1996 prevede che "gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

Per i disabili intellettivi e i minorati psichici era previsto dal comma 254 l'obbligo di presentare entro il 31 marzo 1997, o comunque in un qualunque momento successivo di insorgenza della patologia, un certificato medico valido per la tutta la durata in vita dei soggetti interessati in luogo della dichiarazione di responsabilità.

Le dichiarazioni devono essere presentate alle prefetture e gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni di competenza delle prefetture, vengono comunicati da queste ultime alle sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni per la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con il ricovero in istituti a titolo gratuito.

L'indennità spetta quando il ricovero sia disposto per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia, mentre non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.

Per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 183 del 29 aprile 1991, l'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore al mese.

11.3 - Assegno mensile agli invalidi civili. Verifica dell'iscrizione nelle liste di collocamento

L'articolo 1, comma 249, della legge n. 662 del 1996 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, "gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482".

Per i disabili intellettivi e i minorati psichici vale quanto detto al precedente punto 11.2.

Le dichiarazioni devono essere presentate alle prefetture e gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni di competenza delle prefetture, vengono comunicati da queste ultime alle sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni per la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.

 

 

12 - Contributo associativo.

In base all'articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il ministero dell'interno ha stipulato con gli enti associativi costituiti ai sensi dell'articolo 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che hanno la rappresentanza e la tutela dei mutilati e invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, apposite convenzioni per stabilire le modalità delle ritenute sulle provvidenze economiche spettanti alle predette categorie dei contributi volontari associativi previsti a favore dei suddetti enti.

Le convenzioni riguardano sia i tempi per la presentazione delle variazioni nelle iscrizioni che la decorrenza di tali variazioni e le modalità di versamento alle associazioni di contributi annui fissi stabiliti trattenuti sulle prestazioni.

Al momento risultano stipulate convenzioni con le seguenti associazioni:

Associazione

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili

con sede in Roma, via Maia 10

Importo contributo anno 1998 50.000 codice z sigla Anmic

Unione italiana ciechi

con sede in Roma, via borgognona n. 38

Importo contributo anno 1998 96.000 codice v sigla Uic

Ente nazionale per l'assistenza e la protezione dei sordomuti

con sede in Roma, via Gregorio VII, n. 120.

Importo contributo anno 1998 60.000 codice w sigla Ens

Sono in corso di predisposizione le procedure amministrative per l'assunzione in carico da parte dell'istituto delle convenzioni attualmente in vigore tra le associazioni sopra ricordate e il ministero dell'interno. Con successive comunicazioni verranno fornite le istruzioni operative per l'applicazione delle convenzioni.

Con successivo messaggio verranno altresì comunicati alle sedi i recapiti degli uffici periferici delle tre associazioni di categoria affinché vengano instaurati utili rapporti di collaborazione.

 

 

13 - Recupero crediti.

La dinamica gestionale delle prestazioni agli invalidi civili (variazione dei redditi, mancata frequenza scolastica, accertamenti sanitari) può generare crediti da recuperare nei confronti dei titolari delle prestazioni.

I recuperi di somme da effettuare su prestazioni in corso di erogazione, devono essere trattati con le modalità e con le procedure utilizzate per il recupero delle prestazioni pensionistiche erogate dall'istituto.

Il recupero a qualsiasi titolo di somme afferenti prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre 1998 avviene, su comunicazione delle prefetture, ad opera dell'istituto che è competente anche all'invio della relativa notifica.

Con successive comunicazioni saranno fornite alle sedi le indicazioni necessarie per l'inserimento delle posizioni debitorie nella procedura "recupero crediti" di sede e per la successiva memorizzazione dei piani di recupero sul sistema centrale ai fini del recupero sulle rate mensili.

Il recupero di somme afferenti prestazioni che alla data del 3 settembre 1998 non sono più in pagamento rimane di competenza delle prefetture limitatamente alla fase amministrativa; la fase giurisdizionale passa di competenza dell'INPS per i procedimenti instaurati dal 3 settembre 1998. In proposito si rinvia al punto 15.

 

 

14 - Iter procedurale seguito per la concessione delle prestazioni dopo il 3 settembre 1998. nuove domande.

Nelle more del passaggio delle funzioni alle regioni le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo e la concessione dei benefici economici devono essere presentate alle A.S.L competenti con le stesse modalità previste dal regolamento approvato con il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.

A norma del comma 4 dell'articolo 130 "avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario".

L'articolo 46, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce al comitato provinciale dell'INPS la decisione in via definitiva dei ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti le pensioni sociali.

Ne consegue che per effetto del disposto del comma 4 dell'articolo 130 è attribuita al comitato provinciale la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di concessione o diniego dei benefici economici in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I ricorsi di che trattasi, indirizzati al comitato provinciale dell'INPS, devono essere presentati per il tramite delle prefetture.

Al fine di rendere possibile l'esame da parte del comitato provinciale sui ricorsi amministrativi è necessario che gli stessi pervengano da parte delle prefetture completamente istruiti.

Per quanto riguarda la materia che può costituire oggetto di ricorso amministrativo, dal testo del comma 4 si evince che il ricorso amministrativo prevede il riesame, ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 88 del 1989 in materia di pensione sociale, dei requisiti diversi da quello sanitario, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici.

In tema di tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario il comma 3 dispone che la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS in tutti gli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine del 3 settembre 1998. In proposito si rinvia al punto 15.

 

 

15 - Legittimazione passiva dell'istituto.

15.1 - Procedimento dichiarativo

A decorrere dal 3 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998 l'istituto è legittimato a stare in giudizio nelle cause promosse da tale data, a seguito di provvedimenti amministrativi di concessione o di diniego dei benefici previsti per le minorazioni civili.

Tutti i procedimenti giudiziari instaurati fino al 2 settembre 1998 continuano ad essere curati dall'avvocatura dello stato, anche nei successivi gradi di giudizio. In tali casi, nell'ipotesi di chiamata in causa, dovrà essere eccepita la carenza di legittimazione passiva.

Il comportamento processuale dell'istituto, nelle cause di specie, sarà quello ordinariamente tenuto nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento in sede giudiziale dell'invalidità e dell'inabilità. Ciò, in particolare, sia per la nomina del consulente tecnico di parte, sia per il luogo di notifica degli atti, sia per le eventuali eccezioni di prescrizione.

Occorre altresì rilevare che nell'ipotesi di mancato riconoscimento in fase amministrativa dello stato invalidante (accertamento sanitario negativo), l'interessato potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria solo per ottenere un accertamento giudiziale dichiarativo dell'invalidità o della menomazione, ma non anche per chiedere la condanna al pagamento delle provvidenze economiche. Ciò in base al fatto che è rimasto fermo il principio, ribadito al comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, di separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quello della concessione del beneficio economico.

La sentenza di condanna potrà intervenire solo a seguito di mancato adempimento da parte del ministero dell'interno nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla pronuncia giurisdizionale ex articolo 4 del D.P.R. n. 698 del 1994, a quanto già statuito con sentenza dichiarativa del diritto o con provvedimento amministrativo di riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario.

15.2 - Procedure esecutive

L'istituto, a decorrere dal 3 settembre 1998, è competente per le procedure esecutive promosse nei suoi confronti , anche sulla base di titoli formatisi anteriormente a tale data dei quali, a mente dell'art. 477 c.p.c. e dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 potrà pretendere una nuova notificazione per la sua qualità di sostituto processuale e sostanziale assunta nel frattempo.

Nei casi di specie è necessario che la sede, in via transitoria e per il primo periodo di applicazione della nuova normativa, richieda tempestivamente:

- Informazioni aggiornate relative alla materiale corresponsione delle somme reclamate (ad esempio avvenuta liquidazione e pagamento dei benefici).

Queste informazioni andranno richieste alla competente prefettura;

- Notizie inerenti la sussistenza o il mantenimento dei requisiti sanitari.

Queste informazioni andranno richieste alle commissioni mediche periferiche o alle divisioni x e xi della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro, via Casilina 3, Roma;

- Quantificazione delle spese legali e per consulenze tecniche d'ufficio. Questi elementi andranno richiesti alla. divisione III della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro, via Casilina 3, Roma.

Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Non graveranno sull'istituto gli onorari spettanti all'avvocatura dello stato ed ai suoi procuratori delegati ai sensi dell'articolo 2 del R.D. n. 1611 del 1933, né le spese per le consulenze tecniche di parte.

 

 

16 - Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall'erogazione delle prestazioni in oggetto è stata istituita la gestione "Iv - gestione per l'erogazione delle pensioni , assegni ed indennità agli invalidi civili - art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" nonché la relativa contabilità separata "ivr - gestione assicurativa a ripartizione".

Nell'ambito di detta gestione dovrà essere prevista una separata rilevazione degli oneri a seconda che gli stessi derivino da prestazioni a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili ovvero dei sordomuti, stante la necessità di fornire al ministero del tesoro i dati distinti per ciascuna delle suddette categorie di minorati civili.

Le rate maturate e non riscosse devono essere imputate ai seguenti conti:

Ivr 10/41 - se relative a prestazione concesse agli invalidi civili

Ivr 10/42 - se relative a prestazioni concesse ai ciechi civili

Ivr 10/43 - se relative a prestazioni concesse ai sordomuti

Per l'erogazione e la contabilizzazione delle somme in questione dovrà essere utilizzata la procedura di pagamento delle rate maturate e non riscosse in corso di aggiornamento.

Nell'attesa che siano adeguate le procedure per la trasmissione al data base centrale dei dati da effettuare al termine dell'esercizio dovrà essere tenuta in apposita evidenza la documentazione contabile concernente la rilevazione delle partite in argomento.

Per la rilevazione contabile di eventuali oneri per interessi su prestazioni arretrate sono previsti i seguenti conti :

Ivr 34/21 - interessi passivi su prestazioni concesse agli invalidi civili

Ivr 34/22 - interessi passivi su prestazioni concesse ai ciechi civili

Ivr 34/23 - interessi passivi su prestazioni concesse ai sordomuti

Riguardo ad eventuali oneri per rivalutazione monetaria e stante l'esigenza di conoscere tempestivamente l'entità distintamente per le tre categorie di assistiti si dispone che, in deroga a quanto previsto dalla circolare 23 novembre 1992, n. 268 gli oneri stessi non vengano imputati al conto di transito Gpa 51/28 ma siano rilevati direttamente ai seguenti conti:

Ivr 34/25 - se relativi a prestazioni a favore degli invalidi civili

Ivr 34/26 - se relativi a prestazioni a favore dei ciechi civili

Ivr 34/27 - se relativi a prestazioni a favore dei sordomuti

Conseguentemente tali oneri non dovranno essere inclusi nel rendiconto di fine esercizio di cui alla citata circolare n. 268.

Si fa presente inoltre che a ciascun gruppo dei sopra indicati conti corrispondente ad ognuna delle tre categorie di assistiti è stata abbinata una specifica causale di mod. Fl02 nell'ambito della procedura dei flussi di cassa. In particolare:

- La causale "20141 - prestazioni invalidi civili" assisterà i conti ivr 10/41, ivr 34/21 e ivr 34/25

- La causale "20142 - prestazioni ciechi civili" assisterà i conti ivr 10/42, ivr 34/22 e ivr 34/26

- La causale "20143 - prestazioni sordomuti" assisterà i conti ivr 10/43, ivr 34/23 e ivr 34/27

Si fa riserva di ulteriori istruzioni contabili riguardanti la materia in oggetto.

Nell'intento di assicurare correntezza e tempestività di azione in tale delicata fase di passaggio all'istituto delle funzioni preordinate all'erogazione delle prestazioni, è necessario - anche attraverso conferenze dei servizi indette a livello locale - realizzare condizioni di cooperazione ed interoperatività con le prefetture, al fine di razionalizzare ed ottimizzare un servizio da fornire ad una tipologia di cliente esterno che richiede particolare attenzione.

Per agevolare il compito degli operatori è stato predisposto un manuale di sintesi nel quale sono riepilogate le conoscenze di base, necessarie in questa prima fase.

Il manuale, che sarà inviato alle sedi via intranet, dovrà essere riprodotto a cura delle stesse e consegnato a tutto il personale coinvolto, al fine di garantire il maggior livello di capacità di risposta verso l'esterno.

In attesa del completamento delle procedure finalizzate alla liquidazione delle prestazioni di che trattasi, si è convenuto con il ministero dell'interno che le prefetture procedano a liquidare le prestazioni con le modalità in atto, provvedendo a memorizzare i dati negli appositi archivi gestiti dal ministero; per la successiva comunicazione all'INPS ai fini del pagamento.

Per quanto concerne le variazioni relative alla fase di materiale erogazione delle somme (cambio di indirizzo, di ufficio pagatore, di delega a riscuotere ecc.) Le relative procedure sono già state messe a disposizione delle sedi.

Restano di competenza delle prefetture le variazioni concernenti l'importo della prestazione.

A conferma di quanto comunicato con il messaggio 8 ottobre 1998, n. 1863 si precisa che l'erogazione dei ratei maturati e non riscossi avverrà esclusivamente sulla base dei dati che le singole prefetture trasmetteranno all'istituto mediante l'apposita procedura automatizzata in corso di rilascio e per la quale si fa riserva di successive comunicazioni.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

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