§ 98.1.39508 - Circolare 11 giugno 1998, n. 125 .
Pagamento mensile unificato delle pensioni. Calcolo delle rate mensili delle pensioni in pagamento.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/06/1998
Numero:125

§ 98.1.39508 - Circolare 11 giugno 1998, n. 125 .

Pagamento mensile unificato delle pensioni. Calcolo delle rate mensili delle pensioni in pagamento.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale per le pensioni, Direzione centrale rapporti e convenzioni internazionali, Direzione centrale per la tecnologia informatica.

 

 

Ai 

Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai 

Coordinatori generali, centrali e periferici  

 

 

dei rami professionali 

 

Al 

Coordinatore generale medico legale e primari  

 

 

Medico legali 

e, p.c.: 

Al 

Presidente 

 

Ai 

Consiglieri di amministrazione 

 

Al 

Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo  

 

 

e vigilanza 

 

Ai 

Presidenti dei Comitati amministratori di fondi,  

 

 

gestioni e casse 

 

Ai 

Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai 

Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Le nuove disposizioni.

Con circolare 14 aprile 1998, n. 84 diramata con messaggio n. 16232 del 15 aprile 1998, sono state fornite le prime informazioni relative al pagamento mensile unificato delle pensioni. Vengono ora fornite ulteriori indicazioni.

Con D.M. 25 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998 (Allegato 1) è stata approvata la delibera n. 350 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni.

La delibera prevede che:

1. le pensioni erogate dall'I.N.P.S. sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il primo giorno del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti;

2. i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate;

3. i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate;

4. i limiti determinati con i criteri di cui al punto 2 e 3 sono arrotondati alle 10.000 lire per difetto;

5. la Direzione generale dell'Istituto, per i pagamenti effettuati allo sportello, su motivata richiesta degli enti pagatori, può autorizzare il frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino ad un massimo di dieci giorni;

6. i pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori con recupero, ad ogni pagamento, dell'arrotondamento del precedente pagamento.

Le nuove modalità di pagamento delle pensioni si realizzano attraverso:

- il ricalcolo delle rate successive al 30 giugno 1998 per le pensioni in pagamento nei mesi dispari e al 31 luglio 1998 per le pensioni in pagamento nei mesi pari, ai fini della determinazione dell'importo delle singole rate mensili;

- la predisposizione di pagamenti comprensivi di tutti i trattamenti pensionistici dovuti ad uno stesso soggetto. Nella fase di estrazione e preparazione dei pagamenti viene determinata la periodicità dei pagamenti stessi, in relazione all'importo complessivo. Eventuali conguagli, a credito o a debito del pensionato, gestiti unitamente alla rata di pensione, non influiscono sulla determinazione della periodicità del pagamento.

 

 

2. Nuovo calendario dei pagamenti.

A decorrere da luglio 1998 tutte le pensioni, indipendentemente dalla categoria e dalle modalità di pagamento, sono corrisposte il primo giorno del mese o il giorno successivo se il primo giorno è festivo o non bancabile.

La tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla mensilità di dicembre.

Dal luglio cessa la validità del precedente calendario dei pagamenti, strutturato con riferimento alle categorie di pensione.

Gli istituti di credito, limitatamente alle agenzie che presentano una maggiore affluenza di pensionati che riscuotono in contanti, possono essere autorizzati dalla direzione generale I.N.P.S., Direzione centrale Ragioneria e Finanza, per il frazionamento dei pagamenti allo sportello. Ad ogni sede saranno comunicate le autorizzazioni al frazionamento concesse alle agenzie presenti nel proprio territorio.

Per quanto riguarda le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati da agenzie UPE, le agenzie riceveranno il flusso complessivo relativo ai pagamenti mensili entro il primo giorno del mese. Per le agenzie nelle quali non sarà possibile effettuare in un'unica giornata tutti i pagamenti, potrà essere autorizzato dalla Direzione generale I.N.P.S. il frazionamento per lettera alfabetica dei pagamenti in più giorni lavorativi consecutivi. Il frazionamento non deve, comunque, superare il giorno 14.

Anche per quanto riguarda i pagamenti effettuati da agenzie tradizionali è previsto il frazionamento per lettera alfabetica dei pagamenti in più giorni lavorativi consecutivi. Il frazionamento non deve, comunque, superare il giorno 14.

Nel caso in cui il giorno stabilito per il pagamento frazionato sia per le agenzie UPE che per quelle tradizionali sia festivo, infrasettimanale o domenica il pagamento deve essere anticipato al giorno precedente.

Le Poste Italiane S.p.a. si sono impegnate a dare adeguata informazione ai pensionati dei giorni di pagamento, se frazionato.

 

 

3. Importi di riferimento per l'anno 1998 per la determinazione della periodicità di pagamento.

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto.

L'importo del trattamento minimo a gennaio 1998 è pari a lire 697.700, il corrispondente due per cento è pari a lire 13.954, da arrotondare a lire 10.000, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a lire 104.655, da arrotondare a lire 100.000.

Ne consegue che i pagamenti d'importo fino a lire 10.000 mensili vengono effettuati una volta l'anno, in via anticipata, nel mese di gennaio. I pagamenti d'importo oltre lire 10.000 e fino a lire 100.000 mensili sono effettuati due volte l'anno, nei mesi di gennaio e di luglio.

 

 

4. Arrotondamento dei pagamenti.

La delibera n. 350 prevede che a decorrere da luglio tutti i pagamenti delle pensioni sono arrotondati alle lire 1.000 per eccesso, con recupero, ad ogni pagamento, dell'arrotondamento del precedente pagamento.

L'arrotondamento viene effettuato con riferimento al pagamento complessivo disposto a favore del soggetto, comprensivo di tutti i trattamenti pensionistici inclusi nel pagamento stesso.

L'importo dell'arrotondamento relativo all'ultimo pagamento emesso viene registrato sulla "pensione di riferimento" (definita al successivo punto 8.1) nel nuovo campo GP1ARR del data base delle pensioni, per consentirne la gestione sul pagamento successivo.

L'importo dell'arrotondamento del pagamento viene inoltre registrato sulla "pensione di riferimento" per ogni rata emessa, nel campo GP8MD50 con codice uguale a 105 per l'importo dell'arrotondamento recuperato sulla rata e relativo al pagamento precedente e con codice uguale a 106 per l'importo dell'arrotondamento del pagamento in emissione, da recuperare sul pagamento successivo.

 

 

5. Calcolo delle rate mensili delle pensioni.

È stato completato il calcolo delle rate mensili di tutte le pensioni rinnovate per l'anno 1998.

Le procedure di "mensilizzazione" del pagamento non ricalcolano l'importo mensile della pensione e delle ritenute ma utilizzano i valori già presenti nei campi del GP5 e provvedono alla preparazione delle nuove rate mensili che vengono registrate nel GP8 di ogni pensione.

Al completamento delle operazioni di "mensilizzazione" il GP8 contenente le rate dell'anno 1998 risulta così costituito:

- per le pensioni in precedenza con pagamento bimestrale dispari, da tre rate bimestrali relative al periodo gennaio - giugno 1998 e da sei rate mensili relative al periodo luglio - 13a 1998;

- per le pensioni in precedenza con pagamento bimestrale pari, da tre rate bimestrali relative al periodo febbraio - luglio 1998 e da cinque rate mensili relative al periodo agosto - 13a 1998;

- per le pensioni in precedenza con pagamento semestrale dispari, da una rata semestrale relativa al periodo gennaio - giugno 1998 e da sei rate mensili relative al periodo luglio - 13a 1998;

- per le pensioni in precedenza con pagamento semestrale pari, da una rata semestrale relativa al periodo febbraio - luglio 1998 e da cinque rate mensili relative al periodo agosto - 13a 1998.

Nessuna operazione di mensilizzazione viene effettuata per le pensioni in precedenza con pagamento annuale in quanto il pagamento relativo all'anno 1998 è stato già effettuato. Per tali pensioni il GP8 dell'anno 1998 è costituito da una rata annuale relativa al periodo gennaio - dicembre 1998, per le pensioni di categoria VOBIS e IOBIS e da una rata annuale relativa al periodo gennaio - 13a 1998, per le pensioni di categoria VMP e IMP.

5.1. Inserimento dell'elemento del GP5 relativo al mese 13

In occasione del calcolo delle rate mensili, viene memorizzato per tutte le pensioni corrisposte per 13 mensilità l'elemento relativo al mese 13 dell'anno 1998.

Tale elemento è individuato con il valore 9813 nel campo GP5HC01 e contiene i dati relativi alla sola 13a mensilità. Tali dati vengono contestualmente eliminati dagli elementi dei mesi diversi da 13 del GP5.

5.2. Scadenze dei familiari

L'operazione di mensilizzazione delle pensioni comporta la variazione dei criteri in uso, riferiti alla periodicità di pagamento bimestrale, per la determinazione della cessazione dal diritto:

- delle quote di pensione ai superstiti;

- dei trattamenti di famiglia erogati sulle pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi.

La scadenza per la cessazione dal diritto all'assegno al nucleo familiare è già prevista in coincidenza con la fine del mese nel corso del quale si verifica l'evento.

In occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 1998 o al momento della liquidazione delle nuove pensioni, le procedure hanno già provveduto a determinare le date di cessazione con cadenza bimestrale. Tali date sono state comunicate ai pensionati.

Al fine di mantenere criteri univoci per tutte le pensioni, indipendentemente dalla data di liquidazione, limitatamente alle date di cessazione dal diritto determinate dalle procedure e comprese entro il 31 dicembre 1998, si continuerà ad utilizzare la cadenza bimestrale.

Dal rinnovo delle pensioni per l'anno 1999 tutte le procedure provvederanno a determinare le scadenze con riferimento al mese. Tutte le scadenze successive al 31 dicembre 1998 già presenti in archivio, saranno allineate alla cadenza mensile in sede di rinnovo per l'anno 1999.

Peraltro, a partire da luglio 1998, le date di cessazione acquisite dalle sedi devono essere riferite alla nuova periodicità di pagamento mensile. Deve pertanto essere indicata come data di cessazione dal diritto il mese successivo a quello nel corso del quale si verifica l'evento.

 

 

6. Pagamento unificato allo stesso beneficiario.

La nuova periodicità mensile consente di unificare in un solo pagamento gli importi mensili dovuti per i diversi trattamenti pensionistici in pagamento a favore di uno stesso beneficiario.

È stato effettuato lo scorrimento del casellario centrale delle pensioni al fine di individuare per ogni soggetto, identificato dallo stesso codice fiscale, i trattamenti pensionistici erogati dall'I.N.P.S.

Con messaggio 6 maggio 1998, n. 18831 (Allegato 2) sono state messe a disposizione delle sedi le liste contenenti i risultati di tale operazione.

Con la circolare n. 84 del 14 aprile 1998 è stata illustrata l'operazione relativa alle richieste inviate ai titolari di più pensioni che riscuotono le pensioni presso uffici pagatori diversi e/o che hanno rilasciato deleghe alla riscossione a favore di persone diverse e le modalità utilizzate dalle procedure al momento dell'estrazione della rata per i casi in cui i pensionati non abbiano risposto.

Dopo aver completato le operazioni di calcolo delle rate mensili, le procedure provvedono ad inserire nel data base, per ogni pensione intestata a titolare di più pensioni I.N.P.S., nei nuovi campi GP2BYC0 una tabella contenente le chiavi delle pensioni ai fini del pagamento unificato.

Per il momento vengono escluse dall'unificazione alcune situazioni particolari, ad esempio una pensione in pagamento all'estero e l'altra in Italia, pensioni in pagamento presso province diverse, ecc.

 

 

7. Pagamento unificato delle competenze dovute al soggetto.

Con circolare 25 luglio 1997, n. 167 è stata rilasciata la nuova procedura che consente la gestione del pagamento delle somme dovute a titolo di interessi legali unitamente alla rata di pensione.

Con circolare 27 novembre 1997, n. 240 è stata rilasciata la procedura che consente il pagamento delle annualità di arretrati dovuti fino al 31 dicembre 1995 in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale.

Con circolare 23 ottobre 1997, n. 208 è stata rilasciata la procedura che consente la memorizzazione dei piani di recupero per gestire il recupero degli indebiti con trattenuta sulle rate di pensione.

Con circolare 21 maggio 1998, n. 110, diramata in pari data con messaggio 21 maggio 1998, n. 20742, è stata rilasciata la procedura per la memorizzazione dei piani di recupero centrali per il pagamento delle pensioni in precedenza gestite presso uffici di sede.

È in fase di avanzata realizzazione la procedura per la gestione dei conguagli determinati dalle procedure di prima liquidazione e di ricostituzione e dei conguagli Irpef a debito o a credito determinati dalla procedura automatizzata di gestione dell'articolo 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, seguito delle comunicazioni pervenute al casellario dei pensionati da parte degli enti erogatori di trattamenti pensionistici.

Il pagamento mensile viene pertanto trasformato da "pagamento di una singola rata di una singola pensione" in "pagamento delle competenze dovute al pensionato".

 

 

8. Estrazione delle rate e preparazione dei pagamenti.

La preparazione del "pagamento delle competenze dovute al pensionato" viene effettuata al momento dell'estrazione della rata e sono presi in considerazione tutti gli elementi presenti in quel momento sul data base delle pensioni e sull'"archivio conguagli".

Con riferimento alle pensioni abbinabili presenti nella tabella memorizzata nel campo GP2BYC0 di ogni pensione, la procedura di estrazione provvede ad esaminare tutte le pensioni riportate e a sommare, se non esistono cause di esclusione (ad esempio la localizzazione del pagamento ad un ufficio pagatore di sede), gli importi delle rate mensili dovute per ogni pensione.

La presenza di cause di esclusione dal pagamento unificato al momento dell'estrazione di una rata non comporta alcuna variazione dei dati presenti nella tabella delle pensioni abbinabili. Il pagamento tornerà infatti ad essere automaticamente disposto unificato non appena la procedura non rileverà più la presenza delle cause ostative.

Sulla base dell'importo complessivo mensile determinato senza tener conto dei conguagli a credito o a debito, la procedura di estrazione individua la periodicità di pagamento, tenendo conto dei criteri esposti al punto 3.

Sulla base della periodicità determinata la procedura provvede a predisporre il pagamento comprensivo del conseguente numero di rate, rilevando l'indicazione relativa all'ultimo mese disposto con il precedente pagamento dal valore contenuto nel nuovo campo del data base delle pensioni GP1ALZ5; la procedura aggiorna poi tale campo con il valore dell'ultimo mese contenuto nel pagamento.

Nel caso in cui la periodicità determinata sulla base dell'importo del pagamento sia diversa da quella mensile, la procedura di estrazione provvede a modificare il GP8, eliminando l'indicazione relativa alle rate mensili ed inserendo il dato relativo alla rata semestrale emessa.

La procedura di estrazione provvede inoltre, ad ogni estrazione, ad aggiornare il flag presente nel nuovo campo GP1AP48, inserendo:

- il valore 0, per le pensioni con pagamento non unificato;

- il valore 1, sulla pensione di riferimento, per le pensioni con pagamento unificato;

- il valore 2, sulla pensione non di riferimento, per le pensioni con pagamento unificato.

In presenza del flag nel campo GP1AV32 di una o più delle pensioni che costituiscono il pagamento, la procedura provvede a richiamare "l'archivio conguagli" ed a prendere in considerazione tutte le informazioni presenti per quanto riguarda pagamenti aggiuntivi, recuperi o riduzioni.

L'importo così determinato relativo al "pagamento delle competenze dovute al pensionato" e le informazioni relative alle componenti del pagamento (rate di pensione e conguagli) vengono registrati sul data base delle pensioni e trasmessi all'ente pagatore.

8.1. Pensione di riferimento

Per agevolare il passaggio dal vecchio sistema di pagamento, gestito con archivi strutturati con riferimento alle singole prestazioni, al nuovo sistema di pagamento organizzato con riferimento al pensionato, tra le pensioni abbinabili viene individuata la "pensione di riferimento", cioè la prestazione alla quale il pagamento complessivo viene riferito.

La pensione di riferimento viene individuata scegliendo tra le prestazioni del soggetto quella con le caratteristiche di maggiore stabilità. La pensione di riferimento può peraltro sia pure in casi contenuti variare, qualora ad esempio cessi il diritto alla pensione di riferimento precedentemente individuata.

Nel campo GP8MD70 della pensione di riferimento viene memorizzato il valore p, nel corrispondente campo dell'altra o delle altre pensioni del soggetto viene memorizzato il valore s.

Su ogni rata della pensione di riferimento vengono inoltre memorizzate nella tabella contenuta nel campi GP8MD60 le chiavi di tutte le pensioni che compongono quel pagamento.

Si ribadisce che l'unificazione del pagamento delle diverse pensioni del soggetto è gestita in modo dinamico e al momento di ogni estrazione di rata le procedure, partendo dalla tabella delle pensioni unificabili, provvedono a verificare l'abbinabilità delle pensioni.

Le nuove disposizioni per la gestione dei rapporti con gli enti pagatori vengono fornite con apposita circolare.

 

 

9. Pensioni in pagamento all'estero.

Le pensioni in pagamento all'estero sono gestite dalle sottoelencate banche, che effettueranno il pagamento unico mensile dalle date sottoindicate.

Banca 

Codice ABI 

Modalità 

Comit 

02002 

da luglio, pagamento mensile unificato 

BNL 

01005 

da luglio, pagamento mensile unificato 

Cariplo 

06070 

da ottobre, pagamento mensile unificato 

Carisbo 

06385 

da ottobre, pagamento mensile unificato 

Tutte le pensioni, indipendentemente dalle modalità e dallo stato estero di pagamento sono state comunque mensilizzate con i criteri previsti per la generalità delle pensioni e descritte ai punti precedenti.

Per le pensioni gestite da CARIPLO e CARISBO

- L'estrazione di giugno per il pagamento di luglio comprende il pagamento del solo mese di luglio per le sole pensioni già dispari.

- L'estrazione di luglio per il pagamento di agosto comprende il bimestre agosto/settembre di tutte le pensioni dispari e pari.

- L'estrazione di agosto per il pagamento di settembre non comprenderà nessuna di tali pensioni.

- L'estrazione di settembre, per il pagamento di ottobre, comprenderà il pagamento mensile unificato di tutte le pensioni.

I pagamenti all'estero gestiti da CARIPLO e CARISBO relativi alle rate di luglio e agosto/settembre, considerata la provvisorietà della procedura, vengono disposti senza l'unificazione dei diversi trattamenti del soggetto, ma comprensivi di importi eventualmente presenti nell'"archivio conguagli".

Al momento dell'estrazione le procedure provvedono a preparare i pagamenti con le particolari modalità concordate con le banche interessate.

 

 

10. Comunicazione ai pensionati.

10.1. Lettera ai pensionati

È in corso di predisposizione per l'invio a tutti i pensionati tramite il sistema Postel un'apposita comunicazione (Allegato 3) contenente, oltre alle informazioni circa le nuove modalità di pagamento, l'indicazione degli importi mensili della pensione.

La comunicazione viene inviata nel corso del mese di giugno ai pensionati che riscuotono la prima rata mensile a partire da luglio e tra la fine di giugno e gli inizi di luglio ai pensionati che riscuotono la prima rata mensile a partire da agosto.

È prevista una comunicazione per ogni pensione.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti viene riportato su ognuna delle comunicazioni il seguente Literal relativo al pagamento unificato: «Poiché lei è titolare di più pensioni I.N.P.S., per facilitarle la riscossione il pagamento sarà unico e riguarderà l'importo complessivo delle sue pensioni. Analoga comunicazione è stata predisposta per le altre pensioni di cui è titolare».

Per le pensioni in pagamento all'estero gestite da CARIPLO e CARISBO viene riportato nella comunicazione il seguente Literal: «Nel mese di agosto le verrà pagata anche la mensilità di settembre. Da ottobre il pagamento tornerà ad essere mensile».

10.2. Volantino

Con messaggio n. 17805 del 28 aprile 1998 è stato messo a disposizione delle sedi il volantino (Allegato 4) che illustra l'operazione "mensilizzazione del pagamento delle pensioni", da distribuire ai pensionati tramite gli enti pagatori (filiali dell'Ente Poste, Istituti di credito).

10.3. Comunicazione all'atto del pagamento

In aggiunta alla comunicazione di cui al punto 10.1, gli enti pagatori provvedono ad inviare o a consegnare al pensionato, in occasione del pagamento della rata di pensione, una comunicazione contenente il dettaglio dei dati che concorrono a determinare l'importo in pagamento. Nella circolare concernente i pagamenti di cui al punto 8.1 sono contenute le informazioni relative a tale comunicazione, che rappresenta un significativo momento di miglioramento della qualità del servizio fornito al pensionato.

 

 

11. Aggiornamento del data base delle pensioni.

Si riepilogano le variazioni apportate al data base centrale delle pensioni:

Campo 

Contenuto 

 

GP1ALZ5 

Ultimo mese compreso nell'ultimo pagamento estratto 

 

GP1AP48 

Flag di pagamento unificato (relativo all'ultimo pagamento estratto) 

 

 

0 pagamento non unificato 

 

 

1 pensione di riferimento: pagamento unificato 

 

 

2 pensione non di riferimento: pagamento unificato 

 

GP1AP50 

Arrotondamento negativo, espresso in migliaia di lire 

 

GP1ARR 

Arrotondamento complessivo effettuato sull'ultimo pagamento estratto 

 

GP1AZ53 

Arrotondamento positivo 

 

GP2BYC0 

Tabella delle chiavi delle pensioni abbinabili ai fini del pagamento unificato 

 

GP5HG01 

Codice fondo 108 

Trattenuta per sostituzione stato 

 

Codice fondo 109 

Trattenuta per rivalsa a favore di enti locali 

 

Codice fondo 117 

Trattenuta a favore del fondo clero 

 

Codice fondo 118 

Trattenuta per previdenza marinara 

GP8MD40 

Tabella dei componenti il pagamento 

 

GP8MD50 

Tabella dei componenti il pagamento 

 

GP8MD60 

Tabella delle chiavi delle pensioni abbinate incluse nel pagamento 

 

GP8MD70 

P pensione di riferimento, S pensione non di riferimento 

 

Codeline il riferimento al mese al quale si riferisce il pagamento (costituito da un solo carattere) per le rate da luglio in poi è riportato diminuito di 3, ad esempio per la rata relativa al mese 12 è riportato il valore 9.

I dati finora memorizzati in GP8MD40 e GP8MD42 vengono ripartiti nelle due tabelle GP8MD40 e GP8MD50 a seconda dell'incidenza o meno degli stessi sulla determinazione dell'importo del pagamento.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

D.M. 25 marzo 1998

Approvazione della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;

Vista la delibera n. 350, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 10 marzo 1998, in materia di periodicità di pagamento delle pensioni;

Vista la deliberazione del 20 marzo 1998, con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;

Decreta:

È approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità di pagamento delle pensioni.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato

Regolamentazione della materia relativa alla periodicità di pagamento delle pensioni, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48

(Deliberazione n. 350)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(seduta del 10 marzo 1998)

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Vista la determinazione del commissario straordinario dell'I.N.P.S. n. 2993 del 21 aprile 1994;

Vista la lettera del 3 marzo 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la relazione della direzione generale;

Accertata la possibilità di provvedere al pagamento mensile delle pensioni, in virtù dell'accresciuta capacità elaborativa dell'I.N.P.S., delle capacità di scambio di informazioni in via telematica offerta dalle reti disponibili, dell'avvenuta automazione delle operazioni di ricezione, smistamento e stampa degli ordinativi di pagamento da parte dell'Ente Poste;

Ravvisatane l'opportunità, anche in relazione ai conseguenti risparmi di bilancio e di cassa;

Su proposta del Direttore generale;

Delibera:

1. Le pensioni erogate dall'I.N.P.S. sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il primo giorno del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

2. I pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate.

3. I pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento e fino al 15 per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

4. I limiti determinati con i criteri di cui ai punti 2 e 3 sono arrotondati alle L. 10.000 per difetto.

5. La Direzione generale dell'Istituto, per i pagamenti effettuati allo sportello, su motivata richiesta degli enti pagatori, può autorizzare il frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino ad un massimo di dieci giorni.

6. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero, ad ogni pagamento, dell'arrotondamento del precedente pagamento.

 

 

Allegati 2 -4