§ 41.1.249 - Circolare 22 maggio 1998, n. 17/98.
Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1997 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:22/05/1998
Numero:17

§ 41.1.249 - Circolare 22 maggio 1998, n. 17/98. [1]

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1997 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

(G.U. 06 giugno 1998, n. 130).

 

     Paragrafo 1. Premessa.

 

     Com'è noto, l'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 in data 10 ottobre 1997, ha sostanzialmente disciplinato ex novo la normativa inerente gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, sostituendo il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

     Pur se elementi chiarificatori al riguardo sono stati inseriti nella precedente circolare F.L. n. 28/97 del 14 novembre 1997, si ritiene opportuno procedere ad alcune precisazioni.

     Secondo la suddetta normativa, gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi del comma 1 del novellato art. 45, e gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento, ai sensi del successivo comma 8 bis, sono sottoposti ai controlli centrali previsti, sempre dallo stesso articolo di legge, in materia di dotazioni organiche ed assunzioni di personale ed in materia di copertura del costo di alcuni servizi, quest'ultima oggetto della presente circolare.

     In particolare il controllo centrale in materia di copertura del costo di alcuni servizi si sostanzia nell'obbligo per gli enti di dimostrare, con apposita certificazione, che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1997, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui al comma 4, lettere a) e b), del novellato art. 45. In base al combinato disposto del comma 4, lettera c), e del comma 5, ultimo capoverso, dello stesso art. 45 e delle disposizioni contenute al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni della legge 11 novembre 1996, n. 575, si costituisce in capo ai predetti enti l'obbligo di dimostrare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso Capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'articolo 61, comma 1.

     Come già sottolineato nella predetta circolare F.L. n. 28/97, si ribadisce che, per l'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, è necessario ricorrere alla procedura, prevista al comma 2 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modifiche, di determinazione di appositi parametri, fissati con decreto del Ministro dell'interno: essendo il decreto stesso in corso di adozione, non è allo stato attuale possibile individuare gli enti strutturalmente deficitari.

     In base allo stesso art. 45, comma 6, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 342 del 1997, con decreto del Ministro dell'interno n. 16338/741101/02 dell'8 aprile 1998, sentita la Conferenza stato - città ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998, sono state stabilite le modalità delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

     Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per l'adempimento dell'anno 1997, sono state stampate con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono state distribuite alle prefetture competenti. Si invitano le prefetture, in caso di necessità, a segnalare eventuali disguidi o a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica ricevuta.

     Ciascuna prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza, è tenuta ad individuare gli enti di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modifiche tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1997, con le modalità di cui al successivo paragrafo 3: tale compito è attualmente ridotto ai soli enti dissestati, che rientrino nel quinquennio del risanamento.

     I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione della modulistica ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 1997, debitamente redatta, nel termine perentorio del 30 giugno 1998, di cui al precitato decreto ministeriale.

     A ciascuna provincia e a ciascun comune, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

     Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).

     Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate ad effettuare il controllo formale e sostanziale delle predette certificazioni.

     Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul contenuto dell'art. 45, comma 8 bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 342 del 1997, il quale sottopone gli enti dissestati, oltre che ai controlli centrali, anche all'obbligo certificativo.

     Tuttavia, tali enti, diversamente che negli anni precedenti, sono esclusi dalla sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in quanto quest'ultima, prevista dal successivo comma 8 ter, è riferita esclusivamente a gli enti locali strutturalmente deficitari: agli enti dissestati si applica il sistema sanzionatorio autonomo di cui all'art. 84, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, che prevede la sospensione dei trasferimenti erariali.

 

     Paragrafo 2. Modalità di presentazione della certificazione.

 

     Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto ministeriale 8 aprile 1998, del 30 giugno 1998 alle prefetture competenti per territorio.

     Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

     Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo - datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici prefettizi e nel secondo caso il bollo - datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 30 giugno 1998).

 

     Paragrafo 3. Enti tenuti alla certificazione.

 

     Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1997 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, e tutti i comuni, esclusi quelli del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'art. 45, comma 8 bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato all'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.

     I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

     Gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, di cui all'art. 45, comma 1, non sono, allo stato attuale, individuabili, non essendo ancora intervenuta l'adozione del decreto ministeriale che fissa i relativi parametri obiettivi.

     Occorre sottolineare, inoltre, che non sono tenuti alla certificazione stessa gli enti della regione Friuli - Venezia Giulia, ai sensi della normativa contenuta nei decreti legislativi 2 gennaio 1997, n. 8 e n. 9, i quali hanno sancito il passaggio alla regione stessa delle competenze in materia di finanza locale.

     La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente, rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge.

     Unica eccezione è fatta per le province, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

 

     Paragrafo 4. Redazione della certificazione.

 

     4.1. - Aspetti sostanziali della redazione.

     Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come contenuto dell'obbligo, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1997 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, con la conseguenza che, essendo la certificazione soggetta al termine perentorio del 31 dicembre 1997, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.

     Tale principio è, inoltre, rilevabile dalle disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

     Si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, là dove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.

     Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo - contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.

     Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'art. 45, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, con le limitazioni di cui al successivo capoverso, non essendo richiamato dalla norma. Ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, per le entrate si considerano sia gli accertamenti di entrata da tariffa sia i contributi finalizzati, che abbiano cioè un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o più particolari servizi. Quanto al tasso di copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni e del servizio acquedotto, per le entrate si considerano solo ed esclusivamente gli accertamenti di entrata, rispettivamente, da tassa e da tariffa. Per tali ultimi servizi non possono in alcun modo essere considerate, ai fini della copertura, entrate di natura diversa (come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato ad uno dei predetti servizi), nè queste possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.

     Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale, ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1° gennaio 1993, ed è quindi applicabile al servizio acquedotto: infatti, il comma 4, tra l'altro, dispone espressamente che le tariffe dei servizi pubblici siano determinate in modo da raggiungere la corrispondenza tra costi e ricavi cosicché sia assicurata la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico - finanziario.

     Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui al Capo VII

- Risanamento finanziario, articoli 76 e seguenti del decreto legislativo

n. 77 del 1995 non sono applicabili alle comunità montane.

     Gli enti locali che utilizzano la contabilità economica in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995, nella compilazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi, nella parte attinente ai costi di gestione, dovranno tener conto che:

     - nella voce "Acquisto di beni e servizi" confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente;

     - nella voce "Trasferimenti e ammortamenti" confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

 

     4.2. - Disposizioni per il servizio nettezza urbana.

     L'art. 61, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime:

     a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alla seguente lettera b);

     b) al 100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per tutta la durata del risanamento, in base al disposto dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modifiche.

     Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'art. 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 detta i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.

     E', comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi ur bani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 68, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la deduzione dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, non può essere inferiore al 5 per cento nè superiore al 15 per cento, ferma restando per gli enti dissestati la necessità che tale deduzione non sia superiore al 5 per cento, come prevedono anche i decreti del Ministro dell'interno di approvazione dei provvedimenti di risanamento.

     Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato al precedente punto 4.1.

     Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle circolari n. 95/b - prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/e prot. n. 5/7147 del 2 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Serv. III - Div. V, indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia.

     Ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 1997, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti entro il 28 febbraio 1997, riferiti all'anno stesso e che nello stesso 1997 abbiano dato luogo ad accertamento di entrate a mezzo di apposito atto deliberativo di approvazione del relativo ruolo di riscossione. Il suddetto termine deriva dal combinato disposto dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996,n. 662.

 

     4.3. - Aspetti formali della redazione.

     Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:

     - gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

     - gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;

     - gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

     - non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

     Per quanto non espressamente richiamato nella presente, riguardo alle modalità di compilazione dei modelli, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato n. 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992, nonchè al paragrafo 4 della circolare F.L. n. 3/96 del 15 gennaio 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 299 del 21 dicembre 1992 e n. 30 del 6 febbraio 1996.

 

     Paragrafo 5. Adempimenti delle prefetture.

 

     Ciascuna prefettura, ai sensi delle richiamate disposizioni, provvederà, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti dissestati tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1997 ed alla successiva comunicazione a questo Ministero delle certificazioni di cui alla presente circolare.

     Quanto agli enti strutturalmente deficitari si ribadisce, come già fatto presente, che la loro individuazione è subordinata all'adozione del decreto di individuazione dei relativi parametri.

     E' appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali. Tale delega vige anche per le certificazioni dell'anno 1997.

     I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale.

     Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - via C. Balbo, 39/a - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni entro il 31 agosto 1998, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativa tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato n. 2 della presente circolare ed all'allegato n. 3 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.

     Ciascuna prefettura vorrà trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo - datario di accettazione da parte degli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.

 

 

ALLEGATO 1

 

Codici del tipo di gestione

     Codice 1: servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.

     Codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

     Codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata.

     Codice 4: servizio gestito con azienda consortile.

     Codice 5: servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

     Codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

     Codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

     Codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato.

     Codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:

     - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990;

     - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990;

     - servizio con gestione affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge n. 142 del 1990;

     servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

 

 

ALLEGATO 2

 

Modello A)

 

Prefettura di .................................

.........., lì ............

allegato alla lettera n. .......... del ............

Certificazione per la dimostrazione del tasso di

copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1997

Elenco degli enti che hanno prodotto la certificazione completa entro il

termine del 30 giugno 1998 [1] [2]

 

1) Tipo di Ente [3] [4]:

a) Provincia e comunità montane ............................

b) Comuni ..................................................

2) Totale numero enti dell'elenco ..........................

 

 

Codice ente  Denominazione Ente  Codice Ente     Denominazione

                                                      Ente

 

 

 

 

 

 

 

 

I certificati sono sottoposti al prescritto controllo

 

Il Direttore del Settore III

Il Prefetto

---------------

[1] Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.

[2] Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di

pagine pari al modello ufficiale.

[3] Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).

[4] barrare con una "x" le apposite caselle.

 

 

Modello B)

 

Prefettura di .................................

.........., lì ............

allegato alla lettera n. .......... del ............

Certificazione per la dimostrazione del tasso di

copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1997

 

Elenco degli enti che hanno prodotto la certificazione completa entro il

termine del 30 giugno 1998 [1] [2]

 

1) Tipo di Ente [3] [4]:

a) Provincia e comunità montane ............................

b) Comuni ..................................................

2) Totale numero enti dell'elenco ..........................

 

 

Codice ente  Denominazione Ente  Codice Ente     Denominazione

                                                      Ente

 

 

 

 

 

 

 

 

I certificati sono sottoposti al prescritto controllo

 

Il Direttore del Settore III

Il Prefetto

---------------

[1] Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.

[2] Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di

pagine pari al modello ufficiale.

[3] Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).

[4] barrare con una "x" le apposite caselle.

 

 

Modello C)

 

Prefettura di .................................

.........., lì ............

allegato alla lettera n. .......... del ............

Certificazione per la dimostrazione del tasso di

copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1997

Elenco degli enti che non hanno prodotto la certificazione o che hanno

prodotto una certificazione incompleta [1] [2]

 

1) Tipo di Ente [3] [4]:

a) Provincia e comunità montane ............................

b) Comuni ..................................................

2) Totale numero enti dell'elenco ..........................

 

 

Enti che non hanno prodotto la     Enti che hanno prodotto la

         certificazione              certificazione incompleta

 

 

 

Codice ente  Denominazione Ente  Codice Ente     Denominazione

                                                      Ente

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Enti                                                Totale Enti

 

 

I certificati sono sottoposti al prescritto controllo

 

Il Direttore del Settore III

Il Prefetto

---------------

[1] Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.

[2] Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di

pagine pari al modello ufficiale.

[3] Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).

[4] barrare con una "x" le apposite caselle.

 

 


[1] Emanata del Ministero dell'interno.