§ 98.1.39584 - Circolare 27 giugno 1998, n. 141 .
Pagamento mensile unificato delle pensioni. Nuove modalità di gestione del pagamento delle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/1998
Numero:141

§ 98.1.39584 - Circolare 27 giugno 1998, n. 141 .

Pagamento mensile unificato delle pensioni. Nuove modalità di gestione del pagamento delle pensioni.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale per le pensioni, Direzione centrale ragioneria e finanza e Direzione centrale per la tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c.:  

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri d'amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1. Pagamento mensile unificato

Con circolare n. 125 del 11 giugno 1998 diramata in pari data con messaggio n. 23050 sono state fornite le informazioni relative alla modalità di determinazione delle rate mensili delle pensioni e al pagamento unificato di tutti i trattamenti erogati ad uno stesso pensionato.

Vengono ora fornite disposizioni in merito alle modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni, che integrano ed in parte sostituiscono quelle impartite con circolare n. 4 del 8 gennaio 1996.

 

 

2. Modalità di riscossione delle pensioni

Dal luglio 1998 i pagamenti di importo superiore a lire 100.000 mensili sono effettuati mensilmente ed includono tutti i trattamenti pensionistici spettanti ad un soggetto. I pagamenti di importo compreso tra 10.000 e 100.000 lire sono effettuati semestralmente ed includono tutti i trattamenti del soggetto.

Da ciò discende che non è più possibile effettuare una gestione dei pagamenti che consideri come riferimento la categoria della pensione, l'unico riferimento è il soggetto e quindi eventuali frazionamenti dei pagamenti non possono che essere effettuati con riferimento al cognome del soggetto.

2.1 - Riscossione delle pensioni presso gli istituti di credito

Per i pagamenti presso istituti di credito nulla è innovato salvo la circostanza che anche i pagamenti per contanti sono effettuati il primo giorno del mese.

Si evidenzia, peraltro, come precisato al punto 1 della circolare n. 125 del 11 giugno 1998 che le banche, possono, su richiesta, essere autorizzate dalla direzione generale a frazionare i pagamenti in contanti presso le agenzie con maggior carico di pagamenti allo sportello.

Eventuali autorizzazioni saranno ovviamente portate a conoscenza delle sedi interessate.

2.2 - Riscossione delle pensioni presso le Poste Italiane S.p.a

È in corso di formalizzazione una nuova convenzione con le Poste Italiane S.p.a. per la regolamentazione del servizio di pagamento delle pensioni e dei conseguenti rapporti finanziari.

Tale convenzione formerà oggetto di apposita circolare.

Si fa peraltro fin d'ora presente che è prevista la possibilità di riscuotere le pensioni con le seguenti modalità:

- in contanti allo sportello;

- con accreditamento su conto corrente postale;

- con accreditamento su libretto di risparmio postale nominativo.

La gestione delle informazioni relative alle modalità di pagamento è effettuata a cura delle Poste Italiane S.p.a.

2.2.1 - Pagamento in contanti allo sportello

Per le pensioni pagate in contanti allo sportello le poste sono state autorizzate a frazionare i pagamenti in più giornate, fino ad un massimo di dieci giorni bancabili e comunque non oltre il 14 di ciascun mese, dandone notizia agli interessati con i mezzi ritenuti più opportuni.

In particolare, le Poste Italiane hanno comunicato (circolare 13 maggio 1998 delle Poste Italiane S.p.a. - allegato 1) che per i pagamenti effettuati da agenzie Upe il flusso dei pagamenti sarà disponibile per tutte le pensioni il giorno 1 e che l'eventuale frazionamento sarà disposto dalle singole agenzie per lettera alfabetica.

Per i pagamenti effettuati da agenzie tradizionali le poste prevedono la stampa accentrata dei mandati presso i compartimenti postali e l'invio degli stessi in modo da permettere l'effettuazione dei pagamenti con suddivisione sulle base delle lettere alfabetiche:

- pensionati con cognome dalla lettera a alla lettera f, dal giorno 1;

- pensionati con cognome dalla lettera g alla lettera p, dal giorno 6;

- pensionati con cognome dalla lettera q alla lettera z, dal giorno 11.

Consegue da ciò che i pagamenti in contanti effettuati dalle agenzie tradizionali sono frazionati a partire da tali date.

2.2.2 - Accreditamento su conto corrente postale

I pensionati che desiderano riscuotere le loro spettanze con accredito sul proprio conto corrente postale devono d'ora innanzi presentare richiesta direttamente all'agenzia che ha in carico la pensione. La richiesta di accredito deve riguardare tutti i trattamenti pensionistici spettanti al soggetto.

La gestione degli accrediti è effettuata direttamente dal centro elaborazione dati delle poste. Le sedi non devono provvedere ad effettuare alcuna variazione del codice di ufficio pagatore.

Per le pensioni già in pagamento con accredito sul conto corrente postale, con messaggi n. 18742 del 6 maggio 1998 e n. 21096 del 26 maggio 1998 è stato richiesto alle sedi di comunicare alla direzione centrale per le pensioni i numeri dei certificati delle pensioni in precedenza gestite manualmente con accredito su conto corrente postale tramite CH16, al fine di consentire alle poste di effettuare direttamente tale accredito. Tali situazioni sono state segnalate alle poste che dalla rata di luglio provvederanno direttamente all'accredito.

Per la sistemazione delle situazioni anomale (numero di conto corrente non intestato al pensionato) già segnalate alle sedi, è necessario che i pensionati si rivolgano direttamente all'agenzia che ha in pagamento la pensione e richiedano l'accredito sul proprio conto corrente postale.

L'accredito viene effettuato con valuta al primo giorno del mese o al primo giorno lavorativo successivo, se il primo giorno del mese è festivo.

2.2.3 - Accreditamento su libretto di risparmio postale nominativo

I pensionati che desiderano riscuotere le loro spettanze con accredito sul proprio libretto di risparmio postale nominativo devono d'ora innanzi presentare richiesta direttamente all'agenzia che ha in carico la pensione.

La gestione degli accrediti è effettuata direttamente dal centro elaborazione dati delle poste. La pensione o le pensioni del soggetto devono essere localizzate all'agenzia delle poste presso la quale è gestito il libretto di risparmio.

L'accredito viene effettuato con valuta al primo giorno del mese o al primo giorno lavorativo successivo, se il primo giorno del mese è festivo, indipendentemente dal giorno in cui il pensionato si presenta allo sportello per la registrazione dell'operazione sul libretto di risparmio.

2.2.4 - Accreditamento su conto corrente postale o su libretto nominativo di risparmio effettuato dopo il decesso del pensionato

Le sedi non appena a conoscenza della notizia del decesso o dell'evento che non consente più la riscossione della pensione, devono comunicare tale informazione all'agenzia delle poste che ha in carico la pensione che deve provvedere a sospendere i pagamenti e a stornare eventuali accrediti effettuati dopo il decesso.

Ulteriori precisazioni sull'argomento saranno fornite con la circolare relativa alla nuova convenzione con le poste.

 

 

3. Incarichi di pagamento

3.1 - Incarichi di pagamento relativi alle rate delle pensioni

A partire da luglio 1998 gli enti pagatori ricevono gli incarichi di pagamento delle rate correnti delle pensioni solo tramite i flussi mensili inviati dalla direzione centrale per la tecnologia informatica entro il giorno 20 di ogni mese. L'estrazione dei dati per la preparazione di tali flussi viene effettuata di norma ogni mese a partire dal giorno 10.

I flussi contengono per ogni pensionato un pagamento comprensivo oltre che della rata mensile della o delle pensioni, di tutte le somme aggiuntive fino a quel momento validate o comunque memorizzate nell'archivio conguagli come pagabili, al netto degli importi determinati da eventuali piani di recupero memorizzati con la procedura "recupero crediti da prestazioni" o con la procedura "ex 999".

Per i pagamenti dei mesi di luglio e di agosto è stato comunicato (messaggio n. 21680 del 1 giugno 1998) che non si provvederà al recupero degli indebiti per i quali è memorizzato un piano di ammortamento. Tale recupero riprenderà regolarmente a partire dal pagamento relativo al mese di settembre.

Tale circostanza non ha influenza sull'operatività delle sedi che pertanto devono continuare a memorizzare i piani di recupero.

Al momento dell'estrazione dei dati per la preparazione del flusso viene aggiornato il data base delle pensioni riportando il numero della rata nel campo GP1AZ50, l'anno nel campo GP1AZ51 e il numero dell'ultima mensilità compresa nel pagamento nel nuovo campo GP1ALZ5.

È possibile che per situazioni particolari, ad esempio dati anagrafici non perfettamente coincidenti, lo stesso flusso contenga più di un pagamento relativo allo stesso soggetto in quanto non è stato possibile unificare le pensioni.

Le sedi devono provvedere a sistemare tali situazioni nel più breve tempo possibile, non appena per un qualunque motivo ne vengano a conoscenza, per consentire il pagamento abbinato delle successive rate.

Il flusso viene predisposto sulla base dei dati memorizzati sul data base delle pensioni e sull'archivio conguagli al momento dell'estrazione; le sedi devono acquisire con la massima tempestività le variazioni pervenute per consentire la gestione dei pagamenti sulla base di situazioni aggiornate.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessita' di provvedere all'eliminazione delle pensioni con la massima tempestività non appena a conoscenza dell'evento che costituisce il presupposto dell'eliminazione.

3.2 - Incarichi di pagamento relativi alle pensioni di nuova liquidazione

La rata contenente gli arretrati delle pensioni di nuova liquidazione viene trasmessa con flusso a parte.

L'invio di tali flussi è previsto entro il giorno 13, 20 e 30 di ogni mese, rispettivamente per il pagamento degli arretrati erogabili a partire dal giorno 20 dello stesso mese, dal giorno 1 e dal giorno 7 del mese successivo. tali nuove date sostituiscono quelle indicate nella circolare n. 301 del 30 dicembre 1993.

Se il giorno di scadenza è festivo o non bancabile, la data di pagamento viene spostata al giorno successivo.

La data di pagamento degli arretrati è stabilita dall'I.N. P.S. ed è riportata sia nei flussi per gli enti pagatori che nelle comunicazioni di liquidazione inviate ai pensionati.

La comunicazione di liquidazione viene inviata come di consueto tramite postel. Si ricorda (cfr. predetta circolare n. 301 del 1993) che per i pagamenti localizzati presso banche il pensionato può esibire tale comunicazione per la riscossione degli arretrati, nel caso in cui non sia ancora pervenuto il certificato di pensione. I pagamenti presso le agenzie postali restano subordinati all'esibizione del libretto di pensione.

3.3 - Incarichi di pagamento relativi alle pensioni trasferite da una struttura periferica ad un'altra, con variazione della chiave di pensione

La rata corrente delle pensioni trasferite viene normalmente trasmessa con il flusso mensile, relativo al pagamento delle rate correnti.

Tale rata può essere contenuta nel flusso delle nuove liquidate nel caso in cui la pensione trasferita venga assunta in carico dalla nuova sede durante la fase di estrazione.

3.4 - Regolazione finanziaria dei pagamenti

Nulla è innovato per quanto riguarda la regolazione finanziaria dei pagamenti effettuati dagli istituti di credito.

Le poste italiane rendicontano all'I.N. P.S. i pagamenti delle rate di pensione eseguiti allo sportello nonché i pagamenti eseguiti con accredito su conto corrente postale o su libretto di risparmio, trasmettendo file distinti per pagamenti effettuati presso le agenzie Upe, presso le agenzie tradizionali e per i pagamenti eseguiti con accredito.

L'attuale procedura per la predisposizione dei mod. P116 sarà quanto prima opportunamente aggiornata con effetto dai pagamenti eseguiti dal luglio 1998.

 

 

4. Pagamenti finora disposti con Mod. P.1/R

A partire dal giorno 15 giugno 1998 non possono più essere trasmessi agli uffici pagatori, (poste e banche) mandati di pagamento cartacei (messaggio n. 22453 del 6 giugno 1998 - allegato 2).

Le sedi devono gestire direttamente il pagamento dei Mod. P.1/R che entro tale data non sono stati inviati agli uffici pagatori, disponendo il pagamento di quanto dovuto con la procedura "pagamenti vari".

Tali pagamenti dovranno continuare ad essere imputati in dare del conto GPA 51/01 mentre i Mod. P.1/R devono essere utilizzati esclusivamente per la lettura ottica.

Con circolare a parte viene illustrata la nuova procedura per la gestione degli arretrati registrati sull'archivio conguagli.

 

 

5. Pensioni localizzate presso uffici pagatori di sede

Con circolare n. 110 del 21 maggio 1998 diramata in pari data con messaggio n. 20742 sono state fornite le istruzioni per il trasferimento agli archivi centrali dei piani di recupero relativi alle pensioni in precedenza gestite presso uffici pagatori di sede.

Le tipologie di recuperi non ancora migrabili devono, in attesa del completamento della procedura, essere gestite con la procedura "pagamenti vari".

I flussi contenenti gli ordinativi delle pensioni ancora localizzate presso gli uffici pagatori di sede verranno trasmessi mensilmente con le consuete modalità.

Da verifiche effettuate sul data base delle pensioni si è rilevato che non tutte le sedi hanno provveduto alla localizzazione delle pensioni presso gli uffici pagatori di sede previsti nella circolare n. 120 del 27 maggio 1997 si raccomanda di provvedere alla sistemazione di tali situazioni al più presto.

5.1 - Pagamento sdoppiato delle pensioni

Con la citata circolare n. 110 del 1998 sono state fornite le istruzioni per il pagamento delle quote di pensione dovute a beneficiari diversi dal pensionato.

Tali pagamenti vengono per il momento disposti solo con assegno circolare non trasferibile, localizzando il pagamento presso le seguenti banche che hanno dato fin d'ora la disponibilità a disporre il pagamento delle seconde quote:

Banca 

Codice abi 

Banca commerciale italiana  

2002 

Banco ambrosiano veneto  

3001 

Banco di Sicilia 

1020 

Cassa di risparmio di Ravenna  

6270 

Cassa di risparmio di Vr, Vi, Bl, An 

6355 

Cassa centrale delle CRA trentine 

3599 

Cassa sovv. risp. pers. Banca d'Italia 

5824 

Dal 1° gennaio 1999 i pagamenti in questione potranno essere localizzati presso qualsiasi banca. Nel caso in cui la sede debba sospendere il pagamento della quota sdoppiata deve utilizzare le consuete modalità di comunicazione con l'ente pagatore, ma deve riportare come categoria la categoria numerica della pensione aumentata di 900, ad esempio la quota sdoppiata di una pensione so, categoria numerica uguale a 003, deve essere indicata con categoria numerica uguale a 903.

Nel caso in cui la sede debba sospendere il pagamento della pensione da cui viene sottratta la quota, deve sospendere anche la quota sdoppiata.

Nel caso in cui alla sospensione provveda l'ente pagatore, lo stesso deve sospendere, nel caso in cui sia il gestore sia della quota principale che della quota sdoppiata, entrambe le quote.

 

 

6. Pensioni non meccanizzate

Anche il pagamento delle pensioni non meccanizzate rientra nell'ambito di applicazione della delibera n. 350. Le sedi devono pertanto provvedere al loro pagamento tenendo conto delle nuove regole stabilite per la generalità delle pensioni.

 

 

7. Sospensione dei pagamenti

A partire dal luglio 1998 devono essere utilizzati per la comunicazione della sospensione i nuovi Mod. sosp. (allegato 3), sia per gli istituti di credito che per le agenzie Upe o tradizionali delle poste italiane.

Tali moduli devono essere riprodotti a cura delle sedi; i vecchi moduli non devono più essere utilizzati.

7.1 - Sospensione dei pagamenti contenenti una sola pensione

Nulla è innovato per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti contenenti una sola pensione.

7.2 - Sospensione dei pagamenti contenenti più pensioni

A partire dal luglio 1998 il pagamento delle pensioni da corrispondere ad uno stesso soggetto è disposto con un unico mandato di pagamento.

Qualora la sede debba provvedere alla sospensione anche di una sola delle pensioni deve trasmettere la richiesta di sospensione del pagamento utilizzando il Mod sosp sul quale deve essere obbligatoriamente riportato il numero della pensione di riferimento (circolare n. 125 del 11 giugno 1998.) L'indicazione della pensione di riferimento consente infatti all'ufficio pagatore di individuare il pagamento che deve essere sospeso.

La sospensione opera sempre per l'intero pagamento.

Come già previsto con circolare n. 4 del 8 gennaio 1996 la sospensione d'iniziativa dell'I.N. P.S. opera per il solo pagamento per il quale è richiesta.

La sede deve urgentemente aggiornare il data base delle pensioni se i pagamenti successivi non devono essere disposti.

Qualora uno solo dei trattamenti pensionistici spettanti al pensionato non debba più essere pagato, la sede deve aggiornare i dati d'archivio a questo relativi; le procedure provvedono alla disposizione del pagamento delle altre pensioni.

Considerato che le sospensioni possono operare solo per le rate future, le sedi devono attenersi alle presenti disposizioni con effetto immediato, in quanto i flussi contenenti i pagamenti della prima rata mensile unificata sono già stati inviati agli enti pagatori.

7.3 - Sospensione di rate di pensione comprensive di conguagli

La sospensione non può che riguardare l'intero importo della rata così come contenuto nel flusso trasmesso dall'I.N. P.S., comprensivo quindi degli eventuali conguagli contenuti nella rata.

7.4 - Rendicontazione delle rate sospese

Gli enti pagatori provvedono a rendicontare anche le rate non pagate a seguito sia di sospensione richiesta dall'I.N. P.S. che di sospensione disposta dall'ente pagatore.

Si ribadisce che le rate non pagate dal momento della rendicontazione, se dovute, possono essere corrisposte solo direttamente dall'I.N. P.S., con predisposizione di Mod. IP.6bis ed invio alla lettura ottica del duplicato dell'ordinativo di pagamento.

7.5 - Efficacia temporale della sospensione

La sospensione richiesta dall'I.N. P.S. ha effetto per il solo pagamento sul quale è disposta la sospensione disposta di iniziativa dell'ente pagatore ha effetto per tutti i pagamenti successivamente pervenuti. Tale sospensione deve essere disposta dopo la mancata riscossione di due rate mensili nel caso di pagamento allo sportello ovvero di restituzione dell'assegno circolare emesso per il pagamento nonché quando l'ente pagatore è a conoscenza di notizie significative (ad esempio della morte del pensionato) prima della sede I.N. P.S.

Nel caso si tratti di titolari di più pensioni con pagamento abbinato, la sospensione di iniziativa dell'ente erogatore continua ad operare su tutti i pagamenti eventualmente disposti sulla pensione di riferimento, mentre non opera sui futuri pagamenti disposti per pensioni diverse da quella che in precedenza era la pensione di riferimento.

7.6 - Validità dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento contenuti nei flussi per il pagamento da luglio 1998 in poi hanno validità per i due mesi successivi a quello al quale si riferiscono (fino al 30 giugno la validità era per i tre mesi successivi).

I Mod. P1.R giacenti presso gli enti pagatori conservano la validità di tre mesi dalla data di spedizione da parte delle sedi. Considerato che la data ultima di invio agli enti pagatori è il 15 giugno, a partire dal 1° ottobre 1998 cessa la validità di eventuali Mod. P1.R giacenti presso gli uffici pagatori.

 

 

8. Ripristino di rate di pensione

8.1 - Ripristino nel caso di sospensione d'iniziativa I.N. P.S.

Nel caso in cui il pagamento di una pensione sia stato sospeso dalla sede I.N. P.S., l'invio di un nuovo pagamento e' automaticamente un ripristino della pensione.

8.2 - Ripristino nel caso di sospensione d'iniziativa dell'ente pagatore

Nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso dall'ente pagatore ma non ancora rendicontato tra le rate non pagate, l'ente stesso può ripristinare, a richiesta del pensionato o della sede I.N. P.S., tutti i pagamenti, compreso il pagamento delle rate non ancora rendicontate come non pagate.

Nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso dall'ente pagatore e già rendicontato come non pagato, l'ente non può ripristinare i pagamenti.

Il ripristino può essere disposto esclusivamente dalla sede I.N. P.S., inviando all'ufficio pagatore il modello Ripr01 per i pagamenti relativi alle rate future, mentre, per le rate già rendicontate come non pagate, le sedi devono provvedere ad effettuare direttamente il pagamento con Ip6bis, provvedendo alla stampa del duplicato della rata.

 

 

9. Riaccrediti o storni

Le rate non riscosse relative alle pensioni in pagamento presso banche vengono riaccreditate alla sede "polo finanziario".

A partire dal luglio 1998 anche le poste italiane effettuano storni per i pagamenti disposti con accredito su conto corrente o su libretto di risparmio. Su tali aspetti si fa riserva di apposite istruzioni.

Le istruzioni contabili relative alla gestione di rate eventualmente da pagare su richiesta dei pensionati sono contenute nella circolare n. 55 del 9 marzo 1996

 

 

10. Eliminazione tabulati cartacei stampati dagli istituti di credito

Considerato che tutte le informazioni di ritorno vengono trasmesse dagli enti pagatori con flussi telematici i cui dati sono visualizzabili con agenda 1, dal mese di luglio 1998 gli istituti di credito non invieranno più alle sedi i tabulati delle pensioni per le quali è stato disposto il pagamento ne quelli delle pensioni sospese ne quelli delle pensioni riaccreditate.

 

 

11. Scelta dell'ufficio pagatore

L'archivio degli uffici pagatori utilizzato dall'I.N. P.S. è strutturato in modo che ogni ufficio pagatore è identificato univocamente soltanto dall'insieme delle informazioni relative al codice sede (riferito al sistema dipartimentale AS/400) e al codice ufficio pagatore attribuito.

Questo comporta che il pagamento deve essere gestito dalla sede presso la quale tale ufficio è stato definito.

Con circolare n. 84 del 14 aprile 1998 è stato ribadito che la pensione deve essere gestita dalla sede nel cui ambito territoriale il pensionato ha la propria residenza.

Le sedi e gli enti pagatori hanno peraltro fatto presente che i pensionati spesso chiedono di poter riscuotere presso uffici pagatori localizzati in province diverse da quella di residenza. Considerato che ormai tutti i pagamenti vengono disposti con flussi telematici, si fa presente che è allo studio la fattibilità tecnico-giuridica di svincolare l'ufficio pagatore dalla provincia di residenza.

Ciò comporterà la completa ristrutturazione dell'archivio degli uffici pagatori che dovrà essere strutturato utilizzando il codice abi e il codice cab per gli sportelli degli istituti di credito ed il frazionario delle poste italiane per gli uffici postali. in questo modo ogni ufficio pagatore sarà definito una sola volta all'interno dell'archivio nazionale e il suo utilizzo sarebbe possibile ad ogni struttura I.N. P.S., indipendentemente dalla localizzazione dell'ufficio pagatore stesso. La pensione dovrà comunque essere liquidata e gestita dalla sede di residenza del pensionato, il pagamento potrà essere effettuato ovunque.

Per il momento, si confermano peraltro le modalità in atto.

 

 

12. Titolari di più pensioni in pagamento in province diverse

Le sedi sulle base delle segnalazioni inviate devono provvedere alla riunificazione delle pensioni presso la sede territorialmente competente con riferimento alla provincia di residenza dell'interessato.

 

 

13. Pensioni in pagamento accentrato presso uffici pagatori particolari

Come riportato al punto 5 della circolare n. 88 del 27 aprile 1998 diramata in pari data con messaggio n. 17625 le pensioni degli ex dipendenti di alcuni istituti di credito, a seguito di particolari convenzioni, sono gestite in modo accentrato presso alcune sedi ed il loro pagamento è effettuato presso particolari uffici pagatori.

Per il momento queste pensioni rimangono con gestione accentrata e non vengono unificati i pagamenti con le altre pensioni dello stesso titolare.

Si riporta l'elenco delle banche convenzionate:

Sede 

Banca 

Codice ufficio pagatore 

7000 

Banca nazionale del lavoro 

F00 

7000 

Banca di Roma 

L17 

7000 

Banca d'Italia 

Z50 

4903 

Credito Italiano 

H50 

4903 

Banca commerciale 

G50 

4903 

Banca popolare di Milano 

P50 

5200 

Banca popolare di Novara 

E00 

 

 

14. Nuova struttura GP8

Per evidenziare la composizione della rata posta in pagamento, che comprende oltre alle rate delle pensioni intestate al soggetto, anche i conguagli, il GP8 è stato ristrutturato. Sono state inserite due tabelle GP8MD40 e GP8MD50 che contengono i nuovi codici fondo e razionalizzano l'esposizione dei valori in precedenza contenuti in GP8MD42 e GP8MD43.

Nella tabella GP8MD40 sono riportati i componenti dell'importo della rata di pensione, evidenziati ai fini contabili (quote di pensione a carico di fondi diversi da quello di liquidazione, le trattenute in applicazione della legge n. 335 del 1995, ecc.)

Nella tabella GP8MD50 sono riportati i conguagli di qualsiasi tipo che compongono l'importo in pagamento.

Ogni conguaglio è contraddistinto da un codice, il cui riepilogo è riportato nell'allegato 4. I conguagli sono riportati su ogni pensione e su ogni rata; anche nel caso di pensioni con pagamento abbinato ogni pensione contiene i propri conguagli.

 

 

15. Agenda 1

La transazione Agenda 1 che accede all'archivio dei pagamenti consente la visualizzazione del pagamento complessivo disposto e dell'ufficio pagatore al quale lo stesso è stato localizzato.

Nel caso di pagamento unificato, mentre il GP8 di ogni pensione riporta l'importo delle singole rate, anche se il pagamento è cumulativo, l'archivio dei pagamenti contiene il pagamento disposto per la pensione di riferimento, comprensivo dei conguagli di tutte le pensioni che compongono il pagamento. Per la visualizzazione dei pagamenti relativi alle rate unificate deve essere digitato il tasto F8 (allegato 5).

 

 

16. Archivio locale DS78

L'archivio locale DS78 contiene l'importo mensile lordo e netto e i componenti positivi e negativi di tali importi. L'importo delle rate poste in pagamento e preparate dalla procedura di estrazione al momento della predisposizione dei dati per i flussi mensili è visualizzabile con Agenda 1.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

 

 

Allegato 3

Sospensione dei pagamenti delle pensioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. SOSP01 

 

Sede di 

 

Data, 

 

 

Ufficio pensioni 

 

 

All'ufficio postale tradizionale 

 

di 

 

 

Via 

 

 

 

Oggetto: richiesta di sospensione del pagamento 

 

Cognome/nome 

 

codice fiscale 

 

pensione 

 

Cat. 

 

Pensione 

 

Cat. 

 

 

 

Si invita codesto ufficio a provvedere alla sospensione del pagamento delle pensioni indicate in oggetto, per il seguente motivo 

- il pensionato è deceduto il 

 

 

- il pagamento della rata deve essere gestito direttamente da questa sede; 

- la pensione n.  

 

Cat. 

 

deve essere revocata. 

Codesto ufficio deve restituire alla scrivente sede dell'I.N. P.S., per le eventuali rate giacenti, la parte sinistra dell'ordinativo di pagamento, unitamente a copia della presente, e alla filiale dell'ente poste la parte destra. 

Codesto ufficio è pregato di indicare la modalità con cui viene effettuato il pagamento delle pensioni: 

- in contanti allo sportello 

- con accredito su conto corrente postale 

- con accredito su libretto di risparmio postale nominativo. 

Nel caso di pagamento con accredito codesto ufficio deve provvedere allo storno delle rate accreditate in data successiva al decesso del pensionato. 

 

Distinti saluti 

 

Il capo ufficio pensioni 

 

 

Mod. SOSP02 

 

Sede di 

 

Data, 

 

 

Ufficio pensioni 

 

 

All'ufficio postale elettronico 

 

di 

 

 

Via 

 

 

 

Oggetto: richiesta di sospensione del pagamento 

 

Cognome/nome 

 

codice fiscale 

 

pensione 

 

Cat. 

 

Pensione 

 

Cat. 

 

 

 

Si invita codesto ufficio a provvedere alla sospensione del pagamento delle pensioni indicate in oggetto, per il seguente motivo 

- il pensionato è deceduto il 

 

 

- il pagamento della rata deve essere gestito direttamente da questa sede; 

- la pensione n.  

 

Cat. 

 

deve essere revocata. 

Codesto ufficio deve restituire alla scrivente sede dell'I.N. P.S., per le eventuali rate giacenti, il Mod. P.7 quinquies con la conferma dell'avvenuta sospensione dei pagamenti. 

Codesto ufficio è pregato di indicare la modalità con cui viene effettuato il pagamento delle pensioni: 

- in contanti allo sportello 

- con accredito su conto corrente postale 

- con accredito su libretto di risparmio postale nominativo. 

Nel caso di pagamento con accredito codesto ufficio deve provvedere allo storno delle rate accreditate in data successiva al decesso del pensionato. 

 

Distinti saluti 

 

Il capo ufficio pensioni 

 

 

Mod. SOSP03 

 

Sede di 

 

Data, 

 

 

 

Ufficio pensioni 

 

All'istituto di credito 

 

Filiale di 

 

Via 

 

 

Oggetto: richiesta di sospensione del pagamento 

 

Cognome/nome 

 

Codice fiscale 

 

Pensione 

 

Cat. 

 

 

Pensione 

 

Cat. 

 

 

 

 

 

 

Si invita codesto ufficio a provvedere alla sospensione del pagamento delle pensioni indicate in oggetto, per il seguente motivo 

- il pensionato è deceduto il 

 

 

- il pagamento della rata deve essere gestito direttamente da questa sede; 

- la pensione n.  

 

Cat. 

 

deve essere revocata. 

 

Codesto istituto deve inoltre provvedere al riaccredito, entro i termini previsti nell'accordo, delle rate disposte e non riscosse dal pensionato e delle rate eventualmente accreditate in conto corrente successivamente alla data di morte del pensionato. 

Codesto ufficio è pregato di indicare la modalità con cui viene effettuato il pagamento delle pensioni: 

- in contanti allo sportello 

- con accredito su conto corrente 

- assegno circolare non trasferibile. 

 

Distinti saluti 

 

Il capo ufficio pensioni 

 

 

Allegato 4

Contenuto 

Campo 

Codice archivio 

Quota non cumulabile con i redditi 

GP8MD40 

75 o 76 

Quota non cumulabile con la rendita da infortunio 

GP8MD40 

74 

Quota non cumulabile con i redditi da lavoro autonomo 

GP8MD40 

80 

Quota non cumulabile con i redditi da lavoro dipendente all'estero 

GP8MD40 

87 

Interessi legali 

GP8MD50 

99 

Annualità delle sentenze della Corte Costituzionale 

GP8MD50 

101 

Conguaglio di pensione 

GP8MD50 

122 

Recupero crediti 

GP8MD50 

100 

Sostituzione stato 

GP8MD50 

108 

Rivalsa enti locali 

GP8MD50 

109 

Recupero preventivo 

GP8MD50 

110 

Quota corrisposta ad altro contitolare 

GP8MD50 

111 

Assegno alimentare 

GP8MD50 

112 

Assegno divorzile 

GP8MD50 

113 

Cessione del quinto 

GP8MD50 

114 

Trattenute per pignoramento 

GP8MD50 

116 

Trattenuta al fondo clero 

GP8MD50 

117 

Trattenuta previdenza marinara 

GP8MD50 

118 

Indebito ex decisione CEE n. 105 

GP8MD50 

119 

Trattenuta per legge n. 29 del 1979 

GP8MD50 

120 

Trattenute varie 

GP8MD50 

121 

Addizionale Irpef 

GP8MD50 

103 

Conguaglio addizionale Irpef anno precedente 

GP8MD50 

107 

Saldo Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

201 

Saldo contributo Ssn da modello 730/1998 

GP8MD50 

202 

Anticipazione Irpef su tassazione separata da modello 730/1998 

GP8MD50 

203 

Primo acconto Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

204 

Secondo acconto Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

205 

Interessi su saldo Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

206 

Interessi su saldo contributo Ssn da modello 730/1998 

GP8MD50 

207 

Interessi su anticipazione Irpef su tassazione separata da modello 730/1998 

GP8MD50 

208 

Interessi su primo acconto Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

209 

Interessi su secondo acconto Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

210 

Sanzioni su saldo Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

211 

Sanzioni su saldo contributo Ssn da modello 730/1998 

GP8MD50 

212 

Sanzioni su anticipazione Irpef su tassazione separata da modello 730/1998 

GP8MD50 

213 

Sanzioni su primo acconto Irpef da modello 730/1998 

GP8MD50 

214 

Arrotondamento pagamento precedente 

GP8MD50 

105 

Arrotondamento pagamento 

GP8MD50 

106 

Importo complessivo del pagamento (riportato solo sulla pensione di riferimento) 

GP8MD50 

999 

 

 

Allegato 5