§ 27.4.47 - Circolare 15 gennaio 1998, n. 1.
Articolo 1, comma 46, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 assegnazione di personale in enti dissestati riequilibrati economicamente - Parere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:15/01/1998
Numero:1


Sommario
Articolo 1, comma 46, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 assegnazione di personale in enti dissestati riequilibrati economicamente - Parere n. 973/97 del Consiglio di Stato. (G.U. 28 gennaio 1998, n. 22).


§ 27.4.47 - Circolare 15 gennaio 1998, n. 1. [1]

Articolo 1, comma 46, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 assegnazione di personale in enti dissestati riequilibrati economicamente - Parere n. 973/97 del Consiglio di Stato.

(G.U. 28 gennaio 1998, n. 22).

 

     Com'è noto, il comma 46 dell'art. 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ultimo capoverso, prevede che "gli enti dissestati, i quali abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato al 1° gennaio 1997, possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione della pianta organica ed in servizio presso gli stessi enti al 31 dicembre 1995".

     Rilevando problematiche interpretative in ordine all'applicazione della norma, si è ritenuto opportuno investire della questione il Consiglio di Stato, al quale questo Ministero, con relazione del 19 aprile 1997, ha chiesto, in particolare:

     a) a chi gli enti in questione devono rivolgere la predetta richiesta di personale;

     b) come si debba configurare giuridicamente l'assegnazione. Al riguardo, si rammenta che la normativa più recente nell'ambito delle procedure di mobilità del personale eccedentario si è espressa con il termine "riassorbimento" laddove ha previsto la possibilità, per l'ente che abbia in un primo tempo ceduto personale esuberante, di riammetterlo in organico in presenza di posti vacanti (art. 25, comma 5, della legge n. 144/1989 come riconfermato dall'art. 22, comma 14, della legge n. 724/1994);

     c) se l'assegnazione vada riconosciuta all'ente interessato soltanto in presenza di un posto vacante in organico di corrispondente qualifica o profilo, ovvero possa prescindere dalla vacanza del posto, essendo sufficiente il sussistere delle esigenze di funzionamento dei servizi richiamato dalla disposizione in oggetto;

     d) per quanto tempo dura l'assegnazione;

     e) se il rapporto con l'ente assegnatario debba trovare la propria fonte in un contratto.

 

     Le soluzioni interpretative suggerite dall'amministrazione dell'interno concernevano:

     1) la competenza della commissione centrale per gli organici degli enti locali all'esame delle richieste di assegnazione;

     2) la prescindibilità della condizione dell'esistenza presso l'ente di un corrispondente posto vacante in quanto, in caso contrario, si ricadrebbe nell'ipotesi di applicazione dell'art. 25, quinto comma della legge n. 144 del 1989 di conversione del decreto-legge n. 66/1989, come confermato dal comma 14 dell'art. 22 della legge n. 724/1994 (riassorbimento di personale in posti di organico);

     3) l'inapponibilità di termini per la assegnazione in quanto il rapporto di lavoro originario, pur subendo - in relazione alle necessarie procedure di mobilità e di assegnazione - profonde modifiche rapportate all'amministrazione datrice di lavoro, costituisce un continuum per il lavoratore;

     4) la configurazione della assegnazione quale cessione di contratto in cui, ope legis, è previsto il subentro di una amministrazione ad un'altra in qualità di datore di lavoro, per la particolare fascia di dipendenti di cui trattasi; in alternativa, potrebbe considerarsi la vicenda di mutamento del datore di lavoro, secondo lo schema della successione (a titolo particolare) nel rapporto, il quale continua, inalterato, alle dipendenze dell'ente assegnatario;

     5) l'estensione dell'assegnazione in parola a tutto il personale coinvolto in procedure di mobilità d'ufficio, ivi compreso il personale interessato a procedure di disponibilità.

 

     Con parere interlocutorio del 14 maggio 1997 il Consiglio di Stato chiedeva l'avviso anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro in ordine alla questione in argomento.

     Acquisito l'avviso delle suddette amministrazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto, con proprio parere n. 973/97 del 3 settembre 1997, che la prima e più rilevante questione concernente l'interpretazione della disposizione è quella relativa alla necessità o meno della esistenza di un posto vacante in organico di corrispondente qualifica e profilo, quale condizione per applicare la disposizione medesima.

     Il Consiglio di Stato ha rilevato, preliminarmente, che trattasi di disposizione transitoria o comunque da applicarsi una tantum con riferimento a situazioni conosciute ed esistenti al momento di entrata in vigore della legge. Essa riguarda infatti gli enti locali dissestati, che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della legge stessa, nonchè il personale (posto in mobilità a seguito della rideterminazione delle piante organiche) che era in servizio presso l'ente al 31 dicembre 1995.

     Visti i limiti della sua applicazione, la disposizione può essere qualificata "legge provvedimento" e ciò, ad avviso del Collegio, porta ad escludere una interpretazione la quale, valorizzando il criterio sistematico, richieda la vacanza del posto come condizione per l'assegnazione.

     Detta interpretazione sarebbe restrittiva, in quanto la condizione della esigenza di funzionamento dei servizi sarebbe richiesta per consentire la deroga alla regola del concorso pubblico, ma esigerebbe tuttavia la esistenza di un posto vacante di equivalente qualifica e profilo, con conseguente assoluta impossibilità di applicare in concreto la disposizione.

     Essa dunque non può essere accolta, perché urterebbe contro la volontà del legislatore, e non terrebbe conto della natura provvedimentale della disposizione medesima.

     A ciò può aggiungersi che la legge già consentiva il riassorbimento del personale in mobilità o in disponibilità, qualora vi fosse stato il posto vacante (vedi art. 22, comma 14, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994).

     Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma in esame consente l'assegnazione del personale posto in mobilità o disponibilità (nell'espressione "personale posto in mobilità" si deve intendere ricompreso anche il personale soggetto a disponibilità, in quanto i due istituti si riferiscono entrambi alla mobilità in senso ampio; dalla disponibilità si può passare alla mobilità e sarebbe irrazionale escludere dall'applicazione della norma il personale in disponibilità) all'ente locale di origine, anche senza posto vacante. Ciò, sia nell'ipotesi in cui detto personale non sia stato collocato presso altro ente, sia nell'ipotesi in cui il collocamento sia già avvenuto, in quanto la norma non distingue le due posizioni.

     Il supremo consesso ha concordato, inoltre, con l'amministrazione dell'interno nel ritenere che la Commissione centrale per gli organici degli enti locali (cui subentrerà, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 342 del 15 settembre 1997, la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali), in quanto competente all'approvazione dei provvedimenti deliberativi sulle dotazioni organiche degli enti locali dissestati, debba anche valutare la sussistenza delle esigenze di funzionamento dei servizi, che consentono una deroga sostanziale alle statuizioni sulle dotazioni organiche.

     La Commissione dovrà anche indicare il termine di durata della assegnazione, commisurandola alla prevedibile durata delle esigenze di funzionamento dei servizi, che sono per natura rapportate ad un tempo definito; la regola è, infatti, che le normali esigenze dell'ente devono essere soddisfatte nell'ambito della pianta organica dell'ente medesimo. del resto una interpretazione, che consentisse a tempo indeterminato le assegnazioni per esigenze di funzionamento dei servizi di personale in mobilità, contrasterebbe con il sistema delineato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni. Tale decreto, ai fini della riduzione delle spese dell'ente locale dissestato, prevede la rideterminazione della pianta organica e la dichiarazione di eccedenza del personale, comunque in servizio in sovrannumero rispetto a rapporti medi dipendenti / popolazione fissati dalla norma primaria.

     L'interpretazione non accolta costituirebbe, quindi, una rottura della disciplina degli enti in dissesto e rischierebbe di rendere inoperante il sistema.

     Al termine del periodo indicato la Commissione dovrà valutare la persistenza o meno delle esigenze di servizio; alla ritenuta cessazione di tali esigenze dovrà conseguire un nuovo collocamento del dipendente in mobilità.

     Infatti, non vi sono ragioni per ritenere che l'ente presso il quale abbia trovato collocazione il dipendente rimanga vincolato al mantenimento del posto, una volta che tale dipendente sia stato assegnato all'ente di originaria provenienza, sia pure con il necessario assenso dell'altro ente.

     Richiamando, pertanto, il principio civilistico introdotto con il decreto legislativo n. 29/1993, il Consiglio di Stato ritiene necessario tale assenso, in quanto il nuovo rapporto, sorto in base all'assegnazione ai sensi del comma 46, deriva dal precedente, pur differenziandosene per essere a termine. Si verificherebbe così, in base alla legge, un trasferimento del rapporto e quindi una sua modificazione.

     Ciò premesso, le amministrazioni interessate all'applicazione della norma dovranno inviare la relativa richiesta al Ministero dell'interno, documentando, in particolare:

     a) l'esistenza di situazioni contingenti che possano far scaturire l'esigenza di soddisfare temporaneamente i servizi;

     b) se il dipendente interessato risulti ancora in servizio presso l'ente richiedente o sia stato già collocato in mobilità presso altro ente, per cui, in tale ultimo caso, risulta necessario l'assenso della medesima amministrazione;

     c) l'assenso del dipendente interessato al provvedimento, atteso che il medesimo dovrà essere riammesso in servizio presso il comune di provenienza solo temporaneamente, con l'obbligo di ricollocamento in mobilità al cessare delle contingenti esigenze di servizio.

     Si prega, pertanto di diramare la presente a tutti gli enti locali ricadenti nel territorio della provincia, con preghiera di assicurazione.

 

 


[1] Emanata dal Ministero dell'interno.