§ 98.1.35037 - Circolare 8 gennaio 1996, n. 4 .
Nuove modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni .


Settore:Normativa nazionale
Data:08/01/1996
Numero:4

§ 98.1.35037 - Circolare 8 gennaio 1996, n. 4 .

Nuove modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica, Direzione centrale ragioneria e finanza e Direzione centrale sistema qualità.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Generalità

Dall'anno 1996 vengono adottate nuove modalità di pagamento delle pensioni, che prevedono l'invio agli Istituti di credito e all'Ente Poste di flussi telematici contenenti, per ogni pensione, i dati relativi alla sola rata in scadenza, con tutte le informazioni aggiornate (importo, dati anagrafici del pensionato, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore).

Tale operazione viene ripetuta ogni mese al fine di trasmettere agli uffici pagatori la rata aggiornata relativa, rispettivamente, alle pensioni in pagamento nei mesi dispari e nei mesi pari. Dal 1996 non si renderà pertanto più necessario richiedere agli uffici pagatori di sostituire o sospendere rate di pensioni.

Ogni flusso è preparato accedendo al data base pensioni e tenendo conto di tutte le variazioni apportate, dalle diverse procedure di gestione, a partire dalla emissione del precedente mandato e fino al momento del prelievo dei dati relativi al pagamento da effettuare.

I dati relativi alla cedola estratta per l'invio all'ufficio pagatore aggiornano i campi GP1AZ50 (numero della rata estratta) e GP1AZ51 (anno di estrazione della rata) del data base delle pensioni.

La nuova procedura consente una migliore gestione dei pagamenti, nonché l'utilizzo senza interruzioni delle procedure di liquidazione e di gestione delle pensioni.

Il codice dell'ufficio pagatore al quale viene trasmessa la singola rata di pensione è riportato sull'ARCHIVIO PAGAMENTI, di cui alla circolare n. 336 del 21 dicembre 1994, visualizzabile in ambiente IMSPN con la transazione AGENDA 1.

Per consentire l'aggiornamento degli archivi prima dell'emissione del flusso contenente la rata in scadenza, le Sedi devono acquisire con la massima tempestività tutti i dati relativi alle variazioni da apportare ad ogni pensione.

Entro il giorno 20 di ogni mese viene trasmesso all'Ente Poste e agli Istituti di credito un flusso contenente, per le pensioni vigenti, le informazioni relative alla rata da pagare nel mese successivo.

Ogni settimana viene trasmesso all'Ente Poste e agli Istituti di credito un flusso contenente le informazioni relative agli arretrati delle pensioni di nuova liquidazione e alla rata da pagare per le pensioni assunte in carico per trasferimento da altra Sede. Per tutte le rate contenute in questi flussi è indicata la data di esigibilità.

I flussi settimanali, non appena completata la nuova procedura di eliminazione di cui al punto 11, conterranno, per le pensioni eliminate, la richiesta di restituzione delle cedole insolute per l'Ente Poste e, per gli Istituti di credito, la richiesta di riaccredito delle rate disposte successivamente alla data di cessazione del diritto.

La nuova procedura rende necessarie alcune modifiche degli attuali criteri operativi sia da parte dell'INPS che dell'Ente Poste e degli Istituti di credito.

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle nuove procedure automatizzate e le istruzioni operative alle quali le Sedi si devono attenere.

 

 

2. Pagamento della rata corrente di pensione

Tutte le pensioni in essere alla chiusura delle procedure di liquidazione e di gestione delle pensioni in competenza 1995 sono ricalcolate, con le consuete operazioni di rinnovo, per la determinazione degli importi relativi al 1996 e la predisposizione della certificazione fiscale relativa al 1995.

Le operazioni effettuate in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 1996 sono illustrate nella circolare n. 309 del 21 dicembre 1995.

Le procedure di rinnovo provvedono all'aggiornamento del date base pensioni con gli importi relativi a tutte le rate del 1996. Al momento del rinnovo viene scritto il GP8 96 con tutte le rate; ad ogni variazione di importo, in occasione del ricalcolo della pensione, le rate successive alla data di calcolo degli arretrati, rideterminate con il nuovo importo, sostituiscono in archivio le rate registrate in precedenza. In questo modo si ottiene, per ogni anno, un solo GP8 contenente le rate effettivamente emesse.

Fino al 1995 veniva invece registrato nel data base pensioni, al momento del rinnovo o della liquidazione della pensione, un GP8 contenente le rate fino a fine anno. Ad ogni variazione di importo della pensione che comportava l'emissione di nuove rate, veniva registrato un nuovo GP8 contenente le rate successive alla variazione e fino a fine anno. Si potevano pertanto avere per ogni anno più GP8; le rate effettivamente dovute erano individuabili considerando per ogni GP8 le rate emesse e non sostituite. Queste modalità di registrazione si rendevano necessarie in quanto venivano emessi effettivamente documenti contabili di pagamento corrispondenti ogni volta alle rate determinate per l'intero anno.

2.1. Pagamento presso gli uffici postali

L'Ente Poste, dopo la ricezione del flusso contenente i dati trasmessi dall'I.N.P.S., provvede alla stampa e all'invio agli uffici postali tradizionali del mandato di pagamento Mod P.1/ott/T. Per le pensioni localizzate agli uffici postali elettronici (UPE), l'Ente Poste provvede alla predisposizione e all'invio del supporto magnetico contenente la rata in scadenza.

Le nuove modalità di pagamento consentiranno, in prosieguo, di effettuare il pagamento delle pensioni con accredito su conto corrente postale o con assegno postale, direttamente da parte dell'Ente Poste. Nel frattempo, l'accredito sul conto corrente postale deve essere effettuato dalle Sedi utilizzando il modello CH16, previa localizzazione della pensione presso un ufficio pagatore di Sede.

Il pagamento delle rate di pensione continua ad essere effettuato con la periodicità e alle scadenze attualmente in vigore (allegato 1).

I mandati di pagamento quietanzati dal pensionato o dal suo delegato sono conservati dalle filiali territorialmente competenti dell'Ente Poste (ex Direzioni provinciali). Eventuali richieste riguardanti la verifica della firma apposta per quietanza vanno pertanto inoltrate ai suddetti uffici.

I dati relativi ai pagamenti vengono trasmessi alla Direzione centrale per la tecnologia informatica e memorizzati nell'ARCHIVIO PAGAMENTI e nel GP8 del data base pensioni.

Per la contabilizzazione dei pagamenti si rinvia alla circolare n. 273 del 8 novembre 1995.

Per l'anno 1995 l'Ente Poste ha predisposto mandati con validità per i quattro mesi successivi al primo mese nel quale era esigibile il pagamento.

I mandati per l'anno 1996 hanno validità per i tre mesi successivi al primo mese nel quale è esigibile il pagamento. Il mandato pagabile a gennaio è pertanto esigibile fino al 30 aprile; dal 1° maggio l'ufficio postale deve restituire il mandato, secondo le regole in uso, parte alla Filiale dalla quale dipende e parte alla Sede I.N.P.S. competente per territorio. La data di validità è determinata dalle procedure e comunicata all'Ente Poste che provvede ad indicarla sul mandato di pagamento.

La data di scadenza di validità di un mandato si determina con riferimento al primo mese della rata contenuta nel mandato stesso, indipendentemente dal fatto che la rata si riferisca ad un bimestre o ad un semestre.

In caso di decesso del titolare della pensione l'ordinativo eventualmente emesso deve essere restituito con le modalità riportate nella circolare n. 49 del 17 febbraio 1995.

L'Ente Poste provvede ad addebitare all'INPS le sole rate pagate. Pertanto per le rate rimaste insolute la Sede non deve richiedere alcuna restituzione di somme, ma soltanto la conferma del non avvenuto pagamento mediante la restituzione della parte sinistra del modello P.1/ott/T. Allorché l'Ente Poste avrà completato la lettura ottica dei titoli emessi, le notizie relative al pagamento o meno della rata saranno rilevabili dall'ARCHIVIO dei PAGAMENTI, nel quale vengono memorizzati tutti i dati trasmessi dall'Ente Poste.

Non devono più essere trasmessi agli uffici postali ordinativi di pagamento cartacei relativi a rate di pensione. Se per una rata di pensione è stato stampato un ordinativo cartaceo, in quanto in carico a cassa sede, ufficio pagatore non presente nel relativo archivio, ecc., la Sede deve provvedere al pagamento, alla scadenza prevista utilizzando la procedura PAGAMENTI VARI descritta al punto 6, ovvero con il sistema ritenuto più rapido.

2.2. Pagamento presso gli istituti di credito

I mandati di pagamento per il 1996 hanno validite per i tre mesi successivi al primo mese nel quale è esigibile il pagamento. La data di validità è determinata dalle procedure e comunicata agli Istituti di credito.

Gli Istituti di credito gestiscono propri archivi nei quali memorizzano le modalità di pagamento richieste dal pensionato e le rate di pensione ricevute dall'I.N.P.S.

Il Centro elaborazione dati dei singoli Istituti di credito provvede, dopo la ricezione del flusso telematico, a disporre i pagamenti della rata trasmessa.

Per le pensioni accreditate sul conto corrente, il Centro elaborazione dati degli Istituti di credito dispone direttamente l'accredito delle somme dovute con valuta del primo giorno del mese di esigibilità. Se il primo giorno del mese non è bancabile, la valuta viene posticipata al primo giorno bancabile immediatamente successivo.

Per le pensioni in pagamento a mezzo assegno circolare, il Centro elaborazione dati degli Istituti di credito predispone direttamente l'assegno con le consuete modalità e provvede per la trasmissione agli interessati.

Per le pensioni in pagamento allo sportello, il Centro elaborazione dati dei singoli Istituti di credito stampa un mandato interno che viene inviato alla filiale presso la quale è localizzato il pagamento della pensione perché provveda a disporre il pagamento alle scadenze previste nell'allegato 1, con rilascio della relativa quietanza.

Gli Istituti di credito addebitano all'I.N.P.S. gli importi delle rate al momento della loro predisposizione. Le rate addebitate e non riscosse dai pensionati vengono riaccreditate alle Sedi INPS "polo finanziario".

Gli Istituti di credito provvedono alla rendicontazione telematica di ogni rata trasmettendo all'I.N.P.S., entro la fine del mese di pagamento, le informazioni relative al pagamento o alla sospensione della rata. Tali dati sono consultabili nell'ARCHIVIO PAGAMENTI.

I riaccrediti sono disposti mensilmente con unica contabile emessa entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese per le somme riaccreditabili nel mese precedente, con valuta media ponderata.

I riaccrediti vengono rendicontati con trasmissione di flussi telematici entro il giorno 10 del mese di emissione della contabile di riaccredito; anche questi dati aggiornano l'ARCHIVIO PAGAMENTI.

Per consentire alle Sedi i controlli ritenuti più opportuni, le procedure prevedono la possibilità della stampa di un tabulato con i dati dei riaccrediti.

Non devono più essere trasmessi agli Istituti di credito ordinativi di pagamento cartacei relativi a rate di pensione. Qualora per una rata di pensione sia stato stampato un ordinativo cartaceo, in quanto in carico a ufficio pagatore di sede, a ufficio pagatore non presente nel relativo archivio, ecc., la Sede deve provvedere al pagamento alla scadenza prevista, utilizzando la procedura PAGAMENTI VARI descritta al punto 6, ovvero con il sistema ritenuto più rapido.

 

 

3. Duplicati di ordinativi di pagamento

Considerato che tutti gli ordinativi di pagamento vengono trasmessi agli uffici pagatori con flussi telematici contenenti una singola rata di pensione, non è più necessario emettere duplicati di ordinativi di rate di pensione non scadute.

Può essere necessario emettere duplicati solo per situazioni eccezionali e comunque mai per rate future; le stesse devono infatti essere gestite aggiornando gli archivi per permetterne l'emissione con localizzazione all'uffico pagatore richiesto.

Si precisa che per RATE FUTURE devono intendersi quelle riferite ad epoca successiva al prelievo dei dati dall'archivio pensioni per la preparazione dei flussi da trasmettere agli uffici pagatori con l'aggiornamento del campo GP1AZ50 con il numero della rata.

La procedura di duplicazione degli ordinativi di pagamento è stata pertanto modificata per consentire la stampa del duplicato di una sola rata già estratta. Per la stampa devono essere utilizzati modelli P.1/r ott.

I duplicati non possono per nessun motivo essere trasmessi agli uffici pagatori e debbono essere utilizzati per disporre i pagamenti, con modello IP.6 bis, o, in casi eccezionali di urgenza, in contanti allo sportello bancario.

Su ogni modello P.1/r ott è riportata la dicitura "DUPLICATO" "MANDATO INTERNO NON UTILIZZABILE PER IL PAGAMENTO".

Per quanto riguarda le disposizioni relative all'emissione ed alla gestione dei duplicati dei mandati di pagamento si fa rinvio alle disposizioni già emanate in materia.

La stampa dei mandati di pagamento delle pensioni localizzate a uffici pagatori di sede va effettuata utilizzando la nuova procedura descritta al punto 15.

 

 

4. Sospensione dei pagamenti

La Sede deve acquisire con la massima tempestività i casi di sospensione, per consentire l'aggiornamento degli archivi prima della emissione del flusso contenente la rata in scadenza.

4.1. Sospensione dei pagamenti presso l'ente poste

La Sede deve provvedere al blocco dei pagamenti utilizzando un supporto cartaceo (modelli SOSP01 e SOSP02, allegati 2 e 3) soltanto per quanto riguarda le notizie conosciute in un momento successivo alla estrazione dal data base pensioni per l'emissione del mandato di pagamento, o per gli eventi per i quali non è stato possibile effettuare l'aggiornamento degli archivi prima del prelievo dei dati. La Sede deve inoltre utilizzare i modelli SOSP01 e SOSP02 per la richiesta di restituzione di rate scadute ed insolute.

4.1.1. Sospensione dei pagamenti presso gli uffici postali tradizionali

La Sede invia all'ufficio postale la richiesta di sospensione con modello SOSP01 (allegato 2).

La sospensione richiesta dalla Sede ha effetto per la rata per la quale è stata disposta, nonché per le eventuali rate precedenti non pagate giacenti presso l'ufficio postale.

Poiché i flussi vengono trasmessi all'Ente Poste per ogni rata, si deve procedere immediatamente all'aggiornamento dell'archivio, se necessario, con l'eliminazione, il trasferimento, ecc., onde evitare che venga disposto il pagamento della rata successiva.

Per le rate sospese gli uffici postali trasmettono alle Sedi la parte sinistra del mandato di pagamento e alle Filiali territorialmente competenti dell'Ente Poste la parte destra.

L'Ente Poste rendiconta nei flussi telematici, oltre alle rate pagate, anche le rate non pagate. Tali informazioni aggiornano l'ARCHIVIO PAGAMENTI.

In attesa che l'Ente Poste completi le proprie procedure, le Filiali continueranno, come per l'anno 1995, a trasmettere elenchi mensili delle rate non pagate.

4.1.2. Sospensione dei pagamenti presso gli uffici postali elettronici

La sospensione dei pagamenti presso gli uffici postali elettronici viene effettuata con le stesse modalità previste per gli uffici postali tradizionali, utilizzando il modello SOSP02 (allegato 3).

La sospensione richiesta dalla Sede ha effetto per la rata per la quale è stata disposta, nonché per le eventuali rate precedenti non pagate giacenti presso l'ufficio postale.

L'ufficio postale elettronico trasmette alla Sede INPS richiedente il modello P.7-quinquies per la conferma dell'avvenuta sospensione della rata.

4.2. Sospensione dei pagamenti presso gli istituti di credito

La sospensione dei pagamenti presso gli Istituti di credito viene effettuata con modalità analoghe a quelle previste per gli uffici postali, utilizzando il modello SOSP03 (allegato 4).

A partire dal 1996 le sospensioni non sono più distinte tra provvisorie e definitive, ma soltanto tra sospensioni richieste dalla Sede ovvero di iniziativa dell'Istituto di credito.

Gli Istituti di credito devono continuare a sospendere direttamente i pagamenti delle pensioni per le quali risultino insolute due rate, nel caso di pagamento allo sportello, ovvero di restituzione dell'assegno circolare emesso per il pagamento, nonché nei casi in cui vengano a conoscenza del decesso del pensionato o di altro fatto che possa determinare la cessazione del diritto alla pensione.

Le Sedi trasmettono agli Istituti di credito richiesta di sospensione con modello SOSP03 solo quando vengono a conoscenza di eventi che modificano il diritto alla riscossione della rata dopo l'emissione del flusso telematico.

Le sospensioni, richieste dalle Sedi, hanno effetto per la sola rata per la quale sono state disposte. Si deve procedere immediatamente all'aggiornamento del data base pensioni, se necessario, con l'eliminazione, il trasferimento, ecc., in quanto dalla rata successiva non è più operante la sospensione richiesta per la rata precedente.

Le sospensioni effettuate di iniziativa della banca continuano ovviamente ad operare anche sulle rate successive.

Gli Istituti di credito rendicontano nei flussi telematici, oltre alle rate pagate, anche le rate non pagate, in quanto non disposte da parte della Sede I.N.P.S. o su iniziativa della Banca. Tali informazioni aggiornano l'ARCHIVIO PAGAMENTI.

Nell'attesa che le procedure siano completate, gli Istituti di credito trasmettono alle Sedi il tabulato delle rate non pagate.

4.2.1. Sospensione dei pagamenti già in essere al 31 dicembre 1995 presso gli istituti di credito

Per le pensioni per le quali al 31 dicembre 1995 risulta memorizzata negli archivi degli Istituti di credito una sospensione su iniziativa della Banca (codice A oppure codice B) o della Sede (codice C oppure codice D) l'Istituto di credito, per la sola prima rata 1996, continua ad operare la sospensione.

Tale soluzione si è resa necessaria in quanto la procedura VT per le eliminazioni e i trasferimenti delle pensioni non ha consentito alle Sedi di segnalare aggiornamenti successivamente al 22 novembre 1995.

Le Sedi, non appena la procedura VT sarà nuovamente disponibile, devono aggiornare immediatamente gli archivi procedendo all'acquisizione dei dati di variazione.

Qualora la pensione sospesa debba essere post a in pagamento per il 1996, la Sede deve contattare la Banca con il mezzo ritenuto più celere per disporre il ripristino del pagamento della prima rata 1996.

Le pensioni sospese dalla Sede nel corso del 1995, se non ripristinate dalla Sede, rimangono sospese limitatamente alla prima rata 1996. Dalla seconda rata 1996 è operante il nuovo accordo che prevede la validità della sospensione per una sola rata.

 

 

5. Ripristino dei pagamenti

5.1. Ripristino dei pagamenti presso l'ente poste

5.1.1. Ripristino dei pagamenti presso gli uffici postali tradizionali

Qualora uno o più ordinativi di pagamento relativi a rate di pensione siano giacenti presso un ufficio postale e non siano scaduti di validità, per il ripristino dei pagamenti nessuna operazione particolare è richiesta da parte delle Sedi; qualora il pensionato si presenti per riscuotere, l'ufficio postale provvede, infatti, al pagamento e rendiconta l'operazione nel mese contabile in cui è stata effettuata.

5.1.2. Ripristino dei pagamenti presso gli uffici postali elettronici

L'ufficio postale elettronico ha un proprio archivio nel quale sono registrate le rate di pensione ricevute dall'I.N.P.S. e non pagate.

Qualora sia necessario provvedere al pagamento di una rata non riscossa dal pensionato, non scaduta di validità e non ancora rendicontata come non pagata, l'UPE provvede al pagamento e rendiconta l'operazione nel mese contabile in cui è stata effettuata.

Qualora la rata sia stata sospesa dalla Sede l'ufficio postale elettronico non può più effettuare alcun intervento; l'eventuale pagamento, se la rata risulta dovuta, deve essere disposto dalla Sede.

5.2. Ripristino dei pagamenti presso gli istituti di credito

Gli Istituti di credito hanno nei propri archivi solo le informazioni delle rate ricevute dall'I.N.P.S.

Qualora, su richiesta del pensionato, debba essere disposto il pagamento di una rata non riscossa, la Sede provvede ad accertare se trattasi di rata sospesa ancora esigibile o di rata scaduta di validità o di rata riaccreditata.

Nel caso in cui si tratti di rata ancora esigibile, sospesa di iniziativa della Banca, la Sede trasmette all'Istituto di credito una comunicazione con modello RIPR01 (allegato 5) affinché la Banca provveda al ripristino delle rate sospese e al pagamento delle rate che riceverà successivamente. La Sede non può disporre direttamente alcun pagamento per rate sospese di iniziativa della Banca non scadute di validità. Ciò, per evitare il rischio di doppi pagamenti.

Nel caso in cui il pensionato si rivolga direttamente alla Banca per lamentare la mancata riscossione di rate sospese di iniziativa della Banca, la Banca stessa provvede al ripristino e al pagamento delle rate sospese e al pagamento delle rate che riceverà successivamente.

Nel caso si tratti di rata sospesa dalla Sede non è possibile effettuarne il ripristino, né da parte della Sede stessa né ovviamente da parte della Banca. Qualora la rata sia dovuta, la Sede provvede a stampare il duplicato dell'ordinativo riferito alla rata e a disporne il pagamento.

Nel caso in cui si tratti di rata sospesa non più esigibile, essendone scaduta la validità, la Banca non può provvedere al pagamento. La Sede deve provvedere direttamente al pagamento con emissione del duplicato dell'ordinativo di pagamento relativo alla rata.

Nel caso si tratti di rata disposta, non incassata dal pensionato e non ancora riaccreditata, la Banca deve provvedere al pagamento, al momento in cui il pensionato ne faccia richiesta.

Nel caso in cui si tratti di rata riaccreditata, in attesa di definitive istruzioni che saranno diramate quanto prima con apposita circolare, la Sede deve provvedere direttamente al pagamento, con il riferimento alla contabile di riaccredito e con imputazione al conto ...10/40, ovvero al conto GPA 10/31, se riaccreditata alla Sede, o al conto GPA 53/90, se riaccreditata alla Direzione centrale ragioneria e finanza.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

- RATA DISPOSTA è la rata per la quale l'Istituto di credito ha disposto il pagamento ed ha effettuato l'addebito all'INPS, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata incassata dal pensionato;

- RATA NON PAGATA o SOSPESA è la rata per la quale l'Istituto di credito, su richiesta dell'I.N.P.S. o di propria iniziativa, non ha disposto il pagamento e quindi non ha effettuato alcun addebito;

- RATA RIACCREDITATA è la rata per la quale l'Istituto di credito ha disposto il rimborso all'I.N.P.S., in quanto la rata era stata disposta ed addebitata ma non incassata dal pensionato ovvero accreditata in conto corrente dopo il decesso e successivamente stornata.

5.2.1. Rate riaccreditate da istituti di credito

Le rate non riscosse vengono riaccreditate alla Sede "polo finanziario".

Su richiesta del pensionato e previa verifica della situazione, le rate riaccreditate possono essere pagate direttamente dalla Sede, con le modalità indicate al punto 5.2.

La Banca provvede al riaccredito delle rate richieste dalle Sedi con le modalità indicate al punto 2.2.

Per le rate per le quali la Banca ha disposto il pagamento e che non sono state riscosse, il riaccredito deve essere effettuato dopo tre mesi dal primo mese a cui si riferisce la rata. In tale contesto devono essere riaccreditate tutte le rate non pagate e giacenti.

Come già accennato, con circolare in corso di emanazione saranno illustrate le modalità di regolazione finanziaria, di rendicontazione e di ripartizione contabile dei riaccrediti disposti dagli Istituti di credito.

 

 

6. Procedura pagamenti vari

Per i pagamenti relativi a rate di pensione disposti con modalità diverse dal pagamento presso Uffici Postali o Istituti di credito va utilizzata la procedura PAGAMENTI VARI, attivabile con il programma 4422.

I pagamenti effettuati utilizzando la procedura PAGAMENTI VARI devono essere inseriti nella collezione "PAGAPENS" e memorizzati nell'archivio storico della procedura.

Le informazioni relative alla situazione dei pagamenti sono visualizzabili utilizzando il programma 5299.

 

 

7. Trasferimento del pagamento nell'ambito del territorio di competenza della sede

La domanda di trasferimento va presentata utilizzando il Mod. TRASF01 (allegato 6).

La gestione dei pagamenti con flussi contenenti una sola rata consente il trasferimento del pagamento da un ufficio ad un altro sia all'interno dell'area postale che dell'area bancaria senza particolari problemi.

La procedura dei trasferimenti aggiorna on line il data base delle pensioni consentendo il prelievo dei dati aggiornati per la preparazione dei flussi.

L'estrazione della sola rata in scadenza esclude la possibilità di una doppia emissione della stessa rata su due diversi flussi.

La rata emessa deve essere pagata dall'ufficio postale o bancario presso il quale la pensione è stata localizzata e solo dalla rata successiva potrà essere trasferita ad altro ufficio pagatore.

 

 

8. Trasferimento del pagamento fuori dal territorio di competenza della sede

La domanda di trasferimento va presentata utilizzando il Mod. TRASF01 (allegato 6).

La gestione dei pagamenti con flussi contenenti una sola rata consente il trasferimento del pagamento da una Sede ad un'altra senza particolari problemi e senza soluzione di continuità nei pagamenti.

Si richiamano al riguardo le istruzioni impartite al punto 4 della circolare n. 49 del 17 febbraio 1995.

Per evitare soluzione di continuità nei pagamenti la procedura è stata modificata; al momento dell'aggiornamento del data base pensioni con la notizia del trasferimento (opzione B del programma 3510), non viene più sostituito l'ufficio pagatore preesistente con l'ufficio "asterisco codice Sede".

Ciò consente, anche nei casi eccezionali in cui il trasferimento non si perfezioni nel corso del bimestre con l'assunzione in carico da parte della Sede ricevente, l'emissione del mandato di pagamento presso l'ufficio pagatore della Sede trasferente.

Il codice della Sede ricevente continua ad essere memorizzato nel campo GP1AM08 per permettere l'assunzione in carico con la procedura dei trasferimenti (opzione C del programma 3510).

Il pagamento della prima rata dovuta sul nuovo numero di certificato sarà inserito nel flusso settimanale dei pagamenti, insieme con le prime liquidazioni.

Se le Sedi provvedono ad aggiornare tempestivamente gli archivi centrali non si rendono necessari pagamenti al di fuori dei flussi predisposti dalle procedure centrali.

La Sede trasferente deve acquisire, mediante l'opzione B del programma 3510, il codice della Sede ricevente e inviare il modello Telim 06 a mezzo fax non appena il pensionato richiede il trasferimento e comunque all'inizio del bimestre per consentire la conclusione delle operazioni di assunzione in carico in tempo utile per il regolare pagamento della rata successiva presso la nuova Sede.

 

 

9. Scorpori

L'emissione dei pagamenti con flussi contenenti la singola rata consente di gestire gli scorpori come normali trasferimenti.

Al momento dell'aggiornamento del data base pensioni le informazioni relative ai pagamenti della pensione sono riportate sulla nuova posizione e dalla rata successiva vengono disposti pagamenti per la pensione con i riferimenti alla nuova Sede.

Nei flussi predisposti per l'Ente Poste e per gli Istituti di credito vengono riportate le informazioni relative alla pensione di provenienza per consentire di proseguire i pagamenti con le modalità precedentemente scelte dal pensionato.

 

 

10. Deleghe

Rimane confermato quanto previsto al punto 2 della citata circolare n. 49 del 17 febbraio 1995.

Si ricorda che è possibile effettuare il pagamento a persona delegata solo nel caso in cui sia disposto per contanti. Non è prevista la delega nel caso di pagamenti con accredito in conto corrente presso Istituti di credito. Qualora le modalità di pagamento di una pensione con delegato vengano modificate con accredito in conto corrente, occorre provvedere alla revoca della delega.

 

 

11. Eliminazioni

L'aggiornamento dell'archivio pensioni con i dati dell'eliminazione comporta la sospensione dell'invio delle rate successive. Le Sedi devono pertanto acquisire tempestivamente i dati per l'eliminazione e attivarsi per chiedere in restituzione agli uffici pagatori le eventuali rate emesse prima dell'acquisizione dei dati per l'eliminazione e non riscosse dal pensionato.

È in corso di realizzazione, e sarà rilasciata nel corso dell'anno 1996, una nuova procedura per l'eliminazione che prevede una nuova logica di gestione complessiva riferita al pensionato e non alla singola pensione.

Al momento della eliminazione della pensione saranno memorizzati i dati utili per l'invio all'Ente Poste e agli Istituti di credito di flussi contenenti la richiesta di restituzione di cedole insolute (per l'Ente Poste) e la richiesta di riaccredito (per le Banche) delle rate disposte e non riscosse.

Per il momento le Sedi per le predette richieste devono trasmettere un modello SOSP.

 

 

12. Prime liquidazioni

Come già detto, le informazioni per il pagamento degli arretrati sono fornite all'Ente Poste e agli Istituti di credito con flussi settimanali.

I flussi contengono l'importo degli arretrati sia per le pensioni liquidate con calcolo centrale che per le pensioni liquidate con calcolo locale.

In occasione del primo pagamento può essere trasmessa nello stesso flusso settimanale, oltre agli arretrati, anche la prima rata corrente.

Il pagamento avviene secondo i criteri riepilogati nella circolare n. 301 del 30 dicembre 1993.

Qualora il pagamento della pensione sia localizzato ad un ufficio pagatore di sede, il mandato contenente gli arretrati non viene stampato dalla procedura.

Le Sedi devono provvedere alla relativa stampa utilizzando la procedura descritta al punto 15.

12.1. Ripristino di pensioni con nuovo numero di certificato e trasformazione di assegni di invalidità in pensioni di vecchiaia

Nei casi in cui un assegno di invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia o di inabilità o una pensione eliminata viene ripristinata con nuovo numero di certificato, nel flusso predisposto per l'Ente Poste o l'Istituto di credito, contenente l'importo degli arretrati, è riportato anche il numero della pensione di provenienza per permettere di continuare il pagamento con le modalità prescelte dal pensionato.

Qualora venga inviata all'ufficio pagatore per la nuova pensione una rata coincidente con una già trasmessa in precedenza, come può accadere, ad esempio, per un assegno di invalidità pagato fino alla seconda rata (aprile/maggio) trasformato in pensione di vecchiaia con arretrati al 30 aprile anch'essi contenuti nella seconda rata, l'ufficio pagatore deve provvedere al pagamento di tutte e due le rate. Qualora la rata della precedente pensione non sia dovuta, la Sede deve comunicare la sospensione del pagamento.

 

 

13. Ricostituzioni

La nuova procedura non rende più necessaria la sostituzione degli ordinativi di pagamento.

La data di fine calcolo degli arretrati è determinata dalle procedure in relazione alla situazione di emissione dei pagamenti riferita alla singola pensione.

Nell'ambito del periodo di validità di una rata è possibile effettuare anche due ricostituzioni, con conguaglio determinato con la stessa data calcolo arretrati. Gli elaborati dovranno essere gestiti come di consueto tenendo conto che il modello TE.08 della ricostituzione passata a calcolo per prima costituisce lo storico della variazione successiva.

Non essendoci sostituzione di ordinativo di pagamento, ma una normale emissione di rata con importo variato, non sussistono più motivi ostativi alla variazione del codice "ufficio pagatore" anche con la procedura di ricostituzione.

 

 

14. Ordinativi di pagamento cartacei

14.1. Modelli P.1/r ott

A partire dall'anno 1996 sono in uso solo i modelli P.1/r ott, utilizzati per la stampa dei conguagli di prima liquidazione e di ricostituzione, degli interessi legali, della rata corrente delle pensioni localizzate a uffici pagatori di sede, dei duplicati di rate scadute.

È in corso di realizzazione un ARCHIVIO CONGUAGLI residente sul sistema centrale che consentirà di gestire gli arretrati direttamente con flussi telematici, come pagamenti cumulati sulla rata di pensione, previo controllo e autorizzazione della Sede.

I modelli P.1/r ott relativi ad interessi legali e ad arretrati sono l'unico ordinativo di pagamento cartaceo che può essere trasmesso agli uffici pagatori.

I modelli P.1/r ott devono essere trasmessi all'ufficio pagatore che ha in carico la pensione al momento della trasmissione; l'ufficio pagatore deve comunque provvedere al pagamento della somma disposta con il modello P.1/r ott anche in assenza di rate di pensione giacenti presso l'ufficio. Non esiste infatti più il concetto di pensione in carico ad un ufficio pagatore, essendo l'emissione disposta per ogni rata con riferimento all'ufficio pagatore memorizzato in quel momento.

L'Istituto di credito o l'UPE non deve disporre il pagamento di un modello P.1/r ott quando risulti memorizzata l'informazione che i pagamenti di quella pensione sono stati sospesi.

Il pagamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile.

Il pagamento localizzato presso Istituti di credito devono essere effettuati nel rispetto delle scadenze previste nella circolare n. 301 del 30 dicembre 1993.

I modelli P.1/r ott hanno validità per i tre mesi successivi a quello in cui sono trasmessi all'ufficio pagatore.

Non possono essere trasmessi a uffici pagatori i modelli P.1/r ott relativi a rate di pensione localizzate a uffici pagatori di sede, e duplicati di rate di pensione stampati con la procedura descritta ai punti 3 e 15.

14.2. Modelli p.1/ott

Dall'anno 1996 non vengono più stampati modelli P.1/ott.

Eventuali modelli P.1/ott relativi ad anni precedenti non possono in nessun caso essere trasmessi agli uffici pagatori. Le Sedi devono provvedere direttamente al pagamento utilizzando la procedura di cui al punto 6.

14.3. Modelli P.7/m

Per i pagamenti disposti con flussi telematici non vengono stampati i modelli P.7/M né al momento del rinnovo né in occasione di cambio di ufficio pagatore.

I modelli P.7/M vengono stampati esclusivamente per i modelli P.1/r ott relativi ad arretrati o ad interessi legali.

Per le pensioni localizzate ad uffici pagatori di sede per le quali, con le modalità descritte al punto 15, vengono stampati i modelli P.1/r ott, la procedura stampa per ogni rata una lista riepilogativa sulla quale sono riportati gli identificativi delle pensioni, gli importi della rata ed i relativi totali.

 

 

15. Uffici pagatori di sede

Per le pensioni localizzate presso gli uffici pagatori di sede devono essere stampati, utilizzando la nuova procedura, rilasciata con messaggio n. 1709 del 16 dicembre 1995 (allegato 7), i modelli P.1/r ott relativi alla sola rata in scadenza. La stampa degli ordinativi va predisposta in tempo utile per rispettare le scadenze dei pagamenti.

Possono essere stampati solo ordinativi di pagamento in carico ad uffici pagatori non via cavo e per una sola rata per volta.

Le opzioni di stampa consentono l'emissione del modello P.1/r ott per una categoria o per tutte le pensioni in pagamento nei mesi pari o per tutte le pensioni in pagamento nei mesi dispari. Nel caso siano state stampate una o più categorie e si richieda successivamente la stampa delle pensioni pari o dispari, la procedura stampa solo le categorie residue.

La stampa può essere effettuata solo dopo l'estrazione dal data base pensioni della rata in questione. La procedura controlla che la rata richiesta sia stata estratta.

La procedura non stampa gli ordinativi relativi alle pensioni localizzate agli uffici pagatori ELI, ELB, RED. Qualora una rata di tali pensioni debba essere corrisposta la Sede deve provvedere alla duplicazione dell'ordinativo con la procedura dei duplicati descritta al punto 3. Per consentire la corretta gestione delle rate successive devono essere trasmessi i dati per l'aggiornamento degli archivi con l'indicazione dell'ufficio pagatore presso il quale deve essere disposto il pagamento.

Nell'archivio locale delle pensioni DS 78 viene memorizzato il numero della rata stampata al fine di non consentirne la ristampa, se non utilizzando la procedura dei duplicati di cui al punto 3.

Sui modelli P.1/r ott stampati per le pensioni in carico ad uffici pagatori di sede viene riportata la dicitura "MANDATO INTERNO NON UTILIZZABILE PER IL PAGAMENTO".

Le procedure di prima liquidazione, per le pensioni localizzate ad uffici pagatori di Sede, non stampano nessun ordinativo di pagamento. La cedola relativa agli arretrati deve essere stampata utilizzando l'apposita opzione della nuova procedura di stampa con richiesta della singola pensione, che prevede la stampa della cedola contenente gli arretrati.

 

 

16. Pagamenti all'estero

Anche per i pagamenti all'estero i flussi trasmessi agli Istituti di credito contengono una sola rata. Le Sedi e gli Istituti di credito devono osservare le stesse disposizioni previste per i pagamenti in Italia, anche per le pensioni in pagamento all'estero.

Si indicano di seguito gli Istituti di credito che gestiscono i pagamenti fuori del territorio nazionale:

Banca di Roma, per la Francia e per il Principato di Monaco

Banca Nazionale del Lavoro, per l'Argentina

Ca.RI.P.LO., per Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Spagna, Germania

Banca di Credito di Trieste, per i paesi della ex Jugoslavia

Banco Ambroveneto, per l'Austria

Banca Commerciale Italiana, per i restanti Stati.

16.1. Pagamenti all'estero in misura ridotta

Per le pensioni in pagamento all'estero rimane in essere la particolare procedura che prevede il pagamento da parte della Banca di un importo ridotto, diverso da quello trasmesso nel flusso, per i soli casi in cui, a suo tempo, la Direzione centrale rapporti e convenzioni Internazionali aveva disposto tale riduzione.

Qualora venga trasmessa una sospensione la Banca non deve essere più disporre alcun pagamento, ancorché ridotto.

16.2. Trasferimento all'estero o dall'estero per le pensioni diverse dal ruolo 'S'

Con le nuove modalità di gestione dei pagamenti per effettuare un trasferimento del pagamento dall'Italia all'estero o viceversa è sufficiente effettuare la ricostituzione per la modifica del codice di "residente estero" e del codice di "ufficio pagatore", utilizzando il pannello PB1 del programma 480.

Qualora il pensionato non abbia cambiato la residenza ma solo le modalità di riscossione è sufficiente variare con la procedura VT, programma 3510, opzione A, il codice "ufficio pagatore".

Al momento della preparazione del flusso per la rata successiva il pagamento viene disposto con riferimento al nuovo ufficio pagatore.

 

 

17. Archivio pagamenti e AGENDA 1

A partire dal rinnovo delle pensioni per l'anno 1996 l'ARCHIVIO PAGAMENTI, residente su sistema centrale, A il solo strumento utilizzabile per ottenere informazioni sulle disposizioni di pagamento relative alle rate di pensione.

Al momento dell'estrazione dal data base pensioni dei dati per il pagamento di una rata gli stessi vengono memorizzati nell'ARCHIVIO PAGAMENTI, sia che si tratti di un pagamento da inviare ad un ufficio pagatore esterno, sia che si tratti di un pagamento localizzato ad un ufficio pagatore di sede.

Nell'ARCHIVIO PAGAMENTI sono inoltre memorizzati i dati forniti dagli Istituti di credito e dall'Ente Poste relativi all'esito della rata, con informazioni relative al pagamento effettuato e relative modalità, al mancato pagamento della rata e, per i soli Istituti di credito, all'avvenuto riaccredito.

Ciò consente di avere da qualsiasi punto della rete le informazioni relative alla situazione dei pagamenti delle singole rate di pensione di tutte le Sedi.

La consultazione dell'archivio si effettua in ambiente IMSPN con la transazione AGENDA 1, inserendo come identificativo "SAP" e come password "SAP". Viene visualizzato il pannello "MENÙ GENERALE" che prevede le seguenti funzioni:

MAIN: menù agenda files preparati da I.N.P.S.

MAES: menù agenda files preparati da esterni

MGAR: menù gestione archivio

PNPA: menù gestione pagamenti pensioni.

Selezionando la funzione PNPA, viene visualizzato un successivo pannello contenente le funzioni:

PAGA: archivio pagamento pensioni

LMAP: lista mandati di pagamento.

Selezionando la funzione PAGA ed inserendo i dati identificativi della pensione, vengono visualizzati i dati anagrafici del pensionato e le rate emesse. Di ogni rata è possibile visualizzare le notizie relative al file di trasmissione e quelle relative alla rendicontazione.

Tutte le informazioni relative alla gestione dei pagamenti devono essere pertanto rilevate da questo archivio, sia per fornire notizie agli interessati, sia per gestire situazioni particolari di pagamenti.

Anche per il pagamento agli eredi delle rate maturate e non riscosse l'informazione circa l'ultima rata riscossa, i dati relativi a eventuali sospensioni o riaccrediti possono, di norma, essere rilevati dal predetto archivio. La stampa della videata contenente le informazioni deve essere inserita nel fascicolo di pensione.

È previsto che gli Istituti di credito rendicontino con flussi telematici anche le rate non pagate perché sospese o dalla Sede o su iniziativa della Banca. Anche tali dati vengono registrati nell'ARCHIVIO PAGAMENTI.

Nell'attesa che le procedure siano completate, per il momento le Banche continueranno a trasmettere alle Sedi i tabulati con le rate sospese.

Le Banche non trasmetteranno piY i tabulati relativi alle rate disposte e ai riaccrediti, in quanto i relativi dati sono visualizzabili nell'ARCHIVIO PAGAMENTI.

 

 

18. Archivio degli uffici pagatori

È in corso di realizzazione una nuova procedura di gestione dell'archivio degli uffici pagatori che consentirà l'aggiornamento immediato con i codici di nuovi uffici o le variazioni dei dati di uffici già esistenti.

La disponibilità della nuova procedura è prevista entro il primo semestre 1996.

L'acquisizione dei dati di aggiornamento sarà possibile solo da parte della Sede provinciale.

L'archivio sarà aggiornato per tutte le strutture operanti nell'ambito della provincia.

Per ora rimangono disponibili gli attuali archivi e la procedura di segnalazione dei nuovi uffici pagatori o delle variazioni di quelli esistenti a mezzo trasmissione dei dati con la procedura TESTI, con la transazione ZMSX,117.

I nuovi uffici pagatori e le variazioni devono essere segnalati con la massima tempestività. L'aggiornamento dell'archivio centrale degli uffici pagatori è previsto con cadenza mensile.

 

 

19. Pensioni non meccanizzate

In attesa che anche le pensioni non meccanizzate vengano inserite negli archivi automatizzati e pagate con il nuovo sistema, le Sedi provvederanno ad effettuare i pagamenti di tali pensioni utilizzando la procedura PAGAMENTI VARI, programma 4422.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. SOSP01 

Sospensione dei pagamenti della pensione presso un ufficio postale tradizionale 

Sede di 

 

Data 

 

Ufficio pensioni 

 

 

All'Ufficio Postale 

 

 

di 

 

 

Via 

 

 

 

Oggetto: Pensione n.  

 

categoria 

 

Richiesta di sospensione del pagamento e di restituzione di cedole insolute 

Si invita codesto ufficio a provvedere alla sospensione dei pagamenti della pensione indicata in  

oggetto, intestata al(la) signor(a) 

 

per il seguente motivo: 

 

- il titolare è deceduto il 

 

 

 

- il pagamento della rata deve essere gestito direttamente da questa Sede 

- la pensione deve essere revocata 

Codesto ufficio deve restituire alla scrivente Sede dell'I.N.P.S., per le eventuali rate giacenti, la parte sinistra dell'ordinativo di pagamento, unitamente a copia della presente, e alla Filiale dell'Ente Poste la parte destra. 

Devono essere restituiti a questa Sede dell'I.N.P.S. anche eventuali modelli P.1/rott e P.1/ott giacenti. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente l'Ufficio Pensioni 

 

 

Allegato 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. SOSP02 

Sospensione dei pagamenti della pensione presso un ufficio postale elettronico 

Sede di 

 

Data 

 

Ufficio pensioni 

 

 

All'Ufficio Postale 

 

 

di 

 

 

Via 

 

 

 

Oggetto: Pensione n.  

 

categoria 

 

Richiesta di sospensione del pagamento e di restituzione di cedole insolute 

Si invita codesto ufficio a provvedere alla sospensione dei pagamenti della pensione indicata in  

oggetto, intestata al(la) signor(a) 

 

per il seguente motivo: 

 

- il titolare è deceduto il 

 

 

 

- il pagamento della rata deve essere gestito direttamente da questa Sede 

- la pensione deve essere revocata 

Codesto ufficio deve sospendere i pagamenti e trasmettere alla scrivente Sede dell'I.N.P.S. il modello P.7-quinquies con la conferma dell'avvenuta sospensione. 

Devono essere restituiti alla scrivente Sede dell'I.N.P.S. anche eventuali modelli P.1/rott e P.1/ott giacenti. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente l'Ufficio Pensioni 

 

 

Allegato 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. SOSP03 

Sospensione dei pagamenti della pensione presso un Istituto di credito 

Sede di 

 

Data 

 

Ufficio pensioni 

 

 

All'Istituto di credito 

 

 

di 

 

 

Via 

 

 

 

Oggetto: Pensione n.  

 

categoria 

 

Richiesta di sospensione del pagamento e di riaccredito di rate insolute 

Si invita codesto Istituto a provvedere alla sospensione dei pagamenti della pensione indicata in  

oggetto, intestata al(la) signor(a) 

 

per il seguente motivo: 

 

- il titolare è deceduto il 

 

 

 

- il pagamento della rata deve essere gestito direttamente da questa Sede 

- la pensione deve essere revocata 

Codesto Istituto deve inoltre provvedere al riaccredito, entro i termini previsti dall'accordo, delle rate disposte e non riscosse e delle rate eventualmente accreditate in conto corrente successivamente alla data di morte del pensionato. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente l'Ufficio Pensioni 

 

 

Allegato 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. RIPR01 

Ripristino dei pagamenti della pensione presso un Istituto di credito o presso un ufficio postale elettronico  

Sede di 

 

Data 

 

Ufficio pensioni 

 

 

All'Istituto di credito 

 

 

di 

 

 

Via 

 

 

 

Oggetto: Pensione n.  

 

categoria 

 

Richiesta di ripristino del pagamento 

Il pagamento della pensione indicata in oggetto, intestata al(la) signor(a) 

 

 

risulta sospeso dalla  

 

rata. 

Si invita codesto ufficio a provvedere con urgenza al ripristino dei pagamenti sospesi e al pagamento di eventuali rate giacenti e non riscosse dal pensionato. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente l'Ufficio Pensioni 

 

 

Allegato 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod TRASF01 

Trasferimento dei pagamenti della pensione 

 

Data 

 

 

All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

 

 

Sede di 

 

 

Oggetto: Pensione n.  

 

categoria 

 

Richiesta di trasferimento del pagamento 

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il 

 

codice fiscale 

 

abitante a 

 

Via 

 

n.  

 

C.A.P. 

 

titolare della pensione n.  

 

categoria 

 

gestita dalla Sede di 

 

 

 

 

chiede che il pagamento della sua pensione venga disposto presso l'UFFICIO POSTALE di 

 

 

 

la BANCA 

 

Filiale 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Allegato 7