Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 17/12/1998 |
Numero: | 110 |
§ 94.1.B20 - Circolare 17 dicembre 1998, n. 110/98. [1]
Elezioni del Parlamento europeo.
(G.U. 31 dicembre 1998, n. 304).
Molto verosimilmente, domenica 13 giugno del prossimo anno si svolgeranno le consultazioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, che richiederanno un notevole sforzo organizzativo da parte di questo Ministero, delle prefetture e dei comuni, soprattutto in relazione alla predisposizione degli elenchi degli elettori italiani residenti nei Paesi della Comunità europea e registrati nell'AIRE tenuta da ciascun comune.
E' noto, infatti, che tali elettori possono esprimere il loro voto nei paesi di residenza, nelle sezioni elettorali appositamente individuate dagli uffici consolari previa esibizione del certificato elettorale che sarà spedito da questo Ministero per via postale all'indirizzo registrato nelle anagrafi.
Le esperienze, non del tutto positive, delle precedenti analoghe consultazioni, in occasione delle quali un rilevante numero di certificati elettorali non pervenne ai destinatari a causa degli indirizzi errati, inducono a ritenere assolutamente indispensabile porre fin da ora il massimo impegno perché non abbiano a ripetersi gli inconvenienti precedentemente registratisi e venga compiuto ogni sforzo perché sia assicurato l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali residenti nell'Unione europea.
In tale contesto, si rappresenta che il centro elaborazione dati della direzione generale dell'amministrazione civile sta operando il raffronto tra i dati contenuti negli archivi AIRE e quelli registrati nelle anagrafi consolari; dati, questi ultimi, che hanno già dato esito positivo, per la loro esattezza, in occasione delle recenti elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites).
Le risultanze di tale raffronto, riportate su appositi tabulati e corredate da una circolare illustrativa, saranno trasmesse, via caipost, direttamente ai comuni per ogni conseguente verifica.
A tale riguardo, si ritiene fin d'ora, dover richiamare la particolare attenzione degli uffici comunali affinchè gli stessi, nel procedere agli aggiornamenti ed alle correzioni dei tabulati di cui sopra, tengano presente che, ove si riscontri per lo stesso elettore diversità fra l'indirizzo registrato nell'AIRE comunale e quello registrato presso le anagrafi consolari, dovrà assumersi quest'ultimo, atteso che, come già sopra illustrato, tale recapito ha trovato esatto riscontro per le elezioni dei Comites. Tenuto conto, peraltro, che gli schedari consolari sono aggiornati alla data del 31 agosto 1998, i comuni dovranno procedere agli aggiornamenti degli indirizzi ove in possesso di documentazione successiva all'anzidetta data.
Per le altre posizioni non allineate ed in particolar modo in presenza di elettore iscritto nell'anagrafe consolare e non nell'AIRE, i comuni vorranno esperire tutti gli opportuni adempimenti per l'iscrizione nella propria AIRE, semprechè non ricorrano obiettive ed inoppugnabili circostanze come, ad esempio, la reiscrizione nell'anagrafe della popolazione residente per rimpatrio ovvero l'avvenuto decesso o la perdita della cittadinanza italiana.
Nel caso in cui l'elettore non abbia titolo a detta iscrizione, dovrà aversi cura di segnalare il nominativo al comune, se conosciuto, nella cui AIRE lo stesso dovrebbe essere iscritto, per ogni conseguente adempimento.
Non sfugge di certo alle SS.LL. la estrema importanza che un tempestivo e preciso aggiornamento dei dati degli elettori italiani residenti nei paesi dell'Unione europea avrà ai fini della loro partecipazione al voto, nel quadro, ben più ampio, delle iniziative intese ad assicurare a tutti gli elettori residenti all'estero il concreto esercizio del diritto di voto in occasione di consultazioni elettorali italiane.
Si prega di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci della rispettiva provincia invitandoli ad attivare tutte le risorse utili al fine del migliore conseguimento degli obiettivi prefissati, disponendo, nel contempo, che gli uffici provinciali elettorali prestino la consueta, fattiva collaborazione agli uffici comunali anche mediante mirate e puntuali visite ispettive.
[1] Emanata dal Ministro dell'interno.