§ 98.1.39295 - Circolare 27 aprile 1998, n. 88 .
Pagamento mensile unificato delle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/1998
Numero:88

§ 98.1.39295 - Circolare 27 aprile 1998, n. 88 .

Pagamento mensile unificato delle pensioni.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale pensioni 

 

Direzione centrale tecnologia informatica 

Roma, 27 aprile 1998 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari 

 

Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri d'amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e 

 

vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Pianificazione delle attività

Con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 17 marzo 1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998 è stata approvata la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto n. 350 del 10 marzo 1998 in materia di periodicità mensile del pagamento delle pensioni.

Con circolare n. 84 del 14 aprile 1998 diramata con messaggio n. 16232 del 15 aprile 1998, sono state fornite le istruzioni operative riguardanti la scelta dell'ufficio pagatore e il rilascio della delega alla riscossione, sia per le pensioni in essere che per le nuove liquidazioni, nei confronti dei titolari di più pensioni.

Con messaggio n. 17084 del 22 aprile 1998 sono state fornite le indicazioni per la sistemazione delle pensioni attualmente localizzate ad uffici pagatori di sede, in vista della loro gestione con le modalità in atto per la generalità delle pensioni.

La realizzazione del pagamento mensile unificato delle pensioni comporta interventi sulle procedure e sugli archivi centrali.

Per consentire alle sedi un'adeguata pianificazione delle proprie attività, è stato predisposto il seguente programma di lavoro.

 

 

1. Prime liquidazioni.

1.1 Pensioni liquidate con le procedure di calcolo passante

La fase di calcolo sarà disponibile fino al giorno 9 maggio.

Il calcolo sarà interrotto per il tempo necessario all'aggiornamento degli archivi e dei programmi e sarà nuovamente disponibile al termine delle operazioni di mensilizzazione dei pagamenti.

Con apposito messaggio verrà comunicata la riapertura delle procedure.

Le sedi dovranno continuare, anche nel periodo di sospensione della fase di calcolo, l'acquisizione dei dati per le pensioni di nuova liquidazione.

1.2 Pensioni sociali, assegni sociali, pensioni di categoria pso, rendite facoltative, pensioni della mutualità casalinghe

La trasmissione al sistema centrale delle pensioni acquisite fino al 6 maggio e liquidate con le procedure di calcolo locale deve essere completata entro il 9 maggio.

 

 

2. Ricostituzioni.

La fase di calcolo sarà disponibile fino al 9 maggio.

Il calcolo sarà interrotto per il tempo necessario all'aggiornamento degli archivi e dei programmi e sarà nuovamente disponibile al termine delle operazioni di mensilizzazione dei pagamenti.

Con apposito messaggio verrà comunicata la riapertura delle procedure.

Le sedi dovranno continuare, anche nella fase di calcolo, l'acquisizione dei dati delle pensioni da ricostituire e delle pensioni provvisorie da trasformare in definitive con il pgm 480.

 

 

3. Applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495/93 e 240/94.

La prima annualità e i relativi interessi degli arretrati memorizzati nella procedura ribot, confermati e validati entro il 29 aprile p.v., Saranno posti in pagamento unitamente alla rata di giugno/luglio 1998.

Si invitano pertanto le sedi a dare la massima priorità alla definizione delle ricostituzioni in applicazione delle citate sentenze, ancora giacenti.

 

 

4. Estrazione dell'ultima rata bimestrale.

La rata giugno-luglio 1998 che costituisce per le pensioni in pagamento nei mesi pari l'ultima rata bimestrale prima della modifica della periodicità dei pagamenti, verrà estratta a partire dal 5 maggio p.v..

 

 

5. Titolari di più pensioni con ufficio pagatore e/o delegato alla riscossione diversi.

Come già annunciato nella citata circolare n. 84, ai pensionati titolari di più trattamenti pensionistici che riscuotono le pensioni presso uffici pagatori diversi e/o che hanno delegati alla riscossione diversi, è stata inviata apposita comunicazione tramite postel, il cui testo è stato allegato alla predetta circolare.

Sono per il momento escluse dall'unificazione del pagamento le pensioni localizzate presso i sottoelencati uffici pagatori degli istituti di credito che hanno stipulato con l'istituto specifiche convenzioni:

Sedi interessate 

Banca convenzionata 

Ufficio pagatore 

7000 

Banca nazionale lavoro 

Foo 

7000 

Banca di roma 

L17 

7000 

Banca d'italia 

Z50 

4903 

Credito italiano 

H50 

4903 

Banca commerciale 

G50 

4903 

Banca popolare di milano 

P50 

5200 

Banca popolare di novara 

E00 

 

 

6. Comunicazioni ai pensionati.

Al termine delle operazioni di aggiornamento del data base pensioni per la determinazione delle rate mensili, a ciascun pensionato verrà inviata tramite postel una comunicazione con l'indicazione dell'importo mensile della pensione e delle nuove modalità di pagamento, diversificata a seconda che si tratti di titolare di una sola pensione o di più pensioni, il cui facsimile verrà inviato con comunicazione a parte.

I pensionati che riscuoteranno a luglio la prima rata mensile riceveranno la comunicazione entro il mese di giugno; entro luglio sarà completata la consegna agli altri pensionati.

 

 

7. Conguagli fiscali da elaborazione modelli 730.

La trasmissione dei conguagli fiscali derivanti dall'elaborazione dei modelli 730 e delle risultanze contabili presentate dai caaf è consentita fino al giorno 30 maggio 1998.

I conguagli verranno effettuati sulle rate mensili di luglio ed agosto.

 

 

8. Elaborazione dei dati presenti nel casellario per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314.

È in corso di completamento il caricamento nel casellario centrale dei dati delle pensioni erogate dagli altri enti e trasmessi dagli enti stessi in applicazione del disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 in materia di tassazione delle pensioni erogate ad un unico titolare.

Con messaggio a parte verranno comunicate le modalità che saranno seguite per le elaborazioni delle pensioni interessate.

Ogni altra procedura di variazione, non espressamente indicata nel presente messaggio, sarà disponibile anche durante la fase di aggiornamento degli archivi finalizzata al pagamento mensile unificato, salvo temporanee brevi interruzioni.

Il Direttore generale

Trizzino