§ 98.1.39412 - Circolare 21 maggio 1998, n. 110 .
Reingegnerizzazione dell'area pensioni: memorizzazione dei piani di recupero centrali. Pagamento mensile unificato delle pensioni in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/05/1998
Numero:110

§ 98.1.39412 - Circolare 21 maggio 1998, n. 110 .

Reingegnerizzazione dell'area pensioni: memorizzazione dei piani di recupero centrali. Pagamento mensile unificato delle pensioni in precedenza in pagamento presso uffici di Sede.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici  

 

dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale  

 

e Primari Medico Legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio  

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori  

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con messaggio n. 17084 del 22 aprile 1998 (allegato 1) sono state fornite le prime istruzioni operative per le nuove modalità di gestione dei pagamenti effettuati con la procedura PGM 7210. In particolare sono state fornite le istruzioni in merito alla sistemazione delle posizioni gestite con la procedura PGM 7210 per consentire la migrazione dei dati agli archivi centrali.

Vengono ora fornite ulteriori precisazioni e viene resa disponibile la procedura per la migrazione dei dati al sistema centrale e per il loro completamento al fine di consentire la gestione dei pagamenti con le nuove modalità.

Le Sedi devono operare con la massima accuratezza e rispettare rigorosamente i tempi indicati per la migrazione e per il completamento delle operazioni, in modo da assicurare il pagamento con le nuove modalità a far tempo dalla rata di luglio per le pensioni ora in pagamento nei mesi dispari e a far tempo dalla rata di agosto per le pensioni ora in pagamento nei mesi pari.

 

 

1. Migrazione dei dati

La procedura PGM 7210 è stata modificata per consentire la migrazione dei dati ai nuovi archivi. A tal fine è stata inserita, nel pannello MAIN del PGM 7210, la nuova opzione 0 - trasferimento alla nuova procedura che deve essere attivata da operatore con identificativo 101. Dopo aver selezionato tale opzione la procedura visualizza il nuovo pannello sul quale sono riportate tutte le categorie delle pensioni in pagamento nei mesi dispari, che devono essere migrate per prime. Per la migrazione delle pensioni in pagamento nei mesi pari, dopo il completamento dei pagamenti del bimestre giugno/luglio, sarà messa a disposizione delle Sedi l'opzione aggiornata.

È possibile selezionare il trasferimento dei dati per un'intera categoria o per una singola pensione, nel qual caso deve essere acquisito il relativo numero di certificato.

Se viene selezionata l'opzione relativa ad un'intera categoria, la procedura propone per la migrazione tutte le pratiche relative a tale categoria per le quali risultano aperti recuperi con le causali riportate al punto 10 del citato messaggio n. 17084.

I dati presenti negli archivi della procedura PGM 7210 vengono trasferiti su un archivio "d'appoggio" per consentire l'inserimento delle ulteriori informazioni eventualmente necessarie (codice dell'ufficio pagatore, beneficiario del pagamento scisso, ecc.) ed il successivo trasferimento agli archivi centrali.

La procedura PGM 7210 provvede all'inserimento di "flag" di aggiornamento sia sui singoli "tipo debito" migrati, sia sulle "pensioni" migrate.

I "flag" che aggiornano il "tipo debito" possono assumere i valori:

9 - Debito migrato alla nuova procedura;

8 - Debito non migrato alla nuova procedura;

7 - Debito da sistemare prima della migrazione alla nuova procedura;

6 - Debito momentaneamente in sospeso e da riproporre alla migrazione alla nuova procedura.

I "flag" che aggiornano le "pensioni" possono assumere i valori:

9 - Pensione già elaborata, con tutti i relativi "tipo debito" migrati;

8 - Pensione già elaborata, con uno o più "tipo debito" ancora da migrare;

7 - Pensione in elaborazione, con uno o più "tipo debito" da sistemare prima della migrazione (flag "7" su almeno un "tipo debito");

6 - Pensione in elaborazione, con uno o più "tipo debito" momentaneamente in sospeso (flag "6" su almeno un "tipo debito"). I "flag" relativi alla situazione dei singoli "tipo debito" sono visualizzati, dopo aver attivato la nuova opzione 0 - trasferimento alla nuova procedura, con l'opzione 2 - consultazione del PGM 7210.

Tali "flag" sono inoltre riportati nella stampa della lista generale del contenuto dell'archivio della procedura PGM 7210, che si ottiene selezionando l'opzione 7.2.1.1.

Nel caso in cui per una pensione siano presenti più "tipo debito" con flag diversi, viene riportato sulla lista, come flag riferito alla pensione, quello relativo al "tipo debito" con valore numerico più basso. Le Sedi devono utilizzare tale strumento per verificare man mano l'andamento dell'operazione di migrazione ed il suo completamento.

 

 

2. Integrazione dei dati e trasferimento al data base centrale Se i controlli relativi alla migrazione dei dati vengono superati, la procedura provvede alla migrazione e visualizza, per ogni "tipo debito" il nuovo pannello

Ricezione e passaggio pratiche da PGM 7210 a recupero centrale.

Tale pannello viene proposto con campi diversi sulla base della tipologia del "tipo debito" in migrazione e richiede, ove necessario, l'inserimento dei dati necessari per completare le informazioni migrate. Il pannello è suddiviso in tre sezioni.

2.1 - Prima sezione del pannello

La prima sezione, uguale per qualsiasi "tipo debito", riporta la categoria e il numero di certificato della pensione alla quale il "tipo debito" in lavorazione si riferisce, ed i dati anagrafici del pensionato (cognome, nome e data di nascita), migrati dal PGM 7210.

I dati anagrafici non possono essere modificati. Qualora tali dati debbano essere corretti, deve essere utilizzata la procedura ANCF. Sono inoltre presenti i campi relativi al codice dell'ufficio pagatore e alla decorrenza cessazione che possono essere utilizzati per eventuali variazioni.

2.2 - Seconda sezione del pannello

La seconda sezione, diversa per ciascun "tipo debito", riporta campi diversi e specifici per ogni "tipo debito" in lavorazione.

Le informazioni di dettaglio sono riportate nei successivi punti relativamente ad ogni "tipo debito".

2.3 - Terza sezione del pannello

La terza sezione viene visualizzata soltanto nei casi in cui sia in lavorazione un "pagamento sdoppiato" e consente la gestione dei seguenti dati:

cognome e nome, data di nascita, codice fiscale del contitolare o del beneficiario del pagamento sdoppiato;

codice fiscale dell'eventuale tutore del contitolare o del beneficiario del pagamento sdoppiato;

codice dell'ufficio pagatore relativo al pagamento sdoppiato;

informazioni, ove necessarie, relative alla tassazione del pagamento sdoppiato.

"tipo debito".

2. 4 - Opzioni previste

Le opzioni possibili dal pannello della procedura di migrazione sono:

Enter, per acquisire e trasmettere il piano di recupero agli archivi centrali;

F3 ESCE, per uscire dal programma;

F9 Cancella, per cancellare la pratica che in tal modo viene Esclusa dalla migrazione automatica e non sarà più riproposta dal PGM 7210, pur rimanendo consultabili i dati memorizzati negli archivi

della procedura PGM 7210;

F5 Bypassa, per non migrare momentaneamente il "tipo debito", che rimane comunque con flag di migrabilità. Tale "tipo debito" viene successivamente riproposta dal PGM 7210 per la migrazione.

Eventuali messaggi di errore vengono visualizzati in chiaro nella parte inferiore del pannello.

Con la digitazione di Enter la procedura trasferisce e memorizza sugli archivi centrali un piano di recupero per ogni "tipo debito" trasmesso. il piano di recupero da quel momento è attivo. Per ogni pensione vengono memorizzati tanti piani di recupero quanti sono i "tipo debito" inviati agli archivi centrali.

Prima di trasferire e memorizzare sugli archivi centrali i singoli piani di recupero tramite la digitazione di Enter, si consiglia di stampare il pannello video per facilitare eventuali successivi controlli. Per il momento, infatti, in attesa del completamento della nuova procedura, non sarà più possibile visualizzare i dati già migrati agli archivi centrali.

Nell'attesa del completamento e rilascio della nuova procedura per l'inserimento di nuovi piano di recupero non provenienti dalla procedura PGM 7210 e per la gestione delle variazioni di quelli trasferiti dagli archivi della procedura PGM 7210, eventuali errate memorizzazioni devono essere immediatamente segnalate alla Direzione Centrale per le pensioni al fax numero 06 59054485, riportando tutte le informazioni necessarie alla sistemazione dei piani di recupero. Qualora debba essere inserito un nuovo piano di recupero su pratiche non trattate in precedenza con il PGM 7210, la Sede, in attesa del rilascio della nuova procedura, deve provvedere ad inserire la pensione ed il relativo "tipo debito" nella procedura PGM 7210, utilizzando le consuete "vecchie" modalità. La procedura non dispone alcun pagamento ma consente la migrazione alla nuova procedura. centrale e la memorizzazione del relativo piano di recupero sugli archivi centrali.

 

 

3 - Piani di recupero gestiti dalla procedura centrale La nuova procedura centrale memorizza per ogni "tipo debito" trasmesso dalla procedura PGM 7210 un piano di recupero.

I piani sono raggruppati con le seguenti tipologie:

Debiti verso l'INPS;

Sostituzione stato o rivalsa enti locali;

Pagamenti sdoppiati per:

Contitolari di pensione ai superstiti;

Assegno alimentare e assegno divorzile;

Cessione del quinto;

Pignoramento.

Per ogni tipologia di piano di recupero sono previsti dati specifici e particolari modalità di calcolo e di tassazione. Nell'allegato 2 sono riepilogate le tipologie dei piani di recupero ed i relativi codici utilizzati dalla procedura PGM 7210, dalla procedura di gestione dei conguagli e per la memorizzazione sul data base delle pensioni.

 

 

4 - Debiti verso l'INPS Tale tipologia comprende:

i recuperi cautelativi, relativi sia a quote di pensione che a trattamenti di famiglia;

i debiti non da pensione da recuperare per conto dell'Ufficio legale;

i debiti da recuperare per conto di altre Sedi;

le trattenute per legge n. 29 del 1979.

4.1 - Recuperi cautelativi per quote di pensione e/o trattamenti di famiglia Trattasi dei "tipo debito" memorizzati nella procedura PGM 7210 con i codici E3, G3, H3 e A2.

Al momento della migrazione la procedura visualizza il pannello MCR99CE

 

 

 

 

 

 

Ricezione e passaggio pratiche da PGM 7210 a recupero centrale dati del titolare 

Pensione n 

 

categoria 

 

Titolare 

 

nato il 

 

Codice ufficio pagatore 

 

Data cessazione 

 

Recupero cautelativo su pensione o trattamenti di famiglia 

Causale  

 

Conto 

 

Deducibilità ai fini IRPEF S/N Importo mensile del recupero 

 

Quota % del recupero 

 

Recupero su 13ma S/N T.M. garantito NO MAX 20% NO 

Segnalazione e descrizione errori 

 

Enter acquisisce F3 esce F9 cancella F5 bypassa

Nella prima sezione del pannello è possibile acquisire la variazione del codice dell'ufficio pagatore e l'eventuale data di cessazione del recupero. Per le pensioni interessate da recupero cautelativo ed eventualmente localizzate ad ufficio pagatore AAA la migrazione non è consentita.

Tali posizioni devono essere chiuse utilizzando l'opzione 7.1.5 del PGM7210 ed il pagamento deve essere disposto con la procedura "pagamenti vari" (PGM4422).

La migrazione o l'inserimento nella nuova procedura potranno avvenire solo dopo aver effettuato la variazione dell'ufficio pagatore con PGM480. Nella seconda sezione del pannello la procedura riporta automaticamente nel campo causale uno dei seguenti codici:

M8 per recupero cautelativo di quote di pensione (codice E3, G3 e H3 del PGM 7210);

A2 per recupero cautelativo di trattamenti di famiglia (codice A2 del PGM 7210).

Nel caso in cui vengano acquisiti per la stessa pensione sia un recupero cautelativo di quote di pensione che di trattamenti di famiglia, la procedura provvede a memorizzare un piano di recupero con codice M9.

Nel campo conto la procedura imposta il conto al quale tale recupero deve essere imputato: 24/30 della gestione cui fa carico la pensione.

Nel campo deducibilità ai fini IRPEF non deve essere acquisito alcun valore in quanto la procedura centrale gestisce la deducibilità dei recuperi relativi alle quote di pensione e memorizza, al momento dell'estrazione della rata, l'importo del recupero nel campo GP3CM01 del data base delle pensioni per la rettifica automatica delle certificazioni fiscali.

Le rettifiche di imponibile relative alle rate di pensione dell'anno 1998 corrisposte in misura ridotta con la procedura PGM 7210 devono essere segnalate dalla Sede con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale, rilasciata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995. L'importo del recupero mensile da effettuare può essere in cifra fissa o in percentuale. Nel primo caso, viene migrato o può essere acquisito nel campo importo mensile del recupero; nel secondo caso viene migrata o può essere acquisita la percentuale nel campo quota %. Per il recupero mensile da effettuare per trattamenti di famiglia è ammessa solo la segnalazione della Percentuale.

L'importo del recupero può essere anche pari all'intero importo lordo della pensione e al 100% dei trattamenti di famiglia. In attesa che venga prevista una specifica tipologia, possono essere inserite tra i recuperi cautelativi di quote di pensione anche le trattenute da effettuare in applicazione della legge n. 36 del 1974. L'importo del recupero effettuato su ogni rata di pensione viene memorizzato, al momento dell'estrazione della rata, nel campo GP8MD50 con codice uguale a 110.

Dopo che l'ufficio pagatore ha rendicontato la rata sulla quale è stato effettuato il recupero, al momento della predisposizione dei dati per la contabilizzazione, le procedure provvedono ad imputare tali importi ai conti 24/30 delle gestioni e ad inviare tali dati alle Sedi per la contabilizzazione su LSX.

4.2 - Debiti non da pensione da recuperare per conto dell'Ufficio Legale o per conto di altre Sedi

Trattasi dei "tipo debito" memorizzati nella procedura PGM 7210 con il codice B1.

Al momento della migrazione la procedura visualizza il pannello MCR99B1

 

 

 

 

 

 

Ricezione e passaggio pratiche da pgm 7210 a recupero centrale dati del titolare 

Pensione n.  

 

categoria 

 

Titolare 

 

nato il 

 

Codice ufficio pagatore 

 

Cessazione 

 

Recupero debiti per ufficio legale o per altre sedi 

Causale 

 

Conto 

 

Numero partita 

 

Importo mensile del recupero 

 

Quota % del recupero 

 

Debito iniziale 

 

Debito recuperato 

 

Deducibilità ai fini IRPEF S/N Recupero su 13ma S/N 

Segnalazione e descrizione errori 

 

Enter acquisisce F3 esce F9 cancella F5 bypassa

Nella prima sezione del pannello è possibile acquisire la variazione del codice dell'ufficio pagatore e la data di cessazione.

Nella seconda sezione del pannello la procedura riporta nel campo

Causale il codice relativo al tipo recupero

B1 per recupero di debito non da pensione per conto dell'Ufficio legale;

B2 per recupero di debito per conto di altra Sede.

L'individuazione della tipologia è effettuata dalla procedura con riferimento al valore inserito per il conto di recupero nella sistemazione dei dati con la procedura PGM 7210. Per i recuperi per conto dell'Ufficio legale deve essere presente il conto GPA 52/99 che viene migrato alla nuova procedura. Al momento della migrazione la Sede deve acquisire il numero partita.

Per i recuperi per conto di altra Sede, deve essere presente il conto GPA 55/00 che viene migrato alla nuova procedura.

Nel campo deducibilità ai fini IRPEF deve essere acquisito il valore "S" oppure "N". Nel caso in cui sia stato digitato "S", al momento dell'estrazione della rata, la procedura centrale memorizza l'importo del recupero deducibile nel campo GP3CM01 del data base delle pensioni per la rettifica automatica delle certificazione fiscale. Le eventuali rettifiche di imponibile relative ai recuperi deducibili IRPEF effettuati con la procedura PGM 7210 devono essere segnalate dalle Sedi con la procedura di rettifica on line di cui alla circolare n. 122 del 1995.

L'importo del recupero mensile da effettuare può essere in cifra fissa o in percentuale. Nel primo caso, viene migrato o può essere acquisito nel campo importo mensile del recupero; nel secondo caso viene migrata o può essere acquisita la percentuale nel campo quota %. Il recupero percentuale viene effettuato con riferimento alla sola quota di pensione mensile lorda, esclusi trattamenti di famiglia ed indennità di accompagno.

La procedura non effettua alcun controllo sulla salvaguardia del minimo o sul superamento del quinto per quanto riguarda la trattenuta. Tali controlli devono essere effettuati dalla Sede al momento della definizione con l'Ufficio legale delle modalità di recupero.

Viene migrato nel campo debito iniziale l'importo originario del debito da recuperare e nel campo debito recuperato l'importo dei recuperi già effettuati dalla Sede. Si precisa che al momento della migrazione può essere modificato l'importo del debito iniziale ed è possibile l'acquisizione di importi superiori a lire 100 milioni. Al momento dell'estrazione della rata, l'importo del recupero effettuato su ogni rata di pensione viene memorizzato nel campo GP8MD50 con codice uguale a 125, nel caso si tratti di "Recupero di debito non da pensione per conto dell'Ufficio legale" e con codice uguale a 126, nel caso si tratti di "Recupero di debito per conto di altra Sede". Dopo che l'ufficio pagatore ha rendicontato la rata sulla quale è stato effettuato il recupero, al momento della predisposizione dei dati per la contabilizzazione, le procedure provvedono ad imputare tali importi al conto GPA 52/99 o al conto GPA 55/00 e ad inviare alle Sedi flussi contenenti i dati analitici dei recuperi per consentirne la contabilizzazione su LSX e i successivi storni ai conti di corretta imputazione o il trasferimento alle altre Sedi.

4.3 - Trattenute per legge n. 29 del 1979.

Trattasi dei "tipo debito" memorizzati nella procedura PGM 7210 con i codici L1 e R6.

Dopo la migrazione la procedura visualizza il pannello MCR99L1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione e passaggio pratiche da pgm 7210 a recupero centrale dati del titolare 

Pensione n 

 

categoria 

 

Titolare 

 

nato il 

 

Codice ufficio pagatore 

 

Cessazione 

 

Trattenute per onere ricongiunzione legge n. 29 del 1979 

Causale 

 

Conto 

 

Numero partita 

 

Importo mensile del recupero 

 

Debito iniziale  

 

Debito recuperato 

 

Deducibilità ai fini IRPEF NO Recupero su  

13ma NO Importo recuperato con PGM 7210 nel 1998 

 

Segnalazione e descrizione errori 

 

Enter acquisisce F3 esce F9 cancella F5 bypassa

Nella prima sezione del pannello è possibile acquisire la variazione del codice dell'ufficio pagatore e la data di cessazione.

Nella seconda sezione del pannello la procedura riporta nel campo

Causale il codice relativo al tipo recupero:

L1 per trattenute per legge n. 29 del 1979 con recupero da imputare al conto GPA 52/99;

L2 per trattenute per legge n. 29 del 1979 con recupero da imputare al conto GPA 54/61.

L'individuazione della tipologia è effettuata dalla procedura con riferimento al valore inserito per il conto di recupero nella sistemazione dei dati con la procedura PGM 7210.

Per i recuperi relativi a pensioni dei Fondi speciali per le quali risulta ancora in corso un recupero per legge n. 29 del 1979 a suo tempo definito a cura della Sede Centrale, da imputare al conto GPA 55/00, memorizzati negli archivi della procedura PGM 7210 con il codice R6, la procedura riporta automaticamente il codice R6 nel campo causale. il campo conto è migrato dal PGM.7210 con riferimento alla causale del recupero: GPA 52/99 per L1, GPA 54/61 per L2 e GPA 55/00 per R6. Nel caso in cui il recupero debba essere imputato al conto GPA 52/99 la Sede deve acquisire il numero di partita, qualora non sia presente negli archivi della procedura PGM 7210.

Nel campo deducibilità ai fini IRPEF non può essere acquisito alcun valore.

Viene migrato l'importo della rata mensile di recupero determinata al momento della predisposizione del piano di ammortamento. Il recupero viene effettuato per 12 mensilità.

Le procedure centrali hanno provveduto a riunificare in un unico mandato di pagamento le pensioni dei fondi speciali gestite in precedenza con seconda quota per recupero per legge n. 29.

L'importo della seconda quota è stato memorizzato nell'archivio centrale per la gestione del piano di recupero. Le informazioni trasmesse dalla Sede al momento della migrazione completano il piano di recupero. La procedura non effettua alcun controllo sulla salvaguardia del minimo o sul superamento del quinto per quanto riguarda la trattenuta per legge n. 29. Tali controlli devono essere effettuati dalla Sede al momento della definizione del piano di ammortamento del debito per legge n. 29 del 1979. Viene migrato nel campo debito iniziale l'importo originario del debito da recuperare e nel campo debito recuperato l'importo dei recuperi già effettuati dalla Sede. È possibile l'acquisizione di importi superiori a lire 100 milioni.

Viene inoltre migrato, come valore a parte, l'importo del recupero già effettuato con la procedura PGM 7210 nel corso dell'anno 1998, per consentire l'emissione da parte delle procedure centrali della dichiarazione riportante il recupero effettuato per l'intero anno 1998; tale valore è modificabile per consentire alle Sedi l'acquisizione di eventuali recuperi già effettuati per l'anno 1998 al di fuori della procedura PGM 7210.

Al momento dell'estrazione della rata, l'importo del recupero effettuato su ogni rata di pensione viene memorizzato, nel campo GP8MD50 con codice uguale a 120, nel caso si tratti di trattenute da imputare al conto GPA 52/99, con codice uguale a 124, nel caso si tratti di trattenute da imputare al conto GPA 54/61, con codice uguale a 123, nel caso si tratti di trattenute da imputare al conto GPA 55/00.

Dopo che l'ufficio pagatore ha rendicontato la rata sulla quale è stato effettuato il recupero, al momento della predisposizione dei dati per la contabilizzazione, le procedure provvedono ad imputare gli importi al conto GPA 52/99, al conto GPA 54/61 o al conto GPA 55/00 e ad inviare alle Sedi flussi contenenti i dati analitici dei recuperi per consentire il completamento delle operazioni contabili da parte delle Sedi.

5 - Pensioni sulle quali deve essere operata una trattenuta per sostituzione dello Stato o per rivalsa a favore di Enti Locali A completamento di quanto precisato ai punti 4.3 e 4.3.1 del citato messaggio n. 17084 del 22 aprile 1998 si forniscono le seguenti istruzioni operative.

Il "nuovo codice Ente" ed il "nuovo numero partita" devono essere acquisiti prima della migrazione, utilizzando l'opzione "variazione enti" della procedura PGM 7210.

Ciò consente alla Sede un'unica acquisizione di dati per ogni Ente e alla procedura di migrare i nuovi dati per tutte le pratiche interessate. Consente inoltre di memorizzare negli archivi della procedura PGM 7210 il riferimento sia al "vecchio codice Ente e numero partita" che al "nuovo codice Ente e numero partita".

L'elenco dei "vecchi codice Ente e numero partita" memorizzati può essere stampato utilizzando l'opzione 7.2.2 del PGM 7210. Attivando nuovamente tale opzione dopo l'inserimento dei "nuovi codice Ente e numero partita" viene prodotta la stampa di un elenco che riporta per ogni Ente sia i dati vecchi che i dati nuovi.

L'inserimento dei "nuovi codice Ente e numero partita" deve essere effettuato utilizzando l'opzione 6.1.2 del PGM 7210 e devono essere acquisiti i dati nei campi:

Codice ente per la nuova procedura codice partita per la nuova procedura.

Si raccomanda alle Sedi di verificare la presenza e la correttezza dei dati memorizzati per la "descrizione" dell'Ente, necessari per gestire correttamente i versamenti delle somme trattenute ai pensionati. I recuperi per sostituzione dello Stato o per rivalsa a favore di Enti locali sono memorizzati nella procedura PGM 7210 con codice "tipo debito" R1.

Dopo la migrazione la procedura visualizza il pannello MCR99R1

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione e passaggio pratiche da pgm 7210 a recupero centrale dati del titolare 

Pensione n 

 

categoria 

 

Titolare 

 

nato il 

 

Codice ufficio pagatore 

 

Data cessazione 

 

Sostituzione stato/rivalsa enti locali 

Causale 

 

Conto GPA 10/99 Numero partita 

 

Codice Ente 

 

Descrizione Ente 

 

Deducibilità ai fini IRPEF SI 

Importo mensile del recupero 

 

Quota % del recupero 

 

Quota concorso 

 

Quota pensione Ente 

 

Segnalazione e descrizione errori 

 

Enter acquisisce F3 esce F9 cancella F5 bypass

Nella prima sezione del pannello è possibile acquisire la variazione del codice dell'ufficio pagatore rilevato dall'archivio locale delle pensioni DS78 e l'eventuale data di cessazione del recupero per le rivalse a favore di Enti locali. Per le pensioni con pagamento localizzato ad ufficio pagatore AAA e con trattenuta minore del 100 % è obbligatoria l'acquisizione del codice ufficio pagatore. Non è consentita la variazione del codice ufficio pagatore per le pensioni, localizzate ad ufficio pagatore AAA, Z01, Z02, Z03 e 999, per le quali è prevista una percentuale di trattenuta pari al 100%.

Nella seconda sezione del pannello la procedura riporta nel campo causale uno dei seguenti codici:

M1 per sostituzione Stato (il codice è individuato con riferimento al valore del nuovo codice Ente minore di 1050);

M2 per rivalsa a favore di Enti locali (il codice è individuato con riferimento al valore del nuovo codice Ente maggiore di 1999).

Si ricorda che la tabella contente i nuovi codici Ente è riportata al punto 4.3 del messaggio n. 17084.

Nel campo conto la procedura preimposta il conto GPA 10/99.

Il campo deducibilità ai fini IRPEF è preimpostato dalla procedura con il valore SI per tutte le pensioni tranne che per le pensioni con seconda quota in precedenza localizzata ad ufficio pagatore Z01, Z02 e Z03 già correttamente tassate per la sola quota disponibile per le quali non viene effettuata alcuna rettifica dell'imponibile fiscale. Le rettifiche di imponibile relative alle quote di pensione non corrisposte e gli importi delle ritenute IRPEF relative alle rate di pensioni dell'anno 1998 gestite con la procedura PGM 7210 devono essere acquisiti, da parte della Sede, con la procedura di rettifica on line della certificazione fiscale rilasciata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995. I dati già memorizzati sulla pensione in sede di rinnovo per la mensilizzazione ai campi GP2BD01 (decorrenza 07/98) e GP2BD04 (percentuale di sostituzione o rivalsa) non possono essere variati con la procedura di migrazione dei dati da PGM 7210 agli archivi centrali. Eventuali situazioni particolari da modificare devono essere segnalate alla Direzione Centrale Pensioni al fax numero 06 - 59054485. La quota spettante al pensionato per le pensioni in precedenza localizzate ad ufficio pagatore AAA sarà posta in pagamento, a partire dalla prima rata mensile, al netto delle ritenute IRPEF determinate dalla procedura centrale sulla base dell'aliquota marginale.

La procedura memorizza la rettifica in diminuzione dell'imponibile pari all'importo non pagato nel campo GP3CM01 con segno negativo e l'importo delle trattenute IRPEF effettuate nel campo GP3CM03. In occasione del rinnovo degli ordinativi per l'anno 1999 tali pensioni saranno tassate applicando le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Vengono inoltre migrati agli archivi centrali dal PGM 7210 il coefficiente di ripartizione e, per le rivalse, la quota concorso e la quota pensione dell'ente, se presenti.

Al momento dell'estrazione della rata, l'importo del recupero effettuato su ogni rata di pensione viene memorizzato nel campo GP8MD50, con codice uguale a 108, nel caso si tratti di sostituzione Stato (codice M1) e con codice uguale a 109, nel caso si tratti di rivalsa a favore di Enti locali (codice M2).

Dopo che l'ufficio pagatore ha rendicontato la rata sulla quale è stato effettuato il recupero, al momento della predisposizione dei dati per la contabilizzazione, le procedure provvedono ad imputare gli importi trattenuti al conto GPA 10/99 e ad inviare alle Sedi flussi analitici contenenti i dati necessari per consentire la gestione dei versamenti periodici agli Enti beneficiari.

 

 

6 - Pensioni con pagamento sdoppiato

La quota di pensione da corrispondere separatamente dalla quota dovuta al primo titolare sarà contraddistinta dallo stesso numero di pensione della prima quota, ma dal codice "categoria di pensione" a tre cifre, di cui la prima valorizzata con il numero "9" e le ultime due identiche a quelle che contraddistinguono la quota spettante al primo titolare. Considerato che non tutti gli Enti pagatori hanno assicurato il rapido adeguamento delle loro procedure al nuovo tracciato record contenente il dato del codice Categoria a tre cifre, i pagamenti afferenti tali quote di pensione dovranno fino a nuovo avviso essere localizzati esclusivamente presso un codice di ufficio pagatore di quelle banche che hanno manifestato la loro immediata disponibilità e che saranno indicate con apposito messaggio che, contestualmente alla presente circolare, viene inviato a parte.

Tali banche continueranno, per il momento, ad eseguire i pagamenti con emissione e spedizione di assegno circolare non trasferibile.

6.1 - Pagamento sdoppiato a contitolari di pensione ai superstiti

Trattasi di "tipo debito" memorizzati nella procedura PGM 7210 con il codice Z9 e Z3 per il pagamento distinto di quote a contitolari di pensione ai superstiti.

Al momento della migrazione la procedura visualizza il pannello MCR99ZX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione e passaggio pratiche da pgm 7210 a recupero centrale dati del titolare 

Pensione n 

 

categoria 

 

Titolare 

 

nato il 

 

Codice ufficio pagatore 

 

Cessazione 

 

Pagamento sdoppiato 

Causale 

 

Importo mensile del recupero 

 

Quota % del recupero 

 

Da calcolare su (L)ordo o su (N)etto 

Codice perequazione 

 

Mese di calcolo della perequazione 

 

Deducibilità ai fini IRPEF S/N Recupero su 13ma S/N 

Trattamento Minimo garantito NO MAX 20% NO 

Dati del contitolare o del beneficiario 

Contitolare o beneficiario 

 

nato il 

 

Cod. Fiscale 

 

Codice ufficio pagatore 

 

Sede 

 

Cod. Fiscale del tutore 

 

Tassabile S/N 

Dati fiscali Sede: Imponibile 

 

Trattenute IRPEF 

 

Segnalazione e descrizione errori 

 

Enter acquisisce F3 esce F9 cancella F5 bypassa

Nella prima sezione del pannello è possibile acquisire la variazione del codice dell'ufficio pagatore per la localizzazione del pagamento della pensione e la decorrenza della cessazione.

Nella seconda sezione del pannello la procedura memorizza nel campo

Causale il codice

Z9 per pagamento a favore del contitolare di quota di pensione;

Z3 per pagamento a favore del contitolare di quota di trattamenti di famiglia.

Nel caso in cui vengano acquisiti per la stessa pensione sia un pagamento a favore del contitolare di quota di pensione che di trattamenti di famiglia, la procedura provvede a memorizzare un piano di recupero con codice M7. È ammessa l'acquisizione contemporanea di Z9 e Z3 soltanto a favore dello stesso contitolare della pensione.

L'importo del recupero mensile da effettuare può essere indicato solo in percentuale; viene migrata o può essere acquisita la percentuale nel campo quota %. Nessun valore può essere acquisito nei campi relativi alle modalità di calcolo (da calcolare su importo lordo o netto e sulle modalità di perequazione): la procedura centrale determina l'importo da pagare al contitolare con riferimento all'importo lordo della pensione. Nel campo deducibilità ai fini IRPEF non può essere acquisito alcun valore in quanto le trattenute IRPEF sono già correttamente determinate, essendo le pensioni ai superstiti tassate con riferimento alle singole quote spettanti ai contitolari.

Al momento del pagamento la procedura centrale provvede a detrarre dalla quota mensile del contitolare la relativa quota di IRPEF, nel solo caso in cui la quota spettante al contitolare risulti tassata (se i campi GP3CE21 e GP3CE34 del contitolare contengono un valore maggiore di 0). L'importo dell'imposta mensile trattenuta al contitolare diminuisce l'importo dell'imposta mensile complessivamente determinata sull'importo della pensione. Nessuna rettifica fiscale è necessaria in quanto i dati memorizzati nel Mod 201 preventivo sono corretti. Nella sezione relativa ai dati del contitolare migrano i dati anagrafici dello stesso, che devono essere completati con il codice fiscale. È possibile memorizzare il pagamento sdoppiato solo a favore di un contitolare vigente sulla pensione.

Come già precisato al punto 5 del messaggio 17084 del 22 aprile 1998, la Sede deve verificare che i dati anagrafici e l'indirizzo del contitolare siano correttamente memorizzati negli archivi ARCA. In caso contrario la Sede deve provvedere ad inserire o variare i dati stessi. Le Sedi devono stampare e conservare agli atti la stampa del GP3 relativo al contitolare nei confronti del quale viene effettuato il pagamento. I dati anagrafici del beneficiario acquisiti al momento della migrazione devono essere identici a quelli memorizzati nei campi GP3CB02, GP3CB03, GP3CB04, GP3CB06, GP3CB08 del data base delle pensioni.

Qualora sia presente un tutore (obbligatorio nel caso in cui il beneficiario sia minore), la Sede deve verificare che i dati anagrafici del tutore siano presenti in ARCA. In caso negativo tali dati devono essere memorizzati in ARCA. Sul pannello della procedura di migrazione deve essere memorizzato soltanto il codice fiscale del tutore, che viene utilizzato dalle procedure centrali per l'accesso agli archivi ARCA. Al momento dell'estrazione della rata, l'importo da corrispondere al contitolare viene memorizzato nel campo GP8MD50 con codice uguale a 111. L'importo delle ritenute IRPEF dovute dal contitolare diminuisce il valore contenuto nel campo GP8MD04 e aumenta il valore del campo GP8MD02 relativi alla prima quota.

Tale importo viene inoltre registrato in un nuovo GP8, con tipo documento al campo GP8MC00 uguale a 21 sul quale vengono riportati l'importo da pagare (GP8MD02) e l'importo delle ritenute IRPEF (GP8MD04). I dati memorizzati consentono la predisposizione di un apposito flusso, distinto da quello della quota principale, per il pagamento ai contitolari.

6.2 - Assegno alimentare e assegno divorzile

Trattasi di "tipo debito" memorizzati nella procedura PGM 7210 con il codice Z2.

A modifica di quanto riportato al punto 5.3 del messaggio n. 17084 le pensioni con trattenuta per assegno alimentare possono essere migrate. Le Sedi possono pertanto riaprire tali pratiche. Nel caso in cui il "tipo debito" memorizzato sia uguale a Z2, la pratica è migrabile; nel caso in cui il tipo debito memorizzato in precedenza sia diverso da Z2, deve essere acquisito con il PGM 7210 un nuovo "tipo debito" con codice Z2 per rendere la posizione migrabile.

Al momento della migrazione la procedura visualizza il pannello MCR99ZX, riportato al precedente punto 6.1.

Nella prima sezione del pannello è possibile acquisire la variazione del codice dell'ufficio pagatore per la localizzazione del pagamento della pensione e la decorrenza di cessazione.

Per le pensioni interessate da recupero per assegno alimentare o assegno divorzile ed eventualmente localizzate ad ufficio pagatore AAA, la migrazione non è consentita.

Tali posizioni devono essere chiuse utilizzando l'opzione 7.1.5 del PGM7210 ed il pagamento deve essere disposto con la procedura "pagamenti vari" (PGM4422).

La migrazione o l'inserimento nella nuova procedura potranno avvenire solo dopo aver effettuato la variazione dell'ufficio pagatore con PGM480. Nella seconda sezione del pannello deve essere acquisito nel campo CAUSALE il codice:

M4 per pagamento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge superstite;

M5 per pagamento dell'assegno alimentare per i figli;

M6 per pagamento dell'assegno alimentare in favore del coniuge separato o dell'ex coniuge.

È ammessa la migrazione di pratiche con pagamento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge superstite (M4) solo per pensioni ai superstiti; è ammessa la migrazione di pratiche con pagamento dell'assegno alimentare per i figli o per il coniuge separato o l'ex coniuge per qualsiasi categoria di pensione.

L'importo del recupero mensile da effettuare può essere in cifra fissa o in percentuale. Nel primo caso, viene migrato o può essere acquisito nel campo importo mensile del recupero; nel secondo caso viene migrata o può essere acquisita la percentuale nel campo quota %. Il recupero percentuale viene effettuato con riferimento alla sola quota di pensione mensile lorda, esclusi trattamenti di famiglia ed indennità di accompagno.

Devono essere inoltre acquisite le informazioni nei campi relativi alle modalità di calcolo: se l'importo è da calcolare sull'importo lordo (L) o sull'importo netto (N) della pensione e le eventuali modalità di perequazione.

Nel campo codice perequazione deve essere acquisto:

il valore 1 se deve essere attribuita la rivalutazione sulla base dei numeri indici relativi al costo della vita;

il valore 2 se deve essere attribuita la rivalutazione sulla base dei numeri indici dei prezzi al consumo;

il valore 3 se deve essere attribuita la perequazione prevista per le pensioni;

nessun valore nel caso l'importo debba essere corrisposto senza incrementi di perequazione.

Nel campo mese calcolo perequazione deve essere inserito il mese e l'anno dal quale deve essere applicata la perequazione. La perequazione sarà applicata solo a partire dall'anno 1999. Nel campo deducibilità ai fini IRPEF non deve essere acquisito alcun valore. La procedura provvede a tassare in capo al beneficiario l'assegno divorzile e l'assegno alimentare per il coniuge e di conseguenza a memorizzare tali importi nel campo GP3CM01 per la rettifica della certificazione fiscale del titolare della pensione. Nessuna tassazione e di conseguenza nessuna rettifica fiscale è prevista per l'assegno alimentare a favore dei figli.

Nel caso siano presenti sulla stessa pensione trattenute per assegno alimentare al coniuge e assegno alimentare ai figli, le Sedi devono utilizzare la procedura "pagamenti vari" (PGM4422) in attesa che, con la nuova procedura, sia resa possibile la gestione di più trattenute con diversa incidenza fiscale.

Devono invece essere segnalati dalle Sedi con la procedura di rettifica on line le variazioni dell'imponibile del titolare della pensione relative ai pagamenti gestiti con la procedura PGM 7210.

Nella sezione relativa ai dati del beneficiario devono essere acquisiti i dati identificativi dello stesso. La Sede deve verificare che i dati del beneficiario siano correttamente memorizzati anche negli archivi ARCA e in caso negativo provvedere alla loro preventiva memorizzazione o variazione.

Qualora sia presente un tutore (obbligatorio nel caso in cui il beneficiario sia minore), la Sede deve verificare che i dati anagrafici del tutore siano presenti in ARCA. In caso negativo tali dati devono essere memorizzati in ARCA. Sul pannello della procedura di migrazione deve essere memorizzato soltanto il codice fiscale del tutore che viene utilizzato dalle procedure centrali per l'accesso agli archivi ARCA. Nel campo tassabile la procedura riporta SI per l'assegno divorzile e l'assegno alimentare in favore del coniuge, e NO per l'assegno alimentare a favore dei figli.

Nei campi relativi ai dati fiscali sede: imponibile e IRPEF la Sede deve acquisire gli importi relativi ai mesi dell'anno 1998 gestiti con la procedura PGM 7210 per consentire l'emissione, al beneficiario dell'assegno divorzile o dell'assegno alimentare, di un'unica certificazione fiscale.

Al momento dell'estrazione della rata, l'importo da corrispondere al beneficiario viene memorizzato, nel campo GP8MD50, con codice uguale a:

113, se si tratta di assegno divorzile (M4),

112, se si tratta di assegno alimentare per i figli (M5)

127, se si tratta di assegno alimentare per il coniuge (M6)

Tale importo viene inoltre registrato in un nuovo GP8, con tipo documento al campo GP8MC00 uguale a 21 sul quale vengono riportati l'importo da pagare (GP8MD02) e le ritenute IRPEF (GP8MD04). I dati memorizzati consentono la predisposizione di un apposito flusso, distinto da quello della quota principale, per il pagamento ai contitolari.

 

 

7 - Cessione quinto e pignoramento

Nell'attesa del completamento della nuova procedura i pagamenti relativi ai mesi di luglio e agosto 1998 per le pensioni interessate alla cessione del quinto o al pignoramento devono essere gestiti con la procedura "Pagamenti vari" PGM 4422.

Le posizioni presenti negli archivi della procedura PGM 7210 con codice "tipo debito" uguale a R2 devono essere chiuse dopo il pagamento della terza rata.

 

 

8 - Acquisizione di nuove posizioni

Nell'attesa del completamento della nuova procedura, l'inserimento di nuove posizioni o di ulteriori "tipo debito" su posizioni già in gestione deve essere effettuato transitando dalla procedura PGM 7210 che non disporrà alcun pagamento ma richiamerà la nuova procedura di migrazione al fine della memorizzazione dei dati sugli archivi centrali. Pertanto, e solo al predetto fine, è possibile utilizzare l'opzione "acquisizione" del PGM 7210.

 

 

9 - Pagamento di rate di pensione anteriori alla rata di luglio 1998 per le pensioni in pagamento nei mesi dispari e alla rata di agosto 1998 per le pensioni in pagamento nei mesi pari.

Si ribadisce che dopo il pagamento della terza rata delle pensioni dispari e delle pensioni pari non è più possibile disporre pagamenti con la procedura PGM 7210 neppure per rate scadute in precedenza. Qualora le Sedi non vi abbiano provveduto tempestivamente, tali pagamenti possono essere effettuati utilizzando la procedura "Pagamenti vari" PGM 4422.

Dal momento in cui i pagamenti delle pensioni vengono mensilizzati non è pertanto più possibile operare pagamenti, nemmeno per rate pregresse, con la procedura PGM 7210.

 

 

10 - Procedura "Pagamenti vari" PGM 4422

I pagamenti per le situazioni non ancora gestibili con la nuova procedura devono essere effettuati utilizzando la procedura "Pagamenti vari" PGM 4422, nell'attesa del completamento della nuova procedura.

 

 

11 - Pensioni ai superstiti con pagamento localizzato ad ufficio pagatore SCA

Dal rinnovo degli ordinativi per l'anno 1999, per le pensioni ai superstiti intestate ad un unico contitolare che scade nell'anno le procedure provvederanno a disporre i pagamenti all'ufficio pagatore chiesto dal pensionato fino al mese di cessazione del diritto. Per l'anno 1998 i pagamenti delle pensioni localizzate ad ufficio pagatore SCA devono essere disposti dalle Sedi, utilizzando la procedura "Pagamenti vari" PGM 4422. I pagamenti devono essere disposti fino al mese di cessazione del diritto.

 

 

12 - Pensioni con pagamento localizzato ad ufficio pagatore RED, MOB, INV.

Le pensioni con pagamento localizzato ad ufficio pagatore RED, MOB, INV devono essere inserite con un piano di recupero cautelativo, con percentuale di trattenuta pari al 100%. In questo modo, la procedura, oltre a gestire la corretta contabilizzazione degli importi mensili, provvede anche alla rettifica delle certificazioni fiscali, memorizzando l'importo dei recuperi nel campo GP3CM01.

 

 

13 - Pensioni liquidate in ruolo S con debiti da decisione 105

Gli eventuali "tipo debito" derivanti dal ricalcolo automatico per "decisone 105" relativi a pensioni liquidate in ruolo S, gestiti con la procedura PGM7210 per il reincasso delle seconde quote localizzate ad ufficio pagatore REP o RET, devono essere chiuse.

Le procedure centrali hanno provveduto alla riunificazione di tali pensioni ed alla creazione di un apposito piano di recupero per la gestione dei reincassi relativi alle rate successive alla mensilizzazione. L'importo del residuo debito risultante al 31 dicembre 1998 sarà comunicato alle Sedi, che dovranno provvedere a memorizzare, per ogni pensione interessata, una pratica RI e a gestire il relativo recupero con le istruzioni contenute nella circolare n. 208 del 27 ottobre 1997.

 

 

14 - Comunicazione ai pensionati

Per tutte le pratiche "migrate" (codice flag = 9), il PGM7210 predisporrà apposita comunicazione, Mod. MIGR9 (allegato 3,) che le Sedi dovranno inviare ai pensionati per informarli che il pagamento della pensione, a partire dalla rata di luglio o di agosto, non sarà effettuato con assegno circolare non trasferibile ma sarà localizzato all'ufficio pagatore da loro richiesto. Le procedure aggiornate per la stampa della comunicazione verranno rese disponibili con successivo messaggio.

 

 

15 - Scadenza dell'operazione di migrazione

Le Sedi devono completare la migrazione dei dati agli Archivi Centrali per le pensioni in pagamento nei mesi dispari, entro il 30 maggio.

Il pagamento della rata di luglio, per eventuali situazioni particolari non trasmesse entro il 30 maggio, dovrà essere gestito con la procedura "pagamenti vari" PGM4422.

Con successiva comunicazione sarà messa a disposizione delle Sedi l'opzione per consentire la migrazione delle pensioni in pagamento nei mesi pari

Nell'allegato 4 è riepilogato il flusso operativo dell'intera procedura 6 - Programmi Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni i sottoelencati oggetti, che consentono la memorizzazione di piani di recupero. Tutti i programmi sono di versione 14 maggio 1998 o successiva.

Programmi

PN6985

PCR99R11

PCR99ZX1

PCR99CE1

PCR99L11

PCR99B11

PCR99EN1

PCR99UP1

PCR99UQ1

Mappe video

MCR99001

MCR99R11

MCR99ZX1

MCR99CE1

MCR99L11

MCR99B11

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Messaggio n. 17084 del 22 aprile 1998

Direzione centrale per le pensioni

Direzione centrale per la tecnologia informatica

Direzione centrale ragioneria e finanze

 

Ai Direttori delle sedi 

 

Ai Direttori delle agenzie di produzione 

 

Ai Dirigenti i reparti pensioni 

 

e, per conoscenza, 

 

Ai Direttori delle sedi regionali 

Oggetto: Pagamento mensile unificato. Pensioni in pagamento presso uffici di Sede

Con circolare n. 84 del 14 aprile 1998 diramata con messaggio n. 16232 del 15 aprile 1998 sono state fornite le prime indicazioni operative relative alle nuove modalità di pagamento delle pensioni e alle conseguenti variazioni procedurali.

Si illustra ora la nuova procedura per la gestione dei pagamenti delle pensioni in precedenza localizzate presso uffici pagatori di sede e si forniscono le istruzioni operative per la sistemazione degli archivi della procedura PGM7210 finalizzata alla trasmissione agli archivi centrali delle informazioni per la gestione dei pagamenti di tali pensioni con le nuove modalità.

La nuova procedura provvede a:

memorizzare su archivi centrali le informazioni relative alle trattenute da operare sull'importo della pensione;

determinare al momento dell'estrazione della rata gli importi da trattenere o da corrispondere ad altro beneficiario;

ricalcolare le trattenute IRPEF e memorizzare i dati per le eventuali rettifiche fiscali;

disporre il pagamento con le consuete modalità, presso l'ufficio pagatore scelto dal pensionato (ufficio postale o Istituto di credito), dell'importo effettivamente dovuto al pensionato;

predisporre automaticamente un particolare flusso per il pagamento delle quote di pensione da corrispondere ad altri beneficiari (a seguito di sentenza, per pagamenti suddivisi tra contitolari di pensione ai superstiti, ecc.);

predisporre un flusso di informazioni per la Sede contenente gli importi recuperati ed i relativi riferimenti per le trattenute operate per sostituzione Stato o rivalsa a favore di Enti locali;

predisporre i flussi contabili, analitici o sintetici, a seconda delle tipologie di recupero;

predisporre le comunicazioni, ove necessarie, per i pensionati e/o i beneficiari di pagamenti di quote di pensione.

La nuova procedura opera scindendo il momento della determinazione dell'importo della pensione, derivante dalle informazioni contributive, reddituali e di eventuale plurititolarità da quello del pagamento. Le informazioni relative alle particolari modalità di pagamento diventano parte integrante della gestione della pensione, devono essere memorizzate con la massima attenzione, e agiscono su tutte le rate future fino a che la Sede provvede ad acquisire delle variazioni.

Una volta che siano state memorizzate le informazioni sulle trattenute da operare, la procedura consente di gestire anche le pensioni per le quali gli importi determinati non corrispondono a quelli da porre in pagamento, come la generalità delle pensioni, con tassazione e contabilizzazione a cura delle procedure centrali e con pagamento mensile, eventualmente unificato con le altre pensioni, con le modalità scelte dal pensionato.

2 - Procedura di pagamento delle pensioni localizzate ad ufficio pagatore di Sede. PGM7210 La procedura di pagamento delle pensioni localizzate ad ufficio pagatore di sede PGM 7210 cessa di essere utilizzabile a partire dal momento in cui il pagamento delle pensioni diventa mensile.

Con tale procedura è pertanto possibile disporre i pagamenti fino alla rata di maggio/giugno 1998 per le pensioni in pagamento nei mesi dispari e fino alla rata di giugno/luglio 1998 per le pensioni in pagamento nei mesi pari.

Si fa presente in proposito che l'elaborazione del pagamento della terza rata 1998 deve essere improrogabilmente effettuata

per le pensioni in pagamento nei mesi dispari entro il 30 aprile 1998;

per le pensioni in pagamento nei mesi pari entro il 31 maggio 1998.

Successivamente a tali date la procedura PGM 7210 non consentirà ne il calcolo ne l'emissione dei mandati di pagamento.

3 - Nuova procedura per la segnalazione delle informazioni per il pagamento delle pensioni interessate da trattenute. Per l'acquisizione dei dati relativi alle trattenute da operare o alle particolari modalità di pagamento, da memorizzare sugli archivi centrali, è stata realizzata una nuova procedura che, operando in colloquio con gli archivi del PGM 7210, presenti sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni, mette a disposizione i dati già memorizzati, ne consente l'integrazione e la trasmissione agli archivi centrali. La nuova procedura consente anche l'inserimento di nuove posizioni.

4 - Sistemazione delle posizioni presenti negli archivi della procedura di pagamento delle pensioni localizzate ad ufficio pagatore di sede PGM 7210 Considerati i tempi molto ristretti durante i quali dovranno essere definite tutte le operazioni di memorizzazione sugli archivi centrali dei dati necessari per la gestione dei pagamenti e considerato che da verifiche effettuate sugli archivi della procedura, si è rilevato che sono gestite con la procedura PGM 7210 anche situazioni diverse rispetto a quelle previste, si forniscono le istruzioni operative per le operazioni da effettuare dopo il pagamento della terza rata 1998 e prima della trasmissione dei dati agli archivi centrali.

Le operazioni propedeutiche sono suddivise tra operazioni che riguardano le posizioni che non transitano nei nuovi archivi in quanto dovevano essere gestite con procedure diverse, (ad esempio il recupero rateale di indebiti), e che pertanto devono essere chiuse nella procedura PGM 7210 ed acquisite in altra procedura, e le operazioni di sistemazione delle pratiche che devono migrare sugli archivi centrali per la gestione con le nuove modalità Le operazioni di sistemazione devono essere improrogabilmente completate entro il 9 maggio per le pensioni attualmente in pagamento nei mesi dispari ed entro il 6 giugno per le pensioni attualmente in pagamento nei mesi pari.

4.1 - Stampa delle posizioni gestite con il PGM 7210

Per consentire l'individuazione delle posizioni che debbono transitare negli archivi centrali per il pagamento con le nuove modalità, le Sedi devono provvedere, utilizzando l'opzione 7.2.1.1, alla stampa della "lista generale del contenuto dell'archivio" e, utilizzando l'opzione 7.2.1.2, alla stampa delle "schede" relative ad ogni posizione.

4.2 - Pensioni per le quali è in corso il recupero di indebiti

4.2.1 - Pensioni con indebiti provenienti dalla procedura "Recupero crediti su prestazioni" Le posizioni gestite con la procedura PGM 7210, per il recupero rateale di indebiti memorizzati negli archivi della procedura "Recupero crediti su prestazioni" devono essere chiuse, utilizzando l'opzione 7.1.8 e restituite alla procedura "Recupero crediti su prestazioni", utilizzando l'opzione 4.5. Prima della chiusura di tali pratiche, le Sedi devono completare le operazioni di collegamento tra la procedura "999" e la procedura "Recupero crediti su prestazioni", per il trasferimento negli archivi di tale procedura dei recuperi effettuati.

Per il completamento del recupero dei residui indebiti devono essere utilizzate le nuove modalità previste dalla procedura "Recupero crediti su prestazioni" e illustrate con circolare n. 208 del 23 ottobre 1997 diramata in pari data con messaggio n. 28822.

È in corso di rilascio la nuova opzione, preannunciata con messaggio n. 11614 del 13 marzo 1998, che consente il recupero sulle rate di pensione di indebiti non rientranti nel campo di applicazione della legge n. 662 del 1996 in quanto riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 1995.

Per tali pensioni le Sedi devono provvedere all'acquisizione, con la procedura VT, PGM 3510, del codice dell'ufficio pagatore presso il quale il pensionato intende riscuotere la pensione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso di titolari di più pensioni, il pagamento di tutte le pensioni deve essere localizzato presso il medesimo ufficio pagatore.

4.2.2 - Pensioni con indebiti non provenienti dalla procedura "Recupero crediti su prestazioni" Le posizioni relative a pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di sede gestite con la procedura PGM 7210 per il recupero di indebiti non memorizzati nella procedura "Recupero crediti su prestazioni" devono essere chiuse utilizzando l'opzione 7.1.8.

Gli importi da recuperare devono essere memorizzati con la procedura "Recupero crediti su prestazioni". Con la stessa procedura devono essere memorizzate le modalità per il recupero sulle rate di pensione. Anche per tali pensioni le Sedi devono provvedere all'acquisizione, con la procedura VT, PGM 3510, del codice dell'ufficio pagatore presso il quale il pensionato intende riscuotere la pensione, tenendo conto della titolarità di eventuali altre pensioni.

Le posizioni in esame sono attualmente memorizzate nella procedura 7210 con i sottoelencati codici, che dovranno risultare, al completamento delle operazioni propedeutiche, tutti cessati. Non è, infatti, prevista la loro migrazione sugli archivi centrali.

A1 

Assegni familiari indebiti 

C1 

Recupero trattenute erariali 

D1 

Attività lavorativa c/o terzi (anni precedenti) 

D2 

Attività lavorativa c/o terzi (anno in corso) 

F1 

Recupero acconti 

E1 

Revoca trattamento minimo o quote fisse (anni precedenti) 

E2 

Revoca trattamento minimo o quote fisse (anno in corso) 

G1 

Recupero rate indebite (anni precedenti) 

G2 

Recupero rate indebite (anno in corso) 

H1 

Revoca contitolarità (anni precedenti) 

H2 

Revoca contitolarità (anno in corso) 

R3 

Recupero per Enti 

R4 

Debiti verso Enti 

R5 

Debiti per rivalsa 

4.2.3 - Pensioni con recupero di indebiti segnalati dall'ufficio legale

Le pensioni per le quali è in corso un recupero per un indebito accertato dall'ufficio legale (codice B1) vengono migrate alla nuova procedura.

Nel caso in cui siano presenti più recuperi con codice B1, la Sede deve procedere alla chiusura degli stessi e all'unificazione in un unico recupero. Il recupero complessivo sarà imputato al conto di transito GPA 52/99. Le Sedi sulla base dei dati contenuti nei flussi contabili dovranno provvedere agli storni per la corretta contabilizzazione.

4.2.4 - Pensioni con recupero per trattenute IRPEF e per contributo al SSN

Eventuali recuperi per trattenute IRPEF (codice C2) e per contributo al SSN (codice S2) gestiti con la procedura in esame devono essere chiusi, utilizzando l'opzione 7.1.8.

L'importo delle trattenute IRPEF recuperate con la procedura PGM 7210 e relative all'anno 1998 deve essere acquisito con la procedura on line di rettifica delle certificazioni fiscali.

Il pagamento delle pensioni deve essere localizzato all'ufficio pagatore richiesto dal pensionato.

4.2.5 - Pensioni in pagamento ad importo "cristallizzato"

Le posizioni gestite con la procedura PGM 7210 al fine di provvedere al pagamento di un importo "cristallizzato" diverso da quello determinato dalle procedure devono essere chiusi, utilizzando l'opzione 7.1.8.

Tali pratiche, qualora non possano essere ricostituite per la corretta determinazione degli importi, devono essere riacquisite con la nuova procedura come "Recuperi cautelativi", indicando l'importo da trattenere.

4.2.6 - Pensioni con importo da rideterminare sulle quali viene effettuato un recupero in via cautelativa Le pensioni gestite dalle Sedi con la procedura PGM 7210 per effettuare un recupero in via cautelativa in attesa di procedere ricostituzione della pensione vengono migrate per la gestione con la nuova procedura. I dati presenti negli archivi della procedura PGM 7210 devono essere integrati con l'indicazione della percentuale di pensione e/o di trattamenti di famiglia che non deve essere corrisposta. Ai fini della corretta determinazione dell'imponibile e, conseguentemente dell'applicazione delle ritenute IRPEF, è indispensabile la distinzione tra importi di pensione e importi di trattamenti di famiglia da non corrispondere.

Le pratiche in esame risultano memorizzate nella procedura 7210 con i sottoelencati codici:

A2 

Assegni familiari: recupero cautelativo 

E3 

Revoca trattamento minimo: recupero cautelativo 

G3 

Recupero rate indebite: recupero cautelativo 

H3 

Revoca contitolarità: recupero cautelativo 

Al momento della migrazione può essere presente, unitamente ad un recupero con codice A2, uno solo dei codici E3, G3, H3

4.3 - Pensioni sulle quali deve essere operata una trattenuta per sostituzione dello Stato o per rivalsa a favore di Enti locali Le informazioni relative alle pensioni sulle quali deve essere operata una trattenuta per sostituzione dello Stato o per rivalsa a favore di Enti locali, presenti negli archivi del PGM 7210, vengono migrate sugli archivi centrali. Le procedure centrali provvedono alla determinazione, sulla base dei dati segnalati dalle Sedi o già memorizzati sul data base delle pensioni, delle quote da trattenere per sostituzione o rivalsa, al pagamento al pensionato di quanto dovuto, alla segnalazione periodica alle Sedi dei dati relativi alle trattenute operate ed accantonate per il versamento delle stesse agli Enti beneficiari.

Gli importi corrisposti ai pensionati vengono assoggettati a ritenute IRPEF tenendo conto, in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, anche delle pensioni a carico di altri Enti, risultanti nel Casellario dei pensionati.

Al momento del completamento dell'acquisizione dei dati con la nuova procedura, per ogni pensione deve essere acquisito il codice dell'Ente per il quale deve essere operata la sostituzione o la rivalsa. Si riporta di seguito la tabella dei codici da utilizzare da parte di tutte le Sedi.

Le somme accantonate vengono contabilizzate dalle procedure a credito del conto GPA 10/99 con imputazione alla partita acquisita dalla Sede e trasmesse per la memorizzazione automatica sul partitario del conto GPA 10/99 gestito su LSX.

Le Sedi, subito dopo aver effettuato il pagamento della terza rata delle pensioni sia dispari che pari, devono provvedere all'effettuazione dei versamenti delle somme accantonate per i diversi Enti con la "vecchia " procedura PGM 7210. I codici utilizzati per le partite GPA 10/99 fino a tale data non devono più essere utilizzati con la nuova procedura. Si riporta l'elenco dei nuovi codici da utilizzare e da memorizzare con la nuova procedura per le partite automatizzate del conto GPA 10/99 per gli Enti:

Codice 

Descrizione 

1000 

Monopoli di Stato 

1010 

ANAS 

1020 

Ente Poste Spa 

Da 1030 a 1049 

Ministeri 

Da 2000 a 2500 

Ospedali, A.S.L, Istituti termali, Case di riposo 

Da 2501 a 3000 

Comuni, Province, Regioni 

Da 3001 a 3500 

Aziende autonome locali 

Da 3501 a 4000 

Altri Enti 

4.3.1 - Pensioni sulle quali deve essere operata una trattenuta per sostituzione Stato o per rivalsa a favore di Enti locali con la seconda quota localizzata a ufficio pagatore Z01, Z02, Z03 Le pensioni attualmente in pagamento con quota scissa e con seconda quota, localizzata a ufficio pagatore Z01, Z02, Z03, vengono riunificate, a cura delle procedure centrali, e le informazioni relative alla determinazione della quota da trattenere per sostituzione o rivalsa vengono memorizzate sul data base delle pensioni nel campo .GP5HG02 con codice fondo nel campo GP5HG01 uguale a 108 o 109.

Al momento del completamento dell'acquisizione dei dati con la nuova procedura, per ogni pensione deve essere acquisito il nuovo codice dell'Ente al quale deve essere versata la quota trattenuta. Per le pensioni per le quali opera la rivalsa deve essere inoltre indicata l'eventuale "quota concorso" o "importo massimo da trattenere" qualora non sia già presente negli archivi del PGM 7210.

Il codice Ente deve essere memorizzato con riferimento ai codici della tabella di cui al punto 4.3.

4.3.2 - Pensioni sulle quali deve essere operata la sostituzione Stato o la rivalsa a favore di Enti locali con l'intero importo localizzato a ufficio pagatore Z01, Z02, Z03 Anche per tali pensioni al momento del completamento dell'acquisizione dei dati con la nuova procedura deve essere acquisito il nuovo codice dell'Ente al quale deve essere versata la quota trattenuta.

4.3.3 - Pensioni sulle quali deve essere operata la sostituzione Stato o la rivalsa a favore di Enti locali con l'intero importo localizzato a ufficio pagatore AAA Le pensioni localizzate ad ufficio pagatore AAA sono attualmente gestite con la sola quota principale e le procedure non operano alcuna ritenuta IRPEF. Le ritenute IRPEF sono determinate ed operate direttamente dalle Sedi. La nuova procedura provvede alla determinazione dell'importo da pagare al pensionato e dell'importo da trattenere a favore dell'Ente e alla tassazione di quanto corrisposto al pensionato.

Vengono migrati agli archivi della nuova procedura la percentuale da trattenere a favore dell'Ente e, per le rivalse, l'eventuale "quota concorso" o "importo massimo da trattenere".

Per ogni pensione deve essere acquisito il nuovo codice dell'Ente al quale deve essere versata la quota trattenuta e per le rivalse, l'eventuale "quota concorso" o "importo massimo da trattenere" qualora non sia già presente negli archivi del PGM 7210.

Per tali pensioni le Sedi devono provvedere all'acquisizione, con la procedura VT, PGM 3510, del codice dell'ufficio pagatore presso il quale il pensionato intende riscuotere la quota di pensione spettante, tenendo conto della titolarità di eventuali altre pensioni.

Le pensioni localizzate ad ufficio pagatore AAA per motivi diversi devono essere gestite con riferimento alla tipologia alla quale si riferiscono.

4.4 - Pensioni della Previdenza Marinara con rivalsa a favore delle Ferrovie dello Stato

Le posizioni gestite con la procedura PGM 7210, dopo il reincasso della terza rata, devono essere chiuse in quanto non vengono migrate alla nuova procedura. Le procedure centrali provvedono all'unificazione di tali pensioni e all'inserimento dell'importo della trattenuta pari ad un terzo al campo GP5HG02 del data base pensioni con codice fondo "118" al campo GP5HG01.

4.5 - Pensioni con trattenute per ricongiunzione a norma della legge n. 29 del 1979 Anche tale tipologia di recupero viene gestita con la nuova procedura.

4.5.1 - Pensioni a carico dei Fondi speciali con trattenute per legge n. 29 del 1979.

4.5.1.1 - Pensioni con trattenute effettuate per conto della Sede Centrale Per le pensioni dei Fondi speciali per le quali risulta ancora in corso un recupero per legge n. 29 del 1979 a suo tempo definito a cura della Sede Centrale ed evidenziato contabilmente presso tale struttura, il recupero deve essere proseguito con la nuova procedura, segnalando che il recupero effettuato deve essere imputato al conto GPA 55/00 per il successivo trasferimento delle somme.

Tali posizioni sono di norma gestite nella procedura PGM 7210 come seconde quote. Le procedure centrali provvedono all'unificazione del pagamento di tali pensioni e alla memorizzazione dell'importo della quota da trattenere per legge n. 29 con un apposito codice fondo.

Per ogni posizione viene migrato l'importo del debito originario, l'importo del debito che residua dopo la trattenuta operata sulla terza rata 1998, l'importo di ogni rata di debito, il conto al quale imputare il recupero e il numero della partita.

4.5.1.2 - Pensioni con trattenute effettuate per conto della Sede Per le pensioni dei Fondi speciali per le quali risulta in corso un recupero per legge n. 29 del 1979 definito a cura della Sede ed evidenziato contabilmente al conto GPA 54/61 (codice L1), il recupero deve essere proseguito con la nuova procedura.

Tali posizioni sono normalmente gestite nella procedura PGM 7210 come seconde quote. Le procedure centrali provvedono all'unificazione del pagamento di tali pensioni e alla memorizzazione dell'importo della quota da trattenere per legge n. 29 con un apposito codice fondo.

Per ogni posizione viene migrato l'importo del debito originario, l'importo del residuo debito dopo la trattenuta operata sulla terza rata 1998, l'importo di ogni rata di debito, il conto al quale imputare il recupero. Nel caso in cui la pensione fosse per intero localizzata ad un ufficio pagatore di sede, deve essere acquisito con la procedura VT il codice dell'ufficio pagatore richiesto dal pensionato.

4.5.2 - Pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con trattenute per legge n. 29 del 1979 Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con trattenute per legge n. 29 del 1979 (codice L1) il recupero deve essere proseguito con la nuova procedura. Tali pensioni sono normalmente gestite per l'intero importo con la procedura PGM 7210.

Per ogni posizione viene migrato l'importo del debito originario, l'importo del residuo debito dopo la trattenuta operata sulla terza rata 1998 e l'importo di ogni rata, il conto al quale imputare il recupero. Deve essere inoltre acquisito con la procedura VT il codice dell'ufficio pagatore richiesto dal pensionato.

4.6 - Pensioni del Fondo Clero con trattenuta di un terzo a favore del Fondo

Per le pensioni del Fondo Clero vengono gestite con la procedura PGM 7210 le seconde quote relative alla trattenuta pari ad un terzo da effettuarsi a favore del fondo stesso a carico dei titolari anche di altra pensione. Tali posizioni, dopo il reincasso della terza rata, devono essere chiuse in quanto non vengono migrate alla nuova procedura. Le procedure centrali provvedono all'unificazione di tali pensioni e all'inserimento dell'importo della trattenuta pari ad un terzo al campo GP5HG02 del data base pensioni con codice fondo "117" al campo GP5HG01. Per tali pensioni nessun adempimento è più richiesto alle Sedi, in quanto la gestione degli importi da versare al Fondo Clero è effettuata dalle procedure automatizzate.

5 - Pensioni con pagamento sdoppiato

La nuova procedura, per tutte le situazioni per le quali è previsto più di un pagamento, provvede all'emissione di distinti mandati. Gli importi della quota da corrispondere ad altro beneficiario vengono registrati sul data base delle pensioni in un distinto GP8, per consentire la gestione corretta anche di tale quota per quanto riguarda le informazioni relative al pagamento, al non pagamento o al riaccredito.

Per tali pensioni, dopo aver provveduto al pagamento della terza rata 1998, le Sedi devono acquisire con la procedura VT PGM 3510 il codice dell'ufficio pagatore presso il quale deve essere localizzato il pagamento della quota di pensione dovuta al primo titolare.

I dati anagrafici dei soggetti ai quali devono essere pagate le diverse quote completi di codice fiscale, indirizzo e ufficio pagatore devono essere memorizzati sugli archivi centrali utilizzando la nuova procedura. Per l'individuazione dei beneficiari di quote di pensione la procedura utilizza il codice ARCA. Le Sedi devono pertanto verificare che i dati dei beneficiari siano già presenti negli archivi ARCA; in caso contrario i dati anagrafici del soggetto devono essere prima inseriti in ARCA e poi utilizzati per la memorizzazione negli archivi della procedura per il pagamento della quota dovuta.

Per l'anno 1998 è prevista la possibilità di gestire per ogni pensione soltanto il pagamento di due quote, successivamente sarà possibile il pagamento anche di più quote localizzate presso uffici pagatori diversi.

5.1 - Pensioni ai superstiti corrisposte separatamente ai contitolari Le pensioni ai superstiti corrisposte separatamente ai contitolari (codice Z9 e Z3) vengono gestite dalla nuova procedura. Vengono migrati gli elementi distintivi dei beneficiari (già presenti nel data base delle pensioni come contitolari della pensione) e le regole per la ripartizione delle quote.

Qualora anche i trattamenti di famiglia debbano essere ripartiti,

l'informazione deve essere memorizzata a parte, riportando la percentuale dovuta al contitolare.

5.2 - Pensioni ai superstiti con assegno divorzile corrisposto all'ex coniuge Anche nel caso in cui il pagamento della pensione ai superstiti sia ripartito tra il coniuge superstite e l'assegno divorzile all'ex coniuge (codice Z2), le Sedi devono procedere come al precedente punto 6.1. Le quote vengono corrisposte separatamente e tassate con riferimento a ciascun beneficiario. La procedura provvede oltre alla tassazione, anche all'emissione delle previste certificazioni fiscali.

5.3 - Pensioni dirette con trattenuta a titolo di assegno alimentare Nel caso in cui sulla pensione diretta debba essere operata una trattenuta a titolo di assegno alimentare, le Sedi devono acquisire le informazioni relative al beneficiario, all'importo, se in cifra fissa o in percentuale, all'eventuale diritto a rivalutazione. Deve essere inoltre segnalato se l'assegno alimentare comprende la sola quota per il coniuge (deducibile ai fini fiscali) od anche quote per i figli, e in caso positivo quali.

Nel caso di importo da determinarsi in percentuale, deve essere indicato se la stessa deve essere applicata sull'importo di pensione al netto delle ritenute IRPEF o sull'importo lordo. Deve inoltre essere acquisita l'eventuale ripartizione dei trattamenti di famiglia.

Eventuali posizioni presenti negli archivi della procedura PGM 7210 con codice Z2, Z3, Z9 devono essere chiuse e i dati devono essere acquisiti con la nuova procedura.

6 - Pensioni con quote pignorate

Nel caso in cui la pensione sia interessata da pignoramento devono essere acquisiti con la nuova procedura l'informazione relativa alla quota pignorata, all'importo complessivo del recupero e i dati del beneficiario della quota. Eventuali posizioni presenti negli archivi della procedura PGM 7210 con codice Z2, Z3, Z9 devono essere chiuse e i dati devono essere acquisiti con la nuova procedura.

7 - Pensioni con cessione del quinto

Per i dipendenti che sono cessati dal servizio con un residuo indebito derivante dalla cessione del quinto il cui recupero prosegue sulla pensione (codice R2), deve essere memorizzato l'importo della rata mensile da trattenere, l'importo del residuo debito, risultante dopo il versamento della quota trattenuta con il pagamento della terza rata 1998 e i dati dell'azienda a favore della quale devono essere corrisposte le quote trattenute.

8 - Pagamenti gestiti fuori procedura

Anche gli eventuali pagamenti che le Sedi attualmente gestiscono manualmente devono essere inseriti, ove possibile, sulla nuova procedura, acquisendo tutte le informazioni necessarie per la gestione delle quote da non pagare o da pagare a terzi, per la gestione di tali somme ai fini IRPEF, ecc.. È prevista nell'ambito della nuova procedura una tipologia di recuperi denominata "Trattenute varie" all'interno della quale possono essere ricondotte le situazioni atipiche.

9 - Pagamenti da gestire fuori procedura

Le situazioni che non è possibile far rientrare in nessuna delle tipologie previste dalla nuova procedura dovranno per il momento essere localizzate ad un ufficio pagatore di sede e gestite con la procedura "Pagamenti vari" PGM 4422.

Tali situazioni dovranno essere peraltro segnalate alla Direzione Centrale Pensioni, al fax n 06 5905 4485 per il successivo inserimento nella nuova procedura.

10 - Riepilogo situazione PGM 7210 dopo le sistemazioni

Dopo le sistemazioni effettuate negli archivi della procedura PGM 7210 e prima della migrazione negli archivi centrali, le posizioni ancora aperte devono essere costituite soltanto da posizioni contraddistinte dai sottoelencati codici:

A2 

Assegno familiare cautelativo 

B1 

Credito non su pensione 

E3 

Revoca trattamento minimo o quote fisse (cautelativo) 

G3 

Recupero generico (cautelativo) 

H3 

Revoca contitolarità (cautelativo) 

L1 

Trattenute legge 29 

R6 

Trattenute legge 29 Fondi speciali 

Z9 

Quota percentuale a contitolare 

Z3 

Quota fissa a contitolare 

Z2 

Assegno a coniuge divorziato 

R1 

Rivalsa o sostituzione stato 

R2 

Cessione quinto 

Per tali posizioni è prevista la migrazione negli archivi centrali dei dati memorizzati sugli archivi di Sede, integrati con i dati acquisiti dalle Sedi. Le altre tipologie di recuperi o di pagamenti sdoppiati devono essere acquisite direttamente con la nuova procedura.

Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità per la migrazione dei dati agli archivi della nuova procedura. Le Sedi nel frattempo devono provvedere con la massima urgenza a tutte le sistemazioni degli archivi della procedura PGM 7210 indicate nel presente messaggio.

p. Il direttore centrale 

p. Il direttore centrale 

per le pensioni 

per la tecnologia informatica 

De Stefanis 

Panicucci 

Il Direttore centrale

RAGIONERIA e FINANZA

Spina

 

 

Allegato 2

Tipologia Codice 

Codice PGM 

Codice piano di recupero 

GP8MD50 

7210 

 

Recupero cautelativo su pensione110 

E3, G3, H3 

M8 

Recupero cautelativo per trattamenti di famiglia 110 

A2 

A2 

Recupero cautelativo su pensione e per 110 trattamenti di famiglia 

A2+E3 o G3 o H3 

M9 

Recupero debiti per 125 Ufficio legale 

B1 

B1 

Recupero debiti per altre 126 Sedi 

B1 

B2 

Trattenute per legge 29 123 120 124 

R6 L1 L1 

R6 L1 L2 

Sostituzione Stato 108 

R1 

M1 

Rivalsa Enti locali 109 

R1 

M2 

Pagamento sdoppiato di quota pensione a 111 contitolare 

Z9  

Z9 

Pagamento sdoppiato di trattamenti di famiglia a 111 contitolare 

Z3 

Z3 

Pagamento doppiato di quota pensione e trattamenti di famiglia a 111 contitolare 

Z9 +Z3 

M7 

Assegno divorzile 113 

Z2 

M4 

Assegno alimentare per i figli 112 

Z2 

M5 

Assegno alimentare per il coniuge 127 

Z2 

M6 

 

 

Allegato 3

Mod. MIGR9

 

 

Sede di 

 

 

 

Categoria 

 

Pensione n.  

 

Oggetto: Pagamento mensile della pensione

Gentile Signore/a

A partire dal mese di (luglio/agosto), l'INPS pagherà la Sua pensione ogni mese e non più in rate bimestrali come è finora avvenuto. A decorrere da tale data, la pensione di cui Lei è titolare, pagata fino ad ora con assegno circolare non trasferibile, sarà in pagamento presso l'Ufficio da Lei richiesto.

Lei dovrà quindi recarsi presso gli sportelli dell'ufficio pagatore per la riscossione in contanti della rata mensile in pagamento, o per concordare una diversa modalità d'incasso.

Gli uffici dell'INPS sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore della Sede

 

 

Allegato4

Pagamento mensile unificato delle pensioni

memorizzazione dei piani di recupero centrali

Il flusso operativo

L'azione 

Le modalità 

Il risultato 

Sistemazione delle posizioni gestite con PGM 7210 

v. msg. 17084 del 22 aprile 1998 

Posizioni sistemate, in attesa di migrazione 

 

v. punti 7 e 13 del presente messaggio 

 

Aggiornamento "Codice Ente" e "numero partita" 

Attribuzione da parte Ufficio Ragioneria "nuovo numero partita" 

Posizioni R1 migrabili 

Per codici 7210 = R1 

PGM 7210 da operatore 101 Opzione 6.1.2: variazione enti 

 

Migrazione dei dati su archivio "d'appoggio " 

PGM 7210, da operatore 101 Opzione 0: trasferimento alla nuova procedura Possibilità: per una singola pensione per un'intera categoria  

Nuova procedura Posizione "migrata" Posizione "non migrata" Pgm. 7210 Inserimento di "flag" di aggiornamento su: "Tipo debito" e "Pensioni" Possibilità di: Consultazione flag stampa lista, con opzione 7.2.1.1 

Integrazione dei dati ai fini della trasmissione agli archivi centrali 

Il nuovo pannello per ogni "tipo debito" 1 sezione: possono essere variati, il codice dell'ufficio pagatore e la decorrenza cessazione 2 sezione: contiene i dati migrati da 7210 è diversa secondo i diversi "tipi debito" 3 sezione: viene visualizzata solo per il "pagamento sdoppiato", controllo preventivo in ARCA 

Trasmissione al centro di piani di recupero