§ 98.1.38984 - Circolare 17 febbraio 1998, n. 37 .
Art. 4, commi 17, 18, 19, 20 e 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 contenente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1998
Numero:37


Sommario
Art. 4, commi 17, 18, 19, 20 e 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 contenente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Nuova disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno. 
Art. 81 del Trattato che istituisce la Comunità economica del carbone e dell'acciaio 
Art. 1 
Art. 2 


§ 98.1.38984 - Circolare 17 febbraio 1998, n. 37 .

Art. 4, commi 17, 18, 19, 20 e 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 contenente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Nuova disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale e Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c., 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) Art. 4 - commi 17-18-19 e 20 - Contiene disposizioni in materia di concessione, relativamente al periodo 1° dicembre 1997 - 31 dicembre 1999 di un contributo, sotto forma capitaria, alle imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto, da ultimo, dall'art. 27, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2) Art. 4 - comma 21 - Contiene disposizioni in merito al diritto a beneficiare dello sgravio, in misura totale - per il periodo 1° dicembre 1997 - 31 dicembre 1999, della contribuzione dovuta all'INPS a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per i nuovi assunti successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 dicembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle date stesse in favore delle aziende di cui al comma 17, per le attività svolte esclusivamente nei territori del mezzogiorno di cui al predetto comma 17 e nelle Regioni Abruzzo e Molise.

Con il 30 novembre 1997 è cessato il regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del mezzogiorno, di cui al decreto interministeriale 5 agosto 1994, disciplinati, da ultimo, dall'art. 27, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 [1].

La legge n. 449 del 27 dicembre 1997, contenente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, ha previsto all'art. 4, commi da 1 a 16, una serie di benefici di natura fiscale intesi ad incentivare l'attività delle medie e piccole imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, D.M. 18 settembre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

La predetta legge, ai commi 17 e seguenti dell'art. 4 medesimo, detta una disciplina innovativa in materia di sgravi per il Mezzogiorno con decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino a tutto il 31 dicembre 1999, in linea con gli indirizzi dell'Unione europea, basata sul sostegno ai lavoratori con più basso reddito e in settori meno sensibili alla concorrenza.

Al riguardo si pone in evidenza che le nuove disposizioni, benché inserite nell'art. 4 sotto il titolo di "incentivi alle medie e piccole imprese" trovano applicazione - per i settori interessati - indipendentemente dalla dimensione dell'azienda.

Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni applicative, facendo presente che alcuni aspetti della norma sono in fase di approfondimento.

__________

[1] Vedi Atti Ufficiali 1997, pag. 1186.

 

 

1. Articolo 4, comma 17 - Sgravio in misura fissa, sotto forma capitaria

Il comma introduce un nuovo strumento di riduzione del costo del lavoro consistente in un contributo, sotto forma capitaria e in cifra fissa, spettante per il periodo 1° dicembre 1997 - 31 dicembre 1999, per i lavoratori occupati nell'impresa alla data del 1° dicembre 1997, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini contributivi pensionistici, non superiore a lire 36.000.000 su base annua, nell'anno solare precedente.

1.1. Ambito territoriale di applicazione della norma

La norma circoscrive l'ambito di operatività alle aziende, già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto da ultimo dall'art. 27, comma 1 della legge n. 30 del 1997, per le attività dalle medesime svolte nei territori Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e per i lavoratori ivi occupati.

Restano pertanto escluse dal nuovo beneficio, rispetto alla disciplina degli sgravi vigente al 30 novembre 1997, le imprese operanti nei territori di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia, di cui all'art. 5-bis della legge n. 206 del 31 maggio 1995.

1.2. Imprese destinatarie del contributo capitario, ex comma 17 dell'art. 4.

Destinatarie delle agevolazioni in questione sono le imprese, già beneficiarie dello sgravio unico previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, cui rinvia la legge n. 30 del 28 febbraio 1997, operanti in linea di massima nei seguenti settori di attività:

- imprese industriali e artigiane:

- settori estrattivo (estrazione di materiali energetici e di minerali non energetici, con esclusione di quelle di cui al comma 19);

- manifatturiero (con le limitazioni per quelle di cui al comma 19);

- produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua;

- edile (costruzioni e installazioni per l'edilizia);

- trasporto e relative attività ausiliarie (terrestre, marittimo e per via d'acqua);

- comunicazioni;

- pesca e spettacolo (produzione e distribuzione cinematografiche di video; attività radiotelevisiva);

- altre attività dello spettacolo;

- altre attività sportive;

- lavanderie industriali;

- imprese alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta;

- imprese fornitrici di servizi a sostegno delle attività produttive nel Mezzogiorno (legge 1 marzo 1986, n. 64);

- imprese di produzione di servizi di natura industriale (inquadrate nel ramo terziario con il codice di autorizzazione "8z", di cui alla circolare n. 28 del 12 febbraio 1997, in "Atti Ufficiali" 1997, pag. 925, al messaggio n. 18370 del 20 giugno 1997 e alla circolare n. 180 del 2 agosto 1997 e alla circolare n. 264 del 24 dicembre 1997);

- cooperative di produzione e lavoro ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 [1] (art. 3, legge 29 febbraio 1988, n. 48), per i soci lavoratori. per i dipendenti di tali cooperative o in genere di quelle di produzione e lavoro per le attività rientranti nelle tipologie sopra richiamate [2].

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[1] Vedi Atti Ufficiali 1970, pag. 903.

[2] Per le cooperative della piccola pesca, regolate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono in corso approfondimenti per cui si fa riserva di istruzioni al riguardo. Allo stato, pertanto, lo sgravio non deve essere applicato.

1.3. Lavoratori per i quali spetta il contributo capitario

Il beneficio spetta per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore ai 36.000.000 milioni su base annua, nell'anno solare precedente.

L'ammontare della retribuzione imponibile ai fini pensionistici, su base annua, per ciascun lavoratore dovrà essere ricavata dai modd. 01/m o da altro documento equivalente.

Pertanto, per il beneficio spettante per il mese di dicembre 1997, dovrà essere preso a base l'ammontare della retribuzione denunciata sul mod. 01/m riferito all'anno 1996; per il beneficio spettante per gli anni 1998 e 1999 si farà riferimento alle retribuzioni denunciate, rispettivamente per gli anni 1997 e 1998. Anche per i lavoratori a tempo parziale, dovrà essere presa a riferimento la retribuzione effettivamente denunciata ai fini pensionistici.

Qualora la retribuzione imponibile non sia riferibile all'intero anno, il parametro dei 36.000.000 dovrà essere rapportato ai mesi cui si riferisce la percezione della retribuzione medesima.

Per i lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa presso più datori di lavoro, la retribuzione imponibile dovrà essere ricavata sommando gli importi indicati sui vari modd. 01/m o documenti equivalenti, dei quali i datori di lavoro ne dovranno chiedere copia ai lavoratori.

Analogamente, per i rapporti di lavoro part-time, nel caso di attività prestata per periodi contestuali con più datori di lavoro, l'ammontare della retribuzione imponibile per l'anno solare di riferimento, dovrà essere calcolata in relazione alla somma degli importi denunciati sui vari modd. 01/m.

Per i lavoratori e soci lavoratori delle cooperative che versano i contributi su un imponibile retributivo convenzionale, la retribuzione imponibile ai fini pensionistici, sarà quella che risulta denunciata sui modd. 01/m, per l'anno di riferimento.

L'art. 4, al comma 17, riconosce inoltre il diritto alla percezione del contributo capitario anche per quei lavoratori, assunti successivamente al 1° dicembre 1997, a seguito di turn-over, intendendosi per tale il reintegro del lavoratore dimissionario o licenziato per raggiungimento dei requisiti per il conseguimento di trattamento pensionistico, o il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente sospeso per gravidanza e puerperio, servizio militare, o per l'assolvimento di cariche pubbliche, con garanzia della conservazione del posto di lavoro. Ovviamente, il lavoratore del quale si opera il reintegro doveva essere occupato alla data del 1° dicembre 1997 e destinatario dello sgravio capitario.

Nelle ipotesi di licenziamento determinato da cause diverse da quelle sopraindicate, lo sgravio capitario potrà essere riconosciuto, fermo restando il requisito retributivo, in relazione a lavoratori assunti per reintegrare lavoratori già in forza al 1° dicembre 1997 e beneficiari dello sgravio capitario, licenziati da oltre 12 mesi alla data di assunzione.

 

 

2. Art. 4, comma 18 - Misura del beneficio, modalità di corresponsione

Il contributo capitario è concesso per ciascun lavoratore interessato, nella misura annua pari a complessive lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998, ridotto a lire 1.050.000 per l'anno 1999.

Tale contributo viene corrisposto, ai datori di lavoro aventi diritto, in quote mensili fisse fino ad un massimo di dodici - nelle misure sottoindicate:

anno 1997: 1/12 di lire 1.600.000, pari a lire 133.333 per ciascun lavoratore;

anno 1998: lire 133.333 per dodici mensilità per ciascun lavoratore;

anno 1999: lire 87.500 per dodici mensilità per ciascun lavoratore.

Le aziende opereranno il conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dell'INPS per ciascun lavoratore, fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto per ciascun lavoratore interessato [1].

Il conguaglio opererà sulla contribuzione complessivamente dovuta alle gestioni INPS con riferimento sia alla quota del lavoratore che a quella del datore di lavoro.

In caso di incapienza della contribuzione medesima non è ammessa, quindi, la compensazione tra lavoratori diversi o per lo stesso lavoratore in più mesi.

__________

[1] Sono escluse dal coacervo dei contributi interessati al conguaglio con l'ammontare del beneficio capitario, riferito a ciascun lavoratore avente titolo, le seguenti contribuzioni:

0,10% asili nido;

0,16% contributo assistenza orfani;

0,35% quota gescal;

0,30% dovuta con il contributo contro la disoccupazione devoluta ai fondi di rotazione (art. 25 della legge 21 dicembre 1977, n. 845);

inoltre, le contribuzioni:

0,20% assistenza malattia ai pensionati,

1,66% assistenza antitubercolare devoluta al SSN (art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e art. 1, comma 72, legge 28 dicembre 1995, n. 549), per il SSN (contribuzione ordinaria e di solidarietà), dovute per il periodo di vigenza della norma.

2.1. Categorie di lavoratori con orario ridotto

Il beneficio è riconoscibile, in presenza del rispetto della contrattazione collettiva, anche per il profilo del rispetto dell'orario di lavoro.

Con riguardo alle categorie in epigrafe, è in corso di approfondimento, in sede ministeriale, il criterio per la quantificazione del beneficio. al momento, il contributo capitario sarà modulato in relazione all'entità della prestazione lavorativa:

a) per i lavoratori con rapporto a tempo parziale (compresi i soci lavoratori di cooperative sempre con rapporto di lavoro part-time), il contributo capitario spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro previste nel contratto a tempo parziale rispetto all'orario pieno;

b) per i soci lavoratori che versano i contributi pensionistici per periodi medi di occupazione mensili inferiori alle 26 giornate, il contributo capitario spetta in misura proporzionalmente ridotta (es. 14/26; 16/26; 25/26);

c) per i lavoratori dei settori indicati al comma 17 (lett. a) e f) dell'art. 5 della legge n. 863 del 19 dicembre 1984, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il contributo capitario deve essere riproporzionato con riferimento all'orario di lavoro rispetto a quello previsto per il tempo pieno.

 

 

3. Articolo 4, comma 19 - Esclusioni e limitazioni dal beneficio del contributo capitario ex comma 17

A) Esclusioni

Sono escluse dal beneficio del contributo capitario, ex comma 17, i dipendenti delle imprese dei settori delle costruzioni navali e di quelli disciplinati dal Trattato CECA: carbone e acciaio.

In particolare, per quanto riguarda le aziende delle costruzioni navali, escluse dal predetto beneficio sono le imprese classificate, rispettivamente nei settori di attività economiche sottoindicate:

- Cantieri navali per costruzioni metalliche, classificate con codice Istat 35.11.1, inquadrate dall'INPS con c.s.c. 1/4.06.71;

- Cantieri navali per costruzioni non metalliche, classificate con codice Istat 35.11.2, inquadrate dall'INPS con c.s.c. 1/4.03.10;

per quanto concerne i settori disciplinati dalla CECA - di cui all'allegato 1 dell'art. 81 del Trattato che istituisce la Comunità economica del carbone e dell'acciaio - si riportano le sottoindicate attività, riconducibili in linea di massima ai prodotti indicati dalla ceca medesima.

1. Prodotti siderurgici:

- Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA), classificate con codice Istat 27.10.0 e inquadrate dall'INPS con csc 1/4.05.01; nella classe sono comprese:

- attività dell'industria siderurgica, quale definita nel Trattato CECA;

- produzione di ferro e di acciaio in forme primarie, ottenuti da minerale di ferro o da rottame: liquidi, pani, blocchi, masselli, lingotti e colate continue;

- produzioni di ghise specolari, ferro-manganese, carburato e ferrofosforo;

- produzione di acciaio in convertitori o forni;

- produzione dei seguenti prodotti, anche placcati o rivestiti: prodotti laminati a caldo, compresi i prodotti della colata continua, lamiere laminate a freddo, produzione di rotaie, profilati a caldo, palancole e travi ad ali larghe;

- produzioni di granaglie di ferro.

2. prodotti combustibili:

- Estrazione ed agglomerazione di carbone fossile: classificate con codice Istat 10.10.0 ed inquadrate dall'INPS con csc 1/4.02.03.

- estrazione ed agglomerazione di lignite classificate con codice Istat 10.20.0, inquadrate con csc INPS 1/4.02.04,

- fabbricazione di prodotti di cokeria, classificate con codice Istat 23.10.0, inquadrate con csc INPS 1/4.09.31.

Ad ogni buon fine si allega copia dell'elenco delle attività di cui all'allegato 1 all'art. 81 del trattato ceca (v. all. n. 1).

B) Limitazioni

B.1. Imprese destinatarie del contributo capitario con le limitazioni di cui al comma 19.

Le imprese del settore fibre sintetiche e del settore automobilistico - quale definito dalla Commissione europea nella "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica" con comunicazione n. 97/c279/01 (pubblicata nella G.U.C.E. n. 279 del 15 settembre 1997) - hanno titolo ad ottenere il contributo capitario nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi 17 e 18.

L'ammontare complessivo del contributo annuo tuttavia non può superare, per le aziende di tali settori, il tetto massimo di 50.000 ecu.

Possono beneficiare di tale contributo le imprese operanti nei seguenti settori di attività economica:

- fibre sintetiche e artificiali, classificate con il codice Istat 24.7.0 e inquadrate dall'INPS con csc 1/4.09.35;

- automobilistico, intendendosi per tale la progettazione, la fabbricazione, l'assemblaggio di "autoveicoli", di "motori per autoveicoli" e di "moduli o sottosistemi" per tali veicoli o motori, effettuati direttamente dal costruttore, oppure da un "fornitore di componenti di primo livello", e, in quest'ultimo caso nell'ambito di un "progetto globale" (art. 2, lett. 2.1) della sopra richiamata disciplina comunitaria) (v. all. n. 2).

Nella definizione di autoveicoli, sono comprese le autovetture per il trasporto di persone, i furgoni, gli autocarri, i trattori autostradali, gli autobus urbani, gli autobus per turismo e gli altri veicoli commerciali, così come stabilito dalla disciplina comunitaria (art. 2. p. 2).

Rientrano pertanto in tale settore economico i datori di lavoro classificati ai fini previdenziali ed assistenziali con attribuzione dei seguenti codici Istat e c.s.c. INPS, in relazione all'attività di:

- fabbricazione di autoveicoli: codice Istat 34.10.0., csc 1/4.06.65;

- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: codice Istat 34.20.0., csc.1/4.06.66;

- fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori: codice Istat 34.30.0, csc 1/4.06.67.

Non rientrano, in tali tipologie e conseguenti limitazioni, le attività, eventualmente svolte dalle predette aziende, riguardanti la fabbricazione di: automobili da corsa; automezzi non destinati alla circolazione su strada, motocicli; rimorchi, trattori agricoli e forestali, roulotte; furgoni e autocarri per usi speciali; automezzi a furgone ribaltabile; autocarrelli industriali e veicoli militari destinati all'esercito (v. punto 2.2. della allegata circolare comunitaria).

Per i settori di attività di cui al periodo precedente, la concessione del contributo capitario avviene nella misura e alle condizioni indicate nei citati commi 17 e 18. Le aziende in questione saranno individuate con l'attribuzione del codice di autorizzazione 8L (v. punti 1 e 2 della presente circolare).

B.2. Misura del contributo. Modalità di calcolo del contributo complessivamente erogabile all'azienda.

L'ammontare complessivo del contributo, spettante alle imprese operanti nei predetti settori delle fibre sintetiche e automobilistico, non può in ogni caso eccedere il tetto massimo annuale di 50.000 ecu (= in lire circa 100.000.000), nel periodo 1° dicembre 1997 - 30 dicembre 1999.

Per la determinazione dei lavoratori per i quali l'azienda ha titolo al predetto contributo, per la rilevazione delle retribuzioni imponibili annue ai fini pensionistici, pari a 36.000.000, per le modalità di erogazione si rinvia a quanto precisato ai paragrafi 1.3. e 2.

Il contributo capitario, anche per le aziende del settore di cui trattasi, viene infatti corrisposto in quote mensili (massimo 12), liquidabile pertanto nelle seguenti misure massime:

- Anno 1997 - 1/12 di 50.000 ecu pari a 4.166,666 ecu;

- Anni 1998 e 1999 - 4.166,666 ecu mensili × 12 mensilità.

Le aziende opereranno, alle singole scadenze mensili, il conguaglio del contributo capitario - nel rispetto della regola del "de minimis" - con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti alle gestioni previdenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo dei contributi riferito a ciascun lavoratore interessato.

Il conguaglio opererà sulla contribuzione complessivamente dovuta alle gestioni INPS con riferimento sia alla quota del lavoratore che a quella del datore di lavoro; sono escluse dal conguaglio le contribuzioni di cui alla nota n. 2.

Per la valutazione e la conseguente conversione in ecu dell'ammontare delle somme, a tale titolo conguagliate dal datore di lavoro sulla contribuzione dovuta per ciascun lavoratore, si farà riferimento al cambio vigente all'ultimo giorno del mese cui si riferisce la denuncia contributiva [1].

__________

[1] Il tasso di cambio viene giornalmente determinato con decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, al 31 dicembre 1997, il tasso è fissato in lire 1940,39 (v. Gazz. Uff. n. 1 del 2 gennaio 1998); al 30 gennaio 1998, in lire 1946,65 (v. Gazz. Uff. n. 26 del 2 febbraio 1998).

B.3. - Cumulabilità del contributo con altri aiuti supplementari. Regola del "de minimis"

La concessione del contributo capitario - relativamente alla misura massima spettante nell'arco di tempo previsto dal comma 17 (1° dicembre 1997 - 31 dicembre 1999) - dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti "de minimis", prevista nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/c68/06 del marzo 1996, finalizzata ad evitare che gli aiuti pubblici, concessi dagli stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma erogati, favorendo talune imprese o alcune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza tra le imprese operanti nel mercato comune (art. 92, punto 1, del trattato CEE).

In base alla regola del "de minimis" e alla presente disciplina le imprese, in un triennio a decorrere dal momento del primo aiuto de "minimis", non possono beneficiare di aiuti nazionali, regionali o locali in misura complessiva eccedenti il limite di 100.000 ecu ciò a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla comunità europea tramite i fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS).

Nell'importo di 100.000 ecu, percepibili dalle imprese, in un triennio, rientrano pertanto tutte le categorie di aiuti pubblici - accordati secondo la regola del "de minimis"- indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, ad eccezione degli aiuti all'esportazione, esclusi dal beneficio della misura.

Non rientrano nel limite dei 100.000 ecu gli altri aiuti concessi alle predette imprese in base a regimi autorizzati dalla comunità.

Il contributo capitario, previsto dal comma 18 dell'art. 4, in quanto aiuto concesso dallo Stato, rientra tra quelli che la disciplina comunitaria assoggetta al regime degli aiuti "de minimis" e, di conseguenza, l'importo massimo spettante alle aziende, in assenza di altri aiuti di cui sopra, dovrà essere modulato e corrisposto nel limite di capienza fissato in 100.000 ecu, nel periodo 1° dicembre 1997/31 dicembre 1999.

Le aziende, ai fini di poter beneficiare del contributo di cui trattasi, dovranno presentare all'INPS apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis", nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di usufruire del contributo, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria di cui alla citata circolare della commissione (CE) 96c/68/06.

La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere anche la quantificazione degli aiuti ricevuti dall'azienda, alla data della richiesta di beneficiare del contributo capitario, ciò affinché l'INPS possa determinare - per differenza - la soglia massima del contributo cui l'azienda medesima può avere diritto, ai sensi del comma 17 dell'art. 4 di cui trattasi.

 

 

4. Articolo 4, comma 20

4.1. Rispetto condizioni ex art. 6, commi 9, 10, 12 e 13 della legge n. 389 del 1989.

Il comma 20 dell'art. 4 stabilisce, fra le condizioni per il riconoscimento del diritto al contributo in questione, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le note condizioni che le aziende devono rispettare per usufruire per l'appunto degli sgravi degli oneri sociali. Si richiama tra l'altro l'attenzione sulla norma interpretativa dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, dettata dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [1].

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 [2], come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 [3], per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo conformemente alla disciplina dettata da tali norme.

__________

[1] V. "Atti Ufficiali" 1995, pag. 7023.

[2] V. "Atti Ufficiali" 1996, pag. 5599.

[3] V. "Atti Ufficiali" 1997, pag. 3959.

4.2. Alternatività e compatibilità dei benefici ex commi 17 e 18 con altre agevolazioni

La concessione del contributo stesso è alternativa ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali (comma 20).

Il beneficio del contributo capitario di cui trattasi è compatibile con quello della riduzione degli oneri contributivi spettante alle aziende esercenti attività edile anche se in economia, riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1994, n. 244 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, successivamente prorogato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997, attesa la specialità della norma.

 

 

5. Articolo 4, comma 21 - Sgravio incentivante annuale per i nuovi assunti

Per quanto riguarda lo sgravio incentivante annuale di cui all'art. 14 della legge n. 183 del 1976 [1], previsto dal comma 21 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si fa riserva di istruzioni non appena perverrà la necessaria autorizzazione comunitaria, prevista dall'art. 93 del Trattato CE per "i progetti diretti a istituire e modificare aiuti".

Per il momento pertanto tale sgravio non può trovare applicazione.

__________

[1] V. "Atti Ufficiali" 1976, pag. 814.

 

 

6. Sgravio totale decennale ex art. 14 della legge n. 183 del 1976

Nei confronti delle aziende destinatarie dello sgravio totale di cui all'art. 14 della legge n. 183 del 1976 - in vigore come è noto fino al 30 novembre 1991 - continua ad applicarsi, limitatamente ai lavoratori per i quali l'impresa ne aveva il godimento anteriormente al 1° dicembre 1991, lo sgravio medesimo per un decennio dalla data di assunzione del singolo lavoratore (cfr. circolare n. 173 del 8 luglio 1992 in "Atti Ufficiali" 1992, pg. 2582)

Per tali lavoratori non può trovare applicazione il beneficio dello sgravio capitario.

 

 

Modalità operative

1) Sgravio capitario (art. 4, comma 17, legge n. 449 del 1997)

Le imprese operanti nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, già beneficiarie dello sgravio generale previsto per ultimo dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ed aventi titolo allo sgravio in argomento, continueranno ad utilizzare il rigo "45" del quadro "d" del modello DM10/2 per l'esposizione del nuovo beneficio.

Le stesse aziende provvederanno, inoltre, a riportare, in uno dei righi in bianco dei quadri "b-c" del modello DM10/2, il numero dei dipendenti per i quali viene chiesto lo sgravio in argomento.

A tal fine dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

"S45O" - per l'indicazione del numero dei lavoratori per i quali lo sgravio capitario spetta nella misura intera (nei limiti della contribuzione dovuta alle gestioni INPS come sopra precisato);

"S45P" - per l'indicazione del numero dei lavoratori per i quali lo sgravio capitario spetta in misura ridotta (lavoratori e soci lavoratori a 4 ore giornaliere in settori disciplinati dall'art. 5, comma 17, della legge n. 863 del 1984, soci di cooperative che versano i contributi previdenziali per periodi medi di occupazione inferiori a 26 giornate).

Stante la finalità statistica di tali rilevazioni, in entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".

I predetti dati saranno comunicati con la prima denuncia utile successiva alla emanazione della presente circolare.

2) Sgravio capitario "de minimis" (art. 4, comma 19, legge n. 449 del 1997)

Le imprese appartenenti ai settori "automobilistico" e delle "fibre sintetiche", operanti nei territori di cui al punto 1), per il conguaglio dello sgravio di loro competenza, utilizzeranno uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2 preceduto dalla dicitura "sgravio capitario de minimis, legge n. 449 del 1997" e dal codice di nuova istituzione "L 350".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le imprese che per il mese di dicembre 1997 e gennaio 1998 non hanno provveduto a conguagliare importi a titolo di sgravi ovvero vi hanno provveduto in misura inferiore a quella spettante, potranno effettuare il recupero delle relative somme con una delle denunce contributive inerenti ai periodi "gennaio, febbraio e marzo 1998".

A tal fine dovranno essere osservate le seguenti modalità:

Le imprese di cui al punto 1 esporranno l'importo dello sgravio non operato per i mesi pregressi in uno dei righi in bianco del quadro "d" del mod. DM10/2 utilizzando il codice "L352" preceduto dalla dicitura "arr. sgravio capitario legge n. 449 del 1997".

Le imprese di cui al punto 2 esporranno l'importo dello sgravio non operato in uno dei righi in bianco del quadro "d" del mod. DM10/2 utilizzando il codice "L351" preceduto dalla dicitura "arretrati sgravio capitario de minimis legge n. 449 del 1997".

Le imprese che per il mese di dicembre 1997 e gennaio 1998 hanno operato conguagli a titolo di sgravi non più spettanti ovvero hanno operato conguagli in misura superiore a quella spettante, in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera del consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, potranno provvedere alla restituzione degli stessi, gravati degli interessi al tasso legale, utilizzando una delle denunce di modello DM10/2 relative ai periodi gennaio, febbraio, marzo e aprile 1998.

L'importo degli sgravi indebiti dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "b-c" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "diff. sgravi art. 4, legge n. 449 del 1997" e dal codice di nuova istituzione "M195". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo degli interessi dovrà essere indicato in un rigo in bianco dei quadri "b-c" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "oneri accessori" e dal codice "Q900". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" "numero giornate" e "retribuzioni".

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

     Art. 81 del Trattato che istituisce la Comunità economica del carbone e dell'acciaio

Allegato I

Definizione dei termini "carbone" e "acciaio"

I termini "carbone" e "acciaio" si riferiscono ai prodotti compresi nell'elenco in appresso indicati.

Indicazione dei prodotti

Combustibili

Carbon fossile

Agglomerati di carbone

Coke, eccetto coke per elettroidi e coke di petrolio

Semi-coke di carbone

Mattonelle di lignite

Lignite

Semi-coke di lignite

Siderurgia

Materie prime per la produzione della ghisa e dell'acciaio [1]

Minerale di ferro (escluse le piriti)

Ferro e acciaio spugnoso (spugna) [2]

Rottame

Minerale di manganese

Ghisa e ferroleghe

Ghisa per la produzione dell'acciaio

Ghisa per fonderia e altre ghise grezze

Ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato [3]

Prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione

Acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura

Prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme, bidoni, coils larghi laminati a caldo (esclusi i coils considerati come prodotti finiti)

Prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale [4]

Rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole

Barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm.

Vergella

Tondi e quadri per tubi

Nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi)

Lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm. (non rivestite e rivestite)

Piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più

Prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale [5]

Latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite

Lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm.

Lamiere magnetiche

Nastro destinato alla produzione di banda stagnata

Lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli, di spessore uguale o superiore a 3 mm.

__________

[1] Non sono compresi i refrattari.

[2] In particolare, sono compresi i ferri spugnosi propriamente detti e quelli a forma di mattonelle, le loppe e simili prodotti.

[3] Non sono comprese le altre ferroleghe

[4] Non sono compresi i getti d'acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con l'impiego di polveri.

[5] Non sono compresi i tubi d'acciaio (senza saldatura o saldati), i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm (eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata), i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa (tubi, condutture e accessori di condutture, pezzi di fonderia).

 

 

Allegato 2

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica

97/C279/01

(G.U.C.E. 15 settembre 1997, n. 279)

     Art. 1

omissis

2. Norme relative alla notificazione

     Art. 2

2.1. Definizione del settore

Con "settore automobilistico" si intende la progettazione, la fabbricazione e l'assemblaggio di "autoveicoli", di "motori" per autoveicoli e di "moduli o sottosistemi" per tali veicoli o motori, effettuati direttamente dal costruttore oppure da un "fornitore di componenti di primo livello", e in quest'ultimo caso unicamente nell'ambito di un "progetto globale".

a) Autoveicoli

La definizione di "autoveicolo" include le autovetture per il trasporto di persone, i furgoni, gli autocarri, i trattori stradali, gli autobus urbani, gli autobus per turismo e gli altri veicoli commerciali. non rientrano in tale categoria le automobili da corsa, gli automezzi non destinati alla circolazione su strada (per esempio quelli per il trasporto sulla neve o sui campi da golf), i motocicli, i rimorchi, i trattori agricoli e forestali, le roulette, i furgoni e gli autocarri per usi speciali (ad esempio i veicoli antincendio e autosoccorso), gli automezzi a cassone ribaltabile, gli autocarrelli industriali (ad esempio carrelli stivatori, carrelli elevatori o carrelli portatori) e i veicoli militari destinati agli eserciti.

b) Motori per autoveicoli

I "motori per autoveicoli" comprendono i motori con accensione a compressione o a scintilla così come i motori elettrici, a turbina, a gas, ibridi o d'altro tipo destinati agli "autoveicoli" sopra definiti.

c) Moduli e sottosistemi

Un modulo o un sottosistema è un insieme di componenti primari destinato a un autoveicolo o a un motore, prodotto, assemblato o montato da un fornitore di componenti di primo livello e fornito dietro ordine di approvvigionamento informatizzato o tramite un sistema di fabbricazione a lotti ridotti.

Sono assimilati ai moduli o sottosistemi i servizi logistici d'approvvigionamento e d'immagazzinamento e la subfornitura di operazioni connesse (come la verniciatura dei sottinsiemi) che intervengono nella catena di produzione.

d) Fornitori di componenti di primo livello

Per "fornitore di componenti di primo livello" si intende il fornitore, indipendente o meno dal produttore, che condivide la responsabilità dello studio e della progettazione e che fabbrica, assembla e/o fornisce a un industriale del settore automobilistico, nelle fasi di fabbricazione o di assemblaggio, sottoinsiemi o moduli. questo partner industriale è spesso legato al costruttore da un contratto avente durata analoga alla vita media del modello (fino ad una nuova progettazione stilistica, ad esempio). Il fornitore di componenti di primo livello può altresì fornire servizi, in particolare di natura logistica, come la gestione di un centro di approvvigionamento.

e) Progetto globale

Un costruttore può riunire sul sito stesso del proprio investimento, o in una o più aree industriali situate ad una certa prossimità geografica, uno o più progetti di fornitori di primo livello destinati a garantire la fornitura di moduli o sottosistemi per gli autoveicoli o i motori previsti dal suo progetto. L'insieme di tali progetti viene denominato "progetto globale".

La durata del progetto globale è equivalente alla durata del progetto d'investimento del costruttore automobilistico.

Affinché l'investimento di un fornitore di primo livello rientri nella definizione di progetto globale, è necessario che almeno la metà della produzione risultante dall'investimento stesso sia consegnata al costruttore nello stabilimento in questione.

2.2. Aiuti soggetti all'obbligo di notifica.

omissis