Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/02/1997 |
Numero: | 28 |
§ 98.1.37293 - Circolare 12 febbraio 1997, n. 28 .
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1, comma 234. cessazione del regime transitorio dell'art. 49, 3 comma della legge 8 marzo 1989, n. 88. Sentenza della corte costituzionale n. 497 del 26 ottobre 1990 - Sgravi contributivi per il mezzogiorno.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario:
1 -
2 - Efficacia degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione ex art. 34
3 - Iscrivibilità all'INPDAI del personale dirigente
4 - Sgravi degli oneri sociali per il mezzogiorno
1 -
La
"Con decorrenza 1° gennaio 1997 cessa di aver efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della
La norma soprariportata pone fine, come ripetutamente auspicato non solo dalle categorie datoriali ma dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 378 del 4 novembre 1994, al regime transitorio stabilito dal terzo comma dell'art. 49 della
Tale regime viene, pertanto, a cessare dal 1° gennaio 1997 data dalla quale i datori di lavoro, inquadrati in base ai criteri in vigore prima della
Destinatari della norma sono anche i datori di lavoro per i quali il settore di inquadramento è stato assegnato a seguito di sentenza passata in giudicato.
Le Sedi dovranno, pertanto, procedere alla revisione degli inquadramenti in atto alla data del 28 marzo 1989 nei tre settori espressamente indicati dal 3 comma dell'art. 49 provvedendo al trasferimento delle aziende interessate, con effetto dalla citata data del 1° gennaio 1997, nel settore spettante in base ai criteri di cui all'articolo citato.
La norma riguarda principalmente i datori di lavoro che svolgono attività di servizi, già inquadrati nel ramo industria servizi, che, in base al comma 1 dell'art. 49, devono essere classificati nel settore terziario.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare, per quanto riguarda le imprese di pulizia, che nei confronti delle stesse, inquadrabili nel settore terziario, devono trovare applicazione, in presenza dei prescritti requisiti, le disposizioni impartite con
Dei provvedimenti di variazione assunti, le Sedi daranno tempestiva informazione alle aziende interessate richiamando esplicitamente la disposizione in esame.
2 - Efficacia degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione ex art. 34, T.U. n. 797 del 1955 o da leggi speciali.
L'art. 1, comma 234, della predetta legge, nell'eliminare le disparità di classificazione tra aziende della stessa natura determinate dalla norma di cui al terzo comma dell'art. 49 più volte citato e nell'escludere la possibilità di operare inquadramenti non rispondenti ai principi stabiliti dal primo e secondo comma dello stesso art. 49, ha, tuttavia, previsto il mantenimento degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione, emanati ai sensi dell'art. 34 del
Per i datori di lavoro destinatari dei provvedimenti sopraindicati deve essere, pertanto, confermato il settore di inquadramento a suo tempo attribuito.
3 - Iscrivibilità all'INPDAI del personale dirigente.
L'ultima parte della norma in esame prevede la possibilità, per il personale dirigente dipendente da azienda inquadrata nel ramo industria anteriormente all'entrata in vigore della
Il successivo
In considerazione che tale ultima disposizione modifica sostanzialmente quanto disposto dalla legge n. 662, si fa riserva di fornire definitive istruzioni per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale dirigente dopo la conversione in legge del decreto citato.
Le Sedi, pertanto, all'atto del trasferimento delle aziende in base ai criteri illustrati al precedente punto 1), dovranno lasciare immutata la posizione assicurativa per il personale dirigente iscritto all'INPDAI.
4 - Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno.
Con
Era stato, pertanto, precisato che le imprese di produzione e prestazione di servizi, inquadrate nel ramo terziario in base all'art. 49 della
Con successiva
A scioglimento della riserva formulata con la circolare sopraindicata, si dispone l'ammissione al beneficio di che trattasi, a far tempo dal 1° marzo 1989, delle aziende che svolgono attività di servizi ai sensi dell'art. 2195 c.c.
A tale riconoscimento, prescindendo il medesimo dal settore di inquadramento attribuito, non può essere opposta l'irretroattività di cui all'art. 3, 8 comma, della
Ai fini della individuazione delle attività di "servizi" rientranti nell'articolo 2195 citato, si precisa che la consolidata giurisprudenza in materia, specie di Cassazione, ha univocamente ritenuto tali le attività che -ricorrendo i requisiti dell'organizzazione, economicità e professionalità - si concretano nella produzione di un risultato economico nuovo ed autonomo, prima inesistente, suscettibile di fornire un'utilità propria anche se non correlata alla creazione di un bene nuovo.
È il "quid novi" costituito dalla novità del risultato, - che può essere anche immateriale - che caratterizza i "servizi" e li fa rientrare nel disposto di cui al punto 1) dell'art. 2195 cod.civ., distinguendoli dalle attività commerciali che si caratterizzano per il fatto che l'accrescimento della utilità preesistente deriva unicamente dalla circolazione dei beni (a tale proposito, si fa riserva di precisare se l'attività di spedizioniere rientri nella previsione dell'articolo del codice in trattazione tenuto conto che, al riguardo, pende ricorso in Cassazione).
È da sottolineare, inoltre, che non ogni attività di servizi, di per sé sola, dà luogo ad una impresa di servizi, ma si ha tale impresa solo quando la produzione di servizi avviene, in modo professionale (e cioè sistematico e continuativo), ed attraverso una percepibile organizzazione dei vari fattori produttivi, sia materiali che personali.
I ricorsi inviati a questa Direzione Generale, vertenti sulle materie oggetto della presente circolare, verranno restituiti alle Sedi perché riesamino i provvedimenti, a suo tempo assunti, in base ai criteri sopraindicati.
Ove tali provvedimenti siano suscettibili di modifica, i ricorsi potranno considerarsi superati e, quindi, archiviati. In caso contrario, dovranno essere restituiti a questa Sede Centrale per l'esame da parte dell'Organo competente.
Ovviamente, secondo i nuovi criteri dovranno essere definite anche le situazioni pendenti presso le Sedi ed essere abbandonati i giudizi eventualmente in corso.
Il Direttore generale
Trizzino