§ 98.1.37293 - Circolare 12 febbraio 1997, n. 28 .
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1, comma 234. cessazione del regime transitorio dell'art. 49, 3 comma della legge 8 marzo 1989, n. 88. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/02/1997
Numero:28

§ 98.1.37293 - Circolare 12 febbraio 1997, n. 28 .

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1, comma 234. cessazione del regime transitorio dell'art. 49, 3 comma della legge 8 marzo 1989, n. 88. Sentenza della corte costituzionale n. 497 del 26 ottobre 1990 - Sgravi contributivi per il mezzogiorno.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario:

1 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 234, cessazione del regime transitorio dell'art. 49, 3 comma, della legge 8 marzo 1989, n. 88.

2 - Efficacia degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione ex art. 34 D.P.R. n. 797 del 1955 o da leggi speciali.

3 - Iscrivibilità all'INPDAI del personale dirigente

4 - Sgravi degli oneri sociali per il mezzogiorno

 

 

1 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 234, cessazione del regime transitorio dell'art. 49, 3 comma, della legge 8 marzo 1989, n. 88.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 234, recita:

"Con decorrenza 1° gennaio 1997 cessa di aver efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'Ente stesso".

La norma soprariportata pone fine, come ripetutamente auspicato non solo dalle categorie datoriali ma dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 378 del 4 novembre 1994, al regime transitorio stabilito dal terzo comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che salvaguardava gli inquadramenti, nei settori industria, commercio e agricoltura, in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Tale regime viene, pertanto, a cessare dal 1° gennaio 1997 data dalla quale i datori di lavoro, inquadrati in base ai criteri in vigore prima della legge n. 88 del 1989, devono considerarsi soggetti esclusivamente alla normativa di cui all'art. 49 della legge stessa.

Destinatari della norma sono anche i datori di lavoro per i quali il settore di inquadramento è stato assegnato a seguito di sentenza passata in giudicato.

Le Sedi dovranno, pertanto, procedere alla revisione degli inquadramenti in atto alla data del 28 marzo 1989 nei tre settori espressamente indicati dal 3 comma dell'art. 49 provvedendo al trasferimento delle aziende interessate, con effetto dalla citata data del 1° gennaio 1997, nel settore spettante in base ai criteri di cui all'articolo citato.

La norma riguarda principalmente i datori di lavoro che svolgono attività di servizi, già inquadrati nel ramo industria servizi, che, in base al comma 1 dell'art. 49, devono essere classificati nel settore terziario.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare, per quanto riguarda le imprese di pulizia, che nei confronti delle stesse, inquadrabili nel settore terziario, devono trovare applicazione, in presenza dei prescritti requisiti, le disposizioni impartite con circolare n. 130 del 29 aprile 1994 in merito alla possibilità di avvalersi del trattamento di CIGS.

Dei provvedimenti di variazione assunti, le Sedi daranno tempestiva informazione alle aziende interessate richiamando esplicitamente la disposizione in esame.

 

 

2 - Efficacia degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione ex art. 34, T.U. n. 797 del 1955 o da leggi speciali.

L'art. 1, comma 234, della predetta legge, nell'eliminare le disparità di classificazione tra aziende della stessa natura determinate dalla norma di cui al terzo comma dell'art. 49 più volte citato e nell'escludere la possibilità di operare inquadramenti non rispondenti ai principi stabiliti dal primo e secondo comma dello stesso art. 49, ha, tuttavia, previsto il mantenimento degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione, emanati ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, ovvero da leggi speciali che regolamentano la classificazione di particolari categorie di datori di lavoro.

Per i datori di lavoro destinatari dei provvedimenti sopraindicati deve essere, pertanto, confermato il settore di inquadramento a suo tempo attribuito.

 

 

3 - Iscrivibilità all'INPDAI del personale dirigente.

L'ultima parte della norma in esame prevede la possibilità, per il personale dirigente dipendente da azienda inquadrata nel ramo industria anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, di mantenere l'iscrizione all' INPDAI.

Il successivo decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, all'art. 27, comma 2, prevede "L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'art. 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989,n. 88 e di cui all'art. 1 , comma 234, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31.dicembre 1999, ai fini dell'obbligo dell'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai) che continua ad essere disciplinata per tale periodo dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44"

In considerazione che tale ultima disposizione modifica sostanzialmente quanto disposto dalla legge n. 662, si fa riserva di fornire definitive istruzioni per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale dirigente dopo la conversione in legge del decreto citato.

Le Sedi, pertanto, all'atto del trasferimento delle aziende in base ai criteri illustrati al precedente punto 1), dovranno lasciare immutata la posizione assicurativa per il personale dirigente iscritto all'INPDAI.

 

 

4 - Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno.

Con circolare n. 210 del 12 luglio 1994, punto 4), sono stati portati a conoscenza delle Sedi i contenuti delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4837/94 e della Corte Costituzionale n. 497 del 1990, circa la irrilevanza delle norme che regolano l'inquadramento previdenziale ai fini dell'ammissione agli sgravi contributivi previsti per le aziende che operano nel Mezzogiorno.

Era stato, pertanto, precisato che le imprese di produzione e prestazione di servizi, inquadrate nel ramo terziario in base all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, potevano beneficiare degli sgravi di cui alla legge n. 1089 del 1968 in quanto, ai fini di tale disciplina, dovevano essere applicati i criteri di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 c.c.

Con successiva circolare n. 54 del 21 febbraio 1995, punto 2, è stato precisato che l'indirizzo di cui sopra doveva trovare, momentaneamente, applicazione solo per i datori di lavoro che svolgono attività di "case di cura", "imprese di pulizia" e "istituti di vigilanza".

A scioglimento della riserva formulata con la circolare sopraindicata, si dispone l'ammissione al beneficio di che trattasi, a far tempo dal 1° marzo 1989, delle aziende che svolgono attività di servizi ai sensi dell'art. 2195 c.c.

A tale riconoscimento, prescindendo il medesimo dal settore di inquadramento attribuito, non può essere opposta l'irretroattività di cui all'art. 3, 8 comma, della legge n. 335 del 1995.

Ai fini della individuazione delle attività di "servizi" rientranti nell'articolo 2195 citato, si precisa che la consolidata giurisprudenza in materia, specie di Cassazione, ha univocamente ritenuto tali le attività che -ricorrendo i requisiti dell'organizzazione, economicità e professionalità - si concretano nella produzione di un risultato economico nuovo ed autonomo, prima inesistente, suscettibile di fornire un'utilità propria anche se non correlata alla creazione di un bene nuovo.

È il "quid novi" costituito dalla novità del risultato, - che può essere anche immateriale - che caratterizza i "servizi" e li fa rientrare nel disposto di cui al punto 1) dell'art. 2195 cod.civ., distinguendoli dalle attività commerciali che si caratterizzano per il fatto che l'accrescimento della utilità preesistente deriva unicamente dalla circolazione dei beni (a tale proposito, si fa riserva di precisare se l'attività di spedizioniere rientri nella previsione dell'articolo del codice in trattazione tenuto conto che, al riguardo, pende ricorso in Cassazione).

È da sottolineare, inoltre, che non ogni attività di servizi, di per sé sola, dà luogo ad una impresa di servizi, ma si ha tale impresa solo quando la produzione di servizi avviene, in modo professionale (e cioè sistematico e continuativo), ed attraverso una percepibile organizzazione dei vari fattori produttivi, sia materiali che personali.

I ricorsi inviati a questa Direzione Generale, vertenti sulle materie oggetto della presente circolare, verranno restituiti alle Sedi perché riesamino i provvedimenti, a suo tempo assunti, in base ai criteri sopraindicati.

Ove tali provvedimenti siano suscettibili di modifica, i ricorsi potranno considerarsi superati e, quindi, archiviati. In caso contrario, dovranno essere restituiti a questa Sede Centrale per l'esame da parte dell'Organo competente.

Ovviamente, secondo i nuovi criteri dovranno essere definite anche le situazioni pendenti presso le Sedi ed essere abbandonati i giudizi eventualmente in corso.

Il Direttore generale

Trizzino