§ 98.1.38736 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 264 .
1) Classificazione nel settore artigianato dei datori di lavoro esercenti attività di elaborazione dati. 2) Limiti dimensionali per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1997
Numero:264

§ 98.1.38736 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 264 .

1) Classificazione nel settore artigianato dei datori di lavoro esercenti attività di elaborazione dati. 2) Limiti dimensionali per le imprese artigiane che espletano attività di finitura dell'edilizia ed affini all'edilizia. 3) Sgravi contributivi legge n. 1089 del 1968: estensione alle imprese che effettuano attività di preparazione pasti ed alle agenzie di investigazione.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori  

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1) Classificazione nel settore artigianato dei datori di lavoro esercenti attività di elaborazione dati.

Con circolare n. 21 del 23 gennaio 1996 e circolare n. 49 del 29 febbraio 1996 sono state impartite disposizioni per la classificazione - con effetti decorrenti dal 1° gennaio 1996

- nel settore industria manifatturiera dei datori di lavoro esercenti attività di elaborazioni dati conto terzi, in applicazione della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 196 del 15 luglio 1991, depositata in data 10 gennaio 1992.

Sulla possibilità di classificare nel settore artigianato - nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 85, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133 - l'attività di elaborazione dati conto terzi, è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura centrale, in base al quale la classificazione suddetta viene ritenuta aderente al disposto della legge n. 443 del 85 che richiede - perché si abbia attività artigiana l'espletamento di un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi (con alcune eccezioni), svolta con la partecipazione, anche manuale, dell'artigiano al processo produttivo, esulando dalla portata della norma altri concetti, quale quello della "abilità" dell'artigiano, concetto che non verrebbe ritenuto giudizialmente come requisito legale per la classificazione artigiana.

Pertanto, considerato che le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato il carattere "manifatturiero" dell'attività di elaborazione dati; che la legge n. 443 del 1985 considera artigiana anche l'attività di "lavorazione in serie" purché non del tutto automatizzata; che le lavorazioni artistiche e tradizionali rappresentano solo una della varie tipologie dell'impresa artigiana, si dispone l'inquadramento delle imprese artigiane nel settore corrispondente.

La decorrenza della variazione della classificazione e gli effetti dalla stessa derivanti decorreranno - per uniformità con le disposizioni impartite con le circolari n. 21 del 1996 e n. 49 del 1996 con le quali è stata data applicazione alla succitata sentenza n. 196 del 1992 delle SS.UU. Corte di Cassazione per la classificazione dell'attività di elaborazione dati nel settore industria manifatturiera - dal 1° gennaio 1996 per le imprese artigiane che risultino a tale data iscritte nell'Albo delle Imprese artigiane e abbiano - alla stessa data - fornito alle S.A.P. la documentazione relativa all'iscrizione stessa.

Per le imprese artigiane iscritte all'Albo citato con delibera assunta dalla C.P.A. in data successiva al 1° gennaio 1996, la classificazione produrrà effetti dal periodo di paga in corso alla data della delibera o alla data della richiesta del datore di lavoro, se successiva alla data della delibera.

Per la classificazione di cui trattasi restano confermate le disposizioni, anche relativamente al possesso dei requisiti circa alle modalità di espletamento dell'attività, impartite con le succitate circolare n. 21 del 1996 e circolare n. 49 del 1996 per la classificazione nel settore industria manifatturiera.

Alle imprese artigiane classificate come sopra indicato dovrà essere attribuito il codice Istat 1991 72.30.0 ed il c.s.c..4.06.35.

 

 

2) Limiti dimensionali per le imprese artigiane che espletano attività di finitura dell'edilizia ed affini all'edilizia.

La legge 8 agosto 1985, n. 443, all'art. 4 stabilisce i limiti dimensionali, relativamente al personale occupato nell'impresa, superati i quali con le condizioni poste nello stesso articolo 4 e nel comma 5 del successivo articolo 5, l'impresa perde la natura artigiana.

La fattispecie qui esaminata è quella prevista al punto e) del richiamato articolo 4, vale a dire il limite massimo di 10 dipendenti (elevabile a 14, a condizione che gli eccedenti siano apprendisti) per le imprese di costruzioni edili.

L'Istituto classifica nel settore edile - attività affini all'edilizia e di finitura dell'edilizia - anche aziende che operano nel settore di cui trattasi, ma non nell'attività di costruzioni intesa nel senso letterale del termine. Si citano ad esempio le imprese che, classificate con i codici statistico - contributivi da 4.13.02 a 4.13.08, provvedono a lavori di rifinitura, completamento, preliminari o successivi all'opera di costruzione in senso stretto, quali intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura, lavori di isolamento termico, acustico ecc. Ai fini del riconoscimento a tali imprese della natura artigiana, l'Istituto ha sempre applicato il limite dimensionale previsto per le imprese di costruzioni.

Tale criterio ha determinato l'instaurarsi di un nutrito contenzioso amministrativo, ritenendo le aziende interessate di dover essere ricomprese tra quelle che non lavorano in serie(lettera a) dell'art. 4 della legge n. 443 del 1985) e - pertanto - con differenti limiti dimensionali rispetto a quelli stabiliti per le imprese di costruzioni.

In relazione a quanto sopra, si conferma il criterio finora adottato in quanto lo stesso è ampiamente giustificato - anche secondo il parere espresso dall'Avvocatura centrale dalla assimilabilità all'attività di " costruzione edile" delle suddette attività di completamento, rifinitura ecc. delle costruzioni edili.

Si può infatti ritenere che le predette attività siano direttamente ricomprese nelle formulazione letterale della norma, che non si riferisce alla generica attività di " costruzione ", ma specifica " costruzione edile": infatti una vera e propria "costruzione edile", utilizzabile come tale, può dirsi completata solo quando le predette attività - accessorie ma pur sempre necessarie - siano state poste in essere.

Infine, viene rilevato che la indicazione delle tre specifiche tipologie di imprese fatta dalla legge n. 443 del 1985 all'art. 4, alle lettere c - d - e) appare come una indicazione particolare e quindi prevalente , rispetto alla generale ripartizione di imprese che "lavorano - o non - in serie".

In relazione alle suddette ragioni, pertanto, alla imprese di cui trattasi deve essere applicato il limite dimensionale indicato dall'art. 4 sub e) e non quello sub a).

 

 

3) Sgravi contributivi legge n. 1089 del 1968: estensione alle imprese che effettuano attività di preparazione pasti ed alle agenzie di investigazione.

Con circolare n. 28 del 12 febbraio 1997, punto 4) sono state date disposizioni di massima per l'ammissione al beneficio degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 1089 del 1968 delle aziende che espletano attività di produzione e prestazione di servizi, in base all'art. 2195 1) c.c., come stabilito nelle sentenze n. 497 del 1990 Corte Costituzionale e n. 4837 del 1994 SS.UU. Corte di Cassazione.

Con messaggio n. 13870 del 20 giugno 1997 è stato comunicato l'elenco delle attività - identificate con codici Istat 1991 e corrispondenti c.s.c. - per le quali era stato reso compatibile il codice di autorizzazione 8Z per l'ammissione al beneficio di cui trattasi.

Il suddetto elenco è stato successivamente integrato con le disposizioni contenute nella circolare n. 180 del 2 agosto 1997, con l'inserimento, tra le attività ammesse al beneficio degli sgravi, di quelle sanitarie di cura e riabilitazione senza ricovero (Cod. Istat 1991: 85.12.7. c.s.c. 7.07.02).

Si provvede ora a disporre l'estensione del beneficio suddetto alle:

- imprese che effettuano attività di preparazione pasti, sia tale attività svolta in via esclusiva o unitamente a quella di somministrazione pasti(gestione mense), attività questa ultima già ammessa al beneficio;

- agenzie di investigazione.

L'attività di preparazione pasti(codice Istat 1991 55.52.0. c.s.c. 7.07.05) è stata infatti - a seguito di giurisprudenza ormai consolidata - ricondotta a quella di prestazione di servizi industriali in base all'art. 2195 1) c.c. In conseguenza, si ritiene contrario agli interessi dell'Istituto proseguire nel contenzioso con le aziende di cui trattasi per quanto attiene l'ammissione al beneficio degli sgravi.

L'attività di investigazione risulta codificata dall'Istat 1991 con 74.60: tale classe è suddivisa in due categorie: 74.60.1."servizi di vigilanza privata", attività già inclusa tra quelle ammesse al beneficio degli sgravi e 74.60.2." servizi di investigazione", non ricompresa invece nelle disposizioni in vigore, sopra citate.

Per ragioni di uniformità dell'azione amministrativa, si ritiene pertanto di dover ammettere anche tale ultima attività (c.s.c. 7.07.08) al beneficio degli sgravi di cui alla legge n. 1089 del 1968.

Il Direttore generale

Trizzino