§ 98.1.38204 - Circolare 2 agosto 1997, n. 180 .
A) classificazione dei datori di lavoro - B) attività di prestazione di servizi e sgravi contributivi - C) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1997
Numero:180

§ 98.1.38204 - Circolare 2 agosto 1997, n. 180 .

A) classificazione dei datori di lavoro - B) attività di prestazione di servizi e sgravi contributivi - C) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 68 e seg. Trasformazione delle società di fatto o irregolari.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale periferici dei Rami professionali 

e, p.c. 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

A) Classificazione dei datori di lavoro

Con la presente circolare si diramano disposizioni e si effettuano precisazioni in merito alla classificazione, in base all'art. 49 legge n. 88 del 1989, dei datori di lavoro che espletano attività:

1) Video cinematografiche e televisive

2) Artigiane, in base alla legge 20 maggio 1997, n. 133

3) Gestionali di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza da parte di enti già pubblici.

4) Di istruzione ed addestramento professionale gestite dall'ENAIP.

1. Aziende appartenenti al settore video - cinematografico e televisivo.

Si confermano e si precisano, con la presente circolare, le disposizioni già riportate nel manuale di classificazione aziendale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, relativamente ai datori di lavoro che espletano l'attività nel settore video cinematografico e televisivo.

Pertanto:

a) Riproduzione supporti video registrati

CSC 1.12.12. ISTAT 1991 22.32

b) Produzioni cinematografiche e di video compresi doppiaggio e sincronizzazione

CSC 1.12.10. ISTAT 1991 92.11

c) Sviluppo e stampa films

CSC 1.12.11. ISTAT 1991 92.11

d) Disposizioni cinematografiche e video

CSC 1.18.07 ISTAT 1991 92.12

e) Proiezioni cinematografiche

CSC 1.18.08 ISTAT 1991 92.13

f) Telecomunicazioni

CSC 1.15.07. ISTAT 1991 64.20

g) Attività radiotelevisive in genere

CSC 1.18.08 ISTAT 1991 92.20

Al riguardo, si annota

- per quanto attiene alle attività sub b - c, l'inquadramento viene effettuato dall'istituto nel settore manifatturiero in quanto le stesse risultavano comprese in tale settore nella classificazione ISTAT 1971 cod. 3.18 e 1981 cod. 493.2.

Tale classificazione viene effettuata sulla base del precedente già verificatosi a seguito della catalogazione delle attività economiche effettuata dall'ISTAT nell'anno 1981.

All'epoca, infatti, l'istituto scrivente sottopose ai competenti Ministeri del Lavoro e del Tesoro il problema delle attività che, classificate tra quelle manifatturiere dall'ISTAT 1971, non risultavano più comprese in tale ambito nell'ISTAT 1981.

I suddetti dicasteri espressero al riguardo il parere secondo cui, costituendo la classificazione ISTAT 1971 la base operativa per l'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni della fiscalizzazione degli oneri sociali, alla edizione 1981 doveva riconoscersi soltanto carattere integrativo ed estensivo della precedente con effetto 1° gennaio 1981.

Sulla base di detto parere, recepito da questo istituto è reso noto con la circolare n. 622 RCV/94 del 30 maggio 1983, i soggetti, i quali risultavano beneficiari secondo la classificazione delle attività economiche edizione 1971 in quanto appartenenti al settore manifatturiero ed estrattivo, continuarono ad usufruire dei benefici contributivi, mentre i soggetti inseriti in detti settori dalla classificazione 1981 ne vennero ammessi solo a far tempo dall'1 gennaio 1981.

Poiché identica problematica è emersa a seguito della pubblicazione ISTAT 1991, la stessa è stata nuovamente sottoposta al parere dei competenti dicasteri, in assenza del quale l'istituto continua ad operare con i criteri sopra indicati.

Pertanto, ferma restando la nuova classificazione delle predette attività nel settore 1, classe 23 attività di spettacolo e sportive alle categorie 01 e 02 sarà riconosciuta la natura manifatturiera cfr. manuale allegato alla circ. n. 65 del 1996.

- Per quanto attiene alle attività sub D - E, le stesse risultano inserite tra quelle di servizi anche nelle classificazioni ISTAT 1971 codifica 9.02 servizi dello spettacolo e ricreativi e 1981 codifica 97 - servizi ricreativi ed altri servizi culturali, per cui non è ammissibile alcun trascinamento di precedenti classificazione tra le attività manifatturiere.

- Per quanto attiene all'attività sub F relativamente alla trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi, il CSC 1.15.07 dovrà essere accompagnato dal C.A. 4E.

- Per quanto attiene le attività sub G, vale quanto precedentemente esplicitato per le attività sub D - E al riguardo si osserva che nella introduzione alla classificazione 1991, lo stesso istituto centrale di statistica precisa che attività economica produttrice di servizi e quella che produce beni immateriali esclusa l'energia e produce o trasforma beni materiali non durevoli o semidurevoli su specifica ordinazione di una unità economica consumatrice.

Di conseguenza l'attività di produzione films, video cassette, che possono essere utilizzate da qualsiasi cliente utente, è considerata attività manifatturiera, mentre la stessa attività effettuata su ordine di un cliente secondo le sue particolari richieste e attività di servizi in questo quadro si collocano le attività radiotelevisive, incluse, quindi, tra le attività ricreative e culturali.

Infatti, pur se i sistemi di preparazione del prodotto radiotelevisivo finale possono essere assimilati - in certi casi - a quelle delle produzioni cinematografiche, si rammenta che, come precisa ancora l'ISTAT 1991 nei criteri generali seguiti nella classificazione delle attività economiche, l'attribuzione a diversi settori è determinata altresì - anche - ai fini previdenziali e pur nell'ambito di una stessa attività di produzione di beni e servizi - dalla distinzione tra la vendibilità o meno dei prodotti, vale a dire dalla destinazione finale in vista della quale la produzione viene effettuata.

2. Imprese artigiane

Con circolare n. 126 del 2 giugno 1997 sono state diramate disposizioni, per quanto attiene all'obbligo assicurativo nella gestione artigiani, di attuazione della legge 20 maggio 1997, n. 133, pubblicata sulla G.U. - serie generale n. 116 - del 21 maggio 1997, entrata in vigore il 5 giugno 1997, che apporta modifiche all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice.

La suddetta circolare viene ora integrata con le disposizioni che attengono alla classificazione dei datori di lavoro qualificati artigiani dalla legge sopra richiamata.

1. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 133 del 1997, viene riconosciuta la natura artigiana anche alle imprese che - in base all'art. 3 della legge n. 443 del 1985 - erano espressamente escluse da tale riconoscimento, limitatamente alle imprese costituite.

- Sotto forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 43 del 1985 e non sia socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio di società in accomandita semplice.

- Sotto forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui al succitato art. 2 legge n. 443 del 1985 e non sia unico socio di società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

2. La stessa legge n. 133 del 1997 reca un ulteriore nuova disposizione che prevede, in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società di cui al punto 1, che l'impresa stessa mantenga la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa legge.

La variazione della classificazione delle aziende interessate, fermo restando quanto altro già stabilito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, nelle parti non innovate dalla legge n. 133 del 1997 e con le precisazioni già fornite con circolare n. 126 del 2 giugno 1997, dovrà decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame 5 giugno 1997 mentre, per quanto attiene agli effetti derivanti dalla variazione suddetta, gli stessi decorreranno:

- in caso di variazione disposta d'ufficio, dalla data del relativo provvedimento;

- in caso di variazione effettuata a domanda, dalla data della richiesta dell'azienda.

Quanto sopra in base al disposto di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, già enti con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 attuazione della delega conferita dall'art. 1 comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza disciplina, all'art. 1, la trasformazione degli enti indicati nell'allegato A del decreto stesso, in associazioni o in fondazioni, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, prevedendo che gli enti trasformati continuino a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

Per effetto di tale trasformazione le associazioni o fondazioni, a partire dalla data della trasformazione stessa, devono essere inquadrati nel settore attività varie, di cui al comma 2 dell'art. 49 legge n. 88 del 1989, con CSC attuale 7.07.06, cod. ISTAT 1991 75.30.0 cfr. manuale della nuova classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996.

Gli organismi di cui trattasi dovranno essere assoggettati a tutte le contribuzioni previste in base alla classificazione attribuita con esclusione, in presenza dei prescritti requisiti, dalla contribuzione CUAF, a far tempo dalla data della relativa domanda, secondo il dettato del comma 2 dell'art. 49 legge n. 88 del 1989.

Per quanto concerne la decorrenza da attribuire alla variazione di inquadramento la stessa decorrerà dalla data del decreto in base al quale viene disposta la trasformazione degli enti interessati in persone giuridiche private mentre, per quanto attiene agli effetti derivanti dalla variazione suddetta, gli stessi decorreranno:

- in caso di variazione d'ufficio, dalla data del relativo provvedimento;

- in caso di variazione a domanda dalla data della richiesta stessa.

Quanto sopra in base al disposto di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il D.Lgs. n. 509 del 1994, all'art. 5, comma 1, prevede la facoltà - per il personale dipendente degli enti di cui sopra - di optare, entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione, per la permanenza nel pubblico impiego con conseguente applicazione nei loro confronti della normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Nei confronti di tale personale permane, peraltro, l'obbligo di contribuire, fino alla data dell'effettivo trasferimento nel comparto del pubblico impiego, con le modalità in atto alla data di trasformazione dell'ente.

4. Gestione di attività di istruzione ed addestramento professionali gestite dall'ENAIP.

Si è avuto modo di rilevare difformità di comportamento da parte delle sedi in merito all'obbligo di contribuzione CUAF per le strutture dell'ente ACLI di istruzione professionale si è reso pertanto necessario un riesame della situazione, a seguito del quale si impartiscono le seguenti disposizioni.

A. ENAIP, ente morale senza fini di lucro, costituito per l'istruzione professionale, deve essere classificato - relativamente alla sola struttura centrale ENAIP ed alle strutture amministrative presenti a livello regionale e provinciale - a norma dell'art. 49 legge n. 88 del 1989, in base al comma 2 nel settore attività varie CSC 7.07.06 cod. ISTAT 1991 91.33.0., quale datore di lavoro esercente attività non rientranti tra quelle di cui al comma 1 e conseguentemente ammesso alla esenzione dalla contribuzione CUAF, qualora in possesso degli altri requisiti stabiliti dalla norma sopracitata, con effetto dalla data della richiesta, ove le strutture di cui trattasi non risultino già fruire della esenzione CUAF.

B. Centri di addestramento ENAIP ai centri operativi in cui viene espletata concretamente l'attività di istruzione professionale dell'ente in questione, deve essere attribuita una diversa classificazione previdenziale, in base all'attività espletata, che è riconducibile al settore terziario altri servizi di istruzione N. C.A., CSC 7.07.06, cod. ISTAT 80.42.2, di cui alla lettera D del comma 1 dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 e gli stessi devono essere assoggettati all'obbligo di contribuzione CUAF, con effetti dalla data del provvedimento adottato dalla sede.

 

 

B) Attività di prestazione di servizi e sgravi contributivi

1. Aziende esercenti attività di spedizionieri vettori con circolare n. 115 del 22 maggio 1997, al punto 3 sgravi oneri sociali per il Mezzogiorno è stata disposta l'esclusione - a seguito della sentenza n. 7483 del 1996 della Corte di Cassazione - dal beneficio dei succitati sgravi contributivi dell'attività di spedizioniere, in quanto in tale attività non sono ravvisabili - secondo la succitata sentenza - gli elementi che caratterizzano le produzioni di servizi di cui all'art. 2195 C.C.

Con la presente circolare, mentre si confermano le suddette disposizioni per gli esercenti attività esclusiva di spedizionieri, si dispone che vengano ammessi, per contro, al beneficio degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno i datori di lavoro che espletano attività miste di spedizione e trasporto.

Di tale ammissione, fatto salvo il possesso degli altri requisiti richiesti, sono pertanto destinatari i datori di lavoro inquadrati con C.S.C. 7.04.01 e cod. ISTAT 63.40.1, ai quali potrà essere attribuito il codice di autorizzazione 8Z solo se presente il 2P, codice che, attribuendo il diritto alla fiscalizzazione previste per le aziende di autotrasporto c/t terzi, li distingue dagli spedizionieri puri e che rende compatibile la procedura con il beneficio dello sgravio.

2. Aziende esercenti attività sanitarie senza ricovero con messaggio n. 13870 del 20 giugno 1997 sono state individuate le imprese di servizi che, ancorché inquadrate nel ramo terziario, vengono considerate, ai fini degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, di natura industriale ai sensi dell'art. 2195 C.C.

Ad integrazione dell'elencazione contenuta nel messaggio stesso, si precisa che tale beneficio deve essere accordato anche ai datori di lavoro che svolgono attività sanitarie di cura e riabilitazione senza ricovero, inquadrati con C.S.C. 7.07.02, cod. ISTAT 85.12.7 e C.A. 5H.

3. Aziende esercenti centri diagnostici per esami ed analisi di laboratorio. Pervengono sempre più numerose richieste da parte dei datori di lavoro indicati in premessa di essere ammessi al beneficio degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno dovendosi riconoscere all'attività svolta natura industriale ai sensi dell'art. 2195 C.C.

In relazione a quanto sopra, si precisa che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2305/90, ha statuito che tale qualificazione non può essere riconosciuta in quanto l'attività di che trattasi è:

1. una prestazione professionale quale analista

2. non si concretizza nella creazione di un quid novi, bensì assicura il godimento di servizi già prodotti attraverso macchinari

3. non è assimilabile ad una casa di cura ovvero ad un'azienda alberghiera.

Tale sentenza è stata più volte richiamata dalla stessa Corte di Cassazione in occasione di successive pronunciate in merito alla qualificazione industriale di altre attività economiche.

A tale indirizzo giurisprudenziale l'istituto deve, pertanto, adeguarsi con conseguente esclusione dal beneficio richiesto dei datori di lavoro esercenti attività di analisi cliniche.

 

 

C) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 68 e seg.

Trasformazione delle società di fatto o irregolari

La norma richiamata in epigrafe ha dato facoltà alle società di fatto o irregolari, esistenti alla data del 19 febbraio 1997, di regolarizzarsi, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del C.C.

In relazione a quanto sopra, si precisa che, nei casi di regolarizzazioni societarie, le società di nuova costituzione conservano, ai fini della effettuazione degli adempimenti contributivi, lo stesso numero di matricola già attribuito alla società oggetto della regolarizzazione.

Quanto sopra al fine di evitare gli onerosi adempimenti che deriverebbero, sia per le aziende che per l'istituto, dall'attribuzione di un nuovo numero di matricola.

Il Direttore generale

Trizzino